TRIBUTO GIORNALIERO. 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all’art. 1, comma 847, della L. n. 16027/12/2019. 2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 10%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all’art. 1, comma 816, della L. n. 160 del 27/12/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone. 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
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Sources: Regolamento Per L’applicazione Della Tassa Rifiuti Tari
TRIBUTO GIORNALIERO. 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all’art. 1, comma 847, della L. n. 16027/12/2019.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 10100%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’Imposta Municipale Secondaria di cui all’art. 111, comma 816D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, secondo i termini e le modalità di pagamento della L. n. 160 del 27/12/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canonestessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
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Sources: Regolamento Per L’applicazione Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)
TRIBUTO GIORNALIERO. 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all’art. 1all’art.1, comma 847837, della L. n. 16027/12/2019Legge 27/12/2019, n.160.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 1050%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all’art. 1all’art.1, comma 816, della L. n. 160 del Legge 27/12/2019, n.160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
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Sources: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)
TRIBUTO GIORNALIERO. 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzatemercati, soggette al canone di cui all’artper quanto disposto dall’art. 1, comma 847838, della L. Legge 27/12/2019, n. 16027/12/2019160.
2. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi, attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre manifestazioni socioculturali, qualora si possa quantificare l’effettivo costo del servizio offerto, il Comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.
3. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
34. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
45. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 10[specificare la %le, max 100%] oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. E’ È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
56. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
67. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all’art. 1, comma 816, della L. Legge 27/12/2019, n. 160 del 27/12/2019160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
78. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
89. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.
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Sources: Regolamento Tari