Common use of Trattamento di malattia e di infortunio Clause in Contracts

Trattamento di malattia e di infortunio. Per le prime tre giornate di malattia non indennizzate dal competente Istituto, verrà corrisposto al lavoratore, malato per un periodo superiore a 5 giorni, da parte del datore di lavoro, il 100% della paga globale come se lavorasse. Nel caso di malattia di durata inferiore o pari a 5 giorni, le prime tre giornate saranno compensate con il 100% della retribuzione normale. I trattamenti di cui sopra potranno essere erogati dalle Casse Mutue integrative di cui all’art. 47 ove esistenti. Ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore in atto nelle provincie, per il personale impiegatizio, non fruente di assistenza economica da parte dell’Ente mutualistico, nel caso di anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti spetta l’intera retribuzione per il primo mese e la metà di essa per i successivi due mesi; nel caso di anzianità di servizio oltre 10 anni, spetta l’intera retribuzione nei primi due mesi e la metà di essa per i successivi quattro mesi. Per quanto attiene il trattamento economico nel caso di infortunio sul lavoro, intendendosi per tale quello riconosciuto dal competente Istituto in base alle vigenti disposizioni legislative, le parti fanno riferimento alle norme di legge e alle disposizioni applicative dell’Istituto interessato. Le indennità a carico dell’Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell’Istituto. Al lavoratore apprendista in malattia, alla luce dell’inapplicabilità del regime dell’indennità e delle integrazioni previste per le restanti figure contrattuali, sarà erogata dal datore di lavoro una indennità per i primi tre giorni pari al 50% del minimo contrattuale. Sarà altresì erogata per le giornate dalla 4° alla 9° una indennità pari al 25% del minimo contrattuale.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro

Trattamento di malattia e di infortunio. Per le prime tre giornate di malattia non indennizzate dal competente Istituto, verrà corrisposto al lavoratore, malato per un periodo superiore a 5 giorni, da parte del datore di lavoro, il 100% della paga globale come se lavorasse. Nel caso di malattia di durata inferiore o pari a 5 giorni, le prime tre giornate saranno compensate con il 100% della retribuzione normale. I trattamenti di cui sopra potranno essere erogati dalle Casse Mutue mutue integrative di cui all’artall'art. 47 ove esistenti. Ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore in atto nelle provincie, per il personale impiegatizio, non fruente di assistenza economica da parte dell’Ente dell'Ente mutualistico, nel caso di anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti spetta l’intera l'intera retribuzione per il primo mese e la metà di essa per i successivi due mesi; nel caso di anzianità di servizio oltre 10 anni, spetta l’intera l'intera retribuzione nei primi due mesi e la metà di essa per i successivi quattro mesi. Per quanto attiene il trattamento economico nel caso di infortunio sul lavoro, intendendosi per tale quello riconosciuto dal competente Istituto in base alle vigenti disposizioni legislative, le parti fanno riferimento alle norme di legge e alle disposizioni applicative dell’Istituto dell'Istituto interessato. Le indennità a carico dell’Istituto dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell’Istitutodell'Istituto. Al lavoratore apprendista in malattia, alla luce dell’inapplicabilità dell'inapplicabilità del regime dell’indennità dell'indennità e delle integrazioni previste per le restanti figure contrattuali, sarà erogata dal datore di lavoro una indennità per i primi tre giorni pari al 50% del minimo contrattuale. Sarà altresì erogata per le giornate dalla alla una indennità pari al 25% del minimo contrattuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di malattia e di infortunio. Per le prime tre giornate di malattia non indennizzate dal competente Istituto, verrà corrisposto al lavoratore, malato per un periodo superiore a 5 giorni, da parte del datore di lavoro, il 100% della paga globale come se lavorasse. Nel caso di malattia di durata inferiore o pari a 5 giorni, le prime tre giornate saranno compensate con il 100% della retribuzione normale. I trattamenti di cui sopra potranno essere erogati dalle Casse Mutue integrative di cui all’art. 47 ove esistenti. Ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore in atto nelle provincie, per il personale impiegatizio, non fruente di assistenza economica da parte dell’Ente mutualistico, nel caso di anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti spetta l’intera retribuzione per il primo mese e la metà di essa per i successivi due mesi; nel caso di anzianità di servizio oltre 10 anni, spetta l’intera retribuzione nei primi due mesi e la metà di essa per i successivi quattro mesi. Per quanto attiene il trattamento economico nel caso di infortunio sul lavoro, intendendosi per tale quello riconosciuto dal competente Istituto in base alle vigenti disposizioni legislative, le parti fanno riferimento alle norme di legge e alle disposizioni applicative dell’Istituto interessato. Le indennità a carico dell’Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell’Istituto. Al lavoratore apprendista in malattia, alla luce dell’inapplicabilità del regime dell’indennità e delle integrazioni previste per le restanti figure contrattuali, sarà erogata dal datore di lavoro una indennità per i primi tre giorni pari al 50% del minimo contrattuale. Sarà altresì erogata per le giornate dalla 4° alla 9° una indennità pari al 25% del minimo contrattuale.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro