Definizione di Alpetrans

Alpetrans significa il vettore, ovvero, il soggetto che esegue materialmente il Servizio; con numero di iscrizione all’Albo Autotrasportatori VI2953326/G.

Examples of Alpetrans in a sentence

  • Nel caso in cui, nonostante le istruzioni di Alpetrans, venissero consegnati mezzi di pagamento all’autista da parte del Committente o del destinatario, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ non sarà in alcun modo responsabile della loro consegna e del contenuto degli stessi.

  • In nessun caso Alpetrans sarà responsabile della quantità e della qualità dei pallet restituiti dal destinatario.

  • Per informazioni più dettagliate si rinvia all’informativa sulla privacy pubblicata sul sito di Alpetrans [ALPETRANS_CODICE ETICO].

  • Ogni comportamento posto in essere da terzi, ivi compresi il Committente ed il sub-vettore, in contrasto con i valori espressi nel Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale ed il diritto di Alpetrans di adottare adeguate misure a carattere patrimoniale, anche aggiuntive, rispetto alla responsabilità risarcitoria ascrivibile al soggetto.

  • Nel caso di danni per errata temperatura Alpetrans sarà responsabile solo nel caso in cui la strisciata della temperatura presenti, durante l’effettuazione del Servizio, anomalie e/o difformità rispetto a quanto indicato nel Contratto di Trasporto.

  • Titolare del trattamento è la società Alpetrans, come sopra generalizzata.

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  • Terremoto si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”.

  • Campionatura 2 stecche della misura cm 10.

  • Capitolato il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;

  • Contatti ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇

  • RICHIAMATI il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni; ·la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; ·lo Statuto della Città metropolitana di Bologna; ·la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese; ·la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”. Considerato in particolare che la Legge n. 56/2014 prevede all’art. 1 comma 11, lettera b), che lo statuto della Città metropolitana disciplini i rapporti tra i Comuni e le loro Unioni e la Città metropolitana prevedendo anche forme di organizzazione in comune e che, mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i Comuni e le loro Unioni possono avvalersi di strutture della Città metropolitana e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni senza nuovi o maggiori obblighi per la finanza pubblica. Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede: ·all'articolo 1 commi 5 e 6 che la Città metropolitana “Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni...”; ·all'articolo 4 e l'articolo 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali “faro” dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa; ·all'articolo 15 la promozione e coordinamento delle politiche sociali ed abitative nelle diverse parti del territorio secondo principi di equità, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione dei servizi; Lo stesso Statuto, all'art. 20, prevede che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; In base al combinato disposto dalle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni 1 dell'area metropolitana bolognese. Considerato che: - con Delibera n. 21 del 27/05/2015 il Consiglio della Città metropolitana di Bologna ha approvato gli “Indirizzi generali in materia di politiche abitative e per la costituzione di un Ufficio Comune metropolitano”; - con Delibera n. 879 del 13/07/2015 la Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna ha attribuito alla Conferenza metropolitana di Bologna il ruolo, e le relative competenze, di Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui all’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 13 dicembre 2013;