Test. Fiditalia S.p.A. ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇, 34 - 20149 MILANO TEL. +39 02.43.01.1 - FAX +▇▇ ▇▇.▇▇.▇▇.▇▇.▇▇ - ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ - SOCIETA’ A SOCIO UNICO - CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N° 08437820155 - ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (C.D. “ALBO UNICO”) ▇▇ ▇° ▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇ CON SEDE IN ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 114-SEPTIES T.U.B. AL N° 10 - INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ. D - N° ISCR. D000026922 - ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL' ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE S.A. • Spese postali per invio assegni e per comunicazioni al Consumatore: in base alle tariffe postali vigenti. • Spese di ristrutturazione del debito: € 25,00. Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati Qualora sussista un giustificato motivo, Fiditalia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole al Consumatore, ad esclusione del T.A.N. (▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Nominale), e del Tasso di Mora, in particolare, di variare l’importo della rata (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo di variare l’importo della rata in caso di insolvenza del Consumatore finanziato) e la prestazione di garanzie, dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 giorni, secondo le modalità previste dall’articolo 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Il Consumatore potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l’attuazione della modifica senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 giorni ogni suo debito nei confronti di Fiditalia. Conseguentemente, in tale ipotesi, il tempo minimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale, comprensivi di almeno (i) 60 giorni concessi per il diritto di recesso e dei (ii) 15 giorni per il saldo del debito residuo a favore di Fiditalia. Il ritardato o mancato pagamento comporta per il Consumatore un obbligo di indennizzo di € 15,00 per ogni rata scaduta e non pagata, in caso di solleciti a mezzo posta, nonché un obbligo di indennizzo per interventi di recupero stragiudiziale del 10% dell’importo scaduto e non pagato, applicabile sino a due rate di arretrato e del 15% dell'importo scaduto e non pagato , applicabile nel caso in cui vi fossero più di due rate di arretrato . Il Cliente sarà anche tenuto ad un obbligo di indennizzo nel caso di recupero giudiziale, in base a quanto previsto dalle tariffe vigenti. È previsto un obbligo di corrispondere i seguenti indennizzi, ove ne ricorrano le condizioni: ▇▇▇▇▇ in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. • Indennizzo per protesto assegni/effetti cambiari pari a quello riportato sul protesto stesso. • Indennizzo per il rilascio garanzie: a carico del Consumatore in base alla vigente normativa fiscale e tariffe di agenzia. • Indennizzo per presentazione effetti: € 5,00 per effetto. In caso di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine il Consumatore dovrà rimborsare in un’unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli indennizzi dovuti per il ritardato o mancato pagamento di cui sopra ed una penale pari al 6% dell'importo scaduto ed impagato, con un minimo di € 7,75 ed un massimo di € 258,23. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, decorreranno gli Interessi di Mora nella misura del 12% annuale. Nell’ipotesi in cui all’atto della conclusione del contratto tale tasso di mora fosse superiore al tasso soglia per gli interessi di mora determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i., l’Interesse di ▇▇▇▇ effettivamente convenuto ed applicato sarà quello corrispondente al tasso soglia per gli interessi di mora così come determinato ai sensi della menzionata Legge n. 108/1996 e s.m.i..
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Sources: Prestito Personale Unika
Test. Fiditalia S.p.A. ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇, 34 - 20149 MILANO TEL. +39 02.43.01.1 - FAX +▇▇ ▇▇.▇▇.▇▇.▇▇.▇▇ - ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ - SOCIETA’ A SOCIO UNICO - CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N° 08437820155 - ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (C.D. “ALBO UNICO”) ▇▇ ▇° ▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇ CON SEDE IN ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 114-SEPTIES T.U.B. AL N° 10 - INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ. D - N° ISCR. D000026922 - ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL' ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE S.A. • Spese postali per invio assegni e per comunicazioni al Consumatore: in base alle tariffe postali vigenti. • Spese di ristrutturazione del debito: € 25,00. Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati Qualora sussista un giustificato motivo, Fiditalia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole al Consumatore, ad esclusione del T.A.N. (▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Nominale), e del Tasso di Mora, in particolare, di variare l’importo della rata (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo di variare l’importo della rata in caso di insolvenza del Consumatore finanziato) e la prestazione di garanzie, dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 giorni, secondo le modalità previste dall’articolo 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Il Consumatore potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l’attuazione della modifica senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 giorni ogni suo debito nei confronti di Fiditalia. Conseguentemente, in tale ipotesi, il tempo minimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale, comprensivi di almeno (i) 60 giorni concessi per il diritto di recesso e dei (ii) 15 giorni per il saldo del debito residuo a favore di Fiditalia. Il ritardato o mancato pagamento comporta per il Consumatore un obbligo di indennizzo di € 15,00 per ogni rata scaduta e non pagata, in caso di solleciti a mezzo posta, nonché un obbligo di indennizzo per interventi di recupero stragiudiziale del 10% dell’importo scaduto e non pagato, applicabile sino a due rate di arretrato e del 15% dell'importo scaduto e non pagato , applicabile nel caso in cui vi fossero più di due rate di arretrato . Il Cliente sarà anche tenuto ad un obbligo di indennizzo nel caso di recupero giudiziale, in base a quanto previsto dalle tariffe vigenti. È previsto un obbligo di corrispondere i seguenti indennizzi, ove ne ricorrano le condizioni: ▇▇▇▇▇ in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. • Indennizzo per protesto assegni/effetti cambiari pari a quello riportato sul protesto stesso. • Indennizzo per il rilascio garanzie: a carico del Consumatore in base alla vigente normativa fiscale e tariffe di agenzia. • Indennizzo per presentazione effetti: € 5,00 per effetto. In caso di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine il Consumatore dovrà rimborsare in un’unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli indennizzi dovuti per il ritardato o mancato pagamento di cui sopra ed una penale pari al 6% dell'importo scaduto ed impagato, con un minimo di € 7,75 ed un massimo di € 258,23. In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, decorreranno gli Interessi di Mora nella misura del 12% annuale. Nell’ipotesi Nell'ipotesi in cui all’atto all'atto della conclusione del contratto tale tasso di mora fosse superiore al tasso soglia per gli interessi di mora determinato ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 2 della Legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i., l’Interesse l'Interesse di ▇▇▇▇ effettivamente convenuto ed applicato sarà quello corrispondente al tasso soglia per gli interessi di mora così come determinato ai sensi della menzionata Legge n. 108/1996 e s.m.i..
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Sources: Financing Agreement