Società di progetto Clausole campione

Società di progetto. Art. 157 Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto Art. 158 Risoluzione
Società di progetto. La convenzione dovrebbe prevedere, di regola, la costituzione di una società di progetto (cd. SP), di cui all’art. 156 del Codice dei contratti pubblici, quale affidataria del contratto. Nel caso di emissione di obbligazioni di progetto, ai sensi dell’art.157 del Codice dei con- tratti pubblici, così come nel caso in cui sia previsto un finanziamento non recourse/limited recourse, la costituzione di una SP è essenziale per la finanziabilità dell’opera. In caso di costituzione della SP, dovrà essere indicato l’ammontare minimo del capitale sociale della società ai sensi dell’art. 156, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, che dovrà risultare adeguato all’importo dell’investimento. Ai sensi dell’art. 156, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, la convenzione dovrà sta- bilire le modalità e la disciplina del mutamento della compagine sociale con riguardo alla cessione di partecipazioni qualificate. Appare opportuna la disciplina di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d’azienda, etc.) comunque volte a mutare il soggetto economico affidatario della concessione. La convenzione deve prevedere che l’eventuale cessione di quote di partecipazione della SP, ai sensi ed entro i limiti di cui all’art. 156, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, avvenga a seguito di apposita comunicazione all’Ente concedente, ai fini della valutazione dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici. Sebbene non previsto espres- samente nella normativa di riferimento, fermi restando i requisiti di cui all’art. 38 del Co- dice, la convenzione potrà prevedere limiti alla modifica alla compagine sociale anche suc-
Società di progetto. Ai sensi dell’articolo 156 d.lgs 163/06 l’aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale di ammontare minimo pari ad Euro 100.000,00 (euro centomila/00). Nel caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione ed il subentro non costituisce cessione di contratto.
Società di progetto. (art. 37-quinquies, legge n. 109/1994)
Società di progetto. (a) Fermo quanto previsto ai successivi paragrafi (f) e (g) del presente articolo, le quote di partecipazione al capitale della Società di Progetto alla data della presente Convenzione sono detenute da [•], [•], e [•] [indicare soci e quote di partecipazione].
Società di progetto. 1. Il Concessionario è costituito quale società di progetto a termini dell’art. 184 del Codice ed è costituito nella forma della società per azioni, con capitale minimo nella misura indicata dal Bando e partecipata dalle società che hanno partecipato alla gara indetta con il Bando in forma di raggruppamento temporaneo.
Società di progetto. L’aggiudicatario ha facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, avente capitale sociale minimo di € 200.000,00 (euro duecentomila/00). Il contratto di concessione stabilisce la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’art. 157 del D.L.vo 163/06 entro e non oltre il termine di anni uno dalla stipula del contratto, decorso il quale si procederà ipso iure, fatta salva la facoltà del concessionario prevista dall’art. 144 comma 3-quater del D.L.vo 163/06 e s.m.i., alla risoluzione del contratto in danno del concessionario, senza che egli abbia diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute.
Società di progetto. 1. Il Concessionario dà atto che verrà costituita una Società di Progetto nella forma di So- cietà a Responsabilità Limitata, ai sensi dell’art. 185 del Nuovo Codice dei Contratti, che avrà capitale sociale pari a 150.000,00 Euro.
Società di progetto. Il concessionario avrà l’obbligo, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, di costituire una società di progetto ai sensi dell’articolo 156 del Dlgs. 163/2006 , (spa o srl), con capitale sociale di almeno €. 2.000.000 (euro duemilioni) interamente versati all’atto della costituzione. La società di progetto diventerà a tutti gli effetti a titolo originario il concessionario e sostituirà l’aggiudicatario in tutti i rapporti con il concedente, subentrando nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione da parte della Amministrazione comunale. I soggetti aggiudicatari della concessione devono altresì impegnarsi a cedere a richiesta del Comune di Modena una quota di azioni fino ad un massimo del 34% del capitale sociale al valore nominale. Il Comune di Modena ha tempo 120 (centoventi) giorni dalla data di firma della convenzione per esercitare il diritto di acquisizione fino ad un massimo del 34% delle azioni. Il concessionario si obbliga ad accettare espressamente lo schema di statuto e di patti parasociali allegati allo schema di convenzione.
Società di progetto. 22 ART. 23 -