Common use of Servizi Essenziali Clause in Contracts

Servizi Essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modifi- cata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83, la programmazione delle azioni di scio- pero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni es- senziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per as- sicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: - pronto soccorso medico e chirurgico; - rianimazione, terapia intensiva; - unità coronariche; - assistenza ai grandi ustionati; - emodialisi; - prestazioni di ostetricia connesse ai parti; - medicina neonatale; - servizio ambulanze, compreso eliambulanze; - servizio trasporto infermi. - servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative; - unità spinali; - prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; - assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari ob- bligatori; - assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta; - assistenza neonatale; - attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto atti- vo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei diri- genti del ruolo sanitario. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, sal- vo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.

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Samples: Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente, Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente

Servizi Essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge L. 12 giugno 1990, n.146n. 146, come modifi- cata modificata dalla Legge L. 11 aprile 2000, n.83, n. 83 la programmazione pro- grammazione delle azioni di scio- pero sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni es- senziali essenziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per as- sicurare assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: - pronto soccorso medico e chirurgico; - rianimazione, terapia intensiva; - unità coronariche; - assistenza ai grandi ustionati; - emodialisi; - prestazioni di ostetricia connesse ai parti; - medicina neonatale; - servizio ambulanze, compreso eliambulanze; - servizio trasporto infermi. - servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative; - unità spinali; - prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; - assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari ob- bligatoriobbligatori; - assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta; - assistenza neonatale; - attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto atti- vo attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche dia- gnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei diri- genti del ruolo sanitario. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, sal- vo salvo nei casi in cui sia possibile prevedere prevede- re adeguata sostituzione di servizio.

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Servizi Essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modifi- cata modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83, la programmazione delle azioni di scio- pero sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni es- senziali essenziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per as- sicurare assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: ASSISTENZA SANITARIA A) Assistenza d’urgenza: - pronto soccorso medico e chirurgico; - rianimazione, terapia intensiva; - unità coronariche; - assistenza ai grandi ustionati; - emodialisi; - prestazioni di ostetricia connesse ai parti; - medicina neonatale; - servizio ambulanze, compreso eliambulanze; - servizio trasporto infermi. B) Assistenza ordinaria: - servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-sub- intensiva e attività di supporto ad esse relative; - unità spinali; - prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; - assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari ob- bligatoriobbligatori; - assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta; - assistenza neonatale; - attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto atti- vo attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei diri- genti dirigenti del ruolo sanitario. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, sal- vo salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio. 2.

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Samples: www.fpcgil.it

Servizi Essenziali. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge L. 12 giugno 1990, n.146n. 146, come modifi- cata modificata dalla Legge L. 11 aprile 2000, n.83, n. 83 la programmazione pro- grammazione delle azioni di scio- pero sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni es- senziali essenziali di assistenza sanitaria. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per as- sicurare assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: ASSISTENZA SANITARIA - pronto soccorso medico e chirurgico; - rianimazione, terapia intensiva; - unità coronariche; - assistenza ai grandi ustionati; - emodialisi; - prestazioni di ostetricia connesse ai parti; - medicina neonatale; - servizio ambulanze, compreso eliambulanze; - servizio trasporto infermi. - servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative; - unità spinali; - prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; - assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari ob- bligatoriobbligatori; - assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta; - assistenza neonatale; - attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto atti- vo attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche dia- gnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei diri- genti del ruolo sanitario. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, sal- vo salvo nei casi in cui sia possibile prevedere prevede- re adeguata sostituzione di servizio.

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