Rischi Relativi a Indici Clausole campione

Rischi Relativi a Indici. Non vi è alcuna garanzia che il calcolo e la pubblicazione di un Indice verranno effettuati sempre alle condizioni descritte nel presente Prospetto o che un Indice non sarà modificato in modo significativo. La performance passata di un Indice non è necessariamente indicativa dei risultati futuri. Il Fornitore dell’Indice non ha alcun obbligo di prendere in considerazione le necessità della Società, della Società di Gestione, del Gestore degli investimenti o degli Azionisti ai fini della determinazione, della composizione o del calcolo di qualsiasi Indice e di conseguenza non vi è alcuna garanzia che le sue azioni non pregiudichino gli interessi dei Fondi, della Società, della Società di Gestione, del Gestore degli investimenti o degli Azionisti. I Titoli dell’Indice che compongono l’Indice sono determinati e composti dal Fornitore dell’Indice senza considerare la performance del Fondo. I Fondi non sono sponsorizzati, approvati, venduti o promossi dal Fornitore dell’Indice. Il Fornitore dell’Indice non offre alcuna informazione o garanzia, espressa o implicita, agli investitori dei Fondi o ad altri soggetti in merito all’opportunità di investire in titoli in generale o in un Fondo specifico. La performance di ciascun Fondo può risentire negativamente di una flessione generale dei titoli o del segmento di mercato relativo all’Indice. Ciascun Fondo investe nei titoli inclusi nell’Indice o rappresentativi dell’Indice indipendentemente dal rispettivo rating. Nel rispetto delle proprie strategie di investimento, un Fondo comprerà e venderà titoli indipendentemente dagli effetti sul turnover del portafoglio. Un maggior turnover del portafoglio potrà comportare per il Fondo costi di transazione maggiori. Se un Indice è orientato verso un settore economico, un paese o una regione in particolare, il Fondo che lo replica (fatti salvi i requisiti di diversificazione previsti dalle Restrizioni all’Investimento e all’Assunzione di Prestiti di cui all’Allegato III) privilegerà i titoli di emittenti di quel settore economico, di quel paese o di quella regione, e sarà quindi soggetto ai rischi connessi a eventi avversi di natura politica, industriale, sociale, normativa, tecnologica ed economica che potrebbero avere conseguenze negative su tale settore, paese o regione. Inoltre, l’accuratezza e la completezza del calcolo dell’Indice potrà risentire, a titolo di esempio, della disponibilità e dell’accuratezza dei prezzi dei Titoli dell’Indice, dei fattori di mercato e di ev...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).