TRIBUTO GIORNALIERO Clausole campione
TRIBUTO GIORNALIERO. 1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica di cui alla Tabella C. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività simile per natura e per tipologia di rifiuti prodotti.
4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento canone di cui all’art. 1, comma 816 e ss della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare in materia.
5. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato con sanzioni ed interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
TRIBUTO GIORNALIERO. 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all’art. 1, comma 847, della L. n. 16027/12/2019.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 10%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all’art. 1, comma 816, della L. n. 160 del 27/12/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
TRIBUTO GIORNALIERO. 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
8. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 27 (riciclo), 28 (zone non servite) e 30 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 24 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 26.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
TRIBUTO GIORNALIERO. Art. 56- Tributo provinciale
TRIBUTO GIORNALIERO. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
TRIBUTO GIORNALIERO. ART. 21.
TRIBUTO GIORNALIERO. 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
