Spese di cura Clausole campione

Spese di cura. La garanzia vale, sino a concorrenza della somma pattuita e, comunque, per la durata massima di 300 giorni da quello dell’infortunio, per il rimborso delle spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre spese mediche indispensabili nonché, sempre nell’ambito della somma pattuita al massimo di 250,00 Euro, per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. Si intendono escluse le protesi (salvo gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di natura estetica. La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto su presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.
Spese di cura. L’assicurazione si assume le prestazioni in relazione alle spese di cura in caso di trattamento di emergenza ambulatoriale o stazionario a integrazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal, dell’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF e delle assicurazioni complementari eventualmente in essere presso l’assicu- ratore o altre compagnie assicurative. Per quanto riguarda il rapporto con altre compagnie assicurative si rimanda al punto 9.1.3. delle DC applicabili in base alla polizza assicurativa e relative all’assicurazione multipla. Sono coperti malattia, infortunio e parto prematuro alle tariffe locali o con- trattuali. Il parto è considerato prematuro se avviene in modo imprevisto e oltre sei settimane prima del termine stabilito dal medico. La partecipazione ai costi prevista per legge e valida per la Svizzera non è assicurata. Se una persona assicurata si ammala gravemente, subisce un infortunio gra- ve o muore, l’assicuratore in virtù di una diagnosi corrisponde le seguenti prestazioni organizzate dalla centrale di emergenza ÖKK e paga le spese per
Spese di cura. 1.7.1 - Oggetto - Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:
Spese di cura. L’assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall’Art. 2.22, le spese sostenute per trasporto e ricovero in ospedale o clinica, comprese le rette di degenza, le spese ambulatoriali, gli onorari medici, le radiografie, le ingessature e le prime medicazioni, a seguito di rapina, scippo o estorsione, il tutto sino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Spese di cura. Condizioni di Assicurazione - pag. 29 di 33 La garanzia vale, sino a concorrenza della somma pattuita e, comunque, per la durata massima di 300 giorni da quel- lo dell’infortunio, per il rimborso delle spese rese necessa- rie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre spese mediche indi- spensabili nonché, sempre nell’ambito della somma pattuita ma sino al massimo di 250,00 Euro, per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. Si intendono escluse le protesi (salvo gli apparec- chi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di natura estetica. La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto su presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.
Spese di cura. A seguito di Infortunio indennizzabile secondo quanto previsto alla presente sezione, la Compagnia rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici e le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto dal luogo dell’Infortunio all’ospedale o casa di cura per gli interventi di pronto soccorso. La garanzia opera: - per il periodo della cura medica e fino a un massimo di 300 giorni successivi a quello dell’Infortunio ed entro i limiti stabiliti in Polizza; - per le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto dal luogo dell’Infortunio all’ospedale o casa di cura per gli interventi di pronto soccorso, sino ad un massimo di 250,00 Euro. La garanzia opera entro i limiti stabiliti in Polizza - le spese per gli interventi chirurgici di natura estetica; - qualsiasi altra spesa medica non resa necessaria dall’Infortunio. La Compagnia provvederà al rimborso di quanto dovuto all’Assicurato, ai suoi eredi o aventi diritto su presentazione dei documenti di spesa, debitamente quietanzati. La Compagnia corrisponde la somma assicurata indicata in Polizza agli eredi o aventi diritto, quali beneficiari, se entro due anni dall’Infortunio le lesioni riportate, indennizzabili secondo quanto previsto dalla presente sezione, hanno quale conseguenza la morte dell’Assicurato.
Spese di cura. La Società rimborsa, sino alla concorrenza della somma massima indicata in polizza, le spese rese necessarie da un evento indennizzabile come infortunio e sostenute per:
Spese di cura. L’Impresa, entro il limite del 2% della somma assicurata per il caso di Invalidità Per- manente e in caso di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, assicura il rimborso delle spese sostenute per:
Spese di cura. 1 Le prestazioni e le spese sanitarie che la Mobiliare assu- me illimitatamente sono corrisposte nel corso di 5 anni successivi al verificarsi dell’evento assicurato senza limi- tazioni d’importo. Dopodiché per le medesime prestazioni e per le prestazioni rimborsate fino agli importi massimi fissati, vengono corrisposti complessivamente ancora CHF 200 000 per evento assicurato. Per ogni evento assicurato paghiamo senza limitazioni:
Spese di cura. A seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia rimborsa le spese effettivamente sostenute dall’Assicurato per: - accertamenti diagnostici - medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni e , con esclusione delle protesi applicate durante l’intervento (salvo le spese per l’acquisto di apparecchi protesici).