Common use of SOCCORSO ISTRUTTORIO Clause in Contracts

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Service Agreement, Service Agreement, Disciplinary Regulations for Tender

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. .

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Sources: Accordi Quadro Per Servizi Di Trasporto E Distruzione, Disciplinary Procedure for Public Procurement, Servizio Di Consultazione Di Un Sistema Documentale Giuridico on Line

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadocumentazione amministrativa e, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria sanatoria, la stazione appaltante assegna Stazione Appaltante procederà tramite comunicazione all’indirizzo PEC, ad assegnare al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatipresentate.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Semirimorchi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Tende Esoscheletro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Moduli Di Potabilizzazione Delle Acque

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale, Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Cloud

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art1. 83 co. 9 Salvo che al momento della scadenza del D.lgs. 50/2016 le carenze termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni per: a) integrare di qualsiasi ogni elemento formale mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE documento di gara unico europeo e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica della documentazione che compone l’offerta tecnica e all’offerta tecnical’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, possono essere sanate attraverso la inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. 2. L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzatagara. 3. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a 5 giorni e superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi nell’offerta economica di cui all’articolo 83si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione ed a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatio comunque la sua modifica sostanziale.

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Sources: Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta al contenuto sostanziale dell’offerta economica e all’offerta dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Gestione Di Centri Di Accoglienza, Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Gestione Di Centri Di Collettivi Di Accoglienza

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Service Agreement, Service Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Concessione Per La Gestione Del Servizio Pubblico, Service Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e tecnica ed all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci perentorio di 5 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEdella Dichiarazione Integrativa Sostitutiva di Certificazione, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 9, del CodiceCodice Appalti. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia fideiussoria) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante S.A. assegna al concorrente un congruo termine - non superiore pari a dieci tre (3) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate regolarizzate, con le modalità di cui al paragrafo 5, le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante S.A. procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante S.A. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Disciplinary and Contractual Conditions for Service Provision, Disciplinary and Contractual Conditions for Public Procurement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: * Solo nel caso in cui il concorrente abbia omesso di allegare nella busta Risposta di qualifica la ricevuta di pagamento del contributo all’ANAC si applicherà il soccorso istruttorio di cui all’art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Disciplinary Tender Agreement, Accordo Quadro Per Servizio Di Sorveglianza Sanitaria

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadocumentazione amministrativa e, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; richieste e dell’offerta è sanabile; Ai fini della sanatoria del Soccorso Istruttorio, la stazione appaltante assegna Stazione Appaltante procederà tramite comunicazione all’indirizzo PEC, ad assegnare al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatipresentate.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Uniformi E Accessori, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carrelli Elevatori

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e temporale e all’offerta tecnicatecnico-gestionale, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.] Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Nello specifico valgono Il simbolo “■” evidenzia le seguenti regole: carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara. Ai fini della sanatoria sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena l’eventuale volontà di esclusionenon avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Project Financing Agreement, Project Financing Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, dell’offerta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice. In tal casoparticolare, la stazione appaltante assegna in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all’art. 85 del Codice, relativamente alla documentazione amministrativa di cui al concorrente paragrafo 9, con esclusione di quelle afferenti economica, Soresa procederà a richiedere al concorrente, entro un termine, termine non superiore a 5 2 (due) giorni, perché siano resedi rendere, integrate integrare o regolarizzate regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone indicandone, altresì, il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso di tale termine, Soresa procederà all’esclusione del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla garaprocedura. Le carenze irregolarità essenziali ai fini di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’artquanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta , coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti alle cause di attestare l’esistenza esclusione previste tassativamente nella presente Lettera di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione ▇▇▇▇▇▇ e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduranella legge. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.. In ogni caso, al fine di garantire la massima celerità delle operazioni di gara, Soresa potrà richiedere ai concorrenti i chiarimenti ritenuti necessari in ordine al contenuto di certificati, dichiarazioni o documentazione presentata: ▪ per il tramite del Sistema, attraverso la funzione “comunicazione generica”; ▪ mediante contatto telefonico con l’operatore economico, al numero dallo stesso indicato nell’Allegato A1 – Si potrà, quindi, richiedere direttamente al rappresentante dell’Impresa concorrente di sanare in “tempo reale”

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Apparecchiature Biomediche, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale E Dispositivi Medici

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta all contenuto sostanziale dell’offerta economica e all’offerta dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente all’operatore economico, sempre tramite l’area “Messaggi” del Portale, un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente l’operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante Società procede all’esclusione del concorrente dell’operatore economico dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante di Milano Serravalle invitare, se necessario, i concorrenti gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentaticaricati a Portale sempre tramite l’area “Messaggi”.

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Sources: Accordo Quadro, Service Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandafornito, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del DGUED.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 101 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, oltre che in ordine ai contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, secondo quanto specificamente previsto dal comma 3 del citato art. 101.

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Sources: Logistics Support Service Agreement, Procedura Negoziale

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del CodiceCodice dei contratti pubblici. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regoledell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.] Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 5 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena l’eventuale volontà di esclusionenon avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Concessione Del Servizio Di Caffetteria, Concessione Del Servizio Di Caffetteria

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara13.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 13.2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 13.3. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 13.4. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 13.5. Nel presente documento il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. 13.6. Nel presente documento il simbolo “►” evidenzia i casi di esclusione dalla gara. 13.7. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a di dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimentil’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. 13.8. ► In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Disciplinary Regulations

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In merito alle modalità di caricamento si rimanda all’interno del Disciplinare telematico di gara e Timing di gara (Allegato 1).

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Sources: Deliberazione

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Gara Per l'Affidamento Di Servizi Socio Assistenziali

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadell’istanza di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Disciplinare Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi In ottemperanza al disposto dell’art. 83 co. 9 83, c. 9, del D.lgs. 50/2016 CODICE si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire di requisiti previsti per la partecipazione e di documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante il Politecnico assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante il Politecnico procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo all’art. 83, comma c. 9, del Codice CODICE è facoltà della stazione appaltante del Politecnico invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati, ed eventualmente di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara. Le richieste di Soccorso Istruttorio saranno inoltrate all’operatore economico tramite la sezione Comunicazioni e l’operatore dovrà rispondere alle richieste tramite la Piattaforma Telematica cliccando sull’apposito tasto Integrazioni che compare nel pannello della gara di riferimento.

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Sources: Service Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di partecipazionegara unico europeo, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegarecon esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioistruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. In tal caso, la stazione appaltante il Rup assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazionetermine, il si procede alla non abilitazione del concorrente sarà escluso dalla garaprocedura. Le Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e documentazione che non consentano l’individuazione del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 contenuto o del Codicesoggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano reseabilitazione alla procedura di gara il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e ivi compresi i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena criteri di esclusioneselezione. In caso riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante la procedura di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurasoccorso istruttorio ex art. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii quelle relative a mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale della seguente documentazione purché le carenze riscontrate consentano l’individuazione del Codice è facoltà contenuto e del soggetto responsabile della stazione appaltante invitarestessa, se necessariononché le stesse, i concorrenti nel rispetto del principio della parità di trattamento, afferiscano a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.situazioni preesistenti rispetto ai termini di scadenza di presentazione delle offerte:

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Sources: Accordo Quadro Per Fornitura Di Materiale Edile

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Procurement Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. L’attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificato, di regola, attraverso il Portale ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. L’operatore economico, attraverso il Sistema, provvede ad integrare quanto richiesto dall’Amministrazione. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Accordo Quadro Multi Fornitore

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai 9.2 Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 9.3 Il RUP direttamente o avvalendosi di una Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 9.4 Il RUP propone l’esclusione, ai sensi dell’artdegli articoli 59, comma 3, lett. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazionec) e 97, commi 5 e 6, del DGUE e Codice, delle dichiarazioni e documentazione da allegareofferte che, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal casoin base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, la stazione appaltante assegna al concorrente un terminenel complesso, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. inaffidabili. 10.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini ➢ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; ➢ l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della sanatoria domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; ➢ la stazione appaltante assegna mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al concorrente un congruo termine - non superiore di presentazione dell’offerta; ➢ la mancata presentazione di elementi a dieci giorni - perché siano resecorredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), integrate entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; ➢ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o regolarizzate le dichiarazioni necessarieelementi a corredo dell’offerta, indicando il contenuto e i soggetti che le devono renderehanno rilevanza in fase esecutiva (es. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiestadichiarazione delle parti del lavoro ai sensi dell’art. 48, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso comma 4 del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduraCodice) sono sanabili. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 10.2 Ai fini della sanatoria prevista dall’art. 83, comma 9, del Codice l’organismo di verifica assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

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Sources: Accordo Quadro

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (ad eccezione di partecipazionequelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica e a quelle che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della documentazione prodotta) potranno essere sanate secondo le disposizioni di cui all'art. 83 del Codice, attraverso la procedura del DGUE Soccorso Istruttorio. A norma dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art.85 del medesimo Decreto, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorionon superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà è escluso dalla gara. Le carenze Nei casi di qualsiasi elemento formale irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non è necessaria la regolarizzazione, né viene applicata alcuna sanzione. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della domandastazione appaltante, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’artformulata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma c. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitareCodice, se necessario, i concorrenti a di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Dlgs. 50/2016, la stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma. L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”. Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Risposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la ”Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.

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Sources: Service Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadomanda e, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi documentali e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 3. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 4. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta permetta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 5. Nello specifico valgono le seguenti regole: Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. 6. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante l’Agenzia assegna al concorrente Concorrente un congruo termine - non superiore a di dieci giorni - (10) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti Concorrente è tenuto a comunicare all’Agenzia l’eventuale volontà di non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusioneavvalersi del soccorso istruttorio. 7. In caso di comunicazione del Concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante l’Agenzia procede all’esclusione del concorrente Concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Concession Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma. L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”. Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la” Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.

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Sources: Accordo Quadro Per Somministrazione Lavoro Temporaneo

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadell’offerta Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 7 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 25 stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un congruo termine perentorio non superiore a gg. 3, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Disciplinary Regulations for Public Procurement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertacorredo. Nello specifico valgono Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Il simbolo “■” evidenzia le seguenti regole: carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 7 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena l’eventuale volontà di esclusionenon avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Service Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione Con la documentazione omessa medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta irregolarità della domanda di attestare l’esistenza partecipazione e di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e documenti/elementi a corredo l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.A titolo esemplificativo, si chiarisce che: soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo9del presente bando. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna del soccorso istruttorioè assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché 10 giorniaffinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendererendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la La stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurapuò sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice L’operatore economico è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti tenuto a fornire risposta nel termine non superiore adieci giorni. I chiarimenti in ordine al resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatidell’offerta.

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Sources: Disciplinare Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante appaltante,per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase,invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Public Procurement Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 D.Lgs n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di del soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’1 per cento del valore complessivo posto a base di gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un terminetermine perentorio, non superiore a 5 dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che tenuti a renderle, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. L’inosservanza del termine perentorio assegnato per la regolarizzazione della documentazione comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. La stazione appaltante non applicherà la disciplina del cd. “soccorso istruttorio” e di conseguenza le devono rendere. offerte saranno escluse dalla gara, in caso di inadempienze o irregolarità quali, ad esempio: - Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; - Mancato inserimento dell’offerta economica nel relativo settore MEPA; - In caso di inutile decorso del termine ricorso all’avvalimento, mancata allegazione della dichiarazione di volontà di ricorso all’istituto medesimo. Tutte le prescrizioni di cui al Bando di gara e al presente Disciplinare sono da considerarsi essenziali per l’ammissibilità delle offerte, ferma restando la possibilità di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandaladdove possibile, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’artai sensi dell’art. 83, comma 9 del CodiceD. Lgs. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti50/2016, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione delle pronunce dell’A.N.A.C. e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti dei principi giurisprudenziali in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatimateria.

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Sources: Capitolato Speciale Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi In conformità alla disposizione dell’art. 83 co. 9 83, comma 9, del D.lgsD. Lgs. 50/2016 le carenze n° 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di qualsiasi elemento formale della domanda cui all'art. 85 del medesimo succitato Decreto Legislativo, e dell'istanza di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Tecnica ed Economica, può essere sanata e comporterà a carico del DGUE e Concorrente che vi ha dato causa, l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 1 per cento del valore complessivo dell'appalto. La sanzione pecuniaria di cui sopra si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorionon rese o incomplete o con irregolarità essenziali. In tal caso, la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente Concorrente un termine, non superiore a 5 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine assegnato il Concorrente verrà escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà Concorrente è escluso dalla gara. Le Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Costituiscono causa di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la dalla procedura di soccorso istruttorio di gara le fattispecie previste dall’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016, a cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatifa integrale rinvio.

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Sources: Disciplinary Administrative Regulations for Tender

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 26 partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; Ai fini della sanatoria la stazione Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Accordo Quadro Per l'Organizzazione Eventi

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 Fatte salve le prescrizioni previste dal presente disciplinare a pena di esclusione, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazionedocumentazione elencata al pre- cedente paragrafo D), del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono potranno essere sanate attraverso la procedura del soc- corso istruttorio di soccorso istruttoriocui all’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016. In tal casoparticolare, la stazione appaltante assegna a fronte della mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni presentate e del DGUE, con esclu- sione di quelle afferenti all’offerta ed economica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a 5 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate regolarizza- te le dichiarazioni necessarie, indicandone indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà è escluso dalla gara. Le Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (per le quali resta escluso il soc- corso istruttorio) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e documentazione che non consentono l’individuazione del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 contenuto o del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertasoggetto responsabile della stessa. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini - la mancata produzione della sanatoria dichiarazione di avvalimento o del contrat- to di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa ante- riore al termine di presentazione dell’offerta (es. contratto sottoscritto digital- mente con marcatura temporale antecedente la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena data di esclusione. scadenza della gara); In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Disciplinare Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazionee, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della La stazione appaltante invitarepuò richiedere tramite EmPULIA, se necessarioad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma. L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante) alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”. Scaduti i concorrenti a fornire chiarimenti termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in ordine al contenuto dei certificatitale ipotesi, documenti e dichiarazioni presentatil’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.

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Sources: Service Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art1. 83 co. 9 Salvo che al momento della scadenza del D.lgs. 50/2016 le carenze termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni per: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ a) integrare di qualsiasi ogni elemento formale mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE documento di gara unico europeo e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica della documentazione che compone l’offerta tecnica e all’offerta tecnical’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, possono essere sanate attraverso la inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. 2. L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzatagara. 3. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a 5 giorni e superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi nell’offerta economica di cui all’articolo 83si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione ed a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatio comunque la sua modifica sostanziale.

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Sources: Codice Dei Contratti Pubblici

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 83 comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante Città metropolitana di Venezia assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di giorni - 7 (sette) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Città metropolitana di Venezia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di giorni 3 (tre) a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, 83 comma 9, 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Il soccorso istruttorio verrà attivato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇-▇.▇▇/ mediante apposita comunicazione di gara nella sezione “Comunicazioni di gara – richiesta chiarimenti durante la valutazione di gara”.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione E Riparazione

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Determinazione a Contrarre Per l'Acquisizione Di Servizi Assicurativi

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Determination for Public Procurement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazionee, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 21 altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Public Procurement Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art(ART. 83 co. 83, comma 9 del D.lgsD.Lgs. 50/2016 50/2016) Si evidenzia che, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioistruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, qualsiasi mancanza, incompletezza e/o ogni altra irregolarità essenziale della “Documentazione Amministrativa”, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente, che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di euro 204,00 (duecentoquattro/00), pari all'uno per mille del valore della gara, mediante bonifico bancario con le modalità che saranno specificate nella richiesta. In tal caso, la stazione appaltante assegna assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 5 dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione pecuniaria è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile ogni caso, decorso del inutilmente il termine di regolarizzazione, il concorrente sarà è escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandaCostituiscono irregolarità essenziali non sanabili, e in particolarequindi motivi di esclusione, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del DGUE, con esclusione contenuto o del soggetto responsabile della stessa. A titolo di quelle afferenti all’offerta esempio non esaustivo: mancanza di firma nell’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83mancanza dell’offerta economica e tecnica, comma 9 mancata indicazione del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatiprezzo nell’offerta economica.

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Sources: Invito a Procedura Negoziata

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. In particolare, la ▇▇.▇▇.▇▇., tramite il “Sistema”, procederà a richiedere al concorrente, entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone, altresì, il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso di tale termine, ▇▇.▇▇.▇▇. procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca, mediante “Sistema”, dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede alla esclusione del concorrente dalla procedura. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti alle cause di esclusione previste tassativamente nel presente disciplinare di gara e nella legge. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; • la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a dieci giorni - perché siano resecorredo dell’offerta, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarieche hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso comma 4 del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proceduraCodice) sono sanabili. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Appalto Per Forniture

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Servizio Di Verifica Del Livello Progettuale Di Fattibilità Tecnico Economica

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del CodiceCodice dei Contratti. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito requisito, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria sanatoria, la stazione appaltante Stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti è facoltà della stazione appaltante Stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Service Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Public Procurement Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Letter of Invitation for Direct Assignment

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. , l’ASL di Caserta procederà a richiedere al concorrente di rendere, integrare o regolarizzare, entro un termine congruo e non superiore a 10 (dieci) giorni, le dichiarazioni necessarie, indicandone, altresì, il contenuto e i soggetti che le devono rendere. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Appalto Di Progettazione Ed Esecuzione

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi itgpotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Disciplinare Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Public Works Contract

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’artSi applica l’art. 83 co. 9 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 D.Lgs 50/2016, in materia di soccorso istruttorio, per il quale le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioistruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura pari all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà è escluso dalla gara. Le Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di qualsiasi elemento formale lavori, servizi e forniture del 3 novembre 2010 in materia di “Attuazione dell’art. 1 c. 65 e 67 della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la Legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l’anno 2011” i concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura di soccorso istruttorio gara sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di cui all’art. 83ammissibilità alla procedura di selezione del concorrente, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documentisecondo le istruzioni operative pubblicate all’indirizzo: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.

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Sources: Service Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.] Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena l’eventuale volontà di esclusionenon avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Determination to Contract for Public Procurement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta, garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte. Nello specifico valgono Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Il simbolo “■” evidenzia le seguenti regole: carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena l’eventuale volontà di esclusionenon avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Disciplinare Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta, garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte. Nello specifico valgono Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Il simbolo “■” evidenzia le seguenti regole: carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. Il simbolo “►” evidenzia i casi di esclusione dalla gara. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena l’eventuale volontà di esclusionenon avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Disciplinare Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codiced.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - termine, non superiore a dieci giorni - giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è facoltà della stazione Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Combustibile E Servizi Di Handling Aeroportuale

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con , attraverso la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusionefunzionalità della “Messaggistica” della “RDO ONLINE”. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatipresentati CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

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Sources: Disciplinare Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di cui alla “dichiarazione sostitutiva di partecipazione”, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la stazione appaltante assegna mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al concorrente un congruo termine di presentazione dell’offerta; - non superiore la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a dieci giorni - perché siano resecorredo dell’offerta, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le hanno rilevanza in fase devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Capitolato d'Onere

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Nel medesimo termine di 10 giorni, il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Per Inchiodamento Endomidollare

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaall’ offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del CodiceCodice . L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della sanatoria domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni. La Stazione Appaltante assegna all’operatore economico un termine di minimo 3 (tre) e massimo 5 (cinque) giorni lavorativi per la regolarizzazione delle carenze di cui sopra, salvo casi di particolare complessità per i quali potrà accordare il termine massimo di 10 giorni previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante assegna al procede all’esclusione del concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono renderedalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Le richieste di soccorso istruttorio/comprova requisiti inviate dalla SUAM durante la gara tramite la piattaforma telematica dovranno essere riscontrate esclusivamente accedendo al Portale gare della Città Metropolitana e NON RISPONDENDO alla PEC ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇, intendendosi questa Stazione Unica Appaltante esonerata da ogni responsabilità per risposte inoltrate con altre modalità.

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Sources: Affidamento Del Servizio Di Direzione Dei Lavori

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Fornitura Di Arredi

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - ­ non superiore a dieci giorni - ­ perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Contract for Construction Works

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, invia una prima richiesta tramite il Sistema, assegnando un congruo termine - di risposta non superiore a dieci giorni - perché 5 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente concorrente, entro il termine di cui sopra, non produca alcuna risposta o produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere procederà, via PEC, a reiterare la richiesta di cui sopra ovvero a richiedere ulteriori precisazioni o chiarimentifissando, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del , un ulteriore termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedurafino ad un massimo di 5 giorni. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara.

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Sources: Accordo Quadro

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di qualsiasi elemento e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 D.lgs. 50/2016 e relative dichiarazioni allegate, richiesti espressamente con esclusione il presente bando, a di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicapena esclusione, possono essere sanate attraverso la procedura di del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del CodiceD.Lgs. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove 50/2016 e s.m.i., tranne quelli di seguito riportati che, ove si verificassero, comporteranno l’esclusione immediata dalla gara telematica:  Offerta (intesa come buste digitali Risposta di qualifica e/o Risposta tecnica/economica) pervenuta fuori termine nel sistema telematico;  Offerta plurima o condizionata;  Offerta in aumento;  Mancanza dell’offerta economica o parte di essa;  Mancata indicazione dei costi di sicurezza interni, o indicazione di costi di sicurezza pari a zero, a corredo dell’offerta economica;  Mancata indicazione dei costi della manodopera a corredo dell’offerta economica;  Mancata dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti se non posseduti e dimostrati in altre forme (es. costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese);  Mancata dichiarazione di voler subappaltare quote del servizio per cui non si accompagni ad possiede una carenza sostanziale specifica qualificazione;  Omesso versamento del requisito contributo dovuto all’ANAC entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara*. * Solo nel caso in cui dimostrazione il concorrente abbia omesso di allegare nella busta Risposta di qualifica la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzataricevuta di pagamento del contributo all’ANAC si applicherà il soccorso istruttorio di cui all’art. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Tramite la procedura di attestare l’esistenza soccorso istruttorio possono, comunque, essere sanate le carenze di circostanze preesistenti, vale qualsiasi elemento formale della domanda (anche non essenziale). Le relative richieste per l’attivazione del soccorso istruttorio verranno inviate ai concorrenti a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi mezzo PEC dall’area messaggistica del Portale. Il concorrente sarà invitato a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate rendere le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che integrare o regolarizzare le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un carenze riscontrate nel termine perentorio a di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla ricezione dell’invito, pena di esclusionel’esclusione dalla gara. In caso di inutile decorso Costituiscono, infine, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione contenuto o del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà soggetto responsabile della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatistessa.

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Sources: Bando Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini dell’offerta è sanabile. l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della sanatoria stessa. Al fine del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendererendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Indizione Della Procedura Di Gara Negoziata

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma co. 9 del CodiceCodice dei Contratti. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le seguenti regole: carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante Centrale di Committenza assegna al concorrente all’operatore economico un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente l’operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Centrale di Committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante Centrale di Committenza procede all’esclusione del concorrente dell’operatore economico dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti è facoltà della stazione appaltante Centrale di Committenza invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, Invitalia ne richiede comunque la regolarizzazione.

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Sources: Accordo Quadro

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta al contenuto sostanziale dell’offerta economica e all’offerta dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In merito alle modalità di caricamento si rimanda all’interno del Disciplinare telematico di gara e Timing di gara (Allegato 1).

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Sources: Indizione Gara Per Fornitura Corsi It

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, dell’offerta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice. In tal casoparticolare, la stazione appaltante assegna in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all’art. 85 del Codice, relativamente alla documentazione amministrativa di cui al concorrente paragrafo 15 e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, l’AO Moscati procederà a richiedere al concorrente, entro un termine, termine non superiore a 5 10 (dieci) giorni, perché siano resedi rendere, integrate integrare o regolarizzate regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone indicandone, altresì, il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione In caso di inutile decorso di tale termine, l’AO Moscati procederà all’esclusione del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla garaprocedura. Le carenze irregolarità essenziali ai fini di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’artquanto previsto dall’art. 83, comma 9 9, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause di esclusione previste tassativamente nel presente disciplinare di gara e nella legge. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del Codicecontenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna determina l’esclusione dalla procedura di gara; collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. presentazione dell’offerta; Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Concession Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazionee, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della La stazione appaltante invitarepuò richiedere tramite EmPULIA, se necessarioad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma. L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante) alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”. Scaduti i concorrenti a fornire chiarimenti termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in ordine al contenuto dei certificatitale ipotesi, documenti e dichiarazioni presentatil’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la“Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.

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Sources: Service Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai Il soccorso istruttorio sarà attivato ai sensi dell’arte alle condizioni di cui all’art. 83 co. 9 101 del D.lgsCodice. 50/2016 Con la procedura di soccorso istruttorio, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di qualsiasi elemento formale partecipazione, nonché le carenze del DGUE prodotto in formato elettronico, ma non quelle della documentazione che compone l’offerta economica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 101, comma 4 del Codice. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del Concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione di cui ai precedenti paragrafi V e VI non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai precedenti paragrafi V e VI e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di dell’offerta è sanabile. Ai fini del soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente Concorrente è assegnato un termine, termine non inferiore a cinque e non superiore a 5 giornidieci giorni per rendere, perché siano rese, integrate integrare o regolarizzate regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il con indicazione del contenuto e i dei soggetti che dovranno renderle. La documentazione di riscontro al soccorso istruttorio dovrà essere trasmessa attraverso lo strumento della “messaggistica on line” del Portale. Viceversa, con specifico riferimento alle modalità di gestione del soccorso istruttorio relativo al DGUE prodotto in formato elettronico, si vedano le devono rendere. Istruzioni per l’utilizzo del Portale Acquisti pubblicate nell’home page del Portale Acquisti nella sezione “Il Portale Acquisti Ferservizi: In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazionetermine, il concorrente sarà escluso si procederà all’esclusione del Concorrente dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendereprocedura. Ove il concorrente Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere Stazione appaltante, ove ritenuto opportuno, potrà richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitatamente alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, ivi compreso il DGUE in formato elettronico, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, ove ritenuto opportuno, chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica e su ogni relativo allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante che sarà non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. Resta fermo che i chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta. Con riferimento alla documentazione di riscontro ai chiarimenti di cui sopra, il Concorrente, ove ritenga siano forniti elementi costituenti segreti tecnici e commerciali, allega anche una copia di tale riscontro, anch’essa firmata digitalmente, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. In caso tale ipotesi, il Concorrente allega altresì una dichiarazione firmata digitalmente contenente gli elementi oggetto di inutile decorso del terminechiarimento coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti sono da segretare. Resta ferma, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione Stazione appaltante invitaredi valutare, se necessarioai fini dell’eventuale accesso agli atti, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al contenuto dei certificati, documenti Concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e dichiarazioni presentaticommerciali.

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Sources: Sourcing & Procurement Services

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioistruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. In tal casoparticolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà è escluso dalla gara. Le Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In caso di qualsiasi elemento formale della domandaregolarizzazione, e in particolarebase alle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 56/2017, non sarà dovuta alcuna sanzione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, Stazione Appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio cui sopra. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso. Si ritiene opportuno avvertire che si adottano i criteri interpretativi di cui all’artalla Determinazione ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015. 83Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileverà ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte (comma introdotto dall’art. 39, comma 9 1, D.L. n. 90 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta2014). Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; ✓ l’omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della sanatoria domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; ✓ la stazione appaltante assegna mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al concorrente un congruo termine - non superiore di presentazione dell’offerta; ✓ la mancata presentazione di elementi a dieci giorni - perché siano resecorredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore o pagamento tasse di gara) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), integrate entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; ✓ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o regolarizzate le dichiarazioni necessarieelementi a corredo dell’offerta, indicando il contenuto e i soggetti che le devono renderehanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Servizio Di Gestione Ed Eventuale Uso Del Campo Di Atletica Leggera

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta al contenuto sostanziale dell’offerta economica e all’offerta dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Gara Europea a Procedura Aperta Per L’affidamento Dell’appalto Dei Servizi Di Gestione E Funzionamento Dei Centri

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazionepartecipazio- ne, dei relativi allegati e del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegareDGUE, possono potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di soccorso istruttoriocui all’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale es- senziale degli elementi e del delle dichiarazioni presentate nel DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di RFI S.p.A., della sanzione pecuniaria pari all’1‰ (uno per mille) del valore totale dei lotti a cui l’operatore economico partecipa e all’offerta tecnicacomunque non superiore a 5.000 euro. In particolare per l’importo a base di gara sul quale calcolare la sanzione si intenderà: a) il valore del lotto maggiore tra quelli per i quali l’appaltatore pre- senta offerta, possono essere sanate attraverso la procedura se lo stesso si può aggiudicare un solo lotto; b) il valore cumulato dei lotti di maggior importo potenzialmente ag- giudicabili tra quelli per i quali l’appaltatore presenta offerta, se lo stesso si può aggiudicare più lotti congiuntamente; c) il valore cumulato di tutti i lotti, se l’appaltatore può aggiudicarsi tutti i lotti congiuntamente. In caso di soccorso istruttorio di cui all’art. 83istruttorio, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna verrà assegnato al concorrente un congruo termine - termine, non superiore a dieci giorni - 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentarsi contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, pena l’esclusione dalla gara. Ove il concorrente produca dichiarazioni La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o documenti incompletezza di dichiara- zioni non perfettamente coerenti con la richiestaessenziali, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un chiederà comunque la regola- rizzazione concedendo il termine perentorio a pena massimo di esclusione10 giorni senza l’applicazione della sanzione. In caso di inutile decorso del terminetermine di re- golarizzazione, la stazione appaltante procede all’esclusione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (per le quali resta escluso il soccorso istruttorio) le carenze della documentazione che non consen- tono l’individuazione del concorrente dalla proceduracontenuto o del soggetto responsabile della stessa. Al Il versamento della sanzione dovrà avvenire tramite bonifico sul C/C di fuori delle ipotesi di cui all’articolo seguito indicato: “Gara DACF.2016.0040 sanzione ex art. 83, comma co. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatiD.Lgs. 50/2016” La relativa ricevuta dovrà tassativamente essere presentata unitamente all’integrazione/regolarizzazione richiesta.

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Sources: Disciplinare Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma co. 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio perentorio, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo all’art. 83, comma co. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Accordo Quadro

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Nel caso di soccorso istruttorio per carenze di qualsiasi elemento formale formali della domanda di partecipazione, del DGUE con esclusione degli elementi afferenti all’offerta tecnica ed economica, è assegnato un termine di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della richiesta, ai fini della regolarizzazione o della integrazione delle dichiarazioni rese dal concorrente in tutte le ipotesi di: mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni di carattere amministrativo e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttoriodel DGUE. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, Qualora non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o e regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono renderenecessarie l’Amministrazione provvede all’esclusione immediata del concorrente dalla procedura. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazionesuddetto, il concorrente sarà è escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’artAi sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, ultimo periodo, del Codice d.lgs. 50/2016, l’Amministrazione esclude il concorrente in caso di accertate carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Busta recante la seguente dicitura: “Busta n. 2: Offerta Tecnica“ L’offerta tecnica è facoltà espressa in una relazione dettagliata concernente le modalità di erogazione delle forniture, dei servizi e di ogni prodotto ed ausilio impiegato, seguendo le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico di Appalto, il quale individua i parametri minimi di dette attività e dovrà sostanziarsi in una proposta tecnica-organizzativa per la gestione del servizio, idonea a consentire all’apposita Commissione un’attribuzione di punteggi conforme ai successivi criteri e sub- criteri. In particolare, l'offerta tecnica deve provenire dal medesimo soggetto che sottoscrive l’istanza in gara ed essere presentata in carta semplice, in lingua italiana ed in originale, siglata in ogni pagina, datata e sottoscritta all'ultima pagina. In caso di offerta redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata. Al fine di consentire alla Commissione aggiudicatrice una valutazione omogenea con giudizi comparabili, sulla base di elementi ricorrenti in tutte le offerte, è richiesto che il documento, oltre ad una breve presentazione del concorrente e una illustrazione del progetto tecnico, sia articolato ed esplicitato con riferimento anche ai criteri di aggiudicazione di carattere qualitativo, individuati nei richiamati paragrafi del Capitolato Tecnico e Speciale di Appalto: Criterio 1 (Modalità di realizzazione, mantenimento e aggiornamento dell'Anagrafica tecnica dell'immobile); Criterio 2 (Struttura organizzativa dedicata alle attività di presa in consegna e riconsegna degli impianti); Criterio 3 (Servizi di gestione impianti); Criterio 4 (Sistema informativo); Criterio 5 (Adeguamento Normativo e Riqualificazione Tecnologica degli Impianti); A tal fine è posto a disposizione dei partecipanti uno schema di offerta tecnica (Modello 6). La Relazione Tecnica, redatta a forma libera su supporto cartaceo, dovrà essere contenuta entro le 50 facciate (fogli A4, Times new roman 12, margine superiore almeno 4 cm, margine inferiore almeno 2 cm, margine destro e sinistro almeno 2 cm; interlinea 1,5 righe), escluse le schede tecniche e i depliant illustrativi. Gli eventuali allegati (depliant, brochure, schede tecniche e di prodotto, elaborati grafici, brevetti, ecc.) dovranno comunque essere rilegati in fascicoli e seguire una numerazione progressiva anche apportata manualmente. L’offerta tecnica individua anche le parti o quote che il concorrente intende subappaltare, fino a concorrenza del 30% del contratto, specificando che in sede di autorizzazione al subappalto l’Amministrazione effettua tutte le verifiche sul subcontraente, contenute nell’art. 105, comma 4, d.lgs. 50/2016. L’offerta tecnica deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. L’offerta sottoscritta e i suoi eventuali allegati dovranno essere presentati anche su supporto informatico non riscrivibile, all’esclusivo fine di consentire operazioni di consultazione e ricerca. In ogni caso, farà fede la documentazione cartacea. All’interno dell’offerta tecnica non devono in ogni caso ed a pena di esclusione essere introdotti elementi e parametri di carattere economico. N.B.: Nel caso di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett.: d), e), f) e g), d.lgs. 50/2016 da costituirsi, l’offerta tecnica dovrà essere siglata e sottoscritta, con le modalità predette, congiuntamente dai rappresentanti legali dalle imprese componenti la futura compagine. Dovrà contenere le quote di partecipazione alla compagine, nonché le parti del servizio che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento, il consorzio, l’aggregazione o il G.E.I.E., ferma restando l’assunzione espressa dell’obbligo della stazione appaltante invitarecapogruppo di eseguire il contratto in misura maggioritaria. E’ obbligatorio allegare copia fotostatica del documento di identità in corso, da parte di ciascun sottoscrittore. N.B.: Nel caso di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett.: d), e), f) e g), d.lgs. 50/2016 già costituiti, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo e mandataria. Dovrà contenere le quote di partecipazione alla compagine, nonché le parti del servizio che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento, il consorzio, l’aggregazione o il G.E.I.E., ferma restando l’assunzione espressa dell’obbligo della capogruppo di eseguire il contratto in misura maggioritaria. In tali casi, è obbligatorio allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità per ciascun sottoscrittore. L’offerta tecnica è considerata nulla se necessariocondizionata o parziale o comunque espressa in modo indeterminato e determina l’esclusione dalla gara. Busta recante la seguente dicitura: “Busta n. 3: Offerta Economica“ L'offerta economica, in lingua italiana ed in originale, è presentata in carta regolarizzata in bollo con € 16,00. Deve essere compilata senza contenere abrasioni o correzioni, sottoscritta in calce e corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. All’interno di detta busta non devono essere contenuti altri documenti. L’offerta economica, redatta fino alla seconda cifra decimale, deve contenente l’indicazione dei seguenti elementi: a) il prezzo totale offerto per tutta la durata del periodo contrattuale (nove anni) inferiore rispetto all’importo a base d’asta; b) il ribasso unico percentuale offerto, I.V.A. ed oneri di sicurezza (€ 48.602,43) esclusi; c) i concorrenti propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I predetti valori devono essere indicati sia in cifre che in lettere con l’avvertimento che, in caso di discordanza, sarà ritenuto valido il valore espresso in lettere. L’offerta economica è considerata nulla se in aumento, o comunque espressa in modo condizionato o indeterminato o difforme dalle prescrizioni del presente disciplinare, e determina l’esclusione dalla gara. Al fine di evitare esclusioni inerenti l’offerta economica è posto a fornire chiarimenti in ordine al contenuto disposizione dei certificatipartecipanti uno schema di offerta economica con allegato editabile (Modello 7). N.B.: Nel caso di operatori economici di cui all’art. 45, documenti comma 2, lett. d), e), f) e dichiarazioni presentatig), d.lgs. 50/2016, non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere siglata e sottoscritta, con le modalità predette, congiuntamente dai rappresentanti legali delle imprese componenti la futura compagine. N.B.: Nel caso di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), d.lgs. 50/2016, già costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo.

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Sources: Service Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi elementi, del DGUE (Allegato A) e del DGUEdella Dichiarazione integrativa (Allegato B), con esclusione di quelle afferenti all’offerta al contenuto sostanziale dell’offerta economica e all’offerta tecnicatecnica nei limiti previsti dal presente disciplinare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica Distretto di Venezia – Mestre Ai fini della sanatoria del soccorso istruttorio la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Service Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Si ricorda che non verrà ritenuta valida alcuna comunicazione inoltrata all’indirizzo:▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇, essendo lo stesso un indirizzo non abilitato a ricevere e-mail.

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Sources: Fornitura Di Reagenti E Materiale Di Consumo

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0053403-25/11/2021-D472-PG-0057-00010009-P GARA N. 20/2021 l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - che viene fissato per la presente gara in 5 (cinque) giorni, salvo sanatorie che possano richiedere più giorni e comunque non superiore superiori a dieci giorni 10 (dieci) - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Disciplinare Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazionee, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria sanatoria, la stazione appaltante SUA assegna al concorrente un congruo termine - non superiore pari a dieci 7 (sette) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante SUA procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 99 del Codice, del Codice è facoltà della stazione appaltante SUA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Si precisa che, ai sensi del comma 10 del medesimo art. 83 del Codice, relativo all’istituzione presso l’ANAC del sistema del rating d’impresa e delle relative premialità, “i requisiti reputazionali alla base del rating tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio…”.

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Sources: Service Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Può essere inoltre sanata la mancanza o l’incompletezza del progetto di assorbimento del personale di cantiere di cui al successivo art. 16 del presente disciplinare L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Disciplinare Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Contract for Public Works

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Disciplinary Procedure for European Tender

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Le modalità di attivazione di Soccorso Istruttorio avverranno solo esclusivamente tramite la Piattaforma SIAPS, pertanto le integrazioni dovranno essere inviate solo tramite Piattaforma SIAPS. A tal fine si consiglia di prendere visione della su citata guida “Procedura Aperta- Manuale per la partecipazione”.

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Sources: Acquisizione Di Polizze Assicurative

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 all’articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione Con la documentazione omessa medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta irregolarità della domanda di attestare l’esistenza partecipazione e di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e documenti/elementi l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. In particolare: A. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; B. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; C. la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a corredo conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: ; D. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile; E. sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 Ai fini della sanatoria del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendererendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la La stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti che non può essere inferiore a fornire cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti in ordine al resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatidell’offerta.

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Sources: Gara Per La Fornitura Di Un Criostato

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Software

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazioneNel caso in cui l’Amministrazione accerti, del DGUE in riferimento alle offerte presentate: a) la mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e documentazione da allegares.m.i. e del Documento di gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., possono con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica; b) la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere sanate attraverso la procedura prodotte dai concorrenti in base alla legge o al presente disciplinare di soccorso istruttoriogara, provvede, in conformità all’art. In tal caso, la stazione appaltante assegna 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a contestare al concorrente la carenza riscontrata assegnando un termine, termine perentorio per provvedere alla relativa regolarizzazione non superiore a 5 dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate decorso inutilmente il quale si procede con l'esclusione. L’Amministrazione invia le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In richieste di integrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta; ove non sia indicato alcun indirizzo PEC ovvero in caso di inutile decorso problematiche connesse all’utilizzo di detto strumento, le comunicazioni sono inviate attraverso il sistema START. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale contenuto o del soggetto responsabile della domanda, e in particolare, stessa nonché la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica economica, compresa la mancata indicazione degli oneri di sicurezza interni all’impresa e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso il costo della manodopera in relazione ai quali non è ammesso il soccorso istruttorio. Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non abilitazione alla procedura di soccorso istruttorio gara il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 83partecipazione, comma 9 del Codiceivi compresi i criteri di selezione. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ai sensi del comma 9 dell’art. 83 sopra menzionato, l’Amministrazione ne richiede comunque la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti regolarizzazione con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi procedura di cui all’articolo 83sopra, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatima non applica alcuna sanzione.

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Sources: Appalto Per La Fornitura E Posa in Opera Di Arredi E Accessori

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, dei relativi allegati e del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegareDGUE, possono potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di soccorso istruttoriocui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del delle dichiarazioni presentate nel DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicatecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento della sanzione pecuniaria pari all’1‰(uno per mille) dell’importo di soccorso istruttorio di cui all’artgara, precisamente pari a € 180,00. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante ESTAR assegna al concorrente interessato un congruo termine - termine, non superiore a dieci giorni - 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentarsi contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, pena l’esclusione dalla gara. Ove il concorrente produca La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiestaessenziali, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un chiederà comunque la regolarizzazione concedendo il termine perentorio a pena massimo di esclusione10 giorni senza l’applicazione della sanzione. In caso di inutile decorso del terminetermine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (per le quali resta escluso il soccorso istruttorio) le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In particolare si precisa che in caso di mancanza della garanzia provvisoria, riscontrata in sede di esame della documentazione amministrativa, sarà possibile attivare il soccorso istruttorio solo ove l’operatore economico dimostri che la stessa è stata costituita prima del termine di scadenza di presentazione dell’offerta. In tali casi, la stazione appaltante procede all’esclusione mancata presentazione della garanzia provvisoria verrà qualificata come irregolarità formale. La mancata costituzione della garanzia provvisoria entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte individuato nel presente invito comporta l’esclusione dell’offerta. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi essenziali della fideiussione comporta l’attivazione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi soccorso istruttorio di cui all’articolo 83all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 con possibilità di regolarizzazione solo previo pagamento della sanzione per l’importo individuato nel presente invito. Si precisa inoltre che la mancanza del documento attestante il versamento del contributo ANAC per la partecipazione alla gara comporta l’attivazione del soccorso istruttorio solo ove il pagamento a favore dell’ANAC sia stato effettuato prima della scadenza della presentazione dell’offerta. In tali casi si potrà procedere con la regolarizzazione, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatima tale omissione verrà qualificata come irregolarità formale.

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Sources: Procedura Negozia

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 all’articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione Con la documentazione omessa medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta irregolarità della domanda di attestare l’esistenza partecipazione e di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e documenti/elementi l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. In particolare: A. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; B. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; C. la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a corredo conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Nello specifico valgono ; D. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile; E. non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le seguenti regole: quali l’operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 10 del presente disciplinare. F. sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 Ai fini della sanatoria del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendererendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la La stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti che non può essere inferiore a fornire cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti in ordine al resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatidell’offerta.

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Sources: Disciplinary Regulations for Tender

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEdella documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: determina l’esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Determination of Management

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente all’Operatore Economico un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente l’Operatore Economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente l’Operatore Economico dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Letter of Invitation

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. c. 9 del D.lgs. 50/2016 le D.Lgs 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorioistruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà è escluso dalla gara. Le Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadocumentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. Nel caso in cui, e in particolaredurante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all’applicazione dell’art. 83 comma 9 , il Responsabile Unico del Procedimento procederà a : 1) stabilire a quale concorrente applicare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, 83 comma 9 del CodiceD.Lgs 50/16; 2) assegnare il termine di cui all’art. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara; 3) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una carenza sostanziale data successiva alla scadenza del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti termine fissata per la partecipazione regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l’apertura delle offerte economiche (busta B) e documenti/elementi per l’aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente. Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore campione in relazione a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i quanto dichiarato dai soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena partecipanti alla gara in sede di esclusione. In autocertificazione procedendo in caso di inutile decorso dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000e dell’art. 80 comma 12 del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione D.Lgs 50/2016. I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatiprimo classificato.

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Sources: Service Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’artdegli artt. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del DGUE D. Lgs. 163/2006, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. La sanzione deve intendersi correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura sarà quindi applicata “una tantum” anche in presenza di soccorso istruttorio. più carenze In tal caso, la stazione appaltante appaltante, assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 termine massimo di cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessariee gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, concesso il concorrente sarà è escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra Per irregolarità essenziale si intende ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre l’omissione e l’incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa o degli elementi e elementi, ai fini dell’individuazione dei singoli requisiti di ordine generale, speciale, professionale o prescritti a dimostrazione della qualità, che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, per esso dai soggetti specificamente indicati all’art.38, comma 1, del DGUED. Lgs. 163/2006. Sarà, altresì, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio”, l’omissione o la presenza di irregolarità nella presentazione della cauzione provvisoria, purchè la stessa sia stata costituita entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte. Resta fermo il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente – che deve essere altresì in regola con esclusione tutte le altre condizioni di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicapartecipazione - alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte, possono essere sanate attraverso senza possibilità di acquisirli successivamente. La Commissione di gara si riserva la procedura facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. N.B: al concorrente che usufruirà del soccorso istruttorio istruttorio, sarà applicata la sanzione pari a 1/1000 dell’importo a base di gara ovvero 91,70 euro, per ciascuna irregolarità essenziale previste nelle fattispecie di cui all’art. 8338, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione 2-bis e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83all'art. 46, comma 91-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e alla Determinazione ANAC n. 1, dell’8 gennaio 2015 Si informa, ai sensi del Codice è facoltà della stazione appaltante invitareD. Lgs. 30.06.2003 n. 196, se necessario, che i dati forniti dai concorrenti a fornire chiarimenti alla gara verranno raccolti e pubblicati così come previsto dalle norme in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentatimateria di appalti pubblici.

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Sources: Affidamento Lavori in Economia

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 9, del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: e determina l’esclusione dalla procedura di gara; fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Deliberazione Del Commissario Straordinario

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertadell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.] Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Nello specifico valgono Il simbolo “■” evidenzia le seguenti regole: carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci di 7 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove Nel medesimo termine il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la è tenuto a comunicare alla stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena l’eventuale volontà di esclusionenon avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Disciplinary Agreement

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandadomanda e, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del CodiceCodice degli Appalti. 2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 3. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 4. Ove I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno contattati tramite la piattaforma Sintel e dovranno inviare la documentazione integrativa tramite la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel. 5. Nella seduta successiva alla sospensione della gara, il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiestaPresidente darà conto dell’esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti. 6. La Stazione Appaltante, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti nel termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termineassegnato, la stazione appaltante procede procederà all’esclusione del concorrente dalla proceduraprocedura dalla gara. 7. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice D.Lgs. 50/2016 smi è facoltà della stazione appaltante Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Invito a Presentare Offerta

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; * Solo nel caso in cui il concorrente abbia omesso di allegare nella busta Risposta di qualifica la ricevuta di pagamento del contributo all’ANAC si applicherà il soccorso istruttorio di cui all’art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Disciplinare Di Gara

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e tecnica ed all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codiced.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - termine, non superiore a dieci giorni - giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Accordo Quadro

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegare, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnicaeconomica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale non è sanabile laddove se le carenze della documentazione non si accompagni ad una carenza sostanziale consentono l’individuazione del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa contenuto o irregolarmente prodotta era finalizzatadel soggetto responsabile della stessa. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Accordo Quadro Per Manutenzione Impianti Ascensore

SOCCORSO ISTRUTTORIO. Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 Fatte salve le prescrizioni previste dal presente disciplinare a pena di esclusione, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazionedocumentazione elencata al precedente paragrafo D), del DGUE e delle dichiarazioni e documentazione da allegarepunto III, possono potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di soccorso istruttoriocui all’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016. In tal casoparticolare, la stazione appaltante assegna a fronte della mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni presentate e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a 5 10 giorni, perché per- ché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone indicando il contenuto e i soggetti sog- getti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà concor- rente è escluso dalla gara. Le Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (per le quali resta escluso il soccorso istruttorio) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e documentazione che non consentono l’individuazione del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 contenuto o del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offertasog- getto responsabile della stessa. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini - la mancata produzione della sanatoria dichiarazione di avvalimento o del contratto di av- valimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano pree- sistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presenta- zione dell’offerta (es. contratto sottoscritto digitalmente con marcatura temporale an- tecedente la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena data di esclusione. scadenza della gara); In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto conte- nuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

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Sources: Disciplinare Di Gara