Common use of Variazioni di rischio Clause in Contracts

Variazioni di rischio. Il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione. In particolare, qualora nel corso del contratto si verifichi un cambiamento dell’attività esercitata dichiarata nel Certificato di Assicurazione, l’Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società; in tal caso si applicheranno gli artt. 1897 (Diminuzione del rischio) e 1898 (Aggravamento del rischio) del Codice Civile. Qualora l’attività effettivamente svolta al momento dell’infortunio sia differente da quella di dichiarata e in particolar modo quando sia annoverabile tra le seguenti: - sportivi professionisti; - personale viaggiante su aeromobili o mezzi subacquei; - personale addetto al collaudo di veicoli e/o aeromobili in genere; - personale appartenente all’esercito e/o Forze Armate incluso il Corpo dei Carabinieri, del Corpo della Polizia di Stato, della polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco (con esclusione dei volontari), di Istituti di Vigilanza; - personale di xxxxxx equestri e artisti acrobati; - personale addetto a parchi di divertimento e/o giostre; - personale addetto alla lavorazione, trasporto, utilizzo di materiali esplosivi e/o contaminati; - personale addetto alla pulizia, manutenzione, riparazione di cisterne e serbatoi (anche - personale addetto all’utilizzo di prodotti per disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; - personale addetto alla preparazione di spettacoli pirotecnici; - stuntman, guardie del corpo, controfigure e investigatori privati; la Società non corrisponderà in ogni caso alcun indennizzo.

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Variazioni di rischio. Il ContraenteLa mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’Indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di Sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di Rischio e, pertanto, a tal fine, il Contraente e/Assicurato o l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'Assicurazione di nuovi complessi o Fabbricati Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati Beni Immobili e Contenuto Beni Mobili, purché non venga modificata la natura del Rischio. Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 1 mese dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha l’obbligo diritto di dare recedere dall’Assicurazione, con preavviso di 90 giorni. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del Premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata comunicazione scritta alla e la Società corrisponderà la relativa quota di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento premio pagata e non goduta, escluse le imposte. Gli adeguamenti del rischio. Se la variazione implica premio in caso di aggravamento o diminuzione del rischio, nonché diminuzione delle somme assicurate, vengono corrisposti in sede di regolazione del premio; nel caso di diminuzione del rischio la Società provvederà a ridurre in proporzione il società corrisponderà la relativa quota di premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato. Se la variazione implica aggravamento del rischiopagata e non goduta, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra escluse le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione. In particolare, qualora nel corso del contratto si verifichi un cambiamento dell’attività esercitata dichiarata nel Certificato di Assicurazione, l’Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società; in tal caso si applicheranno gli artt. 1897 (Diminuzione del rischio) e 1898 (Aggravamento del rischio) del Codice Civile. Qualora l’attività effettivamente svolta al momento dell’infortunio sia differente da quella di dichiarata e in particolar modo quando sia annoverabile tra le seguenti: - sportivi professionisti; - personale viaggiante su aeromobili o mezzi subacquei; - personale addetto al collaudo di veicoli e/o aeromobili in genere; - personale appartenente all’esercito e/o Forze Armate incluso il Corpo dei Carabinieri, del Corpo della Polizia di Stato, della polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco (con esclusione dei volontari), di Istituti di Vigilanza; - personale di xxxxxx equestri e artisti acrobati; - personale addetto a parchi di divertimento e/o giostre; - personale addetto alla lavorazione, trasporto, utilizzo di materiali esplosivi e/o contaminati; - personale addetto alla pulizia, manutenzione, riparazione di cisterne e serbatoi (anche - personale addetto all’utilizzo di prodotti per disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; - personale addetto alla preparazione di spettacoli pirotecnici; - stuntman, guardie del corpo, controfigure e investigatori privati; la Società non corrisponderà in ogni caso alcun indennizzoimposte.

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Variazioni di rischio. Il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione. In particolare, qualora nel corso del contratto si verifichi un cambiamento dell’attività esercitata dichiarata nel Certificato di Assicurazione, l’Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società; in tal caso si applicheranno gli artt. 1897 (Diminuzione del rischio) e 1898 (Aggravamento del rischio) del Codice Civile. Qualora l’attività effettivamente svolta al momento dell’infortunio sia differente da quella di dichiarata e in particolar modo quando sia annoverabile tra le seguenti: - sportivi professionisti; - personale viaggiante su aeromobili o mezzi subacquei; - personale addetto al collaudo di veicoli e/o aeromobili in genere; - personale appartenente all’esercito e/o Forze Armate incluso il Corpo dei Carabinieri, del Corpo della Polizia di Stato, della polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco (con esclusione dei volontari), di Istituti di Vigilanza; - personale di xxxxxx equestri e artisti acrobati; - personale addetto a parchi di divertimento e/o giostre; - personale addetto alla lavorazione, trasporto, utilizzo di materiali esplosivi e/o contaminati; - personale addetto alla pulizia, manutenzione, riparazione di cisterne e serbatoi (anche di mezzi marittimi); - personale addetto all’utilizzo di prodotti per disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; - personale addetto alla preparazione di spettacoli pirotecnici; - stuntman, guardie del corpo, controfigure e investigatori privati; la Società non corrisponderà in ogni caso alcun indennizzo.

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