Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.
Esclusioni generali Se non risulta diversamente indicato nella descrizione delle singole prestazioni previste dalla Garanzia Base, le prestazioni non coprono sinistri relativi: a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni; b) alla materia fiscale e/o tributaria e/o amministrativa; c) controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni dichiarate; d) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; e) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici; f) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; g) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; h) a compravendite di quote societarie; i) alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; j) a fatti dolosi delle persone assicurate; k) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; l) a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all’obbligatorietà della copertura RCA; m) ai casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza; o ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool; n) all’esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetrica o all’attività di lavoro autonomo o di impresa; o) a reati di diffamazione anche a mezzo stampa; p) alla compravendita o alla permuta di immobili, ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; q) a vertenze con la Società o con Società del gruppo AmTrust; r) ad eventi dannosi la cui risoluzione sia demandata ad azioni di classe (class action); s) alla difesa penale per abuso di minori; t) a procedimenti che coinvolgano persone, entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali; u) a procedimenti per responsabilità degli Assicurati derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto.
Principi generali 1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche Amministrazioni, sono stabilite specifiche forme di responsabilità disciplinare per i dirigenti nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele per il dirigente medesimo. 2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che viene accertata secondo le procedure definite nell’ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente. 3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare. 4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (Allegato 1).
Scopo 1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.
Fenomeno elettrico Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.