Common use of Somministrazioni parziali Clause in Contracts

Somministrazioni parziali. Qualora vengano richieste somministrazioni parziali durante il corso dei lavori in base ai documenti giustificativi della spesa ai sensi dell’art. 19 della legge 3/1/78 n. 1, le somministrazioni stesse avranno inizio e proseguiranno, salvo diversa previsione contenuta nel contratto di mutuo, dopo che la PARTE MUTUATARIA avrà dimostrato di aver impiegato nell’esecuzione delle opere l’eventuale differenza di spesa tra il costo complessivo dei lavori e l’ammontare del mutuo concesso, in guisa che l’importo del mutuo ancora da erogare risulti in ogni momento sufficiente a coprire la spesa necessaria per l’ultimazione delle opere in base al progetto approvato. Per l’inizio delle somministrazioni occorre, altresì, che, la PARTE MUTUATARIA comprovi, con documentazione ritenuta idonea a giudizio insindacabile dell’ISTITUTO FINANZIATORE e, salvo che nel contratto di xxxxx non sia stato previsto un diverso titolo, la libera proprietà dell’area ove insisteranno le opere finanziate ovvero il legittimo possesso, acquisito coi mezzi previsti dalle vigenti disposizioni, nel caso in cui la PARTE MUTUATARIA stessa ricorra a procedure espropriative. L’erogazione per l’acquisto consensuale, anche parziale dell’area occorrente per l’esecuzione dei lavori finanziati ovvero per l’acquisizione di immobili, avverrà a seguito di produzione della documentazione, ritenuta idonea dall’ISTITUTO FINANZIATORE, comprovante il trasferimento della libera proprietà dei suoli o degli immobili nonché il pagamento del corrispettivo di acquisto degli stessi. Nel caso di finanziamento degli oneri di esproprio, occorrerà l’acquisizione, da parte dell’ISTITUTO FINANZIATORE dell’atto di cessione bonaria ovvero del provvedimento del competente organo regionale o dell’autorità delegata con legge regionale ordinante il deposito delle indennità non accettate o il pagamento di quelle concordate. Le somministrazioni afferenti agli oneri professionali di progettazione, direzione lavori e collaudazione, avverranno su presentazione delle relative specifiche o parcelle. Per l’acquisto di attrezzature e per le forniture in genere, le somministrazioni avverranno su presentazione delle relative, regolari fatture. L’erogazione per lavori avverrà su presentazione di stati di avanzamento corredati dei relativi certificati di pagamento. L’erogazione per revisione prezzi, ove consentita dalle disposizioni vigenti, avverrà su presentazione del computo revisionale e del relativo certificato di pagamento. Il saldo del mutuo, nella misura prevista in contratto, avverrà in base a presentazione dell’atto di collaudo delle opere o del certificato di regolare esecuzione dei lavori secondo i limiti di valore previsti dalle vigenti disposizioni di legge, corredato del parere per la verifica finale dei lavori espresso dal Consulente tecnico provinciale del CONI, come indicato al precedente art. 1 punto 6 e, ove previsto da normative regionali, della delibera dell’organo competente all’approvazione delle risultanze, nonché su produzione, ove la struttura realizzata non sia a carattere addestrativo, degli atti di omologazione e di agibilità emanati rispettivamente dalle competenti Federazioni sportive e dagli organi previsti dalle vigenti disposizioni. Ove sia stato concesso il contributo regionale nella spesa, l’atto di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione, devono, salvo diversa normativa regionale, essere omologati da parte del competente organo regionale con la determinazione della spesa ammessa in via definitiva al contributo. In qualunque modo il mutuo venga erogato, i documenti giustificativi della spesa devono essere comunque vistati, ai sensi dell’art. 19 della legge 3/1/78 n. 1, dal Capo dell’Ufficio Tecnico della PARTE MUTUATARIA ovvero, in mancanza di tale ufficio (circostanza da certificarsi di volta in volta) dal Direttore dei lavori. Rimane, comunque, impregiudicato per l’ISTITUTO FINANZIATORE il diritto di disporre, durante il corso del rapporto di mutuo, accertamenti e controlli circa lo stato delle opere finanziate ai fini della verifica dei presupposti inerenti il mantenimento del mutuo nonchè del contributo negli interessi eventualmente concesso, ai sensi degli artt. 9 e 13 dello Statuto dell’ISTITUTO FINANZIATORE.

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Somministrazioni parziali. Comune di Chianciano Terme - Protocollo n. 0020467/2021 del 30/12/2021 10.51.59 Qualora vengano richieste somministrazioni parziali durante il corso dei lavori in base ai documenti giustificativi della spesa ai sensi dell’art. 19 della legge 3/1/78 n. 1, le somministrazioni stesse avranno inizio e proseguiranno, salvo diversa previsione contenuta nel contratto di mutuo, dopo che la PARTE MUTUATARIA avrà dimostrato di aver impiegato nell’esecuzione delle opere l’eventuale differenza di spesa tra il costo complessivo dei lavori e l’ammontare del mutuo concesso, in guisa che l’importo del mutuo ancora da erogare risulti in ogni momento sufficiente a coprire la spesa necessaria per l’ultimazione delle opere in base al progetto approvato. Tale differenza di spesa, su richiesta della Parte Mutuataria in sede di prima somministrazione, potrà essere ridotta in tutto o in parte utilizzando il ribasso d’asta ottenuto in sede di affidamento dei lavori stessi. Per l’inizio delle somministrazioni occorre, altresì, che, la PARTE MUTUATARIA comprovi, con documentazione ritenuta idonea a giudizio insindacabile dell’ISTITUTO FINANZIATORE e, salvo che nel contratto di xxxxx non sia stato previsto un diverso titolo, la libera proprietà dell’area ove insisteranno le opere finanziate ovvero il legittimo possesso, acquisito coi mezzi previsti dalle vigenti disposizioni, nel caso in cui la PARTE MUTUATARIA stessa ricorra a procedure espropriative. L’erogazione per l’acquisto consensuale, anche parziale dell’area occorrente per l’esecuzione dei lavori finanziati ovvero per l’acquisizione di immobili, avverrà a seguito di produzione della documentazione, ritenuta idonea dall’ISTITUTO FINANZIATORE, comprovante il trasferimento della libera proprietà dei suoli o degli immobili nonché il pagamento del corrispettivo di acquisto degli stessi. Nel caso di finanziamento degli oneri di esproprio, occorrerà l’acquisizione, da parte dell’ISTITUTO FINANZIATORE dell’atto di cessione bonaria ovvero del provvedimento del competente organo regionale o dell’autorità delegata con legge regionale ordinante il deposito delle indennità non accettate o il pagamento di quelle concordate. Le somministrazioni afferenti agli oneri professionali di progettazione, direzione lavori e collaudazione, avverranno su presentazione delle relative specifiche o parcelle. Per l’acquisto di attrezzature e per le forniture in genere, le somministrazioni avverranno su presentazione delle relative, regolari fatture. L’erogazione per lavori avverrà su presentazione di stati di avanzamento corredati dei relativi certificati di pagamento. L’erogazione per revisione prezzi, ove consentita dalle disposizioni vigenti, avverrà su presentazione del computo revisionale e del relativo certificato di pagamento. Il saldo del mutuo, nella misura prevista in contratto, avverrà in base a presentazione dell’atto di collaudo delle opere o del certificato di regolare esecuzione dei lavori secondo i limiti di valore previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per gli impianti sportivi corredato del parere per la verifica finale dei lavori espresso dal Consulente tecnico provinciale regionale del CONI, come indicato al precedente art. 1 punto 6 e, ove previsto da normative regionali, della delibera dell’organo competente all’approvazione delle risultanze, nonché su produzione, ove la struttura realizzata non sia a carattere addestrativo, degli atti di omologazione e di agibilità emanati rispettivamente dalle competenti Federazioni sportive e dagli organi previsti dalle vigenti disposizioni. Ove sia stato concesso il contributo regionale nella spesa, l’atto di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione, devono, salvo diversa normativa regionale, essere omologati da parte del competente organo regionale con la determinazione della spesa ammessa in via definitiva al contributo. In qualunque modo il mutuo venga erogato, i documenti giustificativi della spesa devono essere comunque vistati, ai sensi dell’art. 19 della legge 3/1/78 n. 1, dal Capo dell’Ufficio Tecnico della PARTE MUTUATARIA ovvero, in mancanza di tale ufficio (circostanza da certificarsi di volta in volta) dal Direttore dei lavori. Rimane, comunque, impregiudicato per l’ISTITUTO FINANZIATORE il diritto di disporre, durante il corso del rapporto di mutuo, accertamenti e controlli circa lo stato delle opere finanziate ai fini della verifica dei presupposti inerenti il mantenimento del mutuo nonchè nonché del contributo negli interessi eventualmente concesso, ai sensi degli artt. 9 e 13 dello Statuto dell’ISTITUTO FINANZIATORE.

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Somministrazioni parziali. Qualora vengano richieste somministrazioni parziali durante il corso dei lavori in base ai documenti giustificativi della spesa ai sensi dell’art. 19 della legge 3/1/78 n. 1, le somministrazioni stesse avranno inizio e proseguiranno, salvo diversa previsione contenuta nel contratto di mutuo, dopo che la PARTE MUTUATARIA avrà dimostrato di aver impiegato nell’esecuzione delle opere l’eventuale differenza di spesa tra il costo complessivo dei lavori e l’ammontare del mutuo concesso, in guisa che l’importo del mutuo ancora da erogare risulti in ogni momento sufficiente a coprire la spesa necessaria per l’ultimazione delle opere in base al progetto approvato. Per l’inizio delle somministrazioni occorre, altresì, che, la PARTE MUTUATARIA comprovi, con documentazione ritenuta idonea a giudizio insindacabile dell’ISTITUTO dell’ ISTITUTO FINANZIATORE e, salvo che nel contratto di xxxxx non sia stato previsto un diverso titolo, la libera proprietà dell’area ove insisteranno le opere finanziate ovvero il legittimo possesso, acquisito coi mezzi previsti dalle vigenti disposizioni, nel caso in cui la PARTE MUTUATARIA stessa ricorra a procedure espropriative. L’erogazione per l’acquisto consensuale, anche parziale dell’area occorrente per l’esecuzione dei lavori finanziati ovvero per l’acquisizione di immobili, avverrà a seguito di produzione della documentazione, ritenuta idonea dall’ISTITUTO FINANZIATORE, comprovante il trasferimento della libera proprietà dei suoli o degli immobili nonché il pagamento del corrispettivo di acquisto degli stessi. Nel caso di finanziamento degli oneri di esproprio, occorrerà l’acquisizione, da parte dell’ISTITUTO dell’ ISTITUTO FINANZIATORE dell’atto di cessione bonaria ovvero del provvedimento del competente organo regionale o dell’autorità delegata con legge regionale ordinante il deposito delle indennità non accettate o il pagamento di quelle concordate. Le somministrazioni afferenti agli oneri professionali di progettazione, direzione lavori e collaudazione, avverranno su presentazione delle relative specifiche o parcelle. Per l’acquisto di attrezzature e per le forniture in genere, le somministrazioni avverranno su presentazione delle relative, regolari fatture. L’erogazione per lavori avverrà su presentazione di stati di avanzamento corredati dei relativi certificati di pagamento. L’erogazione per revisione prezzi, ove consentita dalle disposizioni vigenti, avverrà su presentazione del computo revisionale e del relativo certificato di pagamento. Il saldo del mutuo, nella misura prevista in contratto, avverrà in base a presentazione dell’atto di collaudo delle opere o del certificato di regolare esecuzione dei lavori secondo i limiti di valore previsti dalle vigenti disposizioni di legge, corredato del parere per la verifica finale dei lavori espresso dal Consulente tecnico provinciale del CONI, come indicato al precedente art. 1 punto 6 e, ove previsto da normative regionali, della delibera dell’organo competente all’approvazione delle risultanze, nonché su produzione, ove la struttura realizzata non sia a carattere addestrativo, degli atti di omologazione e di agibilità emanati rispettivamente dalle competenti Federazioni sportive e dagli organi previsti dalle vigenti disposizioni. Ove sia stato concesso il contributo regionale nella spesa, l’atto di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione, devono, salvo diversa normativa regionale, essere omologati da parte del competente organo regionale con la determinazione della spesa ammessa in via definitiva al contributo. In qualunque modo il mutuo venga erogato, i documenti giustificativi della spesa devono essere comunque vistati, ai sensi dell’art. 19 della legge 3/1/78 n. 1, dal Capo dell’Ufficio Tecnico della PARTE MUTUATARIA ovvero, in mancanza di tale ufficio (circostanza da certificarsi di volta in volta) dal Direttore dei lavori. Rimane, comunque, impregiudicato per l’ISTITUTO l’ ISTITUTO FINANZIATORE il diritto di disporre, durante il corso del rapporto di mutuo, accertamenti e controlli circa lo stato delle opere finanziate ai fini della verifica dei presupposti inerenti il mantenimento del mutuo nonchè del contributo negli interessi eventualmente concesso, ai sensi degli artt. 9 e 13 dello Statuto dell’ISTITUTO FINANZIATORE.

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