Common use of VARIANTI Clause in Contracts

VARIANTI. La ditta esecutrice, si obbliga a non apportare alcuna variante alle opere di cui al pre- sente appalto, se non dietro apposito ordine scritto della Direzione dei Lavori, salvo quelle eventuali categorie di lavori aggiuntive inserite nella lista di offerta. Ove nel corso dei lavori, la ditta ritenga opportuno variare in qualsiasi modo le opere, o parti di esse, deve ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori. Tutti i danni derivanti da arbitrarie contravvenzioni a quanto prescritto, saranno posti a carico della ditta. Eventuali varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente in conformità dell’Art. 132 del D. L.gs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, quando ricorra uno dei seguenti motivi : 1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 2. per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esi- stenti al momento della progettazione, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti della qualità dell’opera o di sue parti; 3. per il verificarsi di eventi inerenti la natura e specificità dell’opera sulla quale si inter- viene; 4. nei casi previsti dall’ Art. 1664, comma 2, del Codice Civile; 5. per il manifestarsi di errori od omissioni nel progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o la utilizzazione dell’opera;

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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto

VARIANTI. La ditta esecutrice1. E’ fatto divieto all’Appaltatore di introdurre modifiche in corso di esecuzione dei contratti attuativi, si obbliga a non apportare alcuna variante alle opere di cui come previsto dalla vigente normativa in materia. 2. Nessuna variazione o addizione al pre- sente appalto, progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non dietro apposito è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e, qualora riguardi aspetti sostanziali, preventivamente approvata dagli organi competenti della Società. 3. La Società può ammettere variazioni ai contratti attuativi, nei soli casi ammessi dall’art. 149 del D.lgs. n.50/2016. 4. La Società si riserva la facoltà di introdurre nell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l’Impresa possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguite in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016. 5. Non sono riconosciute varianti le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei Lavori, salvo quelle eventuali categorie dell’esecuzione del contratto. 6. Qualunque reclamo o riserva che l’Impresa si credesse in diritto di lavori aggiuntive inserite nella lista di offerta. Ove nel corso dei lavori, la ditta ritenga opportuno variare in qualsiasi modo le opere, o parti di esseopporre, deve ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte essere presentato per iscritto alla Direzione dell’esecuzione del contratto prima dell’esecuzione degli interventi oggetto della Direzione Lavoricontesa. Tutti i danni derivanti da arbitrarie contravvenzioni a Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto prescrittostabilito nell’Accordo Quadro e nei contratti attuativi (Ordini di Lavoro), saranno posti a carico della ditta. Eventuali varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente in conformità dell’Art. 132 del D. L.gs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioniper qualsiasi natura o ragione, quando ricorra uno dei seguenti motivi : 1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 2. per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l’intervenuta possibilità qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio degli interventi oggetto di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esi- stenti al momento della progettazione, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti della qualità dell’opera o di sue parti; 3. per il verificarsi di eventi inerenti la natura e specificità dell’opera sulla quale si inter- viene; 4. nei casi previsti dall’ Art. 1664, comma 2, del Codice Civile; 5. per il manifestarsi di errori od omissioni nel progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o la utilizzazione dell’opera;tali richieste.

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Sources: Accordo Quadro

VARIANTI. La ditta esecutriceE’fatto div ieto all’Aggiudicatario di introdurre modifiche in corso di esecuzione dei Contratti, si obbliga come prev isto dalla v igente normativ a non apportare alcuna variante alle opere di cui in materia. Nessuna v ariazione o addizione al pre- sente appalto, progetto approv ato può essere introdotta dall’Appaltatore se non dietro apposito ordine scritto della Direzione è disposta dal Direttore dei LavoriLav ori e, salvo qualora riguardi aspetti sostanziali, prev entiv amente approv ata dagli organi competenti dell’Amministrazione Comunale. La Stazione Appaltante può ammettere v ariazioni ai Contratti stipulati, nei soli casi ammessi dalla v igente normativ a in materia. Si applica l’art.149 del D.Lgs. n.50/2016. In ogni caso l’Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle eventuali categorie v ariazioni di lavori aggiuntive inserite nella lista di offerta. Ove nel corso carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei lavoriLav ori abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la ditta ritenga opportuno variare in qualsiasi modo le opere, o parti di esse, deve ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori. Tutti i danni derivanti da arbitrarie contravvenzioni a quanto prescritto, saranno posti natura delle attiv ità oggetto del Contratto e non comportino a carico della ditta. Eventuali varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente in conformità dell’Art. 132 del D. L.gs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, quando ricorra uno dei seguenti motivi : 1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 2. per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esi- stenti al momento della progettazione, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti della qualità dell’opera o di sue parti; 3. per il verificarsi di eventi inerenti la natura e specificità dell’opera sulla quale si inter- viene; 4. nei casi previsti dall’ Art. 1664, comma 2, del Codice Civile; 5. per il manifestarsi di errori od omissioni nel progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o la utilizzazione dell’opera;dell’Aggiudicatario maggiori oneri.

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Sources: Accordo Quadro

VARIANTI. La ditta esecutriceSono inoltre ammesse, si obbliga a non apportare alcuna variante alle opere nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le modifiche del contratto durante il periodo di cui efficacia, finalizzate al pre- sente appaltomiglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, se non dietro apposito ordine scritto della Direzione dei Lavori, salvo quelle eventuali categorie di lavori aggiuntive inserite nella lista di offertaentro i limiti e condizioni stabilite dall’art. Ove nel corso dei lavori, la ditta ritenga opportuno variare in qualsiasi modo le opere, o parti di esse, deve ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori. Tutti i danni derivanti da arbitrarie contravvenzioni a quanto prescritto, saranno posti a carico della ditta. Eventuali varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente in conformità dell’Art. 132 106 del D. L.gs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, quando ricorra uno dei Lgs. 50/2016. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti motivi casi: 1. per a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 2. per b) Per cause impreviste ed imprevedibili e imprevedibili, accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esi- stenti esistenti al momento della progettazionein cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti della nella qualità dell’opera o di sue partidelle prestazioni eseguite; 3. c) per il verificarsi la presenza di eventi inerenti la alla natura e alla specificità dell’opera sulla quale dei beni o dei luoghi sui quali si inter- viene; 4interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. La quantità dei servizi da fornire, indicata nel bando di gara e nelle richieste di offerta, ha per l’ente valore indicativo. Il fornitore nei casi previsti dall’ Art. 1664elencati alla a), comma 2b), c) è, pertanto, tenuto a consegnare i servizi o ad effettuare i servizi, sia per le maggiori come per le minori quantità, rispetto a quelle indicate nel bando di gara, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del Codice Civile; 5corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intero servizio. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il manifestarsi di errori od omissioni nel progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o la utilizzazione dell’opera;consenso dell’esecutore.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

VARIANTI. La ditta esecutrice1. E' consentito apportare in fase di esecuzione, si obbliga senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche ai sensi dell’art. 14, comma 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i, a condizione che queste non apportare alcuna variante alle opere alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, e fatte salve le indicazioni prescrittive di cui al pre- sente appalto, se non dietro apposito ordine scritto della Direzione dei Lavori, salvo quelle eventuali categorie di lavori aggiuntive inserite nella lista di offertaall’art. Ove nel corso dei lavori, la ditta ritenga opportuno variare in qualsiasi modo le opere, o parti di esse, deve ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori. Tutti i danni derivanti da arbitrarie contravvenzioni a quanto prescritto, saranno posti a carico della ditta. Eventuali varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente in conformità dell’Art. 132 del D. L.gs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, quando ricorra uno dei seguenti motivi : 1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 2. per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esi- stenti al momento della progettazione, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti della qualità dell’opera o di sue parti; 3. per il verificarsi di eventi inerenti la natura e specificità dell’opera sulla quale si inter- viene; 4. nei casi previsti dall’ Art. 1664, comma 2, del Codice Civile; 5della presente Convenzione. Tali modificazioni sono approvate con le normali procedure di richiesta per il manifestarsi Permesso di errori od omissioni Costruire o titolo equipollente. 2. Gli interventi non rientranti tra le ipotesi di cui al primo comma, devono essere autorizzati con la procedura di variante al Piano, che tenga conto di quanto già realizzato. 3. Le varianti di iniziativa privata al Piano, qualora comportino modifica del contributo dovuto di cui all’art. 16 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 relativo agli interventi edilizi, determinano la ridefinizione dello standard di qualità dovuto al Comune ai sensi dell’art. 11 per le parti modificate in base agli oneri di urbanizzazione vigenti al momento dell’approvazione della variante. 4. Le modificazioni planivolumetriche e le varianti non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di validità stabiliti nel progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o la utilizzazione dell’opera;Piano originario.

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Sources: Convenzione Urbanistica

VARIANTI. 6.1 La ditta esecutriceStazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere le modifiche al contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi e alle condizioni descritti nei capitolati tecnici e nello schema di contratto. 6.2 La Stazione appaltante si obbliga riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del Codice, in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 6.3 Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Comune, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non apportare alcuna variante alle opere comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo (in aumento o in diminuzione) relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al pre- sente appaltopresente comma sono approvate dal Responsabile del Procedimento. 6.4 La Stazione appaltante, se non dietro apposito ordine scritto della Direzione dei Lavoriinoltre, salvo quelle eventuali categorie si riserva di lavori aggiuntive inserite nella lista di offertaapplicare quanto previsto dall’art. Ove nel corso dei lavori, la ditta ritenga opportuno variare in qualsiasi modo le opere, o parti di esse, deve ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori. Tutti i danni derivanti da arbitrarie contravvenzioni a quanto prescritto, saranno posti a carico della ditta. Eventuali varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente in conformità dell’Art. 132 del D. L.gs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, quando ricorra uno dei seguenti motivi : 1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 2. per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esi- stenti al momento della progettazione, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti della qualità dell’opera o di sue parti; 3. per il verificarsi di eventi inerenti la natura e specificità dell’opera sulla quale si inter- viene; 4. nei casi previsti dall’ Art. 1664106, comma 21, del Codice Civile; 5. per il manifestarsi in ordine agli eventuali servizi supplementari, non previsti negli atti della presente procedure di errori od omissioni nel progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o la utilizzazione dell’opera;gara.

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Sources: Disciplinary Regulations for Public Procurement

VARIANTI. La ditta esecutricePer la disciplina delle eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie, si obbliga a non apportare alcuna variante alle opere trova applicazione l’Art.106 del D.Lgs. n.50/16 e D.Lgs. n.149. L’Amministrazione potrà ammettere varianti al progetto proposte dall’Affidatario, nel rispetto delle norme e legislazioni vigenti, finalizzate al miglioramento funzionale e gestionale dell’opera. Tali modifiche e/o integrazioni, come quelle richieste direttamente dall’Amministrazione, dovranno essere comunque sottoscritte dall’Affidatario su apposito atto di cui al pre- sente appaltosottomissione che, se non dietro apposito ordine scritto della Direzione dei Lavoriapprovato dall’Amministrazione, salvo quelle eventuali categorie costituirà atto aggiuntivo del presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇. In caso di lavori aggiuntive inserite nella lista di offerta. Ove nel corso dei lavori, la ditta ritenga opportuno variare in qualsiasi modo le opere, o parti di esse, deve ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori. Tutti i danni derivanti da arbitrarie contravvenzioni a quanto prescritto, saranno posti a carico della ditta. Eventuali varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente in conformità dell’Artd'opera non richieste né dall’Amministrazione né dall’Affidatario, che si rendessero necessarie ai sensi della legislazione e normativa vigente per fatti sopravvenuti e imprevedibili, l’Affidatario sarà tenuto alla predisposizione della relativa perizia di variante da sottoporre all’Amministrazione. 132 del D. L.gs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioniOgni onere connesso alla variante, quando ricorra uno dei seguenti motivi : 1. fatta eccezione per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 2. per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l’intervenuta possibilità le spese di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esi- stenti al momento della progettazione, che possono determinaredirezione lavori, senza aumento collaudo, verifiche etc., sarà recuperato dall’Affidatario attraverso l’adeguamento della rata di costoammortamento. L’Amministrazione si impegna ad approvare le varianti e/o integrazioni in giorni naturali e consecutivi, significativi miglioramenti della qualità dell’opera o dalla loro consegna da parte dell’Affidatario. Qualora l'introduzione delle suddette varianti determinasse anche un prolungamento dei tempi di sue parti; 3realizzazione degli interventi di riqualificazione e adeguamento, anche tutti i termini convenzionali verranno conseguentemente adeguati in ugual misura. per Le varianti proposte dall’Affidatario non dovranno comunque prolungare i tempi di realizzazione degli interventi oltre 10 mesi. Prima dell'approvazione, il verificarsi di eventi inerenti la natura Responsabile del Procedimento sottoporrà il progetto a verifica ai sensi degli Artt.26 e specificità dell’opera sulla quale si inter- viene; 427 del D.Lgs. nei casi previsti dall’ Art. 1664, comma 2, del Codice Civile; 5. per il manifestarsi di errori od omissioni nel progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o la utilizzazione dell’opera;n.50/2016.

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Sources: Contract for Energy Performance Services

VARIANTI. La ditta esecutriceE’ facoltà della Ge.S.A.C., si obbliga a non apportare alcuna variante alle opere di cui al pre- sente appalto, se non dietro apposito ordine scritto della Direzione dei Lavori, salvo quelle eventuali categorie di lavori aggiuntive inserite nella lista di offerta. Ove nel corso dei lavori, la ditta ritenga opportuno variare in qualsiasi modo le opere, estendere i servizi oggetto dell’appalto ad ulteriori impianti o parti di esseesso, deve ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte così come è facoltà della Direzione Lavori. Tutti i danni derivanti da arbitrarie contravvenzioni a quanto prescrittoGe.S.A.C. escludere dall’espletamento dei servizi, saranno posti a carico della ditta. Eventuali varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente in conformità dell’Art. 132 del D. L.gs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, quando ricorra uno dei seguenti motivi : 1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 2. per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esi- stenti al momento della progettazione, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti della qualità dell’opera o di sue parti; 3. per il verificarsi di eventi inerenti la natura e specificità dell’opera sulla quale si inter- viene; 4. nei casi previsti dall’ Art. 1664, comma 2, del Codice Civile; 5. per il manifestarsi di errori od omissioni nel progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte parte, una o più impianti o parti di impianto, ovvero di apportare all’espletamento del servizio qualsivoglia modifica dovesse ritenere utile e/o necessaria, a condizione che non modifichi la natura dell’appalto e l’oggetto dello stesso. Le varianti dovranno essere ordinate per iscritto. La Ge.S.A.C., nell’ordine di variante, dovrà indicare la decorrenza della variante. In caso di variante in diminuzione (stralcio in tutto o in parte) dal corrispettivo di appalto sarà stralciata la quota del corrispettivo prevista e/o desumibile, applicando i criteri utilizzati dalla Ge.S.A.C. per la determinazione del corrispettivo contrattuale per le prestazioni stralciate (al netto del ribasso d’asta). In caso di variante in aumento (estensione dell’appalto e/o ampliamento dei servizi) il corrispettivo di appalto sarà incrementato valorizzando, applicando i criteri ai quali ha fatto riferimento la Ge.S.A.C. per la determinazione del corrispettivo di appalto, le prestazioni aggiuntive, sempre applicando il ribasso d’asta. Si precisa sin d’ora che, presumibilmente a partire dalla seconda metà dell’anno 2019, l’impianto di smistamento bagagli sarà oggetto di lavori di ristrutturazione che prevedono l’accorpamento di tutte le linee di trasporto in una unica area (quella che oggi accoglie l’HBS nuovo). In particolari tali lavori prevedono la realizzazione o di una quarta linea di controllo, una terza linea di smistamento ed un terzo carosello oltre che la utilizzazione dell’opera;costruzione di una terza linea di trasporto nella zona che dai check-in all’area di allestimento voli. Tali lavori porteranno ad un lay out definitivo che potrebbero dare luogo ad un efficientamento delle attività di conduzione.

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Sources: Appalto