Common use of RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE Clause in Contracts

RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE. Le parti concordano che all’Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata, dandone comunicazione scritta al Partecipante, in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, da parte del Partecipante stesso degli obblighi e doveri comportamentali di cui al Cap. III art. 8. Tale inosservanza comporterà per il partecipante la risoluzione del contratto ipso iure costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c.

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RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE. Le parti concordano che all’Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata, dandone comunicazione scritta al Partecipante, in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, da parte del Partecipante stesso degli obblighi e doveri comportamentali di cui al Cap. III art. 8. Tale inosservanza comporterà per il partecipante la risoluzione del contratto ipso iure costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c.

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RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE. 3.3.1. Le parti concordano che all’Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata, dandone comunicazione scritta al Partecipante, in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, da parte del Partecipante stesso degli obblighi e doveri comportamentali di cui al Cap. III art. 8. Tale inosservanza comporterà per il partecipante la risoluzione del contratto ipso iure costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c.

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RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE. 3.3.1 Le parti concordano che all’Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata, dandone comunicazione scritta al Partecipante, in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, da parte del Partecipante stesso degli obblighi e doveri comportamentali di cui al Cap. III art. 8. Tale inosservanza comporterà per il partecipante la risoluzione del contratto ipso iure costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c.

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RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE. Le parti concordano che all’Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata, dandone comunicazione scritta al Partecipante, in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, da parte del Partecipante stesso degli obblighi e doveri comportamentali di cui al Cap. III art. 8. Tale inosservanza comporterà per il partecipante la risoluzione del contratto ipso iure costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c.

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