Tracciabilità dei flussi finanziari. 1‌ Clausole campione

Tracciabilità dei flussi finanziari. 1‌. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), così come modificata dal DL.12 novembre 2010, N. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli Appaltatori, i Subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva - fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto art. 3 - al Contratto. Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e, dunque relativi al Contratto, nonché alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art.3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alle unità amministrative competenti di ENEL, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Analogamente e con le medesime modalità, il Subappaltatore o il subcontraente tramite l’Appaltatore, sono tenuti a comunicare al gestore del Contratto i dati di cui sopra. L’Appaltatore, il Subappaltatore o il subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informa ENEL e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri Subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136. Nel caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, di uno solo degli obblighi previsti ...
Tracciabilità dei flussi finanziari. 1‌. 7.11.1 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), così come modificata dal DL.12 novembre 2010, N. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Related to Tracciabilità dei flussi finanziari. 1‌

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).