Lotto 3a COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI (KASKO) CIG
Lotto 3a
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI (KASKO)
CIG
Polizza Kasko n° …………..
Tra: Azienda ULSS 9 Treviso
Partita I.V.A./C.F.: 03084880263
con sede in : Xxx Xxxx’Xxxxxxxx xx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:
POLIZZA KASKO N° ………….
Broker : XXXXXX ITALIA SpA e Arena Broker Srl Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 30.11.2016
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 30.11.2019 Scadenze annuali: Ore 24:00 del 30/11 di ogni anno Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
Sommario
SEZIONE I - DEFINIZIONI 4
SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione 5
Art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione 5
Art. 3 - Validità dell'assicurazione 6
Art. 4 - Estensione territoriale 6
Art. 5 - Modalità per la denuncia dei sinistri 6
Art. 6 - Determinazione dell'ammontare del danno 6
Art. 7 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo 7
Art. 8 - Obbligo di salvataggio e di conservazione 7
Art. 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 7
Art. 10 - Variazioni del rischio 7
Art. 11 - Buona fede 7
Art. 12 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento e regolazione del premio 8
Art. 13 - Durata dell'assicurazione 8
Art. 14 - Competenza territoriale 8
Art. 15 - Imposte e tasse 8
Art. 16 - Diritto di surrogazione 9
Art. 17 - Interpretazione del contratto 9
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge 9
Art. 19 - Recesso in caso di sinistro 9
Art. 20 - Gestione del contratto 9
Art. 21 - Coassicurazione 9
Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari 10
Art. 23 : Clausola di Salvaguardia 10
SEZIONE III - CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA 11
SEZIONE I - DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
ACCESSORIO: ogni dotazione, stabilmente fissata al veicolo, definito:
di serie (se costituisce normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi audio-fono-visivi);
optional (se fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino);
aggiuntivo (se fornito dalla casa costruttrice o da ditte specializzate e installato sul veicolo successivamente all'acquisto).
ASSICURATO: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione.
CONTRAENTE/ASSICURATO: abbreviazione utilizzata per indicare che quanto è disposto dalla norma può soddisfare l'uno o l'altro o essere adempiuto dall'uno o dall'altro.
FRANCHIGIA: parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
PARTI: il Contraente/Assicurato e la Società. POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione. PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETA': l'Impresa di Assicurazione.
BROKER: il Broker vigente ATI XXXXXX ITALIA SpA e Arena Broker Srl;
SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà e/o in uso degli Assicurati di cui ai seguenti punti, anche in caso di colpa imputabile al conducente del veicolo o dei trasportati.
X. Xxxxxxx usati dai dipendenti, dirigenti dell’Ente/Contraente, operatori convenzionati e qualsiasi altro collaboratore per il quale il Contraente debba prestare la copertura di cui al presente contratto a norma di legge o di accordo, ed utilizzati in occasione di missioni o viaggi di servizio fuori ufficio, regolarmente autorizzati dal Contraente, limitatamente al tempo e al percorso necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio stesso; sono inoltre da intendersi specificatamente compresi i trasferimenti dall’abitazione al posto di lavoro dei dipendenti che sono autorizzati all’uso permanente del veicolo per lo svolgimento delle loro mansioni.
B. Veicoli usati dai medici specialisti ambulatoriali e da altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi), dai medici addetti al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) e dalla medicina dei servizi, nonché dal personale sanitario e non che presta la propria opera presso il Contraente e/o presso l’Ente destinatario in base a specifiche norme e/o convenzioni, anche sottoscritte con altri Enti, nelle quali sia previsto l’onere della copertura a carico dell'Ente/Contraente incluso lo spostamento dalla sede di appartenenza alla sede dell’Azienda ULSS 9, e viceversa, e veicoli usati per ragioni di servizio dai “DIRETTORI” dell’Azienda ULSS 9, quando non siano disponibili auto aziendali.
C. Veicoli in proprietà, in uso o comodato alla Azienda U.L.S.S. 9.
La garanzia è prestata per i danni conseguenti a:
- incendio, esplosione, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione, fulmine (anche senza successivo incendio);
- furto, intendendosi per tale la perdita dell'automezzo assicurato o di sue parti, in conseguenza di furto, rapina, estorsione, nonché i danni subiti dal veicolo stesso nella esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati;
- eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere;
- eventi naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti o smottamenti del terreno, trombe d'aria e marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, grandine, valanghe e slavine, purché non derivanti da fenomeni sismici, eruzione vulcanica;
- uscita di strada, ribaltamento, collisione con altri veicoli, anche se in sosta, urto contro qualsiasi ostacolo, persone, cose, animali od oggetti scagliati da altri veicoli;
- rottura dei cristalli, dovuta a causa accidentale o fatto di terzi, comprese le spese di installazione e montaggio.
L'assicurazione comprende anche i danni subiti da pezzi di ricambio, optional, accessori in genere, nonché da allestimenti ed attrezzature in genere stabilmente installati sul veicolo.
Sono altresì comprese in garanzia le spese sostenute dall’Assicurato per il recupero e traino del veicolo assicurato dal luogo dell’incidente a quello indicato dal conducente e/o intestatario al P.R.A. del veicolo, ovvero al luogo indicato dall’Autorità competente intervenuta, nonché per le spese di custodia del veicolo.
Art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione
Le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto fino alla concorrenza massima di € 15.000,00 per ogni veicolo assicurato, e di € 30.000,00 per ogni veicolo assicurato limitatamente alla autoambulanze, fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
L’indennizzo viene effettuato mediante la deduzione della franchigia fissa ed assoluta per ogni veicolo di
€ 100,00 eccetto che per la garanzia cristalli per la quale non è prevista franchigia.
La Compagnia si impegna a corrispondere l’intera somma risarcibile all’Assicurato (al lordo della franchigia), richiedendo alla Contraente - con cadenza semestrale - il rimborso della/e franchigia/e liquidate, a
condizione che il dipendente appartenga al comparto e presenti elementi documentali a dimostrazione delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro, ossia copia della constatazione amichevole d’incidente oppure verbale redatto da organi di polizia che abbiano effettuato un sopralluogo per verificare le circostanze dell’incidente.
Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto a titolo di rimborso della franchigia entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
L'assicurazione non è operante:
- quando il conducente non sia abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore x xxxxx in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.
Sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni:
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a traino attivo o passivo, xxxxxxx a spinta o a mano;
- derivanti da uso improprio del veicolo;
- determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.
Art. 3 - Validità dell'assicurazione
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che utilizzano tali veicoli.
Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:
- che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio (oppure che l’Assicurato è autorizzato all’uso permanente del proprio veicolo per lo svolgimento delle proprie mansioni);
- data e luogo ove l’Assicurato si é recato per missione o per adempimenti di servizio (oppure che l’Assicurato è autorizzato all’uso permanente del proprio veicolo per lo svolgimento delle proprie mansioni);
- generalità dell’Assicurato;
- dati identificativi del veicolo usato.
Art. 4 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e per tutti gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde.
Art. 5 - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l’Ufficio dell’Ente che gestisce i contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.
La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente/Assicurato relativi al sinistro. Alla denuncia deve far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Le Parti concordano peraltro che nel caso in cui il danno subito dal veicolo assicurato sia ragionevolmente addebitabile a responsabilità civile di terzi, la denuncia da trasmettere alla Società in riferimento alle garanzie prestate con la presente polizza potrà essere rinviata, senza che ciò possa pregiudicare il diritto dell’Assicurato all’indennizzo, al momento in cui emergano elementi tali da far dubitare il completo risarcimento del danno da parte del terzo o della sua Compagnia di assicurazione.
Per ottenere il risarcimento dovuto in base alla presente polizza l’Assicurato dovrà comunque produrre la necessaria documentazione attestante il danno subito e, se già sostenuto, il relativo costo di riparazione.
Art. 6 - Determinazione dell'ammontare del danno
Danno Parziale: l'ammontare del danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza e fermo restando che l'indennizzo non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno Totale: l'indennizzo è determinato sulla base della differenza tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (comprensivo di accessori) come riportato da Eurotax Giallo ed il valore del relitto.
L'indennizzo non potrà comunque superare il limite della somma assicurata indicata in polizza.
Nel caso in cui l'Assicurato abbia provveduto alla riparazione del veicolo e la spesa complessiva risulti superiore al valore commerciale del veicolo non si procederà alla deduzione del relitto.
In entrambi i casi nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.
Non sono indennizzabili, in ogni caso, le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione delle riparazioni e i danni da deprezzamento, da mancato godimento, uso o altri eventuali pregiudizi.
Art. 7 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é accaduto.
I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito é a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.
Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia, in Euro.
Art. 8 - Obbligo di salvataggio e di conservazione
L'Assicurato deve fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C. L'Assicurato é obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
Art. 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 10 - Variazioni del rischio
Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Art. 11 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 12 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento e regolazione del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza.
Poiché il premio è convenuto in base a elementi variabili del rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio.
Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
La differenza risultante dalla regolazione, deve essere corrisposta nei 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione di ricevimento del documento).
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, effettuato con lettera raccomandata, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 13 - Durata dell'assicurazione
La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
È facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 14 - Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto é esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui è ubicata la sede sociale del Contraente.
Art. 15 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 16 - Diritto di surrogazione
La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del proprietario, del conducente del veicolo e dei trasportati.
Art. 17 - Interpretazione del contratto
Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 19 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni.
Il recesso avrà effetto dalla scadenza annuale ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza annua successiva.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 20 - Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art. 21 - Coassicurazione
Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La suddetta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente direttamente nei confronti di ogni Società coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.
Tutte le comunicazioni fatte alla delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei coassicuratori.
Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 23 - Clausola di Salvaguardia
Si precisa inoltre che qualora si verificasse una modificazione dell’ambito territoriale dell’attuale Azienda Ulss
n. 9 di Treviso (es. incorporazione delle attuali Aziende Ulss n. 7 e Ulss n. 8 nell’Azienda Ulss n. 9 o fusione tra dette Aziende), detta modificazione comporterà una variazione soggettiva (subentro del nuovo soggetto così definito nei contratti avente ad oggetto la presente fornitura/servizio) e potrebbe comportare altresì una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o una diminuzione dei fabbisogni connesso al nuovo assetto organizzativo).
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
SEZIONE III - CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Il premio dell'assicurazione, anticipato nella misura indicata in polizza, rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando al consuntivo dei chilometri percorsi dai veicoli indicati alle lettere A) - B) - C) e D) dell’art. 1 – Oggetto dell’assicurazione in base ai seguenti costi :
Ambulanze Km 500.000 Altri Veicoli: Km 1.000.000
Preventivo km percorsi
Ambulanze _ €/km Altri Veicoli €/km
Premio imponibile unitario
Premio annuo imponibile complessivo | € |
Imposte (13.50%) | € |
Premio annuo lordo complessivo | € |
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