Common use of Trasferta Clause in Contracts

Trasferta. Al dipendente impegnato fuori dalla propria sede di lavoro, ma nell’ambito della località ove è ubicata la sede stessa, sono rimborsabili le spese di viaggio debitamente documentate. A) ▇▇▇▇▇▇▇ F, E, D, C, B I. Il personale, preventivamente autorizzato, inviato in trasferta fuori della località ove è ubicata la sede di lavoro di provenienza, avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate alla indennità di trasferta in misura proporzionale all’assenza del posto di lavoro, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio, nelle misure indicate al successivo comma IV. II. L’indennità sopra richiamata e il rimborso della spese di vitto non sono dovute per le trasferte di durata inferiore a 4 ore, per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa da quella in cui è ubicata la sede di lavoro, nonché nel caso di trasferte effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di lavoro o dalla dimora abituale . III. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo, il periodo di 4 ore deve essere continuativo, ancorché compreso in due giorni consecutivi. IV. Le misure di indennità spettante al personale in trasferta sono fissate nei seguenti importi lordi: Livello F 0,65 euro per le ore diurne 0,96 euro per le ore notturne Per complessivi 18,59 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,88 euro per le ore diurne 1,29 euro per le ore notturne Per complessivi 25,20 euro giornalieri A decorrere dal 1° gennaio 2008 le misure di indennità di cui sopra sono ridefinite nei seguenti importi lordi: Livello F 0,71 euro per le ore diurne 1,05 euro per le ore notturne Per complessivi 20,26 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,96 euro per le ore diurne 1,41 euro per le ore notturne Per complessivi 27,46 euro giornalieri Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora, nel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad effettuare trasferte di durata superiore alle quattro ore che non prevedono pernottamento per un numero di giorni superiore a sei, a decorrere dal settimo giorno le indennità di cui al presente comma sono maggiorate del 95%. Tale maggiorazione non trova applicazione nei confronti del personale di cui all’art. 71 del presente CCNL. V. L’indennità di trasferta è inoltre concessa: - al personale, anche se in aspettativa per malattia, quando sia chiamato per essere sottoposto a visita medico-legale in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇; - al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all’esercizio delle proprie funzioni, spetta l’indennità di trasferta di cui ai commi che precedono, detratta la somma eventualmente liquidata dall’Autorità Giudiziaria; - al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ per la partecipazione ad iniziative formative previste dall’Azienda. VI. Eventuali assenze per ferie durante la trasferta vengono detratte dal periodo di trasferta e non devono comportare oneri per la Società. VII. Qualora il dipendente in ferie venga richiamato in servizio per essere inviato in trasferta, la durata della stessa si computa dall’ora di partenza dal luogo in cui il dipendente si trova in ferie a quella di ritorno nello stesso luogo o nella sede di lavoro. VIII. Al dipendente infortunatosi nel luogo di trasferta nell’esercizio delle proprie attribuzioni si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per il trattamento dell’infortunio, l’indennità di trasferta fino a quando, a giudizio delle strutture sanitarie preposte, si trovi nell’impossibilità di tornare nella propria sede di lavoro o di abituale dimora.

Appears in 1 contract

Sources: Collective Bargaining Agreement

Trasferta. Al dipendente impegnato fuori Art. 221 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) In caso di prestazione per l’intero orario giornaliero ad almeno 60 km dalla propria sede di lavoro, ma nell’ambito della località ove è ubicata la sede stessao comunque raggiungibile in tempo normale superiore ad un’ora, sono rimborsabili le al Lavoratore spetterà il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentatee quelle sostenute per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purché documentate e nei limiti della normalità e autorizzate). Spettano inoltre: a) il rimborso delle spese non documentabili nelle Trasferte Italia fino ad un importo massimo giornaliero di € 15,00 (Euro quindici/00); nelle Trasferte Estero fino ad un importo massimo giornaliero di € 25,00 (Euro venticinque/00); entrambi esenti da imposizione contributiva e fiscale; b) la Diaria giornaliera, di cui alla successiva Tabella, avente natura retributiva, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede, così come l’eventuale prolungamento d’orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 1 ora giornaliera. Oltre tale limite il tempo di viaggio, salvo che il Lavoratore non sia conduttore del mezzo di trasporto (nel qual caso gli spetterà l’intera retribuzione oraria), sarà retribuito con il 70% (settanta per cento) della ▇. A) .▇▇▇▇▇ F. L’eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, Epurché autorizzato e documentato, Dsarà retribuito con le normali maggiorazioni contrattuali. Diaria giornaliera Livello Diaria giornalieraQuadro A1 34,50 A2 30,00 A3 26,25 B1 e Op. di Vendita di 1° Categoria 24,00 B2 e Op. di Vendita di 2° Categoria 21,75 C1 e Op. di Vendita di 3° Categoria 19,50 C2 e Op. di Vendita di 4° Categoria 18,00 D1 16,50 D2 15,00 Qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, Cpurché sia stato preventivamente autorizzato dal Datore, B I. Il personalel’Azienda, preventivamente autorizzatodovrà riconoscere al dipendente il rimborso dei costi proporzionali risultanti dalle Tabelle ACI, oltre ad € 0,133/Km a copertura del rischio conseguente ai danni subiti dal mezzo a causa d’incidente. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che, entro i limiti massimi di costo delle Tabelle ACI, potranno essere liberamente concordate tra le Parti interessate. La trasferta all’estero dovrà essere comunicata per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni. Al Lavoratore inviato in trasferta fuori della località ove è ubicata la sede di lavoro di provenienza, avrà dirittoall’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese di viaggiosostenute, di vitto e di alloggio documentate limitatamente alla indennità di trasferta in misura proporzionale all’assenza del posto di lavorodurata dell’invio, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio, nelle misure indicate al successivo comma IV. II. L’indennità sopra richiamata e il rimborso della spese di vitto non sono dovute per le trasferte di durata inferiore a 4 oredocumentabili e la Diaria giornaliera, per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa da quella in cui è ubicata la sede di lavoro, nonché nel caso di trasferte effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di lavoro o dalla dimora abituale . III. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo, il periodo di 4 ore deve essere continuativo, ancorché compreso in due giorni consecutivi. IV. Le misure di indennità spettante con i limiti pari al personale in trasferta sono fissate nei seguenti importi lordi: Livello F 0,65 euro per le ore diurne 0,96 euro per le ore notturne Per complessivi 18,59 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,88 euro per le ore diurne 1,29 euro per le ore notturne Per complessivi 25,20 euro giornalieri A decorrere dal 1° gennaio 2008 le misure di indennità di cui sopra sono ridefinite nei seguenti importi lordi: Livello F 0,71 euro per le ore diurne 1,05 euro per le ore notturne Per complessivi 20,26 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,96 euro per le ore diurne 1,41 euro per le ore notturne Per complessivi 27,46 euro giornalieri Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora, nel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad effettuare trasferte di durata superiore alle quattro ore che non prevedono pernottamento per un numero di giorni superiore a sei, a decorrere dal settimo giorno le indennità di cui al presente comma sono maggiorate del 95%. Tale maggiorazione non trova applicazione nei confronti del personale di cui all’art. 71 del presente CCNL. V. L’indennità di trasferta è inoltre concessa: - al personale, anche se in aspettativa per malattia, quando sia chiamato per essere sottoposto a visita medico-legale in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇; - al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all’esercizio delle proprie funzioni, spetta l’indennità di trasferta di cui ai commi che precedono, detratta la somma eventualmente liquidata dall’Autorità Giudiziaria; - al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ doppio dell’importo previsto per la partecipazione ad iniziative formative previste dall’Aziendatrasferta nazionale. VI. Eventuali assenze per ferie durante la trasferta vengono detratte dal periodo di trasferta e non devono comportare oneri per la Società. VII. Qualora il dipendente in ferie venga richiamato in servizio per essere inviato in trasferta, la durata della stessa si computa dall’ora di partenza dal luogo in cui il dipendente si trova in ferie a quella di ritorno nello stesso luogo o nella sede di lavoro. VIII. Al dipendente infortunatosi nel luogo di trasferta nell’esercizio delle proprie attribuzioni si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per il trattamento dell’infortunio, l’indennità di trasferta fino a quando, a giudizio delle strutture sanitarie preposte, si trovi nell’impossibilità di tornare nella propria sede di lavoro o di abituale dimora.

Appears in 1 contract

Sources: CCNL Studi Professionali

Trasferta. Al dipendente impegnato fuori Alle lavoratrici ed ai lavoratori che per esigenze aziendali, transitorie e contingenti, è richiesto di recarsi temporaneamente in località distanti oltre 70 chilometri dalla propria sede abituale di lavoro (la distanza viene calcolata dalla sede di lavoro sino a destinazione, e non è da intendersi andata e ritorno) viene corrisposta una indennità o diaria del valore di € 25,00 per ciascun giorno di trasferta. Le lavoratrici e/o i lavoratori devono compilare, come da prassi già in uso, il modulo “Autorizzazione Trasferte” ed indicare oltre al giorno, al luogo e alle ore impiegate, la distanza chilometrica relativa a ciascuna trasferta effettuata: quest’ultimo dato serve a determinare il numero di indennità giornaliere da corrispondere mensilmente a ciascuna lavoratrice/lavoratore. In materia fiscale e contributiva il regime di tassazione delle indennità giornaliere o diarie è disciplinato dall’articolo 51 comma 5 del DPR 917/86 che prevede metodi e limiti di esenzione ai compensi, siano essi rimborsi spese o indennità forfetarie, erogati in occasione di trasferte. Cooperativa Sociale Società Dolce riconosce il cd rimborso analitico (art. 51 co.5 legge 917/86) per le trasferte effettuate nell’ambito di distanze sino a 70 chilometri dalla sede abituale di lavoro, ma nell’ambito quindi corrisponde: - Nell’ambito del Comune della località ove è ubicata la sede stessadi lavoro unicamente le spese di trasporto (taxi, sono rimborsabili tram ecc..), nei limiti previsti dai regolamenti di servizio, purché regolarmente documentate; - Fuori dal territorio comunale: le spese di viaggio debitamente documentate. A) ▇▇▇▇▇▇▇ Fo trasporto, Enei limiti fissati dai regolamenti di servizio, Dvitto e alloggio, Cnei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, B I. Il personale, preventivamente autorizzato, inviato in trasferta fuori della località ove è ubicata la purché regolarmente documentati. Per le trasferte effettuate nell’ambito di distanze superiori a 70 chilometri dalla sede abituale di lavoro Cooperativa Sociale Società recepisce il cd sistema misto (art. 51 co. 5 legge 917/86) che prevede il riconoscimento dell’indennità di provenienzatrasferta e il rimborso analitico delle spese di vitto o di alloggio. Corrispondendo, avrà dirittocome da prassi in uso, oltre al il rimborso delle spese di viaggiovitto, qualora la trasferta preveda la permanenza in loco con necessità di vitto e di alloggio documentate alla indennità di trasferta in misura proporzionale all’assenza del posto di lavoroalloggio, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio, nelle misure indicate al successivo comma IV. IIl’indennità giornaliera non sarà corrisposta. L’indennità sopra richiamata e il rimborso della spese di vitto non sono dovute per le trasferte di durata inferiore a 4 ore, per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa da quella in cui è ubicata la sede di lavoro, nonché nel In caso di trasferte effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di lavoro o dalla dimora abituale . III. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo, il periodo di 4 ore deve essere continuativo, ancorché compreso in due giorni consecutivi. IV. Le misure di indennità spettante al personale in trasferta sono fissate nei seguenti importi lordi: Livello F 0,65 euro per le ore diurne 0,96 euro per le ore notturne Per complessivi 18,59 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,88 euro per le ore diurne 1,29 euro per le ore notturne Per complessivi 25,20 euro giornalieri A decorrere dal 1° gennaio 2008 le misure di indennità di cui sopra sono ridefinite nei seguenti importi lordi: Livello F 0,71 euro per le ore diurne 1,05 euro per le ore notturne Per complessivi 20,26 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,96 euro per le ore diurne 1,41 euro per le ore notturne Per complessivi 27,46 euro giornalieri Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora, nel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad effettuare trasferte di durata superiore alle quattro ore che attività formativa e ispettiva non prevedono pernottamento per un numero di giorni superiore a sei, a decorrere dal settimo giorno le indennità di cui al presente comma sono maggiorate del 95%. Tale maggiorazione non trova applicazione nei confronti del personale di cui all’art. 71 del presente CCNL. V. L’indennità di trasferta è inoltre concessa: - al personale, anche se in aspettativa per malattia, quando sia chiamato per essere sottoposto a visita medico-legale in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇; - al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all’esercizio delle proprie funzioni, spetta prevista l’indennità di trasferta di cui ai commi che precedono, detratta la somma eventualmente liquidata dall’Autorità Giudiziaria; - al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ per la partecipazione ad iniziative formative previste dall’Aziendatrasferta. VI. Eventuali assenze per ferie durante la trasferta vengono detratte dal periodo di trasferta e non devono comportare oneri per la Società. VII. Qualora il dipendente in ferie venga richiamato in servizio per essere inviato in trasferta, la durata della stessa si computa dall’ora di partenza dal luogo in cui il dipendente si trova in ferie a quella di ritorno nello stesso luogo o nella sede di lavoro. VIII. Al dipendente infortunatosi nel luogo di trasferta nell’esercizio delle proprie attribuzioni si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per il trattamento dell’infortunio, l’indennità di trasferta fino a quando, a giudizio delle strutture sanitarie preposte, si trovi nell’impossibilità di tornare nella propria sede di lavoro o di abituale dimora.

Appears in 1 contract

Sources: Regolamento Aziendale

Trasferta. Al dipendente impegnato L’azienda ha la facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria sede di lavoro, ma nell’ambito della località ove è ubicata del luogo dove normalmente svolge la sede stessa, sono rimborsabili le spese di viaggio debitamente documentate. A) ▇▇▇▇▇▇▇ F, E, D, C, B I. Il personale, preventivamente autorizzato, inviato in trasferta fuori della località ove è ubicata la sede di lavoro di provenienza, avrà diritto, sua attività. In tal caso al personale compete oltre al alla normale retribuzione: - il rimborso delle spese di viaggio, viaggio effettivamente sostenute; - il rimborso delle spese di vitto e alloggio a pié di lista entro i limiti di € 15,49 per ciascun pasto e di € 41,32 per ciascun pernottamento, sempreché nell’ippodromo presso il quale il lavoratore viene inviato non siano disponibili i servizi di mensa e alloggio documentate alla indennità predisposti dalle società di corse. Nel caso che detti servizi siano disponibili, il lavoratore è tenuto a farne uso e non avrà diritto ad alcun rimborso a questo titolo; - il rimborso di eventuali altre spese sostenute in stretta relazione all’espletamento della missione, sempreché autorizzate e documentate; - un’indennità giornaliera di trasferta pari a € 7,75 che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente il maggior disagio e le eventuali spese non documentabili. Per tale motivo detta indennità non ha carattere retributivo. A far data dal 1° ottobre 2002 al lavoratore comandato in misura proporzionale all’assenza del posto trasferta, oltre al trattamento di lavorocui ai punti precedenti, ivi spetterà un compenso forfettario per eventuali protrazioni di orario, rispetto al normale orario contrattuale compreso il tempo trascorso in viaggiodi viaggio andata e ritorno, nelle misure indicate al successivo comma IV. II. L’indennità sopra richiamata e il rimborso della spese di vitto non sono dovute per le trasferte di durata inferiore a 4 ore, per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa da quella in cui è ubicata la sede di lavoro, nonché nel caso di trasferte effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di lavoro o dalla dimora abituale . III. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo, il periodo di 4 ore deve essere continuativo, ancorché compreso in due giorni consecutivi. IV. Le misure di indennità spettante al personale in trasferta sono fissate nei seguenti importi lordi: Livello F 0,65 euro per le ore diurne 0,96 euro per le ore notturne Per complessivi 18,59 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,88 euro per le ore diurne 1,29 euro per le ore notturne Per complessivi 25,20 euro giornalieri A decorrere dal 1° gennaio 2008 le misure di indennità di cui sopra sono ridefinite nei seguenti importi lordi: Livello F 0,71 euro per le ore diurne 1,05 euro per le ore notturne Per complessivi 20,26 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,96 euro per le ore diurne 1,41 euro per le ore notturne Per complessivi 27,46 euro giornalieri Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora, nel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad effettuare trasferte di durata superiore alle quattro ore che non prevedono pernottamento per un numero di giorni superiore a sei, a decorrere dal settimo giorno le indennità di cui al presente comma sono maggiorate del 95%. Tale maggiorazione non trova applicazione nei confronti del personale di cui all’art. 71 del presente CCNL. V. L’indennità di trasferta è inoltre concessapari a: - al personale, anche se in aspettativa per malattia, quando sia chiamato trasferte fino a 160 km. € 27,27 - per essere sottoposto a visita medico-legale in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇trasferte fino da ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇; € 59,65 - per trasferte oltre 350 km € 96,58 Nel caso di trasferte notturne con rientro a fine corse, il lavoratore avrà diritto al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all’esercizio delle proprie funzioni, spetta l’indennità riposo compensativo da usufruirsi nel giorno successivo. L’organizzazione della trasferta sarà determinata dal datore di lavoro e comunicata al lavoratore con congruo anticipo. Il lavoratore potrà richiedere un’anticipazione sulle spese che presumibilmente dovrà sostenere. In caso di trasferta di lunga durata, le parti potranno concordare un rimborso forfettario sostitutivo dell’indennità del secondo comma del presente articolo, nonché della indennità di cui ai commi che precedono, detratta la somma eventualmente liquidata dall’Autorità Giudiziaria; - al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ per la partecipazione ad iniziative formative previste dall’Azienda. VIterzo comma del presente articolo. Eventuali assenze per ferie durante la trasferta vengono detratte dal periodo In caso di trasferta all’estero al lavoratore spetterà anche il rimborso a pié di lista delle spese effettivamente sostenute e non devono comportare oneri documentate. Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che con l’espressione “trasferte fino a .....” esse hanno inteso indicare la distanza chilometrica di sola andata per recarsi dal comune presso il quale ha sede la Società. VII. Qualora il dipendente in ferie venga richiamato in servizio per essere inviato in trasferta, la durata della stessa si computa dall’ora di partenza dal luogo in cui il dipendente si trova in ferie a quella di ritorno nello stesso luogo o nella sede di lavoro. VIII. Al dipendente infortunatosi nel scuderia al luogo di trasferta nell’esercizio destinazione per lo svolgimento delle proprie attribuzioni si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per il trattamento dell’infortunio, l’indennità di trasferta fino a quando, a giudizio delle strutture sanitarie preposte, si trovi nell’impossibilità di tornare nella propria sede di lavoro o di abituale dimoracorse.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferta. Al dipendente impegnato Indennità di trasferta Ai lavoratori incaricati di prestazioni di servizio fuori dalla propria dal Comune ove ha sede di lavorol’azienda presso la quale sono in forza, ma nell’ambito della località ove è ubicata la sede stessa, sono rimborsabili le spese di viaggio debitamente documentate. A) ▇▇▇▇▇▇▇ F, E, D, C, B I. Il personale, preventivamente autorizzato, inviato in trasferta fuori della località ove è ubicata la sede di lavoro di provenienza, avrà diritto, oltre al rimborso sarà rimborsato l’importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate appositamente documentate. Nei casi in cui non sia preventivamente concordato il rimborso a piè di lista delle spese legate alla indennità trasferta, al lavoratore spetterà un'indennità giornaliera di trasferta come di seguito specificato: Pasto meridiano Euro 11,00 Pasto serale Euro 11,00 Pernottamento Euro 20,00 Trasferta completa Euro 42,00 Al lavoratore in misura proporzionale all’assenza del posto di lavoro, ivi compreso trasferta verrà corrisposta l'indennità sulla base delle seguenti regole: la corresponsione dell'importo per il tempo trascorso pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in viaggio, nelle misure indicate al successivo comma IV. II. L’indennità sopra richiamata e il rimborso della spese di vitto non sono dovute per le trasferte di durata inferiore a 4 ore, per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa da quella in cui è ubicata la trasferta ad una distanza superiore ai 20 km dalla sede di lavoro, nonché ; la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21,00; la corresponsione dell'indennità per il pernottamento è dovuta al lavoratore che non possa rientrarenella propria abitazione entro le ore 22,00; l'indennità prevista per la trasferta completa è dovuta quando si verificano congiuntamente lecondizioni previste ai punti precedenti. Tali minimi saranno aumentati del 10% nel caso di trasferte effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di lavoro o dalla dimora abituale . III. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo, il periodo di 4 ore deve essere continuativo, ancorché compreso in due giorni consecutivi. IV. Le misure di indennità spettante al personale in trasferta sono fissate nei seguenti importi lordi: Livello F 0,65 euro per le ore diurne 0,96 euro per le ore notturne Per complessivi 18,59 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,88 euro per le ore diurne 1,29 euro per le ore notturne Per complessivi 25,20 euro giornalieri A decorrere dal 1° gennaio 2008 le misure di indennità di cui sopra sono ridefinite nei seguenti importi lordi: Livello F 0,71 euro per le ore diurne 1,05 euro per le ore notturne Per complessivi 20,26 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,96 euro per le ore diurne 1,41 euro per le ore notturne Per complessivi 27,46 euro giornalieri Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora, nel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad effettuare trasferte di durata superiore alle quattro ore che non prevedono pernottamento per un numero di giorni superiore a sei, a decorrere dal settimo giorno le indennità di cui al presente comma sono maggiorate del 95%comandato in trasferta in altamontagna o in sottosuolo. Tale maggiorazione non trova applicazione nei confronti del personale di cui all’art. 71 del presente CCNL. V. L’indennità L'indennità di trasferta è inoltre concessa: - al personale, anche se in aspettativa dovuta ininterrottamente per malattia, quando sia chiamato per essere sottoposto a visita medico-legale in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇; - al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all’esercizio delle proprie funzioni, spetta l’indennità di trasferta di cui ai commi che precedono, detratta la somma eventualmente liquidata dall’Autorità Giudiziaria; - al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ per la partecipazione ad iniziative formative previste dall’Azienda. VI. Eventuali assenze per ferie durante la trasferta vengono detratte dal periodo di trasferta e non devono comportare oneri per la Società. VII. Qualora tutti i giorni interi fra l'inizio ed il dipendente in ferie venga richiamato in servizio per essere inviato in termine della trasferta, la durata della stessa si computa dall’ora compresi anche i giorni festivi e i giorni di partenza dal luogo in cui il dipendente si trova in ferie a quella di ritorno nello stesso luogo o nella sede di lavororiposo settimanale. VIII. Al dipendente infortunatosi nel luogo di trasferta nell’esercizio delle proprie attribuzioni si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per il trattamento dell’infortunio, l’indennità di trasferta fino a quando, a giudizio delle strutture sanitarie preposte, si trovi nell’impossibilità di tornare nella propria sede di lavoro o di abituale dimora.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferta. Al dipendente impegnato Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla propria sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano l’attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di lavoro, ma nell’ambito della località ove è ubicata assunzione. Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede stessa, sono rimborsabili le spese di viaggio debitamente documentate. A) ▇▇▇▇▇▇▇ F, E, D, C, B I. Il personale, preventivamente autorizzato, inviato in trasferta fuori della località ove è ubicata la sede ordinaria di lavoro di provenienzae la stessa avviene per l’intero orario normale giornaliero ad almeno 70 Km dalla sede abituale per la generalità dei lavoratori, avrà dirittocon esclusione dei lavoratori itineranti, si configura la trasferta con il diritto alla relativa indennità. La presente disciplina si applica, altresì, ai lavoratori itineranti come definiti all’art. 35, quando la loro attività sia svolta ad oltre 200 km In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggioviaggio dovute e delle altre eventuali spese sostenute per conto dell’azienda, purché analiticamente documentate e nei limiti delle modalità definite dall’azienda, al lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue: a) Indennità giornaliera, pari a 13 euro, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l’eventuale prolungamento d’orario per i tempi di vitto e viaggio per ulteriori trasferimenti nel limite massimo di alloggio documentate alla indennità di trasferta in misura proporzionale all’assenza del posto di lavoro2 ore giornaliere. Oltre tale limite, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio, nelle misure indicate al successivo comma IV. IIdi viaggio sarà retribuito con il 70% della retribuzione oraria base. L’indennità sopra richiamata e il rimborso della spese di vitto non sono dovute per le trasferte di durata inferiore a 4 ore, per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa da quella in cui Essa è ubicata la sede di lavoro, nonché dovuta solo nel caso di trasferte effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di lavoro o dalla dimora abituale mancato rientro presso il proprio domicilio. III. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimob) Trasferta intera, il periodo di 4 ore deve essere continuativo, ancorché compreso in due giorni consecutivi.pari a 44,00 euro; IV. Le misure di indennità spettante al personale in trasferta sono fissate nei seguenti importi lordi: Livello F 0,65 a) Quota pasto diurno pari a 12,00 euro per le ore diurne 0,96 euro per le ore notturne Per complessivi 18,59 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,88 euro per le ore diurne 1,29 euro per le ore notturne Per complessivi 25,20 euro giornalieri A decorrere dal 1° gennaio 2008 le misure di indennità di cui sopra sono ridefinite nei seguenti importi lordi: Livello F 0,71 euro per le ore diurne 1,05 euro per le ore notturne Per complessivi 20,26 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,96 euro per le ore diurne 1,41 euro per le ore notturne Per complessivi 27,46 euro giornalieri Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora, nel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad effettuare trasferte di durata superiore alle quattro ore che non prevedono pernottamento per un numero di giorni superiore a sei, a decorrere dal settimo giorno le indennità di cui al presente comma sono maggiorate del 95%. Tale maggiorazione non trova applicazione nei confronti del personale di cui all’art. 71 del presente CCNL. V. L’indennità di trasferta è inoltre concessa: - al personale, anche se in aspettativa per malattia, quando sia chiamato per essere sottoposto a visita medico-legale in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇; - al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all’esercizio delle proprie funzioni, spetta l’indennità di trasferta di cui ai commi che precedono, detratta la somma eventualmente liquidata dall’Autorità Giudiziaria; - al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ per la partecipazione ad iniziative formative previste dall’Azienda. VI. Eventuali assenze per ferie durante la trasferta vengono detratte dal periodo di trasferta e non devono comportare oneri per la Società. VII. Qualora il dipendente in ferie venga richiamato in servizio per essere inviato in trasferta, la durata della stessa si computa dall’ora di partenza dal luogo (eccetto i casi in cui il lavoratore possa usufruire di normali servizi sostitutivi messi a disposizione dall'azienda quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti etc.); b) Quota pasto serale pari a 12,00 euro (qualora il dipendente si trova in ferie non rientri presso la propria abitazione entro le ore 21,00); c) Quota pernottamento pari a quella 20,00 euro (qualora il dipendente non rientri presso la propria abitazione entro le ore 22,00). Quanto previsto al punto 2 potrà essere sostituito da un rimborso a piè di ritorno nello stesso luogo o nella sede lista di lavorospese documentate, il cui importo sarà definito dall’azienda. VIII. Al dipendente infortunatosi nel luogo di trasferta nell’esercizio delle proprie attribuzioni si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per il trattamento dell’infortunio, l’indennità di trasferta fino a quando, a giudizio delle strutture sanitarie preposte, si trovi nell’impossibilità di tornare nella propria sede di lavoro o di abituale dimora.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferta. Al dipendente impegnato fuori dalla propria sede di lavoro, ma nell’ambito della località ove è ubicata la sede stessa, sono rimborsabili le spese di viaggio debitamente documentate. A) ▇▇▇▇▇▇▇ F, E, D, C, B I. Il personale, preventivamente autorizzato, inviato in trasferta fuori della località ove è ubicata la sede di lavoro di provenienza, avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate alla indennità di trasferta in misura proporzionale all’assenza del posto di lavoro, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio, nelle misure indicate al successivo comma IV. II. L’indennità sopra richiamata e il rimborso della spese di vitto non sono dovute per le trasferte di durata inferiore a 4 ore, per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa da quella in cui è ubicata la sede di lavoro, nonché nel caso di trasferte effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di lavoro o dalla dimora abituale . III. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo, il periodo di 4 ore deve essere continuativo, ancorché compreso in due giorni consecutivi. IV. Le misure di indennità spettante al personale in trasferta sono fissate nei seguenti importi lordi: Livello F 0,65 euro per le ore diurne 0,96 euro per le ore notturne Per complessivi 18,59 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,88 euro per le ore diurne 1,29 euro per le ore notturne Per complessivi 25,20 euro giornalieri A decorrere dal 1° gennaio 2008 le misure di indennità di cui sopra sono ridefinite nei seguenti importi lordi: Livello F 0,71 euro per le ore diurne 1,05 euro per le ore notturne Per complessivi 20,26 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,96 euro per le ore diurne 1,41 euro per le ore notturne Per complessivi 27,46 euro giornalieri Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora, qualora nel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad effettuare trasferte di durata superiore alle quattro ore che non prevedono pernottamento per un numero di giorni superiore a sei, a decorrere dal settimo giorno le indennità di cui al presente comma sono maggiorate del 95%. Tale maggiorazione non trova applicazione nei confronti del personale di cui all’art. 71 75 del presente CCNL. V. L’indennità di trasferta è inoltre concessa: - al personale, anche se in aspettativa per malattia, quando sia chiamato per essere sottoposto a visita medico-legale in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇; - al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all’esercizio delle proprie funzioni, spetta l’indennità di trasferta di cui ai commi che precedono, detratta la somma eventualmente liquidata dall’Autorità Giudiziaria; - al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ per la partecipazione ad iniziative formative previste dall’Azienda. VI. Eventuali assenze per ferie durante la trasferta vengono detratte dal periodo di trasferta e non devono comportare oneri per la Società. VII. Qualora il dipendente in ferie venga richiamato in servizio per essere inviato in trasferta, la durata della stessa si computa dall’ora di partenza dal luogo in cui il dipendente si trova in ferie a quella di ritorno nello stesso luogo o nella sede di lavoro. VIII. Al dipendente infortunatosi nel luogo di trasferta nell’esercizio delle proprie attribuzioni si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per il trattamento dell’infortunio, l’indennità di trasferta fino a quando, a giudizio delle strutture sanitarie preposte, si trovi nell’impossibilità di tornare nella propria sede di lavoro o di abituale dimora. B) Livello A I. Il personale inviato in trasferta fuori della località in cui è ubicata la sua sede di lavoro, ha diritto al rimborso - nei limiti della normalità - delle spese documentate di viaggio, di vitto e alloggio. II. Qualora la trasferta non sia inferiore alle 10 ore è, inoltre, riconosciuta una quota fissa per il rimborso delle spese non documentabili pari al 2% del minimo tabellare mensile e dell’indennità di contingenza per ogni giorno di trasferta. III. Qualora la trasferta abbia una durata pari o superiore a 4 ore fino a 10 ore spetta una indennità oraria pari 1,32 euro per le ore diurne ed 1,97 euro per quelle notturne. IV. Nei casi di trasferta all’estero, la percentuale prevista quale quota fissa per spese non documentabili è elevata dal 2% al 4%. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, nel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad effettuare trasferte che non prevedono pernottamento per un numero complessivo di giorni superiore a sei, a decorrere dal settimo giorno le indennità di cui al comma III sono maggiorate del 95%. VI. Gli importi erogati a titolo di spese non documentabili non fanno parte, ad alcun effetto del presente contratto, della retribuzione, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ambito nazionale, per un periodo superiore a 10 giorni continuativi con pernottamento potrà optare, in luogo delle indennità e dei rimborsi di cui sopra, per una indennità forfetaria di importo pari a 70 euro giornalieri, per il cui trattamento fiscale valgono le disposizioni legislative vigenti in materia (D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni). Il pagamento di tale indennità forfetaria verrà effettuato con le competenze del mese successivo rispetto a quello di trasferta, previa presentazione, nei tempi previsti, della relativa modulistica aziendale.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferta. Al dipendente impegnato fuori dalla A partire dall’1/1/2007, all’operaio comandato a prestare la propria opera in un comune diverso da quello del cantiere, sede o stabilimento per il quale è stato assunto, spetta il servizio di lavoromensa a totale carico dell’impresa, ma nell’ambito della località ove è ubicata la sede stessasenza contributo alcuno a carico del lavoratore, sono rimborsabili le spese di viaggio debitamente documentate. A) ▇▇▇▇▇▇▇ F, E, D, C, B I. Il personale, preventivamente autorizzato, inviato in trasferta fuori della località ove è ubicata la sede di lavoro di provenienza, avrà diritto, oltre al nonché il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate alla indennità di trasferta trasporto (in misura proporzionale all’assenza pari al costo del servizio pubblico su presentazione di idonea documentazione, ovvero in mancanza di tale servizio o questo venga effettuato con orari e percorsi non idonei a consentire il raggiungimento del posto di lavoro, ivi compreso di modo che il tempo trascorso dipendente sia tenuto ad utilizzare il proprio automezzo, un rimborso pari ad ¼ del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso), salvo che l’impresa provveda direttamente al trasporto. Inoltre, qualora il cantiere di nuova assegnazione risulti ubicato: a. ad una distanza compresa tra 1 e 15 chilometri dai confini del comune di riferimento, così come definito al primo comma, all’o- peraio spetterà – in viaggioaggiunta al servizio di mensa e trasporto – un’indennità nella misura del 10%, nelle misure indicate a copertura delle ulteriori spe- se sostenute dai lavoratori in occasione della trasferta; b. ad una distanza compresa tra i 15 ed i 30 chilometri dai confini del comune di riferimento, così come definito al successivo comma IV.primo comma, all’operaio spetterà – in aggiunta al servizio di mensa e trasporto – un’indennità nella misura del 15%, a copertura delle ulteriori spese sostenute dai lavoratori in occasione della trasferta; II. L’indennità sopra richiamata c. ad una distanza superiore ai 30 chilometri dai confini del comu- ne di riferimento, così come definito al primo comma, all’operaio spetterà – in aggiunta al servizio di mensa e il rimborso trasporto – un’inden- nità nella misura del 20%, a copertura delle ulteriori spese soste- nute dai lavoratori in occasione della spese di vitto non sono dovute per le trasferte di durata inferiore a 4 ore, per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa da quella in cui è ubicata la sede di lavoro, nonché nel caso di trasferte effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di lavoro o dalla dimora abituale . III. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo, il periodo di 4 ore deve essere continuativo, ancorché compreso in due giorni consecutivi. IVtrasferta. Le misure di indennità spettante al personale in trasferta sono fissate nei seguenti importi lordi: Livello F 0,65 euro per le ore diurne 0,96 euro per le ore notturne Per complessivi 18,59 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,88 euro per le ore diurne 1,29 euro per le ore notturne Per complessivi 25,20 euro giornalieri A decorrere dal 1° gennaio 2008 le misure di indennità percentuali di cui sopra sono ridefinite nei seguenti importi lordi: Livello F 0,71 euro per le ore diurne 1,05 euro per le ore notturne Per complessivi 20,26 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ Eda considerarsi quali percentuali mini- me e sono da calcolarsi su paga base, D, C, B 0,96 euro per le ore diurne 1,41 euro per le ore notturne Per complessivi 27,46 euro giornalieri Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora, nel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad effettuare trasferte indennità territoriale di durata superiore alle quattro ore che non prevedono pernottamento per un numero di giorni superiore a sei, a decorrere dal settimo giorno le settore ed indennità di cui al presente comma sono maggiorate del 95%contingenza e si intendono per ogni ora effettiva di lavoro ordinario. Tale maggiorazione non trova applicazione nei confronti del personale Il trattamento di cui all’art. 71 del presente CCNL. V. L’indennità di trasferta è inoltre concessa: - al personale, anche se in aspettativa per malattia, quando sia chiamato per essere sottoposto a visita medico-legale in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇; - al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all’esercizio delle proprie funzioni, spetta l’indennità di trasferta indennità aggiuntive di cui ai commi che precedonoprecedenti non spetta qualora l’impresa provveda per il vitto e l’alloggio, detratta la somma eventualmente liquidata dall’Autorità Giudiziaria; - fermo restando il diritto al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ per la partecipazione ad iniziative formative previste dall’Azienda. VItrasporto. Eventuali assenze per ferie durante la trasferta vengono detratte dal periodo La condizione di trasferta e non devono comportare oneri per la Società. VII. Qualora il dipendente si realizza qualora l’operaio si rechi in ferie venga richiamato in servizio per essere inviato in trasferta, la durata tra- sferta nel comune della stessa si computa dall’ora di partenza dal luogo in cui il dipendente si trova in ferie a quella di ritorno nello stesso luogo sua residenza o nella sede di lavoro. VIII. Al dipendente infortunatosi nel luogo di trasferta nell’esercizio delle proprie attribuzioni si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per il trattamento dell’infortunio, l’indennità di trasferta fino a quando, a giudizio delle strutture sanitarie preposte, si trovi nell’impossibilità di tornare nella propria sede di lavoro o di abituale dimora.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Integrativo Provinciale

Trasferta. 1.1 Ai lavoratori che per esigenze di servizio vengano inviati temporaneamente dall’azienda fuori dal comune della sede di lavoro formalmente assegnata e per i quali non sussistano le condizioni di impiego di cui ai successivi punti 2 e 3, verrà corrisposto: a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate. Nel caso l’azienda autorizzi il lavoratore all’uso del proprio mezzo per recarsi in trasferta, allo stesso saranno rimborsate le relative spese con riferimento ai Km. percorsi, sulla base del costo di esercizio previsto dalle tabelle ACI in vigore al 1° gennaio di ciascun anno; b) il rimborso delle spese documentate di pernottamento e di prima colazione in albergo, quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese, fino al limite massimo di € 60,00 per notte. A tal fine i lavoratori dovranno prioritariamente utilizzare le strutture alberghiere eventualmente indicate dalle aziende; c) il rimborso delle spese documentate di vitto (pranzo e/o cena), quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese, fino al limite massimo giornaliero di € 26,00 nel caso di due pasti, o fino al limite massimo di € 15,00 per un solo pasto; d) un’indennità di trasferta giornaliera pari a € 32,00, se la durata della trasferta è superiore alle 12 ore. A tal fine la trasferta ha inizio e termine dall’ora di partenza all’ora di arrivo con il mezzo autorizzato dall’azienda per il viaggio come indicate nell’autorizzazione stessa. Se la trasferta ha durata superiore alle 24 ore, ai fini del calcolo dell’indennità di cui alla presente lettera d), si calcola la durata complessiva della trasferta e si individuano, ai fini della determinazione del numero di giornate, i periodi interi di 24 ore. Per la eventuale frazione residua fino a 12 ore, al lavoratore verrà corrisposto, in aggiunta alla indennità giornaliera intera calcolata con i criteri sopra definiti, l’ulteriore importo correlato proporzionalmente all’indennità giornaliera stessa, sulla base delle ore di trasferta eccedenti, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti; la frazione eccedente le 12 ore si arrotonda a giornata intera. Le somme eventualmente eccedenti gli importi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono a carico del lavoratore. 1.2 Per le trasferte di durata fino a 12 ore comprendenti i tempi di spostamento, al lavoratore verrà corrisposto: a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate; b) il rimborso delle spese documentate di vitto (1 pasto: pranzo o cena), quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tale spesa, fino al limite massimo di € 15,00; c) il rimborso per spese forfetarie di un importo pari ad € 12,00 quando la trasferta supera complessivamente le quattro ore. 1.3 I trattamenti di cui ai precedenti punti vengono corrisposti anche nei casi in cui il lavoratore debba recarsi in trasferta per: • sottoporsi alle visite mediche obbligatorie in relazione alle mansioni svolte; • partecipare, nell’interesse dell’azienda, a procedimenti giudiziari in qualità di testimone; • partecipare ad attività di formazione professionale realizzate dall’azienda. I trattamenti di cui al presente punto si applicano anche ai lavoratori di cui ai successivi punti 2 e 3. 1.4 Per trasferte nella medesima località di durata superiore a 2 giorni, al lavoratore che ne faccia richiesta verrà corrisposto, in luogo dei rimborsi di cui alle lettere b) e c) e dell’indennità di cui alla lettera d) del precedente punto 1.1, il rimborso per spese forfetarie di un importo giornaliero pari ad € 45,00. Per specifiche situazioni organizzative o produttive le parti a livello aziendale potranno definire diverse soluzioni. 1.5 Per le trasferte all’estero, al lavoratore verrà corrisposto: a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate; b) il rimborso delle spese documentate di pernottamento e prima colazione in albergo a tre stelle o categoria equivalente; c) il rimborso delle spese documentate di vitto, di cui alla lettera c) del precedente punto 1.1, con le misure ivi indicate maggiorate del 30%, fatto salvo quanto eventualmente concordato tra azienda e lavoratore in relazione alle diverse destinazioni; d) una indennità di trasferta con le modalità definite alla lettera d) del precedente punto 1.1, maggiorata del 30%. Quanto previsto ai precedenti punti 1.2 e 1.4 si applica anche nel caso di trasferte all’estero con gli importi di cui alle lettere b) e c) del punto 1.2 ed al punto 1.4 maggiorati del 30%. 1.6 I rimborsi e l’indennità di trasferta, nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, verranno corrisposti dalle aziende con le competenze del mese nel quale la trasferta viene effettuata. Al dipendente impegnato fuori dalla propria lavoratore sarà attribuita, su sua richiesta, una anticipazione delle spese di trasferta di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1.1, con le modalità definite dalle aziende. 1.7 I rimborsi e le indennità definite al presente punto 1, riconosciuti al personale in trasferta, sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. 1.8 Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in trasferta nella medesima località per periodi continuativi superiori a 240 giorni, permanendo le condizioni che avevano determinato l’invio in trasferta l’azienda potrà prolungare tale periodo ovvero disporre il trasferimento individuale del lavoratore nella nuova sede di lavoro, ma nell’ambito della località ove è ubicata la sede stessa, sono rimborsabili le spese di viaggio debitamente documentate. A) ▇▇▇▇▇▇▇ F, E, D, C, B I. Il personale, preventivamente autorizzato, inviato in trasferta fuori della località ove è ubicata la sede di lavoro di provenienza, avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate alla indennità di trasferta in misura proporzionale all’assenza del posto di lavoro, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio, nelle misure indicate al successivo comma IV. II. L’indennità sopra richiamata e il rimborso della spese di vitto non sono dovute per le trasferte di durata inferiore a 4 ore, per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa da quella in cui è ubicata la sede di lavoro, nonché nel caso di trasferte effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di lavoro o dalla dimora abituale . III. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo, il periodo di 4 ore deve essere continuativo, ancorché compreso in due giorni consecutivi. IV. Le misure di indennità spettante al personale in trasferta sono fissate nei seguenti importi lordi: Livello F 0,65 euro per le ore diurne 0,96 euro per le ore notturne Per complessivi 18,59 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,88 euro per le ore diurne 1,29 euro per le ore notturne Per complessivi 25,20 euro giornalieri A decorrere dal 1° gennaio 2008 le misure di indennità di cui sopra sono ridefinite nei seguenti importi lordi: Livello F 0,71 euro per le ore diurne 1,05 euro per le ore notturne Per complessivi 20,26 euro giornalieri ▇▇▇▇▇▇▇ E, D, C, B 0,96 euro per le ore diurne 1,41 euro per le ore notturne Per complessivi 27,46 euro giornalieri Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora, nel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad effettuare trasferte di durata superiore alle quattro ore che non prevedono pernottamento per un numero di giorni superiore a sei, a decorrere dal settimo giorno le indennità di cui al presente comma sono maggiorate del 95%. Tale maggiorazione non trova applicazione nei confronti del personale di cui rispetto dei limiti previsti all’art. 71 40 (Trasferimenti individuali) del presente CCNL. V. L’indennità di trasferta è inoltre concessa: - al personale, anche se in aspettativa per malattia, quando sia chiamato per essere sottoposto a visita medico-legale in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇; - al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all’esercizio delle proprie funzioni, spetta l’indennità di trasferta di cui ai commi che precedono, detratta la somma eventualmente liquidata dall’Autorità Giudiziaria; - al personale inviato in ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ per la partecipazione ad iniziative formative previste dall’Azienda. VI. Eventuali assenze per ferie durante la trasferta vengono detratte dal periodo di trasferta e non devono comportare oneri per la Società. VII. Qualora il dipendente in ferie venga richiamato in servizio per essere inviato in trasferta, la durata della stessa si computa dall’ora di partenza dal luogo in cui il dipendente si trova in ferie a quella di ritorno nello stesso luogo o nella sede di lavoro. VIII. Al dipendente infortunatosi nel luogo di trasferta nell’esercizio delle proprie attribuzioni si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per il trattamento dell’infortunio, l’indennità di trasferta fino a quando, a giudizio delle strutture sanitarie preposte, si trovi nell’impossibilità di tornare nella propria sede di lavoro o di abituale dimora.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Aziendale