SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE Clausole campione

SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE. E’ esclusa la possibilità di stipulare sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente. L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale e gli indirizzi dello sponsee. Si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o collaborazione qualora:
SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE. (E’ esclusa la possibilità di stipulare sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente. L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale e gli indirizzi dello sponsee. Si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o collaborazione qualora: - rilevi pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Firenze o delle sue iniziative; - riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; - rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale - pornografico o a sfondo sessuale e armi; - la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità generale, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, anche in forma indiretta, dalla normativa vigente.)
SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE. Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, anche in forma indiretta, dalla normativa vigente. Automobile Club Rimini si riserva inoltre di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l’attività istituzionale e gli indirizzi dell'Ente. Il presente avviso rimane aperto dal 25/08/2014 alle ore 12 del 31/12/2015 ore 12. Le manifestazioni di interesse verranno valutate periodicamente a partire dalla data di pubblicazione sul sito del presente avviso . Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire complete della documentazione richiesta, alla Segretria dell'Automobile Club Rimini entro la scadenza del presente avviso tramite : • mail al responsabile dell'ufficio ragioneria x.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx • consegna diretta dalle 10 alle 12 (con esclusione del sabato ) alla segreteria dell'Ente, responsabile Xxxxx Xxxxxxxx che rilascerà ricevuta di consegna • spedizione postale con raccomandata presso la sede in xxx Xxxx 00 Xxxxxx • pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx L’offerta, redatta in lingua italiana deve contenere:
SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE. Oltre a quanto stabilito nell’articolo 3 del presente avviso, è esclusa la possibilità di stipulare sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente. Lo Sponsee si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello Sponsor, siano ritenute incompatibili o in concorrenza con l'attività e gli indirizzi dello Sponsee, della Regione Toscana, in generale, con le attività pubbliche. Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi o comunque per ragioni di interesse pubblico, PromoFirenze decida di rifiutare un’offerta di sponsorizzazione ovvero di revocarne l’affidamento, l’offerente non potrà pretendere alcun risarcimento, fatta salva la restituzione del finanziamento qualora questo fosse già stato versato.

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  • NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

  • Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i casi: - autoveicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi; - partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; - autoveicoli adibiti a scuola guida, noleggio o con targa in prova; - danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni ed indicazioni della carta di circolazione; - autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - autoveicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti; - uso improprio dell'autoveicolo; - immobilizzo dell'autoveicolo per richiami sistematici della casa, operazioni di manutenzione , controlli, montaggio di accessori, interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento; - richieste di rimborso da parte dell'assicurato per prestazioni di assistenza usufruite senza il preventivo consenso , fatta eccezione per i casi di soccorso stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'assicurato non riesca a mettersi in contatto con la struttura organizzativa locale per cause di forza maggiore; - danni alle merci trasportate a bordo dell'autoveicolo o perdite pecuniarie conseguenti a un evento; - infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'assicurato; - suicidio o tentato suicidio; - eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; - paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; - danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; - autoveicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria) limitatamente alla copertura di depannage per batteria scarica.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Tempi di esecuzione 1. Il presente articolo si applica solo:

  • Mezzi di trasporto Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mez- zo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo stesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso che dovrà essere determinato dai contratti territoriali, tenuto conto del tipo di mezzo e delle tariffe dell’Automobile Club Italiano (ACI) per il costo chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo. Tale compenso dovrà essere aggiornato in presenza di variazioni delle anzidette tariffe ACI. I contratti territoriali dovranno, altresì, individuare i particolari tipi di aziende e le particolari figure impiegatizie alle quali, tenuto conto dell’importanza particolare delle mansioni espletate, è dovuto un rim- borso spese, nel caso di uso di un proprio mezzo di trasporto per rag- giungere l’azienda. L’anzidetto rimborso sarà pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso e per una percorrenza non superiore alla distanza tra il centro amministrativo del Comune (sede della casa comu- nale) o del nucleo abitato della frazione comunale sul cui territorio si trova l’azienda ed il centro aziendale od il luogo abituale di lavoro. Qualora il tragitto tra il Comune di residenza dell’impiegato ed il cen- tro aziendale od il luogo di abituale lavoro sia assicurato da un servizio di trasporto pubblico, tale rimborso sarà commisurato al costo del relativo abbonamento mensile. L’importo di detti rimborsi deve essere calcolato per un solo percorso di andata e ritorno per ogni giornata di effettivo lavoro. Tra datore di lavoro e singoli impiegati è possibile concordare un rim- borso forfettario delle spese per il mezzo di trasporto. Il rimborso per il mezzo di trasporto non è dovuto nel caso che il datore di lavoro metta a disposizione degli impiegati aventi diritto un proprio mezzo di trasporto. Analogamente, non è dovuto alcun rimborso spese per il titolo anzi- detto nel caso di impiegati che avendo convenuto di abitare nell’alloggio aziendale abbiano volontariamente lasciato tale alloggio. Nell’ipotesi in cui l’abitazione fornita dall’azienda non rispondesse alle esigenze igienico-sanitarie, è demandato ai contratti territoriali sta- bilire una particolare indennità a favore dell’impiegato che per dette ragioni fosse costretto ad alloggiare fuori azienda. In tal caso tale inden- nità si considera comprensiva anche di quella per il mezzo di trasporto per raggiungere l’azienda.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA L’offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma “Portale Appalti” secondo le modalità previste nel manuale di utilizzo “Guida alla presentazione di offerta telematica" e nel presente disciplinare di gara. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nel manuale, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nello stesso. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta. Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. La presentazione dell’offerta mediante il Portale Appalti è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul Portale Appalti e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i. L’Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale Appalti.