Sanzioni. In caso di inosservanza da parte della ditta degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il disservizio. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto in qualsiasi momento. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. o telegramma alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni del medesimo, che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota di contestazione. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzione. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generale.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Sanzioni. In caso di inosservanza da parte della ditta La violazione degli obblighi derivanti dal assunti con il presente capitolatoPatto di integrità, l'Amministrazione Appaltante nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
1. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente l’aggiudicazione;
2. la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione, ma precedente la stipula del contratto;
3. la risoluzione, ex articolo 1456 c.c., del contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, se la violazione è accertata nella fase successiva alla stipula del contratto. L’Amministrazione regionale può altresì risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa acquisizione dell’intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione:
(i) ogni qualvolta nei confronti dell’Affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p. nonché
(ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 3, lett. d), sia stata disposta, nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’articolo 32 del d.l. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014. Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione di un precedente contratto, l’Amministrazione regionale potrà applicare una penale secondo tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c) e c bis) del d.lgs. 50/2016. In aggiunta alle sanzioni di cui sopra, l’Amministrazione regionale procederà alla segnalazione del fatto alla competente Autorità giudiziaria e all’ANAC, tramite il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il disservizio. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto in qualsiasi momento. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. o telegramma alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni del medesimo, che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota di contestazioneproprio Responsabile Anticorruzione. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche della Stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzione. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungatiwhistleblowing), le stesse saranno accertate e sanzionate secondo le disposizioni del Capitolato Generalela procedura definita dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.
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Sources: Determination of Expenditure
Sanzioni. 1. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip e/o dalla Committente, può comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:
a) se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione del Contratto, esclusione dalla procedura di affidamento anche ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c-bis del D.lgs. 50/2016, ed eventuale escussione della garanzia provvisoria prestata in favore della Consip, nei casi e nei modi previsti dalla lex specialis di gara;
b) se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedentemente alla stipula del Contratto, revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
c) se la violazione è accertata nella fase di esecuzione risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3.
d) La risoluzione può essere altresì esercitata:
i. ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p.;
ii. nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d2) che precede, sia stata disposta nei confronti dei “pubblici amministratori1” che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. Nei casi sopra indicati sub i) e ii) la SA eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di all’art.. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. In caso di inosservanza da parte della ditta degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il disservizio. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudiziointervenuta risoluzione del Contratto, la Committente ne darà tempestiva notizia a Consip. Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del contratto in qualsiasi momentoContratto, la Committente ne darà tempestivamente notizia alla SA e sia la SA che alla Committente potranno tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. o telegramma alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni del medesimo, che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota di contestazione. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzione. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungatic), secondo le disposizioni del Capitolato GeneraleD.Lgs. 50/2016. In ogni caso Consip procederà alla segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.
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Sources: Accordo Quadro
Sanzioni. In caso di inosservanza da parte della ditta Il Fornitore prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi derivanti assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dal presente capitolato, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato MiPAAF e/o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione da AGEA può comportare l’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro: • risoluzione ex art. 1456 c.c. dell’Accordo Quadro, nonché incameramento della fattura immediatamente successiva a quella cauzione definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, nel caso in cui si è verificato il disserviziola violazione degli impegni di cui al precedente art. Dopo tre inadempienze 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali o anche a seguito assunti dal Fornitore nei confronti di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto AGEA in qualsiasi momentoforza dell’Accordo Quadro. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o telegramma dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p. nonché (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla ditta stipula ed esaminate le eventuali controdeduzioni esecuzione del medesimocontratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. Resta fermo che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dell’intervenuta risoluzione dell’Accordo Quadro Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016; • risoluzione ex art. 1456 c.c. del singolo Contratto Esecutivo, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal ricevimento della suddetta nota di contestazione. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzioneFornitore nell’ambito del Contratto Esecutivo. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della ditta compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione giudizio per i successivi cinque annitaluno dei delitti di cui agli artt. Per le eventuali sospensioni 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. La risoluzione del singolo Contratto Esecutivo comporterà altresì l’escussione della garanzia definitiva per un importo proporzionalmente corrispondente al valore del Contratto Esecutivo risolto e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. • segnalazione del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generalefatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.
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Sources: Patto Di Integrità
Sanzioni. In caso di inosservanza da parte della ditta Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione degli obblighi derivanti dal assunti con il presente capitolatoPatto di Integrità, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, può comportare l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a. esclusione dalla procedura di gara con escussione della garanzia provvisoria, fatto salvo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il disservizio. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risarcimento del maggior danno;
b. risoluzione del contratto in qualsiasi momentoContratto di appalto ex art. 1456 codice civile nonché escussione della garanzia definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 codice civile: (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o telegramma dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, codice penale; (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla ditta stipula ed esaminate le eventuali controdeduzioni esecuzione del medesimoContratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014. Resta fermo che dovranno pervenire entro e non oltre dell’intervenuta risoluzione del Contratto la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota di contestazionelett. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzione. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungatic), secondo le disposizioni del Capitolato GeneraleD.Lgs. 50/2016;
c. segnalazione del fatto all’ANAC e alle competenti Autorità giudiziaria.
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Sources: Patto Di Integrità
Sanzioni. In caso di inosservanza da parte della ditta Il Fornitore prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi derivanti dal assunti con il presente capitolatoPatto di Integrità, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip e/o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione dalle Amministrazioni, può comportare l’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:
A. risoluzione ex art. 1456 c.c. della fattura immediatamente successiva a quella Convenzione, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, nel caso in cui si è verificato il disserviziola violazione degli impegni di cui al precedente art. Dopo tre inadempienze 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali o anche a seguito assunti dal Fornitore nei confronti di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto ▇▇▇▇▇▇ in qualsiasi momentoforza della Convenzione. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c.: (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o telegramma dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇ (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla ditta stipula ed esaminate le eventuali controdeduzioni esecuzione del medesimocontratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. Resta fermo che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dell’intervenuta risoluzione della Convenzione, Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
B. risoluzione ex art. 1456 c.c. del singolo Contratto di Fornitura, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal ricevimento Fornitore nei confronti della suddetta nota singola Amministrazione contraente nell’ambito del Contratto di contestazione. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzioneFornitura. La risoluzione comporta automaticamente potrà essere altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c.: (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. La risoluzione del singolo Contratto di Fornitura comporterà altresì l’escussione della garanzia definitiva per un importo proporzionalmente corrispondente al valore del Contratto di Fornitura e il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. In caso di intervenuta risoluzione del Contratto di Fornitura su iniziativa della singola Amministrazione contraente, quest’ultima è tenuta a darne tempestiva notizia a ▇▇▇▇▇▇, motivandone le ragioni; Consip, a sua volta, ha la esclusione facoltà di procedere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., alla risoluzione di diritto della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anniConvenzione. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Capitolato Generale dello StatoContratto di Fornitura Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’art. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori80, se non eccezionale (pioggecomma 5, nevicate, gelo eccezionalmente prolungatilett. c), secondo le disposizioni del Capitolato GeneraleD.Lgs. n. 50/2016;
C. segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.
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Sources: Integrity Pact
Sanzioni. In caso 1) Chiunque proceda o effettui comunque interventi sulle reti pubbliche di inosservanza fognatura senza aver rispettato le procedure contenute nel Regolamento è soggetto a sanzione amministrativa. Sono punite con sanzione amministrativa le violazioni al presente regolamento per le quali non sono specificatamente previste sanzioni amministrative da parte della ditta degli obblighi derivanti dal norma di legge, salvo che il fatto costituisca reato, e precisamente: - chiunque effettui o mantenga uno scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognature senza il "benestare allo scarico" in conformità al presente capitolato, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 300,00; - chiunque effettui allacciamenti in pubblica fognatura senza rispettare le prescrizioni stabilite agli articoli 41 e 42 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 ad Euro 500,00; - l'inottemperanza all'ordinanza emanata ai sensi dell'art. 63 è soggetta alla sanzione amministrativa da Euro 200,00 ad Euro 500,00;
2) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il disservizio. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto in qualsiasi momento. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. o telegramma alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni del medesimoLe violazioni, che dovranno pervenire entro comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, sono accertate e contestate dai soggetti legittimati a norma di legge, nonché da personale abilitato del Gestore, secondo quanto stabilito negli atti normativi in materia di sanzioni amministrative dei Comuni. L'applicazione delle sanzioni medesime e l'introito dei relativi proventi spettano al Comune competente per territorio
3) Le sanzioni amministrative per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel Regolamento si intendono in generale disciplinate dalla seguente normativa: • art.7-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.), • D. Lgs. 152/2006 e regolamenti attuativi, • L.689 del 24/11/1981.
4) Per quanto non oltre 5 giorni espressamente normato al comma 1), si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dallo Statuto e dal ricevimento della suddetta nota Regolamento in materia di contestazione. Qualora le stesse non dovesserosanzioni amministrative vigenti presso l’Amministrazione Comunale territorialmente competente.
5) Resta fermo l’obbligo di risarcimento, ai sensi dell’art.2043 c.c., per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà il contravventore che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzione. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione ha cagionato ad altri un danno ingiusto.
6) Le sanzioni penali per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le contravvenzioni alle disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea nel Regolamento vengono disciplinate dalla normativa vigente.
7) Resta fermo quanto previsto dall'art.650 C.P. per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni di massima per la sua influenza sul corso dei lavori igiene e sempre che il fatto non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generalecostituisca più grave reato.
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Sources: Regolamento Del s.i.i.
Sanzioni. In caso di inosservanza da parte della ditta Il Fornitore prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi derivanti dal assunti con il presente capitolatoPatto di Integrità, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip e/o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione dalle Amministrazioni, può comportare l’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:
A. risoluzione ex art. 1456 c.c. dell’Accordo Quadro, nonché incameramento della fattura immediatamente successiva a quella cauzione definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, nel caso in cui si è verificato il disserviziola violazione degli impegni di cui al precedente art. Dopo tre inadempienze 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali o anche a seguito assunti dal Fornitore nei confronti di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto Consip in qualsiasi momentoforza dell’Accordo Quadro. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o telegramma dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p. nonché (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla ditta stipula ed esaminate le eventuali controdeduzioni esecuzione del medesimocontratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. Resta fermo che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dell’intervenuta risoluzione dell’Accordo Quadro Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;
B. risoluzione ex art. 1456 c.c. del singolo Contratto Esecutivo, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal ricevimento Fornitore nei confronti della suddetta nota di contestazione. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzionesingola Amministrazione contraente nell’ambito del Contratto Esecutivo. La risoluzione comporta automaticamente potrà essere altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. La risoluzione del singolo Contratto Esecutivo comporterà altresì l’escussione della garanzia definitiva per un importo proporzionalmente corrispondente al valore del Contratto Esecutivo risolto e il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. In caso di intervenuta risoluzione del Contratto di Esecutivo su iniziativa della singola Amministrazione contraente, quest’ultima è tenuta a darne tempestiva notizia a Consip, motivandone le ragioni; Consip, a sua volta, ha la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque annifacoltà di procedere, ai sensi dell’art. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli 1456 c.c., alla risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro. Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Capitolato Generale dello StatoContratto Esecutivo Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungatic), secondo le disposizioni del Capitolato GeneraleD.Lgs. 50/2016;
C. segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.
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Sources: Accordo Quadro
Sanzioni. 1. La Stazione appaltante, nel caso d'inosservanza da parte dell'appaltatore dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub- affidatarie di cui ai precedenti articoli 4, comma 2, e 9, comma 1, comprese le variazioni degli assetti societari, applicherà al le imprese affidatarie o appaltatrici una sanzione pecuniaria fino al 10 % del contratto o del subcontratto, salvo il maggior danno, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.
2. In caso d'inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice degli obblighi previsti dall' art. 5 , comma 4, del presente Protocollo la Stazione appaltante applicherà immediatamente al primo SAL successivo una sanzione, fino al 10% del valore del contratto o sub contratto. Tale sanzione sarà ricompresa tra le inadempienze contrattuali da applicare fino al 10 % dell' importo del contratto.
3. Le penali di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo saranno affidate in custodia alla Stazione appaltante e utilizzate nei limiti dei costi sostenuti diret tamente o indirettamente per la sostituzione del subcontraente o del fornitore; la parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che saranno date dalla Prefettura. Analoga sanzione pecuniaria, oltre al maggior danno, sarà applicata alla società o impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazioni antimafia.
4. Qualora siano riscontrate violazioni di quanto previsto al precedente art. 7 , la Stazione appaltante risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.
5. In caso di inosservanza da parte violazione di quanto previsto al precedente art. 13, comma 1 , si procederà alla risoluzione immedi ata del vincolo contrattuale, nonché della ditta degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato revoca dell' autorizzazione al subappalto e/o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione al subcontratto e all' applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella come da relativa clausola in cui si è verificato il disservizioallegato 2 e 3. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizioIn nessun caso la risoluzione automatica del contratto, la risoluzione revoca dell' affidamento e dell'autorizzazione al sub appalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste nell' art. 5 del contratto in qualsiasi momento. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. o telegramma alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni del medesimopresente Protocollo, che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della suddetta nota di contestazione. Qualora le stesse non dovesseroStazione appaltante, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzione. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generalefatto salvo il pagamento dell' attività prestata.
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Sanzioni. In Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per le seguenti violazioni: - Violazione dell’articolo 4, comma 2, sostanziata dalla mancanza dell’autorizzazione a bordo del mezzo; - Violazione dell’articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture; - Violazione dell’articolo 10, comma 2 per mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo; - Violazione dell’articolo 18, comma 2, per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine previsto; - Violazione degli obblighi di cui all’articolo 20, comma 1 punti d) g) h) i) e comma 2 punti da a) a f); - Mancata segnalazione dei guasti al contachilometri prevista all’articolo 26 comma 2; - Mancata esposizione all’interno dell’autovettura dell’indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami, come previsto dall’articolo 28 comma 2. Nel caso di inosservanza da parte contestazione immediata della ditta degli obblighi derivanti violazione, l’inadempiente può pagare direttamente all’agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dal Responsabile del servizio ai sensi dell’articolo 107 del R.D. 03.03.1934, n.383. Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente capitolato, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il disservizio. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto in qualsiasi momentoarticolo. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 3 della L.R. 15.04.1995 n.20, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con raccomandata R.R. o telegramma alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni del medesimo, che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota di contestazione. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzioneconducente. La risoluzione sospensione è disposta dal Responsabile del Servizio sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge n. 21/1992 (articolo 8 del presente regolamento); L’avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell’arco di un quinquennio, ai sensi del quarto comma, comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi decadenza dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Servizio. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da questa Amministrazione per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea mancata o carente sorveglianza di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generalequesti ultimi.
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Sources: Regolamento Per Il Servizio Di Autonoleggio Con Conducente
Sanzioni. 1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e punita secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, 689 e dall’articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni con una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell’attività quando espressamente indicate . La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all’art. 7bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni. Ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L. 24 novembre 1981, 689, la Giunta, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l’importo in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso art. 16.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell’attività o ai suoi aventi causa, nei casi di pronuncia di sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
3. In caso di inosservanza violazioni commesse da parte un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare è obbligato in solido al pagamento della ditta degli obblighi derivanti dal presente capitolatosanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 6 della Legge 24.11.1981, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo n. 689, fermo restando il prospetto carattere personale dell’eventuale responsabilità penale.
4. L'Organo accertatore invia copia del verbale di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il disservizio. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto in qualsiasi momento. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. o telegramma accertamento relativo alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni del medesimo, che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota di contestazione. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzione. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anniviolazione all'ufficio comunale competente.
5. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente comunica all'interessato l'avvio del Capitolato Generale dello Statoprocedimento relativo.
6. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni provvedimento è adottato dal competente Responsabile del Capitolato Generaleservizio.
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Sources: Regolamento Taxi E NCC
Sanzioni. In 1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46 per le seguenti violazioni:
a) violazione dell’articolo 4, comma 3, dovuta alla mancanza dell’autorizzazione a bordo del mezzo;
b) violazione dell’articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
c) violazione dell’articolo 10, comma 2, per la mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
d) violazione dell’articolo 15, comma 1, per la mancata vidimazione annuale dell’autorizzazione;
e) violazione dell’articolo 18, comma 2, per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine ivi previsto;
f) violazione degli obblighi di cui all’articolo 20, comma 1 punti d, g, h, i, e comma 2 punti da a, ad f;
g) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri prevista dall’articolo 26 comma2;
h) mancata esposizione all’interno della vettura dell’indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami, come previsto dall’articolo 28 comma 2.
2. Nel caso di inosservanza da parte contestazione immediata della ditta degli obblighi derivanti dal presente capitolatoviolazione, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare l’inadempiente può pagare direttamente all’agente accertatore una penale secondo somma a titolo di oblazione il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore cui importo preventivamente determinato dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il disservizioGiunta Comunale ai sensi dell’articolo 107 del ▇.▇. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile▇ marzo 1934, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto in qualsiasi momenton. 383.
3. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. o telegramma alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni del medesimo, che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di contestazione. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzionecui al presente articolo.
4. La risoluzione violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 3 della L.R. 15.04.1995 n. 20, comporta automaticamente la esclusione sanzione amministrativa della ditta sospensione da uno a tutti i futuri appalti banditi novanta giorni dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Sindaco sentita la commissione consultiva comunale di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge n. 21/92 (art. 8 del presente regolamento).
5. L’avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell’arco di un quinquennio, ai sensi del quarto comma, comporta la decadenza dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Sindaco.
6. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti alla dipendenze dei titolari, quando esse derivano da questa Amministrazione per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni mancata e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea carente sorveglianza di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generalequesti ultimi.
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Sources: Regolamento Comunale Per Il Servizio Di Autonoleggio
Sanzioni. In caso di inosservanza 1. Le violazioni al presente regolamento effettuate da parte della ditta degli obblighi derivanti del soggetto passivo o del sostituto d’imposta sono punite con le sanzioni tributarie sulla base dei principi generali dettati dai Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 471, n. 472, n. 473, mentre quelle attuate dal presente capitolato, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione di una penale pari gestore in materia amministrativa sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il disservizio500 euro prevista dall’art. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione 7 bis del contratto in qualsiasi momento. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. o telegramma alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni del medesimo, che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota di contestazione. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzione. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati)Decreto Legislativo 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del Capitolato Generale1981.
2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.
3. Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche per quelle per le quali non è prescritta la preventiva autorizzazione e/o comunicazione di inizio attività, l’omesso accreditamento previsto dall’art. 8 del presente regolamento, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro prevista dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, secondo le disposizioni della Legge 689 del 1981.
4. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 percento dell’importo non versato, in applicazione dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, con le modalità di cui all’art. 16 Decreto Legislativo 472 del 1997.
5. Qualora sia omessa, o risulti incompleta o infedele la dichiarazione di cui all’art. 6 comma 3 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro prevista dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.
6. La sanzione di cui al precedente comma 5 sarà irrogata per ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non siano mai state registrate secondo le modalità prescritte dall’art. 6 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell’attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all’accertamento.
7. L’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5 e 6 non esonera dal pagamento dell’imposta evasa. Al fine di quantificare l’importo dovuto gli uffici del Comune di Fiesole potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla L. 296 del 27/12/2006 comma 179.
8. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l’imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.
9. Per la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’art. 8 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24/11/1981 n. 689.
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Sources: Regolamento Imposta Di Soggiorno
Sanzioni. In caso L’operatore economico, sin d’ora, accetta che la violazione degli impegni anticorruzione assunti con il presente patto di inosservanza integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da parte della ditta degli obblighi derivanti dal presente capitolatoLAZIOcrea S.p.A., l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione può comportare l’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euroo più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:
A) che saranno dedotti dalla liquidazione risoluzione ex art. 1456 del Codice Civile del contratto nonché incameramento della fattura immediatamente successiva a quella cauzione definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, nel caso in cui si è verificato il disserviziola violazione degli impegni di cui al successivo art. Dopo tre inadempienze 4 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali o anche a seguito assunti dall’operatore economico nei confronti di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione LAZIOcrea S.p.A. in forza del contratto in qualsiasi momentocontratto. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico, dei suoi dirigenti e/o telegramma alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis del medesimoCodice Penale;
B) nel caso in cui, che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota violato l’obbligo di contestazionesegnalazione di cui al successivo art. Qualora le stesse non dovessero4, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzionelett. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungatid), secondo le disposizioni sia stata disposta nei confronti dei Pubblici Amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Capitolato Generalecontratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Codice Penale. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014;
C) segnalazione del fatto all’A.N.A.C. ed alle competenti Autorità giurisdizionali. Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Contratto LAZIOcrea S.p.A. potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e che la risoluzione del contratto comporterà altresì l’escussione della garanzia definitiva e il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
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Sources: Patto Di Integrità
Sanzioni. L'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 61 del 2000 è rimasto invariato coerentemente con il permanere del requisito della forma scritta esclusivamente a fini probatori. In caso difetto di inosservanza da parte della ditta degli obblighi derivanti dal presente capitolatoprova, l'Amministrazione Appaltante relativamente alla stipulazione del contratto di lavoro come contratto a tempo parziale, il lavoratore potrà applicare una penale secondo chiedere che il prospetto rapporto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore lavoro sia dichiarato a tempo pieno dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella data in cui la mancanza della forma scritta sia giudizialmente accertata, fermo restando il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa nel periodo anteriore. L'articolo 46, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha modificato il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2000. La nuova formulazione ribadisce che l'assenza di indicazioni puntuali, relativamente alla collocazione e alla durata della prestazione lavorativa nel contratto a tempo parziale, non comporta la nullità dello stesso. Nell'ipotesi di mancata o imprecisa indicazione della durata, il lavoratore potrà agire per far dichiarare che il rapporto di lavoro è a tempo pieno dalla data della sentenza. Rimane il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente eseguita ma il lavoratore ha diritto ad un equo risarcimento per il periodo anteriore alla sentenza. Nell'ipotesi in cui manchi o sia indeterminata la definizione della collocazione oraria questa potrà essere definita in giudizio. Come parametro si rinvia alle determinazioni dei contratti collettivi in materia di clausole elastiche o flessibili, in quanto utili a determinare la collocazione della prestazione. In mancanza dovrà tenersi conto delle responsabilità famigliari del lavoratore, della necessità che questi possa avere di integrare il reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa nonché delle esigenze organizzative del datore di lavoro. Anche in questa ipotesi, fermo restando il diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa, è verificato il disservizio. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedereprevisto un ulteriore emolumento, a suo insindacabile giudiziotitolo di risarcimento del danno, la risoluzione del contratto in qualsiasi momento. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito da liquidarsi con raccomandata R.R. o telegramma alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni del medesimo, che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota di contestazione. Qualora le stesse non dovesserovalutazione equitativa, per qualsiasi motivoil periodo anteriore alla sentenza. Si preserva la facoltà per le parti di introdurre successivamente clausole elastiche o flessibili. [23]articolo 5, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicatocomma 2, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzioned.lgs. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavorin. 61/2000 così come modificato dall'articolo 46, se non eccezionale (pioggecomma 1, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generale.lettera
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Sanzioni. In Il sottoscritto Fornitore prende atto e accetta che, nel caso di inosservanza da parte della ditta degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione integrità, nonché, la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da ACL può comportare l’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euroo più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:
1) che saranno dedotti dalla liquidazione risoluzione ex art. 1456 c.c. dell’Accordo Quadro, nonché incameramento della fattura immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il disservizio. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto in qualsiasi momentocauzione definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o telegramma dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353bis, c.p. nonché (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla ditta stipula ed esaminate le eventuali controdeduzioni esecuzione del medesimocontratto, che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota di contestazionemisura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzione317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione del singolo Contratto Esecutivo comporterà altresì l’escussione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione garanzia definitiva per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni un importo proporzionalmente corrispondente al valore del Contratto risolto e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
2) segnalazione del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generale.fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali
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Sources: Patto Di Integrità
Sanzioni. In Qualora dal controllo di cui agli articoli precedenti, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi, fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo, saranno contestate per iscritto all’Organismo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della contestazione, le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso di inosservanza da parte in cui l’Organismo non rimuova la causa della ditta degli obblighi derivanti dal presente capitolatoinadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione di disservizi contestati, verrà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella al 10% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificato il verificata detta inadempienza e/o disservizio. Dopo L’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto del Contratto di Servizio, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché l’immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze, quali: - gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento; - gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente contrattuali; - gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabilecomportamenti lesivi nei confronti dell'utenza. comporta, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudiziooltre all' applicazione delle penali, la risoluzione del contratto servizio affidato. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in qualsiasi momento. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. o telegramma alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del medesimo, che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota servizio oggetto di contestazione. Qualora le stesse La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzione. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile esonera in linea di massima nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la sua influenza sul corso dei lavori quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non costituisce ragione preclude il diritto di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato GeneraleRoma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Sources: Servizio Di Contratto
Sanzioni. 1. L’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Locale.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle deliberazioni della Giunta comunale adottate ai sensi dell’art. 16 comma secondo della legge statale.
3. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell’art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
4. In caso di inosservanza accertamento di una seconda violazione, si dispone la chiusura dell'esercizio per giorni cinque;
5. Nel caso di distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili da parte delle sale giochi e sale scommesse esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento verrà comunicato ai titolari delle stesse ai sensi della ditta Legge 241/1990 l'adozione nei successivi sei mesi computati dalla data di approvazione del presente atto dei provvedimenti di chiusura in attuazione della LR 5/2013 e della DGR n. 831/2017. Ai titolari delle sale giochi e sale scommesse esistenti alla dati approvazione del presente Regolamento situate ad una distanza inferiore a 500 metri che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto si applicano le disposizioni della DGR n. 831/2017.
6. Fatti salvi i casi degli obblighi derivanti dal apparecchi esistenti alla data di approvazione del presente capitolatoatto che consentono la vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS collocati presso esercizi commerciali, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, nel caso distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro verrà disposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ogni ora singolo apparecchio, fermo restando l'adozione della confisca amministrativa nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, nonché l'inibizione dell'attività di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato ogni singolo apparecchio da gioco e ogni altra sanzione penale accessoria o il mancato intervento misura interdittiva avente ad oggetto l'esercizio ovvero i singoli apparecchi da gioco verranno disposte nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il disservizio. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto in qualsiasi momento. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. o telegramma alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni del medesimo, che dovranno pervenire entro casi e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota di contestazione. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzione. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generalelimiti stabiliti dalle leggi vigenti.
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Sources: Regolamento Delle Sale Da Gioco
Sanzioni. In caso di inosservanza da parte della ditta Il Fornitore prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi derivanti dal assunti con il presente capitolatoPatto di Integrità, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip e/o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione dalle Amministrazioni, può comportare l’applicazione di una penale pari o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro: A risoluzione ex art. 1456 c.c. dell’Accordo Quadro, nonché incameramento della cauzione definitiva costituita in favore di Consip a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella copertura dell’Accordo Quadro e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, nel caso in cui si è verificato il disserviziola violazione degli impegni di cui al precedente art. Dopo tre inadempienze 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali o anche a seguito assunti dal Fornitore nei confronti di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto ▇▇▇▇▇▇ in qualsiasi momentoforza dell’Accordo Quadro. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o telegramma dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p. nonché (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla ditta stipula ed esaminate le eventuali controdeduzioni esecuzione del medesimocontratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. Resta fermo che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dell’intervenuta risoluzione dell’Accordo Quadro Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016; B risoluzione ex art. 1456 c.c. del singolo Contratto Esecutivo, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui al precedente art. 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dal ricevimento Fornitore nei confronti della suddetta nota di contestazione. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzionesingola Amministrazione contraente nell’ambito del Contratto Esecutivo. La risoluzione comporta automaticamente potrà essere altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. La risoluzione del singolo Contratto Esecutivo comporterà altresì l’escussione della garanzia definitiva costituita in favore delle Amministrazioni per un importo proporzionalmente corrispondente al valore del contratto Esecutivo e il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. In caso di intervenuta risoluzione del Contratto Esecutivo su iniziativa della singola Amministrazione contraente, quest’ultima è tenuta a darne tempestiva notizia a Consip, motivandone le ragioni; Consip, a sua volta, ha la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque annifacoltà di procedere, ai sensi dell’art. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli 1456 c.c., alla risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro. Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Capitolato Generale dello StatoContratto Esecutivo Consip potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungatic), secondo le disposizioni del Capitolato GeneraleD.Lgs. 50/2016; C segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation
Sanzioni. In La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni. L’Operatore economico prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dall’Amministrazione, può comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:
a) risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore in caso di inosservanza da parte della ditta violazione a uno o più degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo il prospetto di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il disservizio. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto in qualsiasi momentoprecedente articolo 3. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o telegramma alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni del medesimodei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d), che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014. Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Contratto l’Amministrazione potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di contestazionecui all’articolo 80, comma 5, lett. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzione. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anni. Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale dello Stato. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungatic), secondo le disposizioni del Capitolato GeneraleD.Lgs. 50/2016;
b) segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.
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Sources: Patto Di Integrità
Sanzioni. In caso di inosservanza da parte della ditta degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Amministrazione Appaltante potrà 1. Il Gestore può applicare una penale secondo di importo non superiore al 10% del canone annuale F spettante al Titolare, commisurata alla gravità dell’inadempimento accertato nel caso in cui il prospetto Titolare:
a) non adempia agli obblighi in materia di seguito indicatoesercizio della porzione della Rete di cui ai precedenti articoli 6 e 7;
b) non adempia agli obblighi in materia di manutenzione della porzione della Rete di cui al precedente articolo 9;
c) non adempia agli obblighi in materia di sviluppo sulla porzione della Rete di cui al precedente articolo 11 e, nel caso degli interventi di sviluppo affidati in via diretta al Titolare ai sensi delle disposizioni del titolo II, sezione III, della presente convenzione: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento - non renda disponibili nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione stabiliti gli elementi della Rete oggetto di tali interventi; - gli elementi della Rete resi disponibili non rispondano pienamente alle specifiche del progetto;
d) non adempia agli obblighi di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15.
2. Nel caso in cui, per ragioni direttamente imputabili al Titolare, si renda necessaria per l’elemento della porzione della Rete i una riduzione permanente di un parametro rappresentativo di una funzionalità rispetto al valore del medesimo parametro dichiarato nello stato di consistenza all’atto della stipula della presente convenzione, il Gestore può applicare una penale di importo non superiore al 10% del canone annuale F di cui al precedente articolo 16 comma 6 spettante al Titolare, e, in aggiunta, applicare un coefficiente Hil di riduzione permanente della componente fissa Fi, di cui al medesimo articolo e comma, pari a 100,00 (cento/00 Euro) a: ⎧ ⎪ il ⎪ ⎨ = Sil S0il se Sil < S0il ⎩ il = 1 se Sil ≥ S0il dove: • Hil è un parametro di riduzione della componente fissa, relativo all’elemento della Rete i rispetto alla funzionalità l; • S0il è il parametro indicato nell’allegato n. 1 alla presente convenzione che saranno dedotti dalla liquidazione caratterizza la funzionalità l dell’elemento della fattura immediatamente successiva a quella in cui si Rete i al momento della stipula della presente convenzione o dell’inserimento del medesimo nello stesso allegato; • Sil è verificato il disservizio. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito parametro che caratterizza la funzionalità l dell’elemento della Rete i all’atto di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione aggiornamento dello stato di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto in qualsiasi momento. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. o telegramma alla ditta ed esaminate le eventuali controdeduzioni del consistenza relativamente all’elemento medesimo, che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota di contestazione. Qualora le stesse non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà da eccepire alla risoluzione. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anni.
3. Per le eventuali sospensioni ciascun elemento oggetto di un intervento di sviluppo i valori dei parametri fi e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli del Capitolato Generale S0il sono determinati al momento dell’aggiornamento dello Statostato di consistenza allegato alla presente convenzione per l’inserimento dell’elemento medesimo.
4. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea Le penali di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generalecui ai commi precedenti sono applicate mediante detrazione dall’importo della prima fatturazione successiva all’accertamento dell’inadempimento.
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Sanzioni. In 1. Chiunque esegua lavori in assenza di autorizzazione, con autorizzazione decaduta o violi le disposizioni e le prescrizioni contenute nell’autorizzazione e in difformità da quanto prescritto dal presente Regolamento, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall’art. 21 c. 4 e 5 del D.Lgs. n°285/92 e successive modificazione e integrazioni, comunque fatta salva l’applicazione di ogni altra sanzione prevista per legge.
2. Chiunque esegua lavori senza tenere nel luogo dei lavori la specifica autorizzazione prescritta dal presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all‘art. 27 c. 10,11 e 12 del D.Lgs. n°285/92 e successive modificazione e integrazioni, comunque fatta salva l’applicazione di ogni altra sanzione prevista per legge.
3. Qualora il soggetto autorizzato non adempia al proprio obbligo di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) fino al rilascio del benestare finale, disattendendo in tal modo le prescrizioni di cui all‘art.9 comma 2 del presente Regolamento, il Comune, tramite i propri tecnici o tramite soggetti espressamente autorizzati, ordinerà via pec al soggetto autorizzato, di eseguire immediatamente i suddetti interventi finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale). Nel caso di inosservanza da parte inadempimento, provvederà direttamente il Comune, con addebito di ogni onere e spesa a carico del titolare dell’autorizzazione, con escussione della ditta degli obblighi derivanti dal presente capitolatocauzione prestata, l'Amministrazione Appaltante potrà applicare una penale secondo oltre all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 21 c. 4 e 5 del D.Lgs. n°285/92 e successive modificazione e integrazioni salvo comunque ulteriore danno.
4. Qualora il prospetto soggetto autorizzato, omettesse di seguito indicato: INOSSERVANZA PENALE (€) mancato rispetto intervento urgente entro due ore dalla chiamata 50,00 ⁄ per ogni ora comunicare, con almeno 10 giorni di ritardo L‘impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento nei tempi previsti daranno luogo all’applicazione di una penale pari a 100,00 (cento/00 Euro) che saranno dedotti dalla liquidazione della fattura immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il disservizio. Dopo tre inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio od interruzione di erogazione dell'acqua potabile, l'Amministrazione Appaltante potrà chiedere, a suo insindacabile giudizioanticipo, la risoluzione data di inizio dell‘intervento autorizzato e la durata dell‘intervento stesso, disattendendo in tal modo le prescrizioni di cui all‘art. 7 del contratto presente Regolamento, sarà da ritenersi inadempiente in qualsiasi momentomerito. La risoluzione potrà essere chiesta dopo avere contestato l'addebito con raccomandata R.R. o telegramma alla ditta ed esaminate In tal caso verranno applicate le eventuali controdeduzioni sanzioni previste dall’art. 21 c. 4 e 5 del medesimo, che dovranno pervenire entro D.Lgs. n°285/92 e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota di contestazionesuccessive modificazione.
5. Qualora i soggetti concessionari di pubblici servizi, in caso di interventi urgenti dovuti a causa di forza maggiore, omettessero di comunicare l’intervento urgente a sanatoria entro 10 gg dall’inizio, disattendendo in tal modo le stesse non dovesseroprescrizioni di cui all‘art. 8 del presente Regolamento, per qualsiasi motivo, pervenire alla stazione appaltante nel termine su indicato, si intenderà che nulla l'Appaltatore avrà sarà da eccepire alla risoluzioneritenersi inadempiente in merito. La risoluzione comporta automaticamente la esclusione della ditta a tutti i futuri appalti banditi da questa Amministrazione per i successivi cinque anniIn tal caso verranno applicate le sanzioni previste dall’art. Per le eventuali sospensioni 21 c. 4 e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nei relativi articoli 5 del Capitolato Generale dello StatoD.Lgs. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori n°285/92 e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generalesuccessive modificazione.
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Sources: Regolamento Per l'Esecuzione Di Scavi Su Aree Pubbliche