Common use of Tempi di installazione standard Clause in Contracts

Tempi di installazione standard. Le installazioni (anche ripartite) delle Apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini essenziali: • entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di fornitura fino a 900 Apparecchiature; • entro e non oltre 40 (quaranta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di fornitura, da 901 fino a 1.800 apparecchiature; • entro e non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di fornitura, superiori a 1.800 Apparecchiature. L’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’ordinativo di fornitura entro il giorno lavorativo successivo all’invio del medesimo; scaduto tale termine l’ordinativo di fornitura sarà irrevocabile ed il Fornitore sarà tenuto a darvi esecuzione, nei termini e modi previsti dal presente Capitolato Tecnico. Scaduto il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare all’Ordinativo di fornitura un numero progressivo e sarà tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, a darne conferma all’Amministrazione ordinante tramite comunicazione, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all’ordinativo, la data di registrazione ed il termine massimo per la consegna delle apparecchiature secondo i termini di cui sopra.

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Samples: www.aobrotzu.it, www.asl.rieti.it

Tempi di installazione standard. Le installazioni (anche ripartite) delle Apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini essenziali: ▪ per singoli ordinativi di fornitura: o fino a 650 Apparecchiature per il lotto 2, entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", ”; ▪ per singoli ordinativi di fornitura fornitura: o da 651 fino a 900 Apparecchiature; • Apparecchiature per il lotto 2, entro e non oltre 40 (quaranta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", ”; ▪ per singoli ordinativi di fornitura: o superiori a 900 Apparecchiature per il lotto 2, da 901 fino a 1.800 apparecchiature; • entro e non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di fornitura, superiori a 1.800 Apparecchiature. L’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’ordinativo di fornitura entro il giorno lavorativo successivo all’invio del medesimo; scaduto tale termine l’ordinativo di fornitura sarà irrevocabile ed il Fornitore sarà tenuto a darvi esecuzione, nei termini e modi previsti dal presente Capitolato Tecnico. Scaduto il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare all’Ordinativo di fornitura un numero progressivo e sarà tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, a darne conferma all’Amministrazione ordinante tramite comunicazione, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all’ordinativo, la data di registrazione ed il termine massimo per la consegna delle apparecchiature secondo i termini di cui sopra.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Tempi di installazione standard. Le installazioni (anche ripartite) delle Apparecchiature dovranno avvenire nei seguenti termini essenziali: ▪ per singoli ordinativi di fornitura: o fino a 250 entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", ”; ▪ per singoli ordinativi di fornitura fornitura: o da 251 fino a 900 Apparecchiature; • 500 entro e non oltre 40 (quaranta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", ”; ▪ per singoli ordinativi di fornitura, da 901 fino : o superiori a 1.800 apparecchiature; • 500 entro e non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", per singoli ordinativi di fornitura, superiori a 1.800 Apparecchiature. L’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’ordinativo di fornitura entro il giorno lavorativo successivo all’invio del medesimo; scaduto tale termine l’ordinativo di fornitura sarà irrevocabile ed il Fornitore sarà tenuto a darvi esecuzione, nei termini e modi previsti dal presente Capitolato Tecnico. Scaduto il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare all’Ordinativo di fornitura un numero progressivo e sarà tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, a darne conferma all’Amministrazione ordinante tramite comunicazione, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all’ordinativo, la data di registrazione ed il termine massimo per la consegna delle apparecchiature secondo i termini di cui sopra.

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Samples: convenzioni.converge.it