Risorse aggiuntive. 1. Le Amministrazioni che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 3 possono incrementare, dal 31 dicembre 1995, con oneri a proprio carico, le risorse di cui all'art. 37, nel limite massimo di una somma pari allo 0,5% della quota del monte salari annuo riferito al 1993 e relativo ai dirigenti, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione. Tale somma può essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0,2% del medesimo monte salari, qualora siano accertati risparmi di gestione almeno quantitativamente corrispondenti, secondo i criteri indicati al comma 5.
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Samples: www.astrid-online.it, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale Con Qualifica Dirigenziale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale Con Qualifica Dirigenziale
Risorse aggiuntive. 1. Le Amministrazioni che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 3 possono incrementare, dal 31 dicembre 1995, con oneri a proprio carico, le risorse di cui all'artall' art. 37, nel limite massimo di una somma pari allo 0,5% della quota del monte salari annuo riferito al 1993 e relativo ai dirigenti, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione. Tale somma può essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0,2% del medesimo monte salari, qualora siano accertati risparmi di gestione almeno quantitativamente corrispondenti, secondo i criteri indicati al comma 5.
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