Common use of VARIANTI Clause in Contracts

VARIANTI. All’Appaltatore non è consentito apportare alcuna modifica al progetto originale, se non preventivamente discussa in contradditorio con la D.L. e da questa approvata e derivante da problematiche tecniche o di cantiere altrimenti insuperabili. Eventuali varianti apportate e non approvate preventivamente dalla D.L. non saranno riconosciute. La SA può apportare in qualunque momento modifiche di qualsiasi genere al progetto originale, compresa la realizzazione di opere inizialmente non previste. L’Appaltatore vedrà riconosciuti i propri oneri in misura derivante dalla sola variazione di quantità rispetto al progetto originale, valorizzata facendo riferimento ai prezzi contrattuali. Nel caso sia necessario prevedere nuovi prezzi, questi dovranno essere concordati in contradditorio con la D.L./SA e approvati prima della loro contabilizzazione. All’Appaltatore non spetterà alcun alto onere. Eventuali richieste della SA che comportino la realizzazione di nuovi elaborati potranno essere poste a carico dell’Appaltatore; il relativo onere progettuale sarà concordato in contradditorio con la D.L./SA e non potrà superare il% dell’importo di variante. La responsabilità della progettazione della variante, in questi casi, è totalmente in capo all’Appaltatore.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

VARIANTI. All’Appaltatore non è consentito apportare alcuna modifica al Arriva un chiarimento sulle modifiche derivanti da errori od omissioni nel progetto originaleesecutivo, «che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione». Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, queste varianti sono ammesse solo se il loro valore resta inferiore alla soglia comunitaria da 5,2 milioni di euro, e se non preventivamente discussa viene superato il 15% del valore del contratto in contradditorio con la D.L. e da questa approvata e derivante da problematiche tecniche o caso di cantiere altrimenti insuperabililavori. Eventuali varianti apportate Questi requisiti dovranno tutti essere rispettati e non approvate preventivamente dalla D.L. non saranno riconosciutealternativi. La SA Altro cambiamento importante arriva per le varianti relative a contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, che eccedano il 10% del valore totale del contratto: queste saranno comunicate all'ANAC, che ne accerterà l'illegittimità, ma che avrà un termine di 30 giorni, dal momento in cui riceverà la comunicazione, per esercitare i suoi poteri e dare parere negativo, bloccandole. Si tratta dei casi in cui le imprese invece di pagare gli oneri dovuti ai comuni, si impegnano a realizzare opere di utilità pubblica, come scuole e parchi. In questi casi il codice impone ai costruttori di bandire una gara formale per l'assegnazione dei lavori - assimilandone il ruolo a quello di un stazione appaltante pubblica - anche per le opere di importo inferiore alla soglia comunitaria. Il paradosso però è che in questo modo si chiede ai privati di seguire una procedura di appalto addirittura più rigida di quella richiesta alle amministrazioni pubbliche, che per le opere sotto al milione di euro possono utilizzare le procedure negoziate a inviti. Possibilità finora negata ai costruttori. Con il correttivo si propone ora una soluzione differenziata in base al valore delle opere del tutto identica a quella seguita dalle stazioni appaltanti pubbliche. Quindi per le opere a scomputo tra 40.000 e 150.000 euro si può apportare in qualunque momento modifiche procedere senza bando e con cinque inviti. Tra 150.000 euro e un milione bisognerà consultare invece almeno dieci operatori. Sopra il milione scatta l'obbligo di qualsiasi genere al progetto originale, compresa la realizzazione di opere inizialmente non previste. L’Appaltatore vedrà riconosciuti i propri oneri in misura derivante dalla sola variazione di quantità rispetto al progetto originale, valorizzata facendo riferimento ai prezzi contrattuali. Nel caso sia necessario prevedere nuovi prezzi, questi dovranno essere concordati in contradditorio procedere con la D.L./SA e approvati prima della loro contabilizzazione. All’Appaltatore non spetterà alcun alto onere. Eventuali richieste della SA che comportino la realizzazione di nuovi elaborati potranno essere poste a carico dell’Appaltatore; il relativo onere progettuale sarà concordato in contradditorio con la D.L./SA e non potrà superare il% dell’importo di variante. La responsabilità della progettazione della variante, in questi casi, è totalmente in capo all’Appaltatoregara.

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Sources: Settimanale Informativo

VARIANTI. Nel periodo di esecuzione del contratto le modalità di effettuazione e la tipologia dei servizi richiesti, le tratte di collegamento tra le sedi ed i percorsi previsti, nel numero e nelle modalità, l’ubicazione delle strutture periferiche e lo stesso numero delle sedi di prelievo e consegna, potranno subire variazioni, a seguito di riorganizzazione interna di Arpa Piemonte. L’ammontare complessivo delle prestazioni contrattuali sarà pertanto soggetto a possibili incrementi e/o riduzioni. All’Appaltatore non è consentito apportare alcuna modifica al progetto originale, se non preventivamente discussa in contradditorio con la D.L. e da questa approvata e derivante da problematiche tecniche o di cantiere altrimenti insuperabili. Eventuali varianti apportate e non approvate preventivamente dalla D.L. non saranno riconosciute. La SA può apportare in qualunque momento modifiche di qualsiasi genere al progetto originale, compresa la realizzazione di opere inizialmente non previste. L’Appaltatore vedrà verranno comunque riconosciuti i propri servizi prestati e, nel caso in cui le variazioni superino, per eccesso o per difetto, il 20% del valore complessivo dell’appalto, l’Appaltatore stesso potrà richiedere la risoluzione del contratto. In tale caso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le altre condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente sin d’ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso. L’Agenzia si riserva altresì la possibilità di modificare, nel corso di esecuzione del contratto particolari aspetti del sistema di trasporto complessivo individuato, apportando eventuali migliorie alle modalità di espletamento del servizio, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficacia organizzativa, senza che l’Appaltatore possa opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo, sempre che tali migliorie non alterino oggettivamente gli oneri in misura derivante dalla sola variazione di quantità rispetto al progetto originale, valorizzata facendo riferimento ai prezzi contrattuali. Nel caso sia necessario prevedere nuovi prezzi, questi dovranno essere concordati in contradditorio con la D.L./SA e approvati prima della loro contabilizzazione. All’Appaltatore non spetterà alcun alto onere. Eventuali richieste della SA che comportino la realizzazione di nuovi elaborati potranno essere poste a carico dell’Appaltatore; il relativo onere progettuale sarà concordato in contradditorio con la D.L./SA e non potrà superare il% dell’importo di variante. La responsabilità della progettazione della variante, in questi casi, è totalmente in capo all’Appaltatoreed i costi delle prestazioni.

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Sources: Capitolato Speciale D’appalto

VARIANTI. All’Appaltatore Data la peculiarità del servizio ed in funzione del perseguimento della soddisfazione dell’utente, la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni degli utenti nonché alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Comune ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, modificazioni delle figure professionali utilizzate nella esecuzione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, dell’importo dell’appalto. Il Comune di ▇▇▇▇▇▇ può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari o direttive regionali o da parte del servizio centrale del Ministero dell'Interno ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. L’ente attuatore è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario fatta salva l’eventuale approvazione di nuovi prezzi non è consentito apportare alcuna previsti dal contratto per i quali si procederà all’applicazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara. Nel caso in cui la variazione superi il quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Nessuna variazione o modifica al progetto originalecontratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal RUP e preventivamente discussa approvata dall’Amministrazione nel rispetto dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in contradditorio con la D.L. e da questa approvata e derivante da problematiche tecniche o di cantiere altrimenti insuperabili. Eventuali varianti apportate e non approvate preventivamente dalla D.L. non saranno riconosciute. La SA può apportare in qualunque momento modifiche di qualsiasi genere al progetto originalepristino, compresa la realizzazione di opere inizialmente non previste. L’Appaltatore vedrà riconosciuti i propri oneri in misura derivante dalla sola variazione di quantità rispetto al progetto originale, valorizzata facendo riferimento ai prezzi contrattuali. Nel caso sia necessario prevedere nuovi prezzi, questi dovranno essere concordati in contradditorio con la D.L./SA e approvati prima della loro contabilizzazione. All’Appaltatore non spetterà alcun alto onere. Eventuali richieste della SA che comportino la realizzazione di nuovi elaborati potranno essere poste a carico dell’Appaltatore; il relativo onere progettuale sarà concordato in contradditorio con la D.L./SA e non potrà superare il% dell’importo di variante. La responsabilità dell'appaltatore, della progettazione situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della variante, in questi casi, è totalmente in capo all’Appaltatorestazione appaltante.

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Sources: Appalto Del Servizio Per L’accoglienza, La Tutela E L’integrazione a Favore Di Richiedenti Asilo E Rifugiati

VARIANTI. All’Appaltatore non è consentito apportare alcuna modifica al progetto originaleL'Amministrazione potrà prendere in considerazione le varianti in corso di realizzazione presentate qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa Amministrazione. In sede di formulazione dell’offerta, se non preventivamente discussa come precisato nel Capitolato tecnico e meglio richiamato nei diversi “Quesiti” indicati con {Q.j}, il soggetto partecipante potrà proporre, negli ambiti consentiti, soluzioni alternative o in contradditorio con variante (anche migliorative) rispetto ai requisiti richiesti purché ne faccia esplicito richiamo e le accompagni da adeguata giustificazione ed analisi di idoneità anche nel più generale contesto dell’intero appalto. Durante la D.L. e da questa approvata e derivante da problematiche tecniche fase di definizione contrattuale e/o in fase di esecuzione dell’appalto, l'Amministrazione si riserva di richiedere o di cantiere altrimenti insuperabiliaccettare la proposta di varianti finalizzate al miglioramento funzionale e prestazionale dei sistemi e dei servizi resi, ovvero atte ad accogliere soluzioni tecniche suggerite dall'avvento di nuove tecnologie. Eventuali In tutti i casi, ed anche se dovute a cause di impossibilità sopravvenute per caso fortuito o forza maggiore, l'approvazione delle varianti apportate dovrà essere sempre concordata e non approvate preventivamente dalla D.L. non saranno riconosciutepotrà essere autorizzata solo laddove la soluzione alternativa si presenti equivalente sotto il profilo tecnico ed economico e consenta il soddisfacimento degli obiettivi dell’appalto. La SA può apportare in qualunque momento modifiche di qualsiasi genere al progetto originale, compresa la realizzazione di opere inizialmente non previste. L’Appaltatore vedrà riconosciuti i propri oneri in misura derivante dalla sola variazione di quantità rispetto al progetto originale, valorizzata facendo riferimento ai prezzi contrattualiLe varianti dovranno comunque essere formalizzate e sottoscritte per accettazione da entrambe le parti. Nel caso sia necessario prevedere nuovi prezziin cui le varianti si dovessero rendere necessarie per la correzione di errori, questi trascuratezza o mancata attenzione da parte dell’Impresa aggiudicataria circa la definizione ed il dimensionamento della propria offerta, tali varianti, se necessarie a garantire il rispetto delle condizioni contrattuali, dovranno essere concordati in contradditorio con la D.L./SA e approvati prima della loro contabilizzazione. All’Appaltatore non spetterà alcun alto onere. Eventuali richieste della SA che comportino la realizzazione di nuovi elaborati potranno essere poste obbligatoriamente operate a costo zero per l'Amministrazione ed a totale carico dell’Appaltatore; il relativo onere progettuale sarà concordato in contradditorio con la D.L./SA e non potrà superare il% dell’importo di variante. La responsabilità della progettazione della variante, in questi casi, è totalmente in capo all’Appaltatoredell'Impresa aggiudicataria.

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Sources: Disciplinare Di Gara

VARIANTI. All’Appaltatore Con riferimento alla singola iniziativa finanziata, sono considerate varianti in corso d’opera: − cambio della localizzazione dell’iniziativa; − modifiche del quadro economico originario; − modifiche tecniche sostanziali alle iniziative approvate intese come modifiche che alterino considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto. Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente autorizzate dalla struttura competente all’esito della necessaria istruttoria sulla richiesta, adeguatamente motivata, del beneficiario. La richiesta dovrà essere corredata di un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata. Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Una variante in corso d’opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, cosi come determinato al momento dell’approvazione del progetto. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario. Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportino una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario (ossia uno spostamento di risorse da una categoria all’altra) e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei servizi (all’interno della stessa categoria). Le categorie di spesa di riferimento sono quelle relative alle voci di spesa dettagliate al paragrafo 4.3. In ogni caso l’importo oggetto di variante, in considerazione del maggior valore tra gli aumenti e le riduzioni, non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese generali. Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa. Qualora l’iniziativa sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all’iniziativa stessa i requisiti sulla base dei quali è consentito apportare alcuna modifica stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al progetto originalefinanziamento. Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, se non preventivamente discussa in contradditorio con la D.L. e da questa approvata e derivante da problematiche tecniche ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di cantiere altrimenti insuperabilidettaglio, ivi compresa l’adozione di soluzioni tecniche migliorative. Eventuali Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell’investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali. Non potranno essere ammesse varianti apportate e non approvate preventivamente dalla D.L. non saranno riconosciutecomportanti l’aumento del costo totale per effetto dell’aumento dei prezzi di mercato. La SA maggiore spesa rimane a carico del beneficiario. Il cambio fornitore e/o di marca sono considerati adeguamenti tecnici. Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell’investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d’intesa con il beneficiario, può apportare in qualunque momento modifiche di qualsiasi genere al progetto originale, compresa disporre la realizzazione di opere inizialmente tali modifiche che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante). I servizi previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non previstecomporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario. L’Appaltatore vedrà riconosciuti i propri oneri Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa. Non costituiscono economie, ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti a un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in misura derivante dalla sola variazione ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese relative, fermo restando che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di quantità rispetto istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all’atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto originale, valorizzata facendo riferimento ai prezzi contrattuali. Nel caso sia necessario prevedere nuovi prezzi, questi dovranno essere concordati in contradditorio con la D.L./SA e approvati prima della loro contabilizzazione. All’Appaltatore non spetterà alcun alto onere. Eventuali richieste della SA che comportino la realizzazione di nuovi elaborati potranno essere poste a carico dell’Appaltatore; il relativo onere progettuale sarà concordato in contradditorio con la D.L./SA e non potrà superare il% dell’importo di variante. La responsabilità della progettazione In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi. Per la richiesta di concessione di una variante in corso d’opera o per adeguamenti tecnici rilevanti il beneficiario deve presentare, per ogni nuova spesa prevista, la documentazione richiesta dal bando per l’ammissibilità delle spese (es. preventivi di spesa e relativa documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione; eventuali computi ecc.). Documenti da presentare al fine dell’autorizzazione della variante: Domanda di variante sostanziale sottoscritta da legale rappresentante corredata da un documento d’identità in corso di validità. 12 Per ogni voce di spesa variata, in questi casi, tre preventivi confrontabili di altrettanti operatori per la comparazione della spesa stessa. Relazione che illustri le variazioni e le motivazioni della variante nonché il mantenimento di finalità/obiettivi originali previsti dall’iniziativa per la quale è totalmente in capo all’Appaltatorestato concesso il finanziamento.

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Sources: Decreto Dirigenziale

VARIANTI. All’Appaltatore Per alcune tipologie d’intervento, i beneficiari possono presentare domanda di variante al Responsabile di Misura. Ciascun bando disciplina, le modalità di concessione di eventuali varianti ai progetti presentati e le relative procedure da seguire. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo tali varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati. Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. In particolare dovrà essere verificato il mantenimento delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione del punteggio con il quale il progetto è consentito apportare alcuna stato collocato in graduatoria o se la variante comporta una modifica del punteggio assegnato la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili. Sono considerate varianti in particolare: - cambio di beneficiario secondo le modalità specificate nel bando, - cambio di sede dell'investimento, - modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, - modifica della tipologia di opere approvate. Le varianti devono essere preventivamente richieste. Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali adottate deve essere posta particolare attenzione al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione del progetto in base ai criteri di selezione. Di norma non sono considerate varianti al progetto originale, se non preventivamente discussa in contradditorio con la D.L. e da questa approvata e derivante da problematiche tecniche o di cantiere altrimenti insuperabili. Eventuali varianti apportate e non approvate preventivamente dalla D.L. non saranno riconosciute. La SA può apportare in qualunque momento originario le modifiche di qualsiasi genere dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa pari al progetto originale10% dell’importo richiesto nella domanda di sostegno. Ad esempio sono varianti non sostanziali: i cambidi preventivo, compresa purché sia garantita la realizzazione possibilità di opere inizialmente non previste. L’Appaltatore vedrà riconosciuti i propri oneri identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in misura derivante dalla sola variazione sede di quantità istruttoria, oppure la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al progetto originale, valorizzata facendo riferimento ai prezzi contrattuali. Nel caso sia necessario prevedere nuovi prezzi, questi dovranno essere concordati in contradditorio con la D.L./SA e approvati prima della loro contabilizzazione. All’Appaltatore non spetterà alcun alto onere. Eventuali richieste della SA che comportino la realizzazione piano di nuovi elaborati potranno essere poste a carico dell’Appaltatore; il relativo onere progettuale sarà concordato in contradditorio con la D.L./SA e non potrà superare il% dell’importo di variante. La responsabilità della progettazione della variante, in questi casi, è totalmente in capo all’Appaltatoreinvestimento approvato”.

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Sources: Disposizioni Attuative Generali

VARIANTI. All’Appaltatore non è consentito apportare alcuna modifica al progetto originaleL'Amministrazione - eccezionalmente - potrà prendere in considerazione le varianti presentate in sede di offerta ed in corso di realizzazione qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa Amministrazione. In sede di formulazione dell’offerta il soggetto partecipante potrà proporre soluzioni alternative o in variante (anche migliorative) rispetto ai requisiti richiesti purché ne faccia esplicito richiamo e le accompagni da adeguata giustificazione ed analisi di idoneità anche nel più generale conte- sto dell’intero appalto. Durante la fase di definizione contrattuale e/o in fase di esecuzione dell’appalto, se non preventivamente discussa in contradditorio con la D.L. e da questa approvata e derivante da problematiche tecniche l'Amministrazio- ne si riserva di richiedere o di cantiere altrimenti insuperabiliaccettare la proposta di varianti finalizzate al miglioramento funzio- nale e prestazionale dei sistemi e dei servizi resi, ovvero atte ad accogliere soluzioni tecniche sugge- rite dall'avvento di nuove tecnologie. Eventuali In tutti i casi, ed anche se dovute a cause di impossibilità sopravvenute per caso fortuito o forza maggiore, l'approvazione delle varianti apportate dovrà essere sempre concordata e non approvate preventivamente dalla D.L. non saranno riconosciutepotrà essere autorizzata solo laddove la soluzione alternativa si presenti equivalente sotto il profilo tecnico ed economico e consenta il soddisfacimento degli obiettivi dell’appalto. La SA può apportare in qualunque momento modifiche di qualsiasi genere al progetto originale, compresa la realizzazione di opere inizialmente non previste. L’Appaltatore vedrà riconosciuti i propri oneri in misura derivante dalla sola variazione di quantità rispetto al progetto originale, valorizzata facendo riferimento ai prezzi contrattualiLe varianti dovranno comunque essere for- malizzate e sottoscritte per accettazione da entrambe le parti. Nel caso sia necessario prevedere nuovi prezziin cui le varianti si dovessero rendere necessarie per la correzione di errori, questi trascuratezza o mancata attenzione da parte dell’Impresa aggiudicataria circa la definizione ed il dimensionamen- to della propria offerta, tali varianti, se necessarie a garantire il rispetto delle condizioni contrattuali, dovranno essere concordati in contradditorio con la D.L./SA e approvati prima della loro contabilizzazione. All’Appaltatore non spetterà alcun alto onere. Eventuali richieste della SA che comportino la realizzazione di nuovi elaborati potranno essere poste obbligatoriamente operate a costo zero per l'Amministrazione ed a totale carico dell’Appaltatore; il relativo onere progettuale sarà concordato in contradditorio con la D.L./SA e non potrà superare il% dell’importo di variante. La responsabilità della progettazione della variante, in questi casi, è totalmente in capo all’Appaltatoredell'Impresa aggiudicataria.

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Sources: Project Agreement