Termini e condizioni. I termini e le condizioni di ogni contratto di garanzia saranno determinati dall’Agen- zia conformemente alle norme ed ai regolamenti fissati dal Consiglio di amministra- zione, purché l’Agenzia non copra la totalità delle perdite dell’investimento assicu- rato. I contratti di garanzia saranno approvati dal Presidente secondo le direttive del Consiglio di amministrazione.
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Sources: Convenzione Istitutiva Dell’agenzia Multilaterale Per La Garanzia Degli Investimenti, Convention