Verifiche sull’esecuzione del contratto Clausole campione

Verifiche sull’esecuzione del contratto. 1. Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed all’Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Verifiche sull’esecuzione del contratto. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro e degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell’esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l’Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
Verifiche sull’esecuzione del contratto. 1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
Verifiche sull’esecuzione del contratto. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, al termine di ogni singola prestazione, attesterà la sua regolare esecuzione, trasmettendola al Rup al fine dell’adozione del certificato di regolare esecuzione. Il Direttore dell’esecuzione del contratto può procedere in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto, ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei pezzi di ricambio consegnati o degli interventi eseguiti, con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica presentata dal fornitore. I prodotti/servizi risultati a seguito di verifica, non congrui con quanto proposto in sede di offerta, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro.
Verifiche sull’esecuzione del contratto. 1. Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Prestatore di servizi si obbliga a consentire, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Verifiche sull’esecuzione del contratto. La Ditta affidataria si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni dei servizi in oggetto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante. Il Responsabile del procedimento controlla che i servizi, oggetto del presente capitolato, vengano svolti con la massima cura e diligenza. Tutte le verifiche circa la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che la Stazione appaltante ritenga necessari.
Verifiche sull’esecuzione del contratto. 1. L’Affidatario si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
Verifiche sull’esecuzione del contratto. 1 Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende sanitarie e al Servizio spesa sanitaria, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Verifiche sull’esecuzione del contratto. 1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
Verifiche sull’esecuzione del contratto. L’Aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committenza.