Tariffa. 1. Le tariffe, e le relative articolazioni, sono determinate dall'Autorità d'ambito in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi e le remunerazioni consentite dalla legge. 2. Il Gestore prende atto, altresì, che i ricavi provenienti dall'applicazione dell'artico- lazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integrato, e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e alle varianti al programma degli interventi di cui all'art. 14 ed all'art. 30 del presente atto. 3. Viene, altresì, dato atto che: a) la tariffa reale media al primo anno di gestione sono stabilite, al netto di IVA, nel modo seguente: - - Tariffa reale media: 1,00715 €/m3 b) l’articolazione tariffaria per gli usi acquedottistici verrà stabilita con apposito provvedimento dell’Assemblea dell’Autorità d’ambito, che sin d’ora le parti si impegnano a considerare come atto aggiuntivo del presente contratto; c) la tariffa di fognatura e depurazione è applicata sul 100% del volume erogato e misurato a contatore, oppure sul volume stimato per le utenze prive di dispositivo di misurazione. 4. In caso di cessione di acqua tra ambiti territoriali ottimali diversi, la tariffa viene determinata in accordo con le vigenti normative, in base ai costi sostenuti per l'erogazione del servizio, sentite le competenti Autorità e previa autorizzazione delle stesse, salva la validità di accordi e disposizioni vigenti, nonché secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 5. L'Autorità d'ambito si riserva la facoltà di rimodulare, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 3 del presente articolo, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell'affidamento, o ogni qualvolta sia ritenuto necessario, l'articolazione tariffaria qualora nuovi dati e informazioni si rendessero disponibili e utili a una definizione migliore della stessa in base alla normativa vigente. Il Gestore dichiara, fin d'ora, di accettare l'eventuale rimodulazione.
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Sources: Convenzione Di Gestione
Tariffa. 1. Le tariffeLa tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. n. 152/06 e nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall’Autorità, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e le relative articolazionidei costi di gestione delle aree di salvaguardia, sono determinate dall'Autorità d'ambito nonché dei costi di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito, in modo da assicurare che sia assicurata la copertura integrale dei costi di tutti i investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e le remunerazioni consentite dalla leggesecondo il principio «chi inquina paga».
2. L’ Ufficio d’Ambito predispone la tariffa di base in applicazione della normativa vigente e la trasmette per l’approvazione all’AEEGSI, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dall’AEEGSI stessa.
3. Il Gestore prende atto, altresì, atto che i ricavi provenienti dall'applicazione dell'artico- lazione tariffaria tariffari costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integratoSII oggetto della presente Convenzione, salvo quanto previsto dal vigente Metodo Tariffario e cheda eventuali ulteriori disposizioni emanate dall’AEEGSI.
4. La predisposizione tariffaria è effettuata sulla base dei dati trasmessi dal Gestore nell’ambito del procedimento di raccolta dati disposto dall’AEEGSI, dunqueaggiornati all’ultimo esercizio utile o all’ultimo bilancio disponibile, nessun opportunamente validati dall’ Ufficio d’Ambito.
5. La tariffa è riscossa dal Gestore, il quale incassa dagli utenti serviti l’intera tariffa fissata dal Piano d’Ambito per lo svolgimento del Servizio e/o per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie, i cui costi sono per regolazione coperti dai corrispettivi di natura tariffaria. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per l’erogazione del Servizio, fatti salvi le disposizioni del vigente Metodo Tariffario, eventuali ulteriori disposizioni emanate dall’AEEGSI e salvo gli oneri accessori per attività i cui costi non sono coperti dalla tariffa, quali quelli relativi a pratiche contrattuali o di gestione cliente, a titolo di esempio riferibili agli allacciamenti, alla posa, all’attivazione, alla sostituzione ed alla verifica dei contatori, ai sopralluoghi per la fornitura del servizio medesimodefinizione delle pratiche di allacciamento fognario, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria così come meglio specificato nel Regolamento di utenza e alle varianti al programma degli interventi nel Piano d’Ambito di cui all'art. 14 ed all'art. 30 del presente attotempi in tempo vigente.
36. Viene, altresì, dato atto che:
a) la tariffa reale media al primo anno di gestione sono stabilite, al netto di IVA, nel modo seguente: - - Tariffa reale media: 1,00715 €/m3
b) l’articolazione tariffaria per gli usi acquedottistici verrà stabilita con apposito provvedimento dell’Assemblea dell’Autorità d’ambito, che sin d’ora le parti si impegnano a considerare come atto aggiuntivo del presente contratto;
c) L’Ufficio d’Ambito predispone la tariffa di fognatura base e depurazione è applicata sul 100% del volume erogato e misurato a contatore, oppure sul volume stimato per le utenze prive di dispositivo di misurazione.
4. In caso di cessione di acqua tra ambiti territoriali ottimali diversi, la tariffa viene determinata in accordo con le vigenti normativesua articolazione, in base applicazione della normativa vigente, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità, ai costi sostenuti per l'erogazione sensi dell’art. 154, comma 4, del servizio, sentite le competenti Autorità D.Lgs. 152/2006 e previa autorizzazione delle stesse, salva la validità di accordi e disposizioni vigenti, nonché secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
5. L'Autorità d'ambito si riserva la facoltà di rimodulare, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 3 del presente articolo, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell'affidamento, o ogni qualvolta sia ritenuto necessario, l'articolazione tariffaria qualora nuovi dati criteri e informazioni si rendessero disponibili e utili a una definizione migliore della stessa in base alla normativa vigentedelle condizioni stabilite dall’Autorità stessa.
7. Il Gestore dichiaraè obbligato a versare all’Ufficio d’ambito la quota di tariffa a copertura dei costi di funzionamento dell’Ufficio d’ambito medesimo, fin d'orasecondo le modalità e la tempistica da quest’ultimo definita.
8. Con riferimento al territorio ove opera il Gestore salvaguardato Aspem si applica quanto previsto dall’art. 156 TUA (Testo Unico dell’Ambiente – D.lgs.152/2006 e s.m.i.), con obbligo di accettare l'eventuale rimodulazionequesti di riversare la quota parte riscossa di depurazione e fognatura al Gestore Unico.
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Sources: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Tariffa. 1. Le tariffeLa tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. n. 152/06 e nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall’Autorità, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e le relative articolazionidei costi di gestione delle aree di salvaguardia, sono determinate dall'Autorità d'ambito nonché dei costi di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito, in modo da assicurare che sia assicurata la copertura integrale dei costi di tutti i investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e le remunerazioni consentite dalla leggesecondo il principio «chi inquina paga».
2. L’Ufficio d’Ambito predispone la tariffa di base in applicazione della normativa vigente e la trasmette per l’approvazione all’AEEGSI, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dall’AEEGSI stessa.
3. Il Gestore prende atto, altresì, atto che i ricavi provenienti dall'applicazione dell'artico- lazione tariffaria tariffari costituiscono il corrispettivo totale del SII oggetto della presente Convenzione, salvo quanto previsto dal vigente Metodo Tariffario e da eventuali ulteriori disposizioni emanate dall’AEEGSI.
4. La predisposizione tariffaria è effettuata sulla base dei dati trasmessi dal Gestore nell’ambito del procedimento di raccolta dati disposto dall’AEEGSI, aggiornati all’ultimo esercizio utile o all’ultimo bilancio disponibile, opportunamente validati dall’ Ufficio d’Ambito.
5. La tariffa – compresa quella relativa al servizio di fognatura e depurazione con riferimento al territorio ove il Gestore svolge il Servizio di Acquedotto, – è riscossa dal Gestore, il quale incassa dagli utenti serviti l’intera tariffa fissata dal Piano d’Ambito per lo svolgimento del Servizio e/o per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie, i cui costi sono per regolazione coperti dai corrispettivi di natura tariffaria. Ai sensi dell’art. 156 TUA il Gestore provvede al successivo riparto di quanto riscosso con il Gestore Unico o i diversi gestori nel periodo transitorio interessati, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico integratoe secondo le indicazioni impartite da EGA. Si rinvia ad apposita convenzione, e che, dunque, nessun la definizione del riparto delle spese di riscossione. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per l’erogazione del Servizio, fatti salvi le disposizioni del vigente Metodo Tariffario, eventuali ulteriori disposizioni emanate dall’AEEGSI e gli oneri accessori per attività i cui costi non sono coperti dalla tariffa, quali quelli relativi a pratiche contrattuali o di gestione cliente, a titolo di esempio riferibili agli allacciamenti, alla posa, all’attivazione, alla sostituzione ed alla verifica dei contatori, ai sopralluoghi per la fornitura del servizio medesimodefinizione delle pratiche di allacciamento fognario, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria così come meglio specificato nel Regolamento di utenza e alle varianti al programma degli interventi nel Piano d’Ambito di cui all'art. 14 ed all'art. 30 del presente attotempi in tempo vigente.
36. Viene, altresì, dato atto che:
a) la tariffa reale media al primo anno di gestione sono stabilite, al netto di IVA, nel modo seguente: - - Tariffa reale media: 1,00715 €/m3
b) l’articolazione tariffaria per gli usi acquedottistici verrà stabilita con apposito provvedimento dell’Assemblea dell’Autorità d’ambito, che sin d’ora le parti si impegnano a considerare come atto aggiuntivo del presente contratto;
c) L’Ufficio d’Ambito predispone la tariffa di fognatura base e depurazione è applicata sul 100% del volume erogato e misurato a contatore, oppure sul volume stimato per le utenze prive di dispositivo di misurazione.
4. In caso di cessione di acqua tra ambiti territoriali ottimali diversi, la tariffa viene determinata in accordo con le vigenti normativesua articolazione, in base applicazione della normativa vigente, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità, ai costi sostenuti per l'erogazione sensi dell’art. 154, comma 4, del servizio, sentite le competenti Autorità D.Lgs. 152/2006 e previa autorizzazione delle stesse, salva la validità di accordi e disposizioni vigenti, nonché secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
5. L'Autorità d'ambito si riserva la facoltà di rimodulare, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 3 del presente articolo, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell'affidamento, o ogni qualvolta sia ritenuto necessario, l'articolazione tariffaria qualora nuovi dati criteri e informazioni si rendessero disponibili e utili a una definizione migliore della stessa in base alla normativa vigentedelle condizioni stabilite dall’Autorità stessa.
7. Il Gestore dichiaraè obbligato a versare all’Ufficio d’ambito la quota di tariffa a copertura dei costi di funzionamento dell’Ufficio d’ambito medesimo, fin d'ora, di accettare l'eventuale rimodulazionesecondo le modalità e la tempistica da quest’ultimo definita.
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Sources: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Acquedotto