Common use of Versamento mensile alla Previdenza complementare Clause in Contracts

Versamento mensile alla Previdenza complementare. A decorrere dal 1 aprile 2017 al 30 giugno 2019 il datore di lavoro, è te- nuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell’anno civile (1 gennaio-31 dicembre) la somma indicata nella tabella esposta di seguito quale “quota di adesione contrattuale” ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore. Dal 1 luglio 2019 tale versamento decadrà salvo diverse intese tra le parti. Nel caso di lavoratori che non diano indicazione del fondo saranno appli- cati i criteri per i lavoratori silenti previsti dall’accordo interconfederale re- gionale del 16 dicembre 2016. Il versamento, che sarà effettuato per il tramite di Ebav, riguarda i dipen- denti in forza al 14 aprile 2017 o assunti successivamente. La somma de- stinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro ed operaio e non è frazionabile su base oraria. Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% il versamento è fissato convenzionalmente in una quota pari al 50%. In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell’orario svolto in ciascun mese. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) con il cedolino paga del mese di aprile 2017 per i lavoratori in forza, o al momento dell’assunzione in caso di lavoratori assunti successivamente al 14/4/2017. Il lavoratore in forza alla data del 14 aprile 2017 esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro il 30 giugno 2017 attraverso la compila- zione e la restituzione della scheda. Se assunto successivamente al 14 aprile 2017 tale scelta sarà comunicata al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rap- porto di lavoro. MODAlITÀ OPErATIVE Il versamento delle somme sarà effettuato dal datore di lavoro congiunta- mente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche in- dicazioni operative fornite dall’ente bilaterale. Il primo adempimento av- verrà con il versamento delle quote Ebav del mese di aprile 2017. Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore. La scelta (o la mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad Ebav secondo le modalità stabilite dall’ente bilaterale. Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso il quale sarà costituita una posizione individuale. Ebav segnalerà al Fondo prescelto le informazioni utili per la costituzione di detta posizione. Le parti stipulanti il presente CCRL si incontreranno a settembre 2017 per verificare l’andamento delle iscrizioni e per valutare la casistica dei lavoratori “silenti”. Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse saranno definite da una convenzione tra il Fondo e l’ente bilaterale.

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Samples: Contratto Integrativo Regionale Veneto

Versamento mensile alla Previdenza complementare. A decorrere dal 1 aprile 2017 al 30 giugno 2019 il datore di lavoro, è te- nuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell’anno civile (1 gennaio-31 dicembre) la somma indicata nella tabella esposta di seguito quale “quota di adesione contrattuale” ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore. Dal 1 luglio 2019 tale versamento decadrà salvo diverse intese tra le parti. Nel caso di lavoratori che non diano indicazione del fondo saranno appli- cati i criteri per i lavoratori silenti previsti dall’accordo interconfederale re- gionale del 16 dicembre 2016. Il versamento, che sarà effettuato per il tramite di Ebav, riguarda i dipen- denti in forza al 14 aprile 2017 o assunti successivamente. La somma de- stinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro ed operaio e non è frazionabile su base oraria. Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% il versamento è fissato convenzionalmente in una quota pari al 50%. In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell’orario svolto in ciascun mese. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) con il cedolino paga del mese di aprile 2017 per i lavoratori in forza, o al momento dell’assunzione in caso di lavoratori assunti successivamente al 14/4/2017. Il lavoratore in forza alla data del 14 aprile 2017 esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro il 30 giugno 2017 attraverso la compila- zione e la restituzione della scheda. Se assunto successivamente al 14 aprile 2017 tale scelta sarà comunicata al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rap- porto di lavoro. MODAlITÀ OPErATIVE Il versamento delle somme sarà effettuato dal datore di lavoro congiunta- mente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche in- dicazioni operative fornite dall’ente bilaterale. Il primo adempimento av- verrà con il versamento delle quote Ebav del mese di aprile 2017. Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore. La scelta (o la mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad Ebav secondo le modalità stabilite dall’ente bilaterale. Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso il quale sarà costituita una posizione individuale. Ebav segnalerà al Fondo prescelto le informazioni utili per la costituzione di detta posizione. Le parti stipulanti il presente CCRL si incontreranno a settembre 2017 per verificare l’andamento delle iscrizioni e per valutare la casistica dei lavoratori “silenti”. Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse saranno definite da una convenzione tra il Fondo e l’ente bilaterale.

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Samples: Contratto Integrativo Regionale Veneto

Versamento mensile alla Previdenza complementare. A decorrere dal 1 aprile 2017 al 30 giugno 2019 il datore di lavoro, è te- nuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell’anno civile (1 gennaio-31 dicembre) la somma indicata nella tabella esposta di seguito € 26 su base mensile per ope- rai, impiegati e quadri (per gli apprendisti la quota è pari a 10 €) quale “quota di adesione contrattuale” ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore. Dal 1 luglio 2019 tale versamento decadrà salvo diverse intese tra le parti. Nel caso di lavoratori che non diano indicazione del fondo Fondo saranno appli- cati ap- plicati i criteri per i dei lavoratori silenti previsti dall’accordo contenuti nell’accordo interconfederale re- gionale regionale del 16 dicembre 2016. Il versamento, che sarà effettuato per il tramite di Ebav, riguarda i dipen- denti in forza al 14 aprile 2017 o assunti successivamente. La somma de- stinata destinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente obbli- gatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro quadro, operaio ed operaio apprendista e non è frazionabile su base orariaoraria . Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% il versamento versa- mento è convenzionalmente fissato convenzionalmente in una quota (€ 13) pari al 50%% di quanto previsto per il tempo pieno (per gli apprendisti la quota sarà pari ad € 6,50). Nel caso di lavoratori part time con orario superiore al 50% sarà versata la medesima quota (€ 26) prevista per il lavoratore a tempo pieno (per gli apprendisti € 10). In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell’orario svolto in ciascun mese. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) con il cedolino paga del mese di aprile 2017 per i lavoratori in forza, o al momento dell’assunzione in caso di lavoratori la- voratori assunti successivamente al 14/4/2017. Il lavoratore in forza alla data del 14 aprile 2017 esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro il 30 giugno 2017 attraverso la compila- zione e la restituzione della scheda. Se assunto successivamente al 14 aprile 2017 tale scelta sarà comunicata al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rap- porto di lavoro. MODAlITÀ OPErATIVE Il versamento delle somme sarà effettuato dal datore di lavoro congiunta- mente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche in- dicazioni operative fornite dall’ente bilaterale. Il primo adempimento av- verrà con il versamento delle quote Ebav del mese di aprile 2017. Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore. La scelta (o la mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad Ebav secondo le modalità stabilite dall’ente bilaterale. Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso il quale sarà costituita una posizione individuale. Ebav segnalerà al Fondo prescelto le informazioni utili per la costituzione di detta posizione. Le parti stipulanti il presente CCRL si incontreranno a settembre 2017 per verificare l’andamento delle iscrizioni e per valutare la casistica dei lavoratori lavo- ratori “silenti” ai fini dell’attribuzione delle relative quote. Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse saranno definite da una convenzione tra il Fondo e l’ente bilaterale.

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Versamento mensile alla Previdenza complementare. A decorrere dal 1 aprile 2017 al 30 giugno 2019 il datore di lavoro, è te- nuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell’anno civile (1 gennaio-31 dicembre) la somma indicata nella tabella esposta di seguito € 26 su base mensile per ope- rai, impiegati e quadri (per gli apprendisti la quota è pari a 10 €) quale “quota di adesione contrattuale” ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore. Dal 1 luglio 2019 tale versamento decadrà salvo diverse intese tra le parti. Nel caso di lavoratori che non diano indicazione del fondo Fondo saranno appli- cati ap- plicati i criteri per i dei lavoratori silenti previsti dall’accordo contenuti nell’accordo interconfederale re- gionale regionale del 16 dicembre 2016. Il versamento, che sarà effettuato per il tramite di Ebav, riguarda i dipen- denti in forza al 14 aprile 2017 o assunti successivamente. La somma de- stinata destinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente obbli- gatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro quadro, operaio ed operaio apprendista e non è frazionabile su base orariaoraria . Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% il versamento versa- mento è convenzionalmente fissato convenzionalmente in una quota (€ 13) pari al 50%% di quanto previsto per il tempo pieno (per gli apprendisti la quota sarà pari ad € 6,50). Nel caso di lavoratori part time con orario superiore al 50% sarà versata la medesima quota (€ 26) prevista per il lavoratore a tempo pieno (per gli apprendisti € 10). In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell’orario svolto in ciascun mese. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) con il cedolino paga del mese di aprile 2017 per i lavoratori in forza, o al momento dell’assunzione in caso di lavoratori la- voratori assunti successivamente al 14/4/2017. Il lavoratore in forza alla data del 14 aprile 2017 esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro il 30 giugno 2017 attraverso la compila- zione e la restituzione della scheda. Se assunto successivamente al 14 aprile 2017 tale scelta sarà comunicata al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rap- porto di lavoro. MODAlITÀ OPErATIVE Il versamento delle somme sarà effettuato dal datore di lavoro congiunta- mente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche in- dicazioni operative fornite dall’ente bilaterale. Il primo adempimento av- verrà con il versamento delle quote Ebav del mese di aprile 2017. Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore. La scelta (o la mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad Ebav secondo le modalità stabilite dall’ente bilaterale. Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso il quale sarà costituita una posizione individuale. Ebav segnalerà al Fondo prescelto le informazioni utili per la costituzione di detta posizione. Le parti stipulanti il presente CCRL si incontreranno a settembre 2017 per verificare l’andamento delle iscrizioni e per valutare la casistica dei lavoratori “silenti”. Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse saranno definite da una convenzione tra il Fondo e l’ente bilaterale.

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