Telefonia fissa Clausole campione

Telefonia fissa. Il processo di liberalizzazione delle TLC a livello nazionale comporta oggi la possibilità di usufruire di servizi di fonia da parte di diversi operatori di telecomunicazioni utilizzando la rete di accesso dell’O.N. e/o le reti di trasporto di altri operatori. Attraverso il meccanismo dell’interconnessione viene pertanto a configurarsi una nuova situazione per l’Amministrazione, per cui il traffico telefonico da gestire può attraversare più reti interconnesse prima di essere terminato; tuttavia non può essere elusa la necessità di esercitare un controllo della qualità del servizio end-to-end, che costituisce per il Cliente un essenziale requisito del servizio. Le strutture di assistenza del Fornitore fornisce uno strumento adeguato a garantire le esigenze di servizio delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione, anche a fronte di malfunzionamenti legati alla cooperazione di diverse reti interconnesse. Il Fornitore garantisce il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, sia relativamente ai servizi di base di telefonia (problematiche relative alle linee telefoniche e/o di instradamento del traffico uscente e/o entrante, se applicabile), sia relativamente agli altri servizi (servizi vari di Rete Intelligente e qualunque altro servizio erogato attraverso la presente Convenzione). La segnalazione dei guasti avverrà attraverso il Customer Care di cui al paragrafo 2.4.1. Si rimanda all’offerta tecnica del Fornitore per il dettaglio inerente le modalità e gli strumenti con i quali verranno gestiti i processi per il seguente set minimo di servizi di Fault Management: • modalità di apertura e chiusura dei guasti; • tracing dei guasti e gestione dei “trouble ticket”; • diagnostica dei collegamenti; • Workforce Management; • comunicazioni con l’Amministrazione. Ciò al fine di garantire ai propri Clienti il necessario supporto anche a fronte di malfunzionamenti di rete non chiaramente imputabili alla propria infrastruttura, ma alla cooperazione di diverse reti interconnesse che saranno utilizzate per la Convenzione.
Telefonia fissa. Informazioni sui servizi (anche quelli supplementari) di telefonia fissa (Fix) sono riportate nell’opuscolo sui prodotti di M-Budget oppure nel sito xxxx://xxxx.x- xxxxxx.xxxxxx.xx. Poiché i servizi di telefonia di M-Budget sono forniti attraverso Voice over IP, non si possono escludere limitazioni o modifiche rispetto alla telefonia di rete fissa tradizionale.
Telefonia fissa. (art. 2, lettera a, comma 594 e 595, legge 244/07)
Telefonia fissa. La Provincia di Brescia fornisce l’accesso al sistema di telefonia fissa a tutti gli utenti che ne abbiano necessità per motivi di servizio. A tal fine, gli utenti hanno a disposizione unicamente gli apparati telefonici forniti dalla Provincia di Brescia. Per ragioni di sicurezza e di compatibilità con i sistemi in uso, gli utenti non sono autorizzati ad utilizzare dispositivi differenti. La fornitura di un apparato telefonico e di uno o più interni deve essere richiesto esclusivamente dal Dirigente responsabile, così come eventuali abilitazioni aggiuntive che potrebbero implicare costi per l’Ente (vedi ad esempio l’abilitazione alle chiamate a numerazioni speciali). L’Utente avrà la possibilità di gestire una propria rubrica utilizzando l’applicativo messo a disposizione. Il salvataggio dei dati memorizzati in tale rubrica sono a carico dell’Utente stesso che si dovrà far carico anche di spostarli in caso di variazione dell’interno assegnatogli. Le istruzioni d’uso sono disponibili sulla intranet.
Telefonia fissa. Al fine di ottimizzare i tempi di gestione per tutti i servizi di telefonia fissa, il Gestore Telefonico dovrà indicare la propria organizzazione preposta (struttura, disponibilità temporale, ecc.) ed i referenti responsabili per le attività di provisioning e manutenzione. Dovrà essere in particolare identificato un unico referente per la consulenza e gestione delle eventuali richieste della Società, come ad esempio nuove attivazioni, cessazione, volture, variazioni commerciali, modifiche contrattuali, e dovrà essere di supporto per il monitoraggio delle esigenze sovraesposte nonché delle eventuali richieste / spiegazioni di voci in fattura. La struttura di Customer Care con personale dedicato il Gestore Telefonico dovrà essere disponibile da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle 17:00. Al di fuori del servizio Customer Care, il Gestore Telefonico dovrà garantire un servizio a supporto telefonico H24‐7X7.
Telefonia fissa. Il Gestore Telefonico dovrà garantire il collegamento e l’attivazione accessi con interfaccia primaria verso le direttrici nazionali ed internazionali. In particolare dovrà essere garantito il collegamento e l’attivazione di 2 accessi con interfaccia primaria, nelle Sede di Trieste (Via X. Xxxxxx 00) x Xxxxxxxxx (Xx. Taglio 32), con le seguenti caratteristiche:

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  • Mediazione Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

  • Sistema di relazioni sindacali Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del settore, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli di incontro fra le parti stipulanti il presente contratto, per l'esame di specifiche tematiche di interesse settoriale.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Quota oraria della retribuzione Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario fissato in 170.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • Permessi retribuiti Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui all'art. 146, con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 76.

  • Sistema delle relazioni sindacali Art. 3 Obiettivi e strumenti‌

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse:

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

  • Contrattazione di secondo livello Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente c.c.n.l. e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio; - individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale; - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.