Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da: 1. incendio; 2. fulmine; 3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;
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Sources: Assicurazione Fabbricati, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare ad indennizzare:
1) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da:
1. incendio;
2. fulmine;
3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi alle apparecchiature elettroniche (escluse apparecchiature portatili) anche e implosione;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladridi terzi, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliaricollaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per da qualunque guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • non espressamente escluso; il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo con detrazione di una franchigia di Euro 200,00; • 104,00 per sinistro;
2) le spese supplementari per la continuazione dell’attività in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro di danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile ai termini di polizza e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresìcostituite da:
10a) le spese di utilizzazione di un’altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata;
b) le spese di personale per l’utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva;
c) le spese di trasporto dell’apparecchiatura elettronica. gli oneri di urbanizzazione da pagare Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al Comune, momento in cui insorgono le maggiori spese assicurate e fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 1.033,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. 3) le spese spese, in caso di danno indennizzabile ai termini di polizza, necessariamente sostenute dall’Assicurato per il rimpiazzo la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi - riprodotti a mezzo di combustibili dischi e/o nastri - e fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 1.033,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso . Il pagamento sarà effettuato con detrazione di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti una franchigia di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicuratoEuro 104,00 per sinistro;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. 4) le spese necessarie per demoliredi demolizione, sgomberare sgombero e trasportare trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico i residui dei residuati del sinistro;
5) i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile e se l’Assicurato o il Contraente è una persona giuridica, dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori;
6) i danni materiali e diretti, indennizzabili ai termini di polizza polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio. Questi danni sono assicurati sino al massimo del 70% della somma assicurata e comunque con il limite massimo detrazione di una franchigia di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, 259,00 per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;sinistro.
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Sources: Insurance Contract, Contratto Multirischio Per Il Settore Agricolo
Rischi assicurati. La Società si obbliga indennizza le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, dovuta a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da:
1rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dagli Artt. incendio;
2. fulmine;
3. scoppio36 e 49 delle lastre piane e curve, esplosione non causata da ordigni esplosivi fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, specchio, mezzo-cristallo, vetro, marmo e implosione;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladrisimili (escluse quindi le cornici), comprese le porte insegne, stabilmente collocate tanto all’esterno che all’interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di accesso alle singole unità immobiliaritrasporto ed istallazione, abitative con esclusione di qualsiasi altra spesa e nondanno indiretto. Sono comunque comprese le rotture:
a) determinate da colpa, le porte anche grave, del Contraente o dell’Assicurato;
b) determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di box legge;
c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e delle cantine. La garanzia è prestata col di vandalismo;
d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
e) causate da cicloni, da uragani, da trombe d’aria, da bufere e da grandine, sino a concorrenza del limite massimo di indennizzo di Euro 500,00 per sinistro previsto in polizza. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai termini di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9polizza, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento. fumoIn caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui ai settori A - Incendio e Garanzie Accessorie C - Furto, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti Rapina ed Estorsione, la Società risponderà solo per la produzione parte di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da essedanno non coperta dalle suddette garanzie. Resta convenuto ai fini Agli effetti della presente garanzia chegaranzia: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,0052,00; • in nessun caso la Società risarcirà per singola lastra somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di a Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;1.033,00.
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Sources: Assicurazione, Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate:
1) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da:
1. incendio;
2. fulmine;
3. scoppioalle apparecchiature elettroniche (escluse apparecchiature portatili), esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi anche se di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladridi terzi, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliaricollaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per da qualunque guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • non espressamente escluso; il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo con detrazione di una franchigia di Euro 200,00104,00 per sinistro;
2) le spese supplementari per la continuazione dell’attività in caso di danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile ai termini di polizza e costituite da: • le spese di utilizzazione di un’altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata; • le spese di personale per l’utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva; • le spese di trasporto della apparecchiatura. Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al momento in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro cui insorgono le maggiori spese assicurate e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. 3) le spese spese, in caso di danno indennizzabile ai termini di polizza, necessariamente sostenute dall’Assicurato per il rimpiazzo la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi - riprodotti a mezzo di combustibili dischi e/o nastri - e fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso . Il pagamento sarà effettuato con detrazione di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti una franchigia di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicuratoEuro 104,00 per sinistro;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. 4) le spese necessarie per demoliredi demolizione, sgomberare sgombero e trasportare trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico i residui dei residuati del sinistro;
5) i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile e se l’Assicurato o il Contraente è una persona giuridica dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori;
6) i danni materiali e diretti, indennizzabili ai termini di polizza polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio. Questi danni sono assicurati sino al massimo del 70% della somma assicurata e comunque con il limite massimo detrazione di una franchigia di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, 259,00 per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;sinistro.
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Sources: Assicurazione, Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da:
1. incendio;
2. fulmine;
3. scoppioCon il presente Contratto di assicurazione l’Impresa si obbliga, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione;
4. caduta a fronte del buon ine dei pagamenti di aeromobiliPremi mensili ricorrenti, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto a pagare ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativoBeneiciari, in caso di fuoriuscita conseguente Decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale (Garanzia Principale):
a) il Capitale Assicurato per tale garanzia (Prestazione Base), ed inoltre
b) la Prestazione Extra, calcolata sulla base dei criteri di cui al successivo Art. 2.5.
2. In sede di stipula del Contratto, il Contraente può decidere di integrare la Garanzia Principale con la Garanzia Aggiuntiva Opzionale per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio, pagando un Premio mensile ricorrente aggiuntivo. Tale garanzia è attiva solo se indicata nel Modulo di Polizza. In caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇, l’Impresa sarà pertanto altresì obbligata a rottura accidentale degli impianti pagare al Contraente/Assicurato:
a) il Capitale Assicurato per tale garanzia (Prestazione Base), ed inoltre
b) la Prestazione Extra, calcolata sulla base dei criteri di riscaldamento cui al successivo Art. 2.4.
3. Ai ini della delimitazione del rischio assicurato, per Invalidità Totale Permanente da Infortunio si intende la perdita totale, deinitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proicuo, indipendentemente dalla attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio, purché indipendente dalla propria volontà ed oggettivamente accertabile. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio sarà indennizzata quando il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 50% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di condizionamento al servizio invalidità permanente – INDUSTRIA” (di cui all’Allegato 2), e così come accertato dalla commissione medica competente ad accertare il grado di invalidità permanente. L’invalidità è indennizzabile qualora la domanda per il riconoscimento dell’Invalidità Totale Permanente sia stata presentata entro 12 mesi data del fabbricato assicurato;veriicarsi dell’Infortunio che l’ha provocata.
124. guasti allo scopo In caso di impedire o liquidazione delle Prestazioni per il caso di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate Invalidità Totale Permanente da Infortunio, l’assicurazione cessa e nulla quindi sarà dovuto per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi il caso di estinzione;
13. Decesso dell’Assicurato (le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00Prestazioni delle due garanzie non sono pertanto cumulabili), fermo quanto previsto dall’Artal successivo Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;10.3.
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Sources: Assicurazione Vita, Assicurazione Vita
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato daLe Coperture Assicurative valgono per le seguenti prestazioni:
11 azione di recupero danni subiti dall’Autoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento di cui all’art. incendio148 del CAP;
22 azione di recupero danni subiti dall’Autoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi in cui opera la procedura di Risarcimento Diretto di cui all’art. fulmine149 del CAP esclusivamen- te dopo l’offerta di Risarcimento comunicata dall’Impresa ai sensi dell’art. 8 del DPR254/2006 ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale. Ri- mangono escluse le eventuali spese sostenute dall’Assicurato a qualsiasi titolo (quali l’attività del Legale o le spese relative alla valutazione medico legale di parte), nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di Risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall’Impresa;
3. scoppio3 sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni all’Autoveicolo assi- curato, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosionealle cose trasportate dal conducente in conseguenza di fatti illeciti di Terzi;
4. caduta 4 sostenere la difesa nella qualità di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosiviimputato in procedimenti penali per de- litti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
55 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterinten- zionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda con sen- tenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte Fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di aeromobilidenunciare il Sinistro/caso assicurativo nel mo- mento in cui ha inizio il procedimento penale, l’Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
66 azione di recupero di danni subiti dal veicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da ▇▇▇▇▇ per i casi di cui agli Artt. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato126, in transito sulla pubblica via151, 152, 153, 283 e segg. e Art. 296 e segg. del CAP;
7. caduta 7 assistenza nei procedimenti di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore dissequestro dell’Autoveicolo assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti sequestro avvenuto in conseguenza di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque incidente stradale; presta- zione questa non cumulabile con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;altre Coperture previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art.
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Sources: Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
1. ) incendio;
2. fulmine) fulmine ed elettricità atmosferica;
3. scoppio, ) esplosione e scoppio non causata causati da ordigni esplosivi e esplosivi;
4) implosione;
4. 5) caduta di aeromobili, loro parti o di cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosiviessi trasportate;
5. 6) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. 7) urto di veicoli stradali non o di natanti, con una franchigia di Euro 155,00, esclusi quelli appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica viaal Contraente o all'Assicurato;
7. 8) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativomontacarichi;
9. fumo) sviluppo di fumi, gas e vapori fuoriusciti per gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse nonché fuoriuscita di fumo o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso negli impianti per la produzione ed accidentale della fonte di calore, calore facente parte dei beni assicurati e purché collegati mediante l'impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
10) guasti causati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
11) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, oppure sviluppatisi igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato. La Società non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana;
b) dei danni derivanti da traboccamento o rigurgito o rottura di fognature;
c) dei danni derivanti da gelo;
d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
e) dei danni alle merci che si trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm. dal suolo;
f) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali assicurati. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 104,00.
12) effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, mac chine, motori, apparecchi e circuiti elettrici anche mobili, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose ed impianti d'allarme, purché di pertinenza dell'azienda. La Società non risponde dei danni: − agli impianti e alle apparecchiature elettroniche; − causati da usura o da carenza di manutenzione; − verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; − dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; − alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. Agli effetti della presente garanzia: − i danni saranno indennizzati fino a concorrenza del 10% del totale delle somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e Contenuto; − il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 104,00; − in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 2.583,00. Fermo quanto disposto dall'Art. 57, l'assicurazione si estende:
13) alle spese necessarie per la rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto, nei casi in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall'Assicurato resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
14) alle spese effettivamente sostenute per la riparazione o ricostruzione di Cose particolari danneggiate o distrutte da incendio od altro evento indennizzabile compresi, relativamente agli archivi, gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi per la perdita dei documenti, fino alla concorrenza della somma assicurata prevista dalla definizione Contenuto;
15) alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto;
16) ai danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza fino a concorrenza di una somma massima del 15% calcolata sull'importo dell'indennizzo liquidato in conseguenza dell'evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro. A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione Contenuto:
17) la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da:
a) merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della al presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, settore fino alla a concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto della somma assicurata per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativoContenuto;
11b) attrezzature ed arredi posti all'aperto, nelle adiacenze dell'esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell'azienda.
c) merci, attrezzature ed arredi, presso fiere e mostre, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il Contenuto; Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell'Art. 57:
18) le spese per il rimpiazzo di combustibili combustibile fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo1.550,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicuratofabbricato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. 19) le spese necessarie per demolireonorari dei tecnici, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui ingegneri ed architetti per l’attività di riprogettazione del sinistrofabbricato, sino fino alla concorrenza del 105% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minimadovuto per i danni materiali al fabbricato;
14. 20) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto per i danni derivanti dalla perdita materiali al fabbricato;
21) le spese di pigione o mancato godimento ammortamento dei titoli per i quali è possibile tale procedura, fino alla concorrenza del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, 5% della somma assicurata per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;Contenuto.
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Sources: Insurance Contract
Rischi assicurati. A - Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.
1) La Società si obbliga a indennizzare i tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni materiali diretti causati al fabbricato dainvolontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza, nonché delle attività complementari e sussidiarie connesse con l'attività principale, il tutto svolto con il numero di addetti indicati in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che:
1a) possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
b) ricada sull'Assicurato anche per danni cagionati a terzi da subappaltatori mentre eseguono lavori per conto dell'Assicurato stesso. incendioQuesta garanzia è valida a condizione che la quota dei lavori ceduti non sia superiore al 20% del valore di ogni singola opera;
2) L'assicurazione comprende inoltre i fatti accidentali derivanti:
a) dalla proprietà e conduzione del fabbricato e dei relativi impianti in cui si svolge l’attività e le attività complementari e sussidiarie, ivi compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, mobilio, macchinario, attrezzatura e arredamento interni ed esterni. fulmine;
3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi Sono compresi i danni all’impiantoprodotti da spargimento di acqua, dovuti a rotture accidentali – escluse quelle dovute ad usura e/o corrosione – di tubazioni e condutture. Per i danni da spargimento d’acqua il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 104,00 per ciascun sinistro;
8b) da lavori di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed impianti in cui si svolge l’attività e le attività complementari e sussidiarie, gestione e manutenzione dell'impianto dì riscaldamento, effettuati in proprio o ceduti in appalto. furto In quest'ultimo caso la presente estensione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei lavori stessi;
c) dalla proprietà di fissi ed infissi muri di cinta, tettoie, porte e cancelli anche automatici, strade private facenti parte dell'Azienda, nonché di antenne ricetrasmittenti e pannelli solari;
d) dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
e) dalle operazioni di prelievo, consegna o rifornimento di merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
f) dall'impiego da parte degli addetti di biciclette, ciclofurgoncini e mezzi di trasporto a mano in occasione di lavoro o di servizio;
g) dalla partecipazione a fiere, esposizioni, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento o smontaggio di stand;
h) dalla proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte possesso di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantinecani da guardia. La garanzia è prestata col massimo indennizzo con l'applicazione di una franchigia di Euro 500,00 52,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativoogni sinistro;
9i) dall'attività delle squadre antincendio composte da dipendenti dell'impresa ed esplicata nell'ambito del complesso industriale assicurato;
j) dall'esistenza di servizio di vigilanza con guardiani anche armati;
k) dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
l) dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installa ti nel territorio nazionale con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. fumoL'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, gas i cartelli, gli striscioni;
m) dalla proprietà e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per dalla gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi; nel caso di ingestione di cibi guasti o avariati i dipendenti sono considerati terzi;
n) dalla gestione della mensa aziendale, spacci, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi, restando però esclusa - qualora la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso gestione venga affidata a terzi - la Società risarcirà somma superiore responsabilità civile imputabile al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativogestore, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto l'intesa che l'assicurazione vale anche per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativocorporali subiti dai dipendenti. Della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
11. le spese per il rimpiazzo o) dall'organizzazione di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativogite aziendali, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i l'esclusione dei danni derivanti dalla perdita circolazione dei mezzi di pigione o mancato godimento del fabbricato assicuratotrasporto e quelli imputabili al vettore;
p) dall'organizzazione di corsi di istruzione ed addestramento tecnici e pratici, locato purché tenuti nell'azienda;
q) di quanto previsto dall'Art. 2049 c.c. per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, compresi lavoratori parasubordinati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo diritto di surrogazione della pigione presumibile ad essa relativaSocietà nei confronti dei responsabili. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte con l'applicazione di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo una franchigia di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato 259,00 per ogni sinistro sinistro.
r) dall'organizzazione di visite all'azienda, di manifestazioni organizzate dall'azienda e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'azienda stessa.
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Sources: Insurance Contract
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato da:
1. incendio;
2. fulmine;
3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladriper la sostituzione, comprese le porte spese di accesso alle singole unità immobiliaritrasporto ed installazione, abitative dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo e nonvetro, nonché degli specchi stabilmente fissati ai muri o facenti parte integrante dei mobili, con esclusione di quelli portatili, che si trovano nei locali occupati dall’Assicurato, sempreché gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente polizza, siano integri ed esenti da difetti. Le rigature o segnature, le porte screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di box polizza, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A − Sezione I − Danni da Incendio e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro Garanzie Accessorie e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumoSezione II − Danni da Furto e Garanzie Accessorie, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti la Società risponderà solo per la produzione parte di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da essedanno non coperta dalle suddette garanzie. Resta convenuto ai fini Agli effetti della presente garanzia chegaranzia: • – il pagamento dell’indennizzo dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo dell'importo di Euro 200,00; • – in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato ad Euro 10.000,00 per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di limite per singola lastra somma superiore a Euro 5.200,001.000,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia L'assicurazione è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15"Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;1907 c.c.
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Sources: Assicurazione
Rischi assicurati. La Società Generali Italia si obbliga obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e mediante il corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, a indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati al fabbricato da:
1. a) incendio;,
2. fulmine;
3. scoppiob) implosione, esplosione e scoppio anche esterni non causata causati da ordigni esplosivi e implosione;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobilic) fulmine;
6. urto d) caduta di veicoli stradali non appartenenti all’Assicuratoaeromobili o di cose da essi trasportate, in transito sulla pubblica viacaduta di satelliti, caduta di meteoriti;
7. caduta e) sviluppo di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto fumi di fissi ed infissi gas, di proprietà ed uso comune vapori, mancata o guasti arrecati anormale produzione o distribuzione di energia elettrica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche o di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri oppure enti posti nell’ambito nell'ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativom.20 dalle stesse;
11. le spese per il rimpiazzo f) urto di combustibili fino alla concorrenza veicoli stradali purché non di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativoproprietà o in uso all’Assicurato/Contraente o Conduttore, in caso transito sulla pubblica via;
g) rovina di fuoriuscita conseguente a ascensori o di montacarichi compresi i danneggiamenti agli impianti;
h) rottura accidentale di lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale e vani di uso comune del fabbricato;
i) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, degli impianti idrici o igienico di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicuratoesistenti nelle cose assicurate;
12. j) uragano, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇, tromba d'aria, tempeste, valanghe, gelo, ghiaccio;
k) guasti allo scopo e furto di impedire o di arrestare l’incendio fissi ed infissi causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato in occasione di furto consumato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzionetentato;
13. l) colpa grave dell’Assicurato/Contraente e/o Conduttore che determini un evento garantito;
m) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. n) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, assicurato locato od o abitato dall’Assicurato proprietario e o dal Conduttore rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato e/o Conduttore vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa essi relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15o) rigurgiti o trabocco dei sistemi di scarico e fognature. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura Sono equiparati ai danni di incendio quelli causati per la valutazione del danno - nonché la quota parte ordine dell'Autorità allo scopo di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della impedire o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;arrestare l'incendio.
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Sources: Assicurazione Per La Copertura Di Fabbricati Oggetto Di Finanziamento
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
1. ) incendio;
2. fulmine) fulmine ed elettricità atmosferica;
3. scoppio, ) esplosione e scoppio non causata causati da ordigni esplosivi e esplosivi;
4) implosione;
4. 5) caduta di aeromobili, loro parti o di cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosiviessi trasportate;
5. 6) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. 7) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all’Assicurato, al Contraente o all’Assicurato ed in transito sulla pubblica via;
7. 8) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativomontacarichi;
9. fumo) sviluppo di fumi, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti per la produzione di caloreriscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli conseguenti agli eventi di cui sopra sopra, che abbiano colpito le cose assicurate o altri oppure enti posti nell’ambito di 20 metri m. da esseesse nonché fuoriuscita di fumo o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
10) guasti causati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
11) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato. Resta convenuto ai fini La Società non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana;
b) dei danni derivanti da traboccamento o rigurgito o rottura di fognature;
c) dei danni derivanti da gelo;
d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
e) dei danni a beni assicurati descritti nella definizione “Contenuto” che si trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm. dal suolo;
f) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali assicurati;
g) dei danni da acqua causati da condutture installate all’esterno dei fabbricati o interrate. Agli effetti della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00104,00;
12) effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi e circuiti elettrici anche mobili, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose ed impianti d’allarme, purché di pertinenza dell’azienda. La Società non risponde dei danni:
a) agli impianti e alle apparecchiature elettroniche;
b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
d) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
e) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. Agli effetti della presente garanzia: − i danni saranno indennizzati fino a concorrenza del 10% del totale delle somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato, Attrezzature ed arredamento (anche domestico) e Macchinario; • − il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 104,00; − in nessun caso la Società risarcirà pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 1.033,00. Fermo quanto disposto dall’Art. 57, l’assicurazione si estende:
13) alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al 2più vicino scarico i residuati del sinistro nonché per la rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto nei casi in cui la rimozione del contenuto fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Queste garanzie sono prestate fino alla concorrenza del 10% del valore assicurato dell’indennizzo pagabile a termini di polizza;
14) alle spese effettivamente sostenute per il fabbricato la riparazione o ricostruzione di “Cose particolari” danneggiate o distrutte da incendio od altro evento indennizzabile compresi, relativamente agli archivi, gli indennizzi eventualmente dovuti per ogni sinistro e legge a terzi per anno assicurativola perdita dei documenti, con il massimo fino alla concorrenza di Euro 5.200,00. 517,00;
15) ai danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza fino a concorrenza di una somma massima del 10% calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro.
16) La Società indennizza altresìanche i danni materiali e diretti subiti da:
10a) foraggio per effetto di fermentazione anomala e conseguente autocombustione fino al 30% della somma assicurata a tale titolo;
b) bestiame in conseguenza di intossicazione ed asfissia a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione e fumo fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata a tale titolo;
c) arredamento ed attrezzature, apparecchiature elettroniche, macchinario e macchine agricole temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 5% delle rispettive somme assicurate a tale titolo;
d) attrezzature ed arredamento, anche domestico, posti all’aperto, nelle adiacenze dell’Azienda in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore diurne e comunque tra le ore 8 e le ore 21;
e) attrezzature ed arredamento, apparecchiature elettroniche, macchinario e merci, presso fiere e mostre, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 5% delle rispettive somme assicurate a tale titolo; Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 57:
17) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 259,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
18) le spese di riprogettazione del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato;
19) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato fabbricato;
20) le spese di ammortamento dei titoli, se assicurati alla voce “Valori custoditi”, per i quali è possibile tale procedura, fino alla concorrenza di Euro 259,00;
21) le spese di smassamento dei cumuli di foraggio colpiti da fermentazione anomala fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il "Foraggio"” con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;1033,00.
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Rischi assicurati. A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga di tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a indennizzare i pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni materiali diretti causati al fabbricato dainvolontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla conduzione dell’Ufficio o Studio per il quale è stipulata l’assicurazione limitatamente ai danni avvenuti per colpa anche grave dell’Assicurato nell’ambito dei locali contenenti gli enti assicurati e/o delle relative dipendenze e/o delle pertinenze o sul suolo adiacente in uso all’Assicurato, esclusa ogni responsabilità inerente all’attività professionale. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L’Assicurazione si intende estesa inoltre alla responsabilità civile derivante all’Assicurato:
1. incendio;
2. fulmine;
3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione;
4. caduta di aeromobili, loro parti ) dalla proprietà e/o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento conduzione del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantinefabbricato nel quale si svolge l’attività. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia chenon comprende i danni derivanti: • da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o 5 / 19 condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; • da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione; • dagli effetti del gelo e del colpo d’ariete; • da acqua piovana non conseguente a rottura di tubazioni. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, se indennizzabili ai termini di polizza, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell‘importo di Euro 104,00;
2) da quanto previsto dall’Art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da dipendenti compresi i lavoratori parasubordinati in relazione alla guida di autovetture, motocicli o ciclomotori, di cui l’Assicurato debba rispondere. L’Assicurazione è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate (eccetto quelle trasportate su ciclomotori). È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • 259,00;
3) dalla partecipazione ed esposizioni, fiere, mostre e simili, in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato relazione all’allestimento di stands, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio;
4) per danni causati a veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovantisi in sosta nell’ambito degli spazi privati che costituiscono dipendenze e/o pertinenze dell’Ufficio o Studio. Agli effetti della presente garanzia il fabbricato pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell’importo di Euro 104,00 per ogni sinistro veicolo danneggiato;
5) per danni sofferti da clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell’Ufficio, o Studio, consegnate o non consegnate all’Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c.. La garanzia non vale per anno assicurativooggetti preziosi, con denaro, valori bollati, marche e titoli di credito. Agli effetti della presente garanzia il massimo pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell’importo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune104,00 per ogni danneggiato, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e comunque fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo massima di Euro 12.500,00 517,00 per sinistro ogni danneggiato;
6) dall’esistenza di cani e/o altri animali domestici nell’ambito dell’Ufficio o Studio;
7) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose ed opere sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
8) per anno assicurativole lesioni corporali (escluse le malattie professionali) subite dai suoi dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, in occasione di lavoro o di servizio;
9) da lavori di pulizia e manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante dall’Assicurato nella sua qualità di committente;
10) dall’uso autorizzato, nei locali dell’Ufficio o Studio, di armi esclusivamente per difesa personale;
11. le spese ) per il rimpiazzo danni a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativoattività industriali, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento commerciali, artigianali, agricole o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autoritàservizi, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativapolizza. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il con uno scoperto del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 517,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimale di Euro 25.823,00 per sinistro e per anno assicurativociascun periodo assicurativo annuo;
12) dalla proprietà, con il massimo gestione ed esistenza di Euro 5.200,00;distributori automatici di cibi e bevande. In caso di ingestione di cibi guasti o avariati i dipendenti sono considerati terzi.
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Sources: Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a indennizzare tale titolo, i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
1. incendio;
2. fulminefulmine ed elettricità atmosferica;
3. scoppio, esplosione e scoppio non causata causati da ordigni esplosivi e implosioneesplosivi;
4. implosione;
5. caduta di aeromobili, aeromobili e satelliti artificiali - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosiviessi trasportate;
56. meteoriti;
7. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
68. urto di veicoli stradali non o di natanti, con una franchigia di Euro 200,00, esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
79. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impiantoo montacarichi;
810. furto fuoriuscita di fissi ed infissi fumo o vapore da fonti di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte calore a seguito di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione ed accidentale della fonte di calore, calore facente parte dei beni assicurati e purché collegati mediante l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
11. guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio. A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di Contenuto, oppure sviluppatisi la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da:
12. merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della al presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, settore fino alla a concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto della somma assicurata per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativoContenuto;
1113. attrezzature ed arredi posti all’aperto, nelle adiacenze dell’esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’azienda. Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 43:
14. le spese per il rimpiazzo di combustibili combustibile fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo1.500,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistratefabbricato;
15. le spese i danni materiali direttamente causati da eventi garantiti dal presente Settore A - Sezione I al Contenuto riposto presso mostre, fiere e mercati, purché nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’ArtVaticano. 28 - Procedura per la valutazione L’assicurazione è prestata nel limite del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, della somma assicurata alla partita “Contenuto” e con il massimo massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 5.200,005.000,00;
16. i danni occorsi ai beni da interruzione di proprietà condominiale esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di uso comune, posti polizza fino a concorrenza di una somma massima del 10% calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;sinistro.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Imprese
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato daderivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1. incendio) rottura, scasso;
2. fulmine) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili, compreso il furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene;
3. scoppiob) per via, esplosione non causata diversa da ordigni esplosivi e implosionequella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
4c) in altro modo, clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. caduta Per i valori custoditi in cassaforte murata ed ancorata, o di aeromobilipeso non inferiore a 200 kg., loro parti i limiti previsti dalla definizione contenuto si intendono raddoppiati, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati, abbia poi violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso. Se per le cose trasportate da essiassicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, esclusi gli ordigni esplosivi;
5la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato tali mezzi con rottura o scasso. onda sonica determinata da superamento Sono parificati ai danni del muro del suono da parte furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o tentare di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantinecommetterlo. La garanzia è prestata col massimo indennizzo estesa ai furti commessi:
a) attraverso le luci di Euro 500,00 per sinistro serramenti, ove ammesse, e di Euro 1.500,00 per anno assicurativoinferriate con rottura del vetro retrostante;
9b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le portevetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per L'assicurazione comprende inoltre:
1) la produzione rapina (sottrazione di calore, purché collegati cose mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o altri enti minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
2) i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti nell’ambito a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionesicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, per singolo sinistro, dell’importo fino a concorrenza di Euro 200,001.550,00 entro il limite della somma assicurata;
3) i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o del la rapina consumati o tentati, fino ad un massimo di Euro 517,00 entro il limite della somma assicurata.
4) l'estorsione dei beni assicurati sia per violenza o minaccia diretta verso l'Assicurato, i suoi familiari e i suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali indicati in polizza;
5) il furto commesso dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze: − il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interna o della sorveglianza interna dei locali stessi; • − il furto sia commesso a locali chiusi ed in nessun caso ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
6) le spese effettivamente sostenute per la Società risarcirà riparazione o ricostruzione di Cose particolari danneggiate o sottratte in occasione di furto, rapina od estorsione, commessi o tentati, compresi, relativamente agli archivi, gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi per la perdita dei documenti. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, assicurata con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:2.583,00;
7) il furto, la rapina e l'estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, con esclusione degli atti di terrorismo o di sabotaggio, con l'applicazione di una franchigia di Euro 155,00 per sinistro;
8) il furto, la rapina e l'estorsione di mobili, arredamento e attrezzatura, posti nelle minori ed esclusive dipendenze dell'attività assicurata non direttamente comunicanti con la stessa, anche in altri fabbricati, purché gli stessi siano posti nell'area recintata di pertinenza del fabbricato contenente i beni oggetto dell'assicurazione nonché quando si trovino temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata;
9) il furto, la rapina e l'estorsione di merci presso terzi a cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, fino a concorrenza del 5% della somma assicurata;
10. gli oneri ) le spese di urbanizzazione da pagare al Comune, ammortamento dei titoli per i quali è possibile tale procedura fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto della somma assicurata per i danni materiali il Contenuto; La Società, fermo restando quanto previsto dall’Art. 59, riconosce inoltre:
11) in caso di furto, rapina od estorsione indennizzabile a termini di polizza, un importo pari al fabbricato 10% della somma liquidabile, quale danno indiretto per mancato utile;
12) le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo di Euro 12.500,00 150,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo;
11. 13) le spese per sanitarie documentate, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici ed esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dagli addetti a seguito di scippo o rapina, tentati o consumati, indennizzabili a termini di polizza, con il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza massimo di Euro 2.500,00 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;.
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Sources: Insurance Contract
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
1. ) incendio;
2. fulmine) fulmine ed elettricità atmosferica;
3. scoppio, ) esplosione e scoppio non causata causati da ordigni esplosivi e esplosivi;
4) implosione;
4. 5) caduta di aeromobili, loro parti o di cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosiviessi trasportate;
5. 6) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. 7) urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica viadi proprietà del Contraente o dell’Assicurato;
7. 8) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativomontacarichi;
9. fumo) sviluppo di fumi, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti per la produzione di caloreriscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli conseguenti agli eventi di cui sopra sopra, che abbiano colpito le cose assicurate o altri oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse;
10) guasti causati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
11) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato. Resta convenuto ai fini La Società non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana;
b) dei danni derivanti da traboccamento, o rigurgito o rottura di fognature, rottura degli impianti automatici di estinzione;
c) dei danni derivanti da gelo;
d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
e) dei danni alle merci che si trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm. dal suolo. Agli effetti della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00100,00.
12) eventi atmosferici, sotto forma di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non; sono altresì compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. La società non risponde dei danni: • causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo o ghiaccio o neve; Subiti da: cedimento o franamento del terreno anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli sopracitati; • alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 150,00; In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, somma superiore all'80% del valore rispettivamente assicurato per il fabbricato e/o per il contenuto;
13) sovraccarico di neve sul tetto e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. Sono esclusi i danni a:
a) fabbricati non conformi alle vigenti norme relative a sovraccarichi da neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali);
b) lucernari, vetrate, serramenti in genere pannelli solari e all’impermeabilizzazione a meno che il danno sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve. La garanzia è prestata fino ad un importo massimo di Euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di Euro 150,00 per sinistro;
14) effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose ed impianti ed impianti d’allarme, purché di pertinenza dell’esercizio. La Società non risponde dei danni: causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. Agli effetti della presente garanzia: i danni saranno indennizzati fino a concorrenza del 10% del totale delle somme rispettivamente assicurate per il “Fabbricato” e “Contenuto”; il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 100,00; in nessun caso la Società risarcirà pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 2a Euro 2.600,00. Fermo quanto disposto dall’Art. 54, l’assicurazione si estende:
15) alle spese necessarie per la rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto, nei casi in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato, resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 5% del valore assicurato della somma assicurata per il fabbricato “Contenuto”;
16) alle spese necessarie per ogni la ricostruzione di archivi, documenti, registri, disegni, materiale meccanografico e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, per la perdita dei documenti, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il “Contenuto”;
17) alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il “Fabbricato” e/o “Contenuto”;
18) ai danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza fino a concorrenza di una somma massima del 10% calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro; A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione “Contenuto” la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da: mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per anno assicurativoriparazione e/o manutenzione, con in conseguenza degli eventi di cui al presente settore, fino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il massimo “ Contenuto”; attrezzature ed arredi posti all’aperto, nelle adiacenze dell’esercizio, in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’esercizio; Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 54:
19) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:1.600,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
10. 20) le spese di riprogettazione del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato;
21) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativofabbricato;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. 22) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, a parziale deroga dell’Art. 16 lettera d), locato od abitato utilizzato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. I locali abitati locati od utilizzati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativaessi relativa fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 annui;
23) le spese di ammortamento dei titoli per i quali è possibile tale procedura, fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il “Contenuto”;
24) i danni materiali direttamente causati da un evento garantito dal Settore Incendio della presente polizza, al contenuto riposto presso mostre, fiere e mercati, purché nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. La garanzia L’assicurazione è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il nel limite del 10% del valore chedella somma assicurata alla partita “Contenuto” e con il massimo, rispetto a quello assicuratoper sinistro e per anno assicurativo, compete alle singole unità immobiliari sinistratedi Euro 5.000,00;
15. 25) le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito rifacimento di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidatodocumenti personali, come patenti di guida, carte di identità e passaporti, con il massimo di Euro 5.200,00500,00;
16. 26) trasloco delle cose assicurate, sia nell’ubicazione indicata in polizza, che nella nuova ubicazione (escluso il trasporto delle cose stesse), per i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominialisette giorni successivi alla comunicazione. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro base a quanto sopra e per anno assicurativol’efficacia della garanzia, con il massimo Contraente o l’Assicurato si impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di Euro 5.200,00;inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno dell’emissione del perfezionamento di appendice di trasloco, salve le disposizioni dell’art 4) delle norme che regolano l’assicurazione in generale, se il trasloco comporta aggravamento di rischio.
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Sources: Assicurazione Commerciale
Rischi assicurati. La Società si obbliga indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a indennizzare tale titolo, i danni materiali e diretti causati al fabbricato daderivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1. incendio) rottura, scasso;
2. fulmine) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
3) furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene, sempreché la sottrazione sia stata denunciata come previsto all'Art. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi 31 - lettera c) e implosionela serratura venga sostituita appena l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza;
4. caduta b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di aeromobili, loro parti ostacoli o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosividi ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
5c) in altro modo, clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. onda sonica determinata Per i valori custoditi in cassaforte murata ed ancorata, o di peso non inferiore a 200 kg., i limiti previsti dalla definizione di Contenuto si intendono raddoppiati, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati, abbia poi violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato tali mezzi con rottura o scasso. Sono parificati ai danni da superamento del muro del suono da parte furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o tentare di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantinecommetterlo. La garanzia è prestata col massimo indennizzo estesa ai furti commessi:
a) attraverso le luci di Euro 500,00 per sinistro serramenti, ove ammesse, e di Euro 1.500,00 per anno assicurativoinferriate con rottura del vetro retrostante;
9. fumob) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, gas fra le ore 8 e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
c) mediante rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti.
1) la produzione rapina (sottrazione di calore, purché collegati cose mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o altri enti minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
2) i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti nell’ambito a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionesicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, per singolo sinistro, dell’importo fino a concorrenza di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà 2.000,00 entro il limite della somma superiore al 2% assicurata;
3) i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativofurto o della rapina consumati o tentati, con il fino ad un massimo di Euro 5.200,001.000,00 entro il limite della somma assicurata.
4) l'estorsione dei beni assicurati sia per violenza o minaccia diretta verso l'Assicurato, i suoi familiari e i suoi dipendenti sia verso altre persone. La Società indennizza altresì:Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali indicati in polizza;
10. 5) il furto commesso dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze: − il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interna o della sorveglianza interna dei locali stessi; − il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
6) il furto, la rapina e l'estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, con esclusione degli atti di terrorismo o di sabotaggio, con l'applicazione di una franchigia di Euro 200,00 per sinistro;
7) il furto, la rapina e l'estorsione di mobili, arredamento e attrezzatura, posti nelle minori ed esclusive dipendenze dell'attività assicurata non direttamente comunicanti con la stessa, anche in altri fabbricati, purché gli oneri stessi siano posti nell'area recintata di urbanizzazione da pagare al Comunepertinenza del fabbricato contenente i beni oggetto dell'assicurazione nonché quando si trovino temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione, fino sino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativodella somma assicurata;
11. le spese 8) il furto, la rapina e l'estorsione di merci presso terzi a cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per il rimpiazzo di combustibili confezionamento, imballaggio e/o vendita, fino a concorrenza del 5% della somma assicurata;
9) fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, sono assicurati i valori contro:
a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di Euro 2.500,00 per sinistro mano i valori stessi;
c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
d) la rapina; commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'azienda, purché di età non inferiore ai 18 anni e per anno assicurativonon superiore ai 65 anni, mentre al di fuori dei locali indicati in polizza detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa. In caso di fuoriuscita conseguente sinistro riferito alle garanzie Furto e/o Portavalori, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con polizza, restando il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 1020% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa rimanente a carico del Contraente stesso dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Entrambe le garanzie sono prestate a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;"Primo Rischio Assoluto".
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Sources: Insurance Policy
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare ad indennizzare:
1) i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle apparecchiature elettroniche (escluse apparecchiature portatili) anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque guasto non espressamente escluso; il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 104,00 per sinistro;
2) le spese supplementari per la continuazione dell'attività in caso di danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile a termini di polizza e costituite da:
1. incendioa) le spese di utilizzazione di un'altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata;
2. fulmineb) le spese di personale per l'utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva;
3c) le spese di trasporto dell'apparecchiatura elettronica. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al momento in cui insorgono le maggiori spese assicurate e implosione;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. 3) le spese spese, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, necessariamente sostenute dall'Assicurato per il rimpiazzo la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi - riprodotti a mezzo di combustibili dischi e/o nastri - e fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso . Il pagamento sarà effettuato con detrazione di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti una franchigia di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicuratoEuro 104,00 per sinistro;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. 4) le spese necessarie per demoliredi demolizione, sgomberare sgombero e trasportare trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico dei residuati del si nistro;
5) i residui danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o del sinistroContraente e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai e se l'Assicurato o il Contraente è una persona giuridica, dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori;
6) i danni materiali e diretti, indennizzabili a termini di polizza polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, con esclusione degli atti di terrorismo o di sabotaggio. Questi danni sono assicurati sino al massimo del 70% della somma assicurata e comunque con il limite massimo detrazione di una franchigia di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, 259,00 per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;sinistro.
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Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare risarcire i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle cose assicurate da:
1. ) incendio;
2. ) fulmine;
3. scoppio, ) esplosione e scoppio non causata causati da ordigni esplosivi e implosioneesplosivi, implosioni;
4. ) caduta di aeromobili, loro parti o di cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosiviessi trasportate;
5. ) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto ) fuoriuscita di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta fumo a seguito di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calorecalore di pertinenza del fabbricato od esistenti nei locali descritti in polizza, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
7) urto di veicoli stradali o natanti esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato o al loro servizio;
8) caduta di ascensori e montacarichi, oppure sviluppatisi in conseguenza degli compresi i danni all’impianto, se assicurato il fabbricato;
9) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano abbiamo colpito le cose assicurate o altri oppure enti posti nell’ambito di 20 metri m. da esse;
10) guasti causati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
11) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale, degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato. Resta convenuto In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai fini termini di polizza, sotto deduzione della 2 / 19 franchigia assoluta di Euro 104,00. La Società non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, infiltrazione di acqua piovana;
b) dei danni derivanti da traboccamento, o rigurgito o rottura di fognature, rottura degli impianti automatici di estinzione;
c) dei danni derivanti da gelo;
d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
12) eventi atmosferici, sotto forma di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non; sono compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno di fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra; sono esclusi i danni:
a) causati da: • fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; • mareggiata e penetrazione di acqua marina; • formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito del sistema di scarico; • ▇▇▇▇, neve; • valanghe, slavine o spostamento d’aria da queste provocato; • cedimento o franamento del terreno, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché di danni di bagnamento diversi da quelli sopracitati;
b) subiti da: • alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; • recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; • enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; • fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; • serramenti, vetrate e lucernai in genere; • lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente garanzia chegaranzia: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00155,00; • in nessun caso la Società risarcirà risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore al 2all’80% del valore assicurato per assicurato;
13) sovraccarico di neve sul tetto e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. Sono esclusi i danni a:
a) fabbricati non conformi alle vigenti norme relative a sovraccarichi da neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali);
b) lucernari, vetrate, serramenti in genere, pannelli solari e all’impermeabilizzazione a meno che il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il danno sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve. La garanzia è prestata fino ad un importo massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 5.165,00 per sinistro e per anno assicurativoassicurativo e con applicazione di una franchigia di Euro 155,00 per sinistro;
1114) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, o fuoriuscita del fluido frigorigeno, subiti dalle merci in refrigerazione, conseguenti:
a) ad eventi garantiti dal presente settore;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero, purché gli eventi che li hanno causati non rientrino tra le esclusioni. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 259,00 e con applicazione di una franchigia di Euro 26,00 per sinistro.
15) scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. I danni saranno indennizzati con deduzione di una franchigia assoluta di Euro 259,00 per singolo sinistro e con un risarcimento massimo per anno assicurativo pari all’80% di ciascuna somma assicurata per il fabbricato e/o il contenuto. Sono esclusi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà protrattasi per oltre 5 giorni consecutivi, quelli verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, i danni da deturpamento o imbrattamento, nonché quelli conseguenti a furto e rapina.
16) effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose ed impianti d’allarme, purché di pertinenza dell’Ufficio o Studio. La Società non risponde dei danni: • agli impianti e alle apparecchiature elettroniche; • causati da usura o da carenza di manutenzione; • verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; • dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; • alle lampadine elettriche; alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. Agli effetti della presente garanzia: • i danni saranno indennizzati fino a concorrenza del 10% del totale delle somme rispettivamente assicurate per il “Fabbricato” e “Contenuto”; • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per il singolo sinistro, dell’importo di Euro 104,00; • in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 2.583,00. Sono comprese inoltre a primo rischio assoluto, fermo il disposto dell’Art. 61:
17) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo1.550,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. 18) le spese necessarie per demoliredi demolizione, sgomberare sgombero e trasportare di trasporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico i residui del sinistroscarico, sino fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile della somma rispettivamente assicurata per il fabbricato e per il contenuto;
19) le spese necessarie per rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto, nei casi in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza e comunque con fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minimacontenuto;
14. 20) le spese necessarie per la ricostruzione di archivi, documenti, registri, disegni, materiale meccanografico e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, per la perdita dei documenti, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
21) le spese di riprogettazione del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato;
22) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato;
23) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, a parziale deroga dell’Art. 18 punto d), locato od abitato utilizzato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. , col massimo di un anno; I locali abitati locati od utilizzati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia essi relativa fino alla concorrenza di Euro 2.583,00 annue;
24) le spese di ammortamento dei titoli per i quali è prestata possibile tale procedura, fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per un periodo non superiore il Contenuto;
25) le spese ed onorari del Perito che il Contraente, in seguito ad un anno sinistro indennizzabile ai termini di polizza, avrà scelto e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% nominato in conformità a quanto disposto dall’Art. 52 fino alla concorrenza del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,005.165,00;
16. 26) i danni occorsi di interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai beni termini di proprietà condominiale polizza fino a concorrenza di uso comune, posti una somma massima del 10% calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in locali rispoglio condominialiconseguenza dell’evento e degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro. In nessun caso A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione “Contenuto” la Società risarcirà indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da: • mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 5% della somma superiore al 2% del valore assicurato assicurata per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativoContenuto; • attrezzature ed arredi posti all’aperto, con il massimo nelle adiacenze dell’Ufficio o Studio in conseguenza dei soli eventi di Euro 5.200,00;incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’Ufficio o Studio.
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Sources: Assicurazione
Rischi assicurati. A. La Società si obbliga a indennizzare i indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto, se assicurati, da:
1. ) incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio;
2. fulmine;
3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione;
4. ) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essitrasportate, esclusi gli ordigni esplosivimeteoriti, corpi e veicoli spaziali;
5. 3) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. 4) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all’Assicurato, al Contraente od all’Assicurato né in transito sulla pubblica viasuo uso o servizio;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo5) fumi, gas e vapori fuoriusciti per vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili con la presente Sezione che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell’ambito di 50 m. dai predetti;
6) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso negli ed accidentale agli impianti per la produzione di calorecalore di pertinenza o facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
7) grandine, oppure sviluppatisi in conseguenza vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze. In caso di tromba d’aria, si intendono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati anche se la violenza dell’evento non è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
8) bagnamento verificatosi all’interno del fabbricato purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra al punto 7) che abbiano colpito precede;
9) atti vandalici o dolosi compresi quelli verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
B. La Società inoltre rimborsa all’Assicurato le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto spese sostenute per:
1) la demolizione, lo sgombero ed il trasporto alla più vicina discarica autorizzata dei residuati del sinistro
2) la riparazione dei danni arrecati ai fini della presente garanzia chebeni assicurati: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione- per ordine dell’Autorità; - dall’Assicurato, per singolo sinistrosuo ordine o nel suo interesse, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativonon inconsideratamente effettuati, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire impedire, arrestare o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. limitare le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui conseguenze del sinistro.
3) gli onorari a periti, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00consulenti, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicuratotecnici, locato od abitato ingegneri, architetti, professionisti incaricati dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun sinistro;
C. Nel caso di Assicurazione di dimora abituale, la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidatoindennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati dagli eventi assicurati ai capi di vestiario ed oggetti personali, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni preziosi, denaro e valori, di proprietà condominiale di uso comunedell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi, posti portati in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per di villeggiatura ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei, purché il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con si sia verificato durante il massimo temporaneo periodo di Euro 5.200,00;permanenza in tali luoghi.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Incendio
Rischi assicurati. La Società si obbliga indennizza, nel limite della somma assicurata, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da:
1rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dagli Artt. incendio;
2. fulmine;
3. scoppio15 e 19, esplosione non causata da ordigni esplosivi delle lastre piane e implosione;
4. caduta curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di aeromobilicristallo, loro parti o cose trasportate da essispecchio, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicuratomezzo-cristallo, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori vetro, marmo e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladrisimili (escluse quindi le cornici), comprese le porte insegne, stabilmente collocate tanto all'esterno che all'interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro trasporto e di Euro 1.500,00 per anno assicurativoinstallazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono comunque comprese le rotture:
a) determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato;
9b) determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
e) causate da cicloni, uragani, da trombe d'aria, da bufere e da ▇▇▇▇▇▇▇▇. fumoLe scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza, gas salvo le cavillature subite da lastre anti sfondamento. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A – Sezione I – Danni da Incendio e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti Garanzie Accessorie e Sezione II – Danni da Furto e Garanzie Accessorie, la Società risponderà solo per la produzione parte di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da essedanno non coperta dalle suddette garanzie. Resta convenuto ai fini Agli effetti della presente garanzia chegaranzia: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà per singola lastra somma superiore al 2% del valore assicurato a Euro 1.500,00. il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativosingolo sinistro, con il massimo dell'importo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia 50,00; − − L'assicurazione è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15"Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;1907 c.c..
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Sources: Insurance Policy
Rischi assicurati. L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di copertura e per le quali sia stato pagato il relativo premio, di seguito riportate: ⚫ Assicurazione responsabilità civile Vita Familiare La Società garanzia vale per la responsabilità civile che derivi alle persone assicurate (che assumono la qualifica di Assicurato) indicate nel precedente articolo RC.1, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatesi nell'ambito dello svolgimento della vita privata e di relazione (Vita Familiare) L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatti colposi o dolosi di persone delle quali debbano rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico (collaboratori domestici). Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato si obbliga a indennizzare precisa che la garanzia è comunque operante per i fatti di figli minori per la responsabilità civile che ne possa derivare all'Assicurato, anche se i figli non vivono stabilmente con lui. La garanzia è operante anche per i fatti di minori in affido all'Assicurato. Sono coperti dalla presente garanzia anche i figli maggiorenni, di età non superiore ai 28 anni, che abbiano la residenza in un altra città o all'estero per motivi di studio. La copertura Assicurativa comprende anche i danni materiali diretti causati dall'utilizzo di appartamento o camere in affitto, al fabbricato di fuori del comune di residenza, da parte dei figli dell'Assicurato, studenti universitari (che siano lì residenti o no). Nella presente garanzia Vita Familiare, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i danni derivanti da:
1. incendioa) conduzione del fabbricato adibito a dimora abituale o di eventuali altri fabbricati adibiti ad abitazione per villeggiatura e dei relativi arredamenti ed impianti;
2. fulmineb) conduzione di strade private, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini, purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione assicurata;
3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosionec) esecuzione o committenza di lavori di ordinaria manutenzione nel fabbricato adibito a dimora abituale e/o nell'abitazione per villeggiatura;
4. caduta d) proprietà ed uso di aeromobiliapparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impiantoda spargimento di acqua a seguito di guasti o mancata chiusura dei rubinetti;
8. furto di fissi ed infissi di e) proprietà ed uso comune di antenne o guasti arrecati agli stessi dai ladriparabole televisive (non centralizzate) o per radioamatori, comprese installate sul tetto o sui balconi del fabbricato, a condizione che l'impianto, se installato su palo o traliccio, non superi l'altezza di 7 metri;
f) caduta di neve e ghiaccio non tempestivamente rimossi da cornicioni, tetti e coperture in genere del fabbricato, con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso;
g) proprietà ed uso di armi, anche da fuoco, a solo scopo di difesa, tiro a segno ed al volo, pesca subacquea, purché risultino rispettate le porte leggi ed i regolamenti vigenti;
h) proprietà ed uso, all'interno di accesso alle singole unità immobiliariaree private, abitative di tende, roulottes, camper, autocaravan, carrelli trainabili e nonrelative attrezzature, le porte di box compresi quelli da incendio, esplosione e delle cantinescoppio. La garanzia è prestata col massimo indennizzo con una franchigia di Euro 500,00 € 200 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00€ 50.000 per sinistro e periodo di assicurazione;
i) proprietà, possesso ed uso di: barche a remi e a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, surf, veicoli a braccia, velocipedi e monopattini anche se a motore elettrico o trazione assistita, skateboard, biciclette, segway giocattoli anche a motore, veicoli a motore per invalidi, non soggetti alla legge 990/69 e successive modifiche;
j) intossicazione od avvelenamento causati da cibi e bevande ingeriti nell'abitazione dell'Assicurato;
k) proprietà, possesso ed utilizzo di animali domestici e da cortile ad uso privato; dalla garanzia sono in ogni caso esclusi cani ed animali da sella;
l) esercizio, a puro scopo ricreativo, di attività sportive di pratica comune, anche con partecipazione a prove, gare e relativi allenamenti e di tutte le attività ricreative e del tempo libero in genere. La Rimane esclusa qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo o comunque tale da costituire reddito costante, ricorrente e significativo;
m) esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli) ; per aeromodelli si intendono i dispositivi a pilotaggio remoto (senza persone a bordo) impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamento che ne permetta un uso autonomo e che per le loro caratteristiche tecniche possono essere utilizzati solo sotto il controllo visivo, diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi. Sono invece esclusi dalla garanzia gli aeromobili a pilotaggio remoto che alla luce del regolamento ENAV Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16/12/2013 (e successive modifiche), sono da considerarsi aeromobili a tutti gli effetti;
n) lesioni corporali provocati dagli Assicurati derivanti dall'attività di baby-sitter presso terzi;
o) responsabilità personale di parenti, affini, amici o conoscenti derivante da lesioni corporali provocate a terzi dai figli minori dell'Assicurato, temporaneamente affidatigli a titolo gratuito;
p) mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subíti, ferma l'esclusione dei danni a cose;
q) partecipazione quale genitore alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili. Nel caso esista una polizza di responsabilità civile stipulata dall'Istituto scolastico, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto;
r) danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (esclusi veicoli e natanti a motore) purché tali eventi siano avvenuti fuori dalla sua abitazione . Qualora l'Assicurato affitti una abitazione (o una camera d'albergo o simili) per villeggiatura, la Società indennizza altresì:
10. gli oneri risponde delle somme che l'Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di urbanizzazione da pagare al Comunesua responsabilità a termine degli articoli 1588, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto 1589, 1611 C.C. per i danni materiali al fabbricato con il massimo e diretti causati ai locali tenuti in locazione e l'arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione, scoppio.
s) interruzione o sospensione totale o parziale di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativoattività industriali, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento commerciali, artigianali, agricole o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autoritàservizi, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativapolizza. La garanzia è prestata con una franchigia di € 1.000 per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidatosinistro, con il massimo di Euro 5.200,00€ 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione.
t) dalla messa in moto o dalla guida di veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
16u) dalla guida, da parte di figli minori o incapaci per legge, di ciclomotori e motoveicoli, solo nel caso in cui l'assicuratore della RCA contesti l'irregolarità del trasporto e, a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno, agisca in rivalsa/regresso nei confronti dell'assicurato. Resta ferma l'esclusione per i danni occorsi ai beni a cose;
v) dai danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su veicoli, motoveicoli e natanti di proprietà condominiale di uso comune, posti altrui che non siano a lui locati o dati in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo“dotazione”, con il massimo esclusione dei danni a detti veicoli;
w) dalle lesioni subíte dagli addetti ai servizi domestici anche occasionali, collaboratori familiari in genere, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di Euro 5.200,00;lavoro o di servizio con esclusione delle malattie professionali; la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso esperita dall'INAIL e/o dall'INPS.
x) La Società tiene indenni l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per i danni: derivanti dalla violazione della legge sulla privacy - di immagine - alla vita di relazione - alla reputazione, cagionati a terzi da fatti dei figli minorenni o incapaci per legge , derivanti dalla pubblicazione su social network o comunque con l'utilizzo di internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy. La copertura opera per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica Italiana, della Citta del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per La Casa
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare ad indennizzare:
1) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da:
1. incendio;
2. fulmine;
3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi alle macchine elettroniche (escluse apparecchiature portatili) anche se di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladridi terzi, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliaricollaudate e pronte per all’uso cui sono destinate, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per da qualunque guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • non espressamente escluso; il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo con detrazione di una franchigia di Euro 200,00100,00 per sinistro;
2) le spese supplementari per la continuazione dell’attività in caso di danno alle macchine elettroniche indennizzabile a termini di polizza e costituite da: le spese di utilizzazione di un’altra macchina elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata; • le spese di personale per l’utilizzazione di detta macchina sostitutiva; le spese di trasporto della macchina. Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al momento in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro cui insorgono le maggiori spese assicurate e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 2.600,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. 3) le spese spese, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, necessariamente sostenute dall’Assicurato per il rimpiazzo la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi - riprodotti a mezzo di combustibili dischi e/o nastri - e fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 2.600,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso . Il pagamento sarà effettuato con detrazione di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti una franchigia di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicuratoEuro 100,00 per sinistro;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. 4) le spese necessarie per demoliredi demolizione, sgomberare sgombero e trasportare trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico i residui di residuati del sinistro;
5) i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai e se l’Assicurato o il Contraente è una persona giuridica, dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori;
6) i danni materiali e diretti, indennizzabili a termini di polizza polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, somm osse, tumulti popolari, con esclusione degli atti di terrorismo o di sabotaggio. Questi danni sono assicurati sino al massimo del 70% della somma assicurata e comunque con il limite massimo detrazione di una franchigia di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, 250,00 per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;sinistro.
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Sources: Assicurazione Commerciale
Rischi assicurati. La Società si obbliga indennizza, nel limite della somma assicurata, le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, dovuta a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da:
1rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dagli Artt. incendio;
2. fulmine;
3. scoppio15 e 19, esplosione non causata da ordigni esplosivi delle lastre piane e implosione;
4. caduta curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di aeromobilicristallo, loro parti o cose trasportate da essispecchio, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicuratomezzo-cristallo, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori vetro, marmo e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladrisimili (escluse quindi le cornici), comprese le porte insegne, stabilmente collocate tanto all’esterno che all’interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro trasporto e di Euro 1.500,00 per anno assicurativoinstallazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono comunque comprese le rotture:
a) determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell’Assicurato;
9b) determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
e) causate da cicloni, uragani, da trombe d’aria, da bufere e da grandine. fumoLe scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza, gas salvo le cavillature subite da lastre anti sfondamento. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui ai Settori A - Incendio e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti Garanzie Accessorie e C - Furto, Rapina ed Estorsione, la Società risponderà solo per la produzione parte di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da essedanno non coperta dalle suddette garanzie. Resta convenuto ai fini Agli effetti della presente garanzia chegaranzia: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,0050,00; • in nessun caso la Società risarcirà per singola lastra somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di a Euro 5.200,001.500,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia L’assicurazione è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15“Primo Rischio Assoluto” cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;1907 c.c..
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Sources: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Imprese
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
1. ) incendio;
2. fulmine) fulmine ed elettricità atmosferica;
3. scoppio, ) esplosione e scoppio non causata causati da ordigni esplosivi e esplosivi;
4) implosione;
4. 5) caduta di aeromobili, loro parti o di cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosiviessi trasportate;
5. 6) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. 7) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all’Assicurato, al Contraente o all’Assicurato ed in transito sulla pubblica via;
7. 8) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativomontacarichi;
9. fumo) sviluppo di fumi, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti per la produzione di caloreriscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli conseguenti agli eventi di cui sopra sopra, che abbiano colpito le cose assicurate o altri oppure enti posti nell’ambito di 20 metri m. da esseesse nonché fuoriuscita di fumo o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
10) guasti causati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
11) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato. Resta convenuto ai fini La Società non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana;
b) dei danni derivanti da traboccamento o rigurgito o rottura di fognature;
c) dei danni derivanti da gelo;
d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
e) dei danni a beni assicurati descritti nella definizione “Contenuto” che si trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm. dal suolo;
f) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali assicurati;
g) dei danni da acqua causati da condutture installate all’esterno dei fabbricati o interrate. Agli effetti della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00104,00;
12) effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi e circuiti elettrici anche mobili, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose ed impianti d’allarme, purché di pertinenza dell’azienda. La Società non risponde dei danni:
a) agli impianti e alle apparecchiature elettroniche;
b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
d) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
e) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. Agli effetti della presente garanzia: • i danni saranno indennizzati fino a concorrenza del 10% del totale delle somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato, Attrezzature ed arredamento (anche domestico) e Macchinario; • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 104,00; • in nessun caso la Società risarcirà pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 1.033,00. Fermo quanto disposto dall’Art. 57, l’assicurazione si estende:
13) alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al 2più vicino scarico i residuati del sinistro nonché per la rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto nei casi in cui la rimozione del contenuto fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Queste garanzie sono prestate fino alla concorrenza del 10% del valore assicurato dell’indennizzo pagabile a termini di polizza;
14) alle spese effettivamente sostenute per il fabbricato la riparazione o ricostruzione di “Cose particolari” danneggiate o distrutte da incendio od altro evento indennizzabile compresi, relativamente agli archivi, gli indennizzi eventualmente dovuti per ogni sinistro e legge a terzi per anno assicurativola perdita dei documenti, con il massimo fino alla concorrenza di Euro 5.200,00. 517,00;
15) ai danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza fino a concorrenza di una somma massima del 10% calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro.
16) La Società indennizza altresìanche i danni materiali e diretti subiti da:
10a) foraggio per effetto di fermentazione anomala e conseguente autocombustione fino al 30% della somma assicurata a tale titolo;
b) bestiame in conseguenza di intossicazione ed asfissia a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione e fumo fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata a tale titolo;
c) arredamento ed attrezzature, apparecchiature elettroniche, macchinario e macchine agricole temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 5% delle rispettive somme assicurate a tale titolo;
d) attrezzature ed arredamento, anche domestico, posti all’aperto, nelle adiacenze dell’Azienda in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore diurne e comunque tra le ore 8 e le ore 21;
e) attrezzature ed arredamento, apparecchiature elettroniche, macchinario e merci, presso fiere e mostre, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 5% delle rispettive somme assicurate a tale titolo; Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 57:
17) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 259,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
18) le spese di riprogettazione del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato;
19) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato fabbricato;
20) le spese di ammortamento dei titoli, se assicurati alla voce “Valori custoditi”, per i quali è possibile tale procedura, fino alla concorrenza di Euro 259,00;
21) le spese di smassamento dei cumuli di foraggio colpiti da fermentazione anomala fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il “Foraggio” con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;1.033,00.
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Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare risarcire i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle cose assicurate da:
1. ) incendio;
2. ) fulmine;
3. scoppio, ) esplosione e scoppio non causata causati da ordigni esplosivi e implosioneesplosivi, implosioni;
4. ) caduta di aeromobili, loro parti o di cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosiviessi trasportate;
5. ) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto ) fuoriuscita di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta fumo a seguito di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calorecalore di pertinenza del fabbricato od esistenti nei locali descritti in polizza, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
7) urto di veicoli stradali o natanti esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato o al loro servizio;
8) caduta di ascensori e montacarichi, oppure sviluppatisi in conseguenza degli compresi i danni all’impianto, se assicurato il fabbricato;
9) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano abbiamo colpito le cose assicurate o altri oppure enti posti nell’ambito di 20 metri m. da esse;
10) guasti causati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
11) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale, degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato. Resta convenuto In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai fini termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 104,00. La Società non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, infiltrazione di acqua piovana;
b) dei danni derivanti da traboccamento, o rigurgito o rottura di fognature, rottura degli impianti automatici di estinzione;
c) dei danni derivanti da gelo;
d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
12) eventi atmosferici, sotto forma di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non; sono compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno di fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra; sono esclusi i danni:
a) causati da: • fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; • mareggiata e penetrazione di acqua marina; • formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito del sistema di scarico; • ▇▇▇▇, neve; • valanghe, slavine o spostamento d’aria da queste provocato; • cedimento o franamento del terreno, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché di danni di bagnamento diversi da quelli sopracitati;
b) subiti da: • alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; • recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; • enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; • fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; • serramenti, vetrate e lucernai in genere; • lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente garanzia chegaranzia: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00155,00; • in nessun caso la Società risarcirà risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore al 2all’80% del valore assicurato per assicurato;
13) sovraccarico di neve sul tetto e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. Sono esclusi i danni a:
a) fabbricati non conformi alle vigenti norme relative a sovraccarichi da neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali);
b) lucernari, vetrate, serramenti in genere, pannelli solari e all’impermeabilizzazione a meno che il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il danno sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve. La garanzia è prestata fino ad un importo massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 5.165,00 per sinistro e per anno assicurativoassicurativo e con applicazione di una franchigia di Euro 155,00 per sinistro;
1114) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, o fuoriuscita del fluido frigorigeno, subiti dalle merci in refrigerazione, conseguenti:
a) ad eventi garantiti dal presente settore;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero, purché gli eventi che li hanno causati non rientrino tra le esclusioni. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 259,00 e con applicazione di una franchigia di Euro 26,00 per sinistro.
15) scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. I danni saranno indennizzati con deduzione di una franchigia assoluta di Euro 259,00 per singolo sinistro e con un risarcimento massimo per anno assicurativo pari all’80% di ciascuna somma assicurata per il fabbricato e/o il contenuto. Sono esclusi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà protrattasi per oltre 5 giorni consecutivi, quelli verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, i danni da deturpamento o imbrattamento, nonché quelli conseguenti a furto e rapina.
16) effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose ed impianti d’allarme, purché di pertinenza dell’Ufficio o Studio. La Società non risponde dei danni: • agli impianti e alle apparecchiature elettroniche; • causati da usura o da carenza di manutenzione; • verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; • dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; • alle lampadine elettriche; alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. Agli effetti della presente garanzia: • i danni saranno indennizzati fino a concorrenza del 10% del totale delle somme rispettivamente assicurate per il “Fabbricato” e “Contenuto”; • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per il singolo sinistro, dell’importo di Euro 104,00; • in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 2.583,00. Sono comprese inoltre a primo rischio assoluto, fermo il disposto dell’Art. 61:
17) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo1.550,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. 18) le spese necessarie per demoliredi demolizione, sgomberare sgombero e trasportare di trasporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico i residui del sinistroscarico, sino fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile della somma rispettivamente assicurata per il fabbricato e per il contenuto;
19) le spese necessarie per rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto, nei casi in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza e comunque con fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minimacontenuto;
14. 20) le spese necessarie per la ricostruzione di archivi, documenti, registri, disegni, materiale meccanografico e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, per la perdita dei documenti, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
21) le spese di riprogettazione del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato;
22) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato;
23) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, a parziale deroga dell’Art. 18 punto d), locato od abitato utilizzato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. , col massimo di un anno; I locali abitati locati od utilizzati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia essi relativa fino alla concorrenza di Euro 2.583,00 annue;
24) le spese di ammortamento dei titoli per i quali è prestata possibile tale procedura, fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per un periodo non superiore il Contenuto;
25) le spese ed onorari del Perito che il Contraente, in seguito ad un anno sinistro indennizzabile ai termini di polizza, avrà scelto e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% nominato in conformità a quanto disposto dall’Art. 52 fino alla concorrenza del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,005.165,00;
16. 26) i danni occorsi di interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai beni termini di proprietà condominiale polizza fino a concorrenza di uso comune, posti una somma massima del 10% calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in locali rispoglio condominialiconseguenza dell’evento e degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro. In nessun caso A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione “Contenuto” la Società risarcirà indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da: • mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 5% della somma superiore al 2% del valore assicurato assicurata per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativoContenuto; • attrezzature ed arredi posti all’aperto, con il massimo nelle adiacenze dell’Ufficio o Studio in conseguenza dei soli eventi di Euro 5.200,00;incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’Ufficio o Studio.
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Sources: Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a indennizzare tale titolo, i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
1. ) incendio;
2. fulmine) fulmine ed elettricità atmosferica;
3. scoppio, ) esplosione e scoppio non causata causati da ordigni esplosivi e implosione;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
4) implosione;
5. ) caduta di aeromobili e satelliti artificiali - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose da essi trasportate;
6) meteoriti;
7) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. 8) urto di veicoli stradali non o di natanti, con una franchigia di Euro 200,00, esclusi quelli appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica viaal Contraente o all'Assicurato;
7. 9) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impiantoo montacarichi;
8. furto 10) fuoriuscita di fissi ed infissi fumo o vapore da fonti di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte calore a seguito di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione ed accidentale della fonte di calore, calore facente parte dei beni assicurati e purché collegati mediante l'impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
11) guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio. A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di Contenuto, oppure sviluppatisi la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da:
12) merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della al presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, settore fino alla a concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto della somma assicurata per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativoContenuto;
1113) attrezzature ed arredi posti all'aperto, nelle adiacenze dell'esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell'azienda. Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell'Art. 43:
14) le spese per il rimpiazzo di combustibili combustibile fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo1.500,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistratefabbricato;
15) i danni materiali direttamente causati da eventi garantiti dal presente Settore A - Sezione I al Contenuto riposto presso mostre, fiere e mercati, purché nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. le spese L’assicurazione è prestata nel limite del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, della somma assicurata alla partita “Contenuto” e con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comunemassimo, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,005.000,00;
16) i danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza fino a concorrenza di una somma massima del 10% calcolata sull'importo dell'indennizzo liquidato in conseguenza dell'evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro.
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Sources: Insurance Policy
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare ad indennizzare:
1) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da:
1. incendio;
2. fulmine;
3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, alle apparecchiature elettroniche in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi uso dell’Assicurato anche se di proprietà ed uso comune di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque guasto non espressamente escluso. Sono escluse apparecchiature portatili, quelle relative a pannelli fotovoltaici e solari, apparecchiature elettroniche in vendita, produzione e/o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantineriparazione. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, con detrazione della franchigia indicata nella Scheda Allegata;
2) le spese supplementari per singolo sinistro, dell’importo la continuazione dell'attività in caso di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile a termini di polizza e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresìcostituite da:
10a. le spese di utilizzazione di un'altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata;
b. le spese di personale per l'utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva;
c. le spese di trasporto dell'apparecchiatura elettronica. gli oneri di urbanizzazione da pagare Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al Comune, momento in cui insorgono le maggiori spese assicurate e fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativodella somma indicata nella Scheda Allegata;
11. 3) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativospese, in caso di fuoriuscita conseguente danno indennizzabile a rottura accidentale degli impianti termini di riscaldamento polizza, necessariamente sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi - riprodotti a mezzo di condizionamento al servizio del fabbricato assicuratodischi e/o nastri - e fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata. Il pagamento sarà effettuato con detrazione della franchigia indicata nella Scheda Allegata;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. 4) le spese necessarie per demoliredi demolizione, sgomberare sgombero e trasportare trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico i residui dei residuati del sinistro, sino sinistro fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata;
5) i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o del 10% dell’indennizzo pagabile ai Contraente e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge, e se l'Assicurato o il Contraente è una persona giuridica, dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori;
6) i danni materiali e diretti, indennizzabili a termini di polizza e comunque polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, con esclusione degli atti di terrorismo o di sabotaggio. Questi danni sono assicurati previa applicazione della franchigia ed entro il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;espresso nella Scheda Allegata.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Attività Economiche
Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da:
1. ) incendio;
2. ) fulmine;
3. ) scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione;
4. ) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. ) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. ) urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. ) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. 8) furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. ) fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati col legati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro − 200,00; • − in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. ; La Società indennizza altresì:
10. ) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. ) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. ) guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. ) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. ) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. ) le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. ) i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;
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Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati al fabbricato da:
1. ) incendio;
2. ) fulmine;
3. scoppio, esplosione ) esplosione;
4) scoppio non causata da ordigni esplosivi e dovuto ad ordigno esplosivo;
5) implosione;
4. 6) caduta di aeromobili, loro parti o di cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosiviaeromobili;
5. 7) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. 8) urto di veicoli stradali non o di natanti, con una franchigia di Euro 259,00 esclusi quelli appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica viaal Contraente o all’Assicurato o al loro servizio;
7. 9) caduta di ascensori e montacarichi purché adibiti esclusivamente all’attività dell’Assicurato, compresi i danni all’impianto;
8. furto 10) sviluppo di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladrifumi, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliarigas, abitative e nonvapori, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la mancata produzione di caloreenergia elettrica, termica, idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini ;
11) fuoriuscita di fumo da fonti di calore a seguito di guasto improvviso e accidentale della presente garanzia che: • fonte di calore e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
12) guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio od altro evento assicurato; ed inoltre:
13) se il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionefabbricato è goduto in locazione dall’Assicurato (Rischio Locativo), per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, secondo le condizioni che regolano l’assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dal presente settore ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 53 - Assicurazione Parziale - qualora il capitale assicurato a questo titolo risultasse inferiore al 2% del valore assicurato dei locali calcolato ai termini di polizza;
14) qualora sia stato indicato il capitale per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativola garanzia “Ricorso Terzi” - settore A - Incendio nel frontespizio di polizza, con il massimo di Euro 5.200,00. La la Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comunesi obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto capitale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per i capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente settore. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. L’assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i valori portati dai Clienti nell’esercizio assicurato (artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c.) nonché i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
c) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
d) quando l’Assicurato o il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al fabbricato con punto precedente;
e) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 c.c. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure penali o civili promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 c.c. Sono comprese anche, fermo il disposto dell’Art. 54 - Limite massimo di Euro 12.500,00 per sinistro indennizzo - e per anno assicurativo;conseguentemente ad un evento indennizzabile ai termini del presente settore incendio:
11. 15) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 1.550,00;
16) le spese per la ricostituzione di archivi danneggiati o distrutti da incendio od altro evento indennizzabile, fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato per il contenuto e con il massimo di Euro 2.583,00 senza applicare la regola proporzionale;
17) le spese di demolizione, sgombero e di trasporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato per il fabbricato e per il contenuto, senza applicare la regola proporzionale;
18) le spese di rimozione, di deposito presso terzi e di ricollocamento del contenuto, nel caso in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall’Assicurato, resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato per il contenuto, senza applicare la regola proporzionale;
19) le spese per riprogettare le parti di fabbricato danneggiate o distrutte col limite del 5% dell’indennizzo pagato per il fabbricato ma col massimo di Euro 2.583,00; nonché:
20) a parziale deroga dell’Art. 18 - punto 9 - Rischi esclusi - l’indennizzo, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato a titolo di indennizzo per interruzione, sospensione o intralcio dell’attività di un importo pari al 15% dell’indennizzo stesso, escluse le garanzie di Ricorso Terzi e Rischio Locativo, fermo restando quanto disposto dall’Art. 54 - Limite massimo dell’indennizzo -;
21) gli effetti di correnti, scariche elettriche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi anche mobili e circuiti elettrici esclusi macchine ed impianti elettronici, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose ed impianti d’allarme, purché inerenti l’attività esercitata. Sono esclusi i danni:
a) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;
b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
c) verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
d) dovuta a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei 10% del capitale rispettivamente assicurato per il fabbricato e per il contenuto, con il massimo di Euro 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso con una franchigia di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate Euro 104,00 per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla senza applicare la regola proporzionale. Se previsto il capitale assicurato per il “Contenuto” - settore A - Incendio nel frontespizio di polizza la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da:
22) mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 105% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare capitale assicurato alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, partita contenuto con il massimo di Euro 5.200,005.165,00;
16. 23) i danni occorsi ai beni valori del Contraente, suoi familiari e/o dipendenti, riposti in Cassaforte, Armadio di proprietà condominiale di uso comuneSicurezza o Corazzato, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore fino al 210% del valore capitale assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, contenuto con il massimo di Euro 5.200,00;5.165,00.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Il Settore Alberghiero
Rischi assicurati. La Società si obbliga Società, nella forma a indennizzare i “Primo rischio asso- luto”, indennizza l’Assicurato dei danni materiali mate- riali e diretti causati al fabbricato a lui derivati da:
1a) Furto serale con esposizione, tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine (purché fisse) e le porte-vetrate (pur- ché efficacemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso; con rottura dei vetri delle vetrine du- rante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’ufficio/studio, senza introduzione nei locali. incendio;
2. fulmine;
3. scoppio• prietà di ▇▇▇▇▇, esplosione non causata a condizione che l’autore del furto abbia asportato le cose custo- dite nei locali che le contengono e indicati nella “Scheda di polizza”: delle cose assicurate, anche se di pro- • a seguito di scasso dei sistemi o dei mezzi di chiusura esterni, sfondamen- to delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre anti- sfondamento; • mediante l’impiego di attrezzi o di parti- colare agilità personale qualora le aper- ture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ordigni esplosivi e implosione;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ripiani praticabili ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. accessi- bili per via ordinaria; La garanzia è prestata col massimo indennizzo operante dalle ore 24 del giorno della denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate Polizia dello smarri- mento o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comunesottrazione, fino alla concorrenza alle ore 24 del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
117° giorno successivo; restano in ogni caso fermi gli obblighi previsti dall’Art. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, 2.1 della Sezione “Cosa fare in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti sinistro”. In particolare l’Assicurato, salvo dimo- strato caso di riscaldamento o forza maggiore, deve prendere tutte quelle misure di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese sicu- rezza e sorveglianza che si rendesse- ro necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino prevenire eventuali sinistri. condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini sostituzione della serra- tura non appena sia venuto a conoscen- za della sottrazione o dello smarrimen- to delle chiavi o prenda idonei provvedi- menti per la custodia dei locali . • mediante l’uso fraudolento di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, chiavi vere: per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in l’operatività della garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. è La garanzia è prestata per un periodo comunque operante anche quando: questo caso il pagamento dell’indenniz- zo sarà effettuato con uno scoperto del 25%. • vi siano serramenti con vetro non superiore ad un anno anti- sfondamento e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per furto sia stato com- messo con la valutazione del danno - nonché la quota parte sola rottura di spesa a carico del Contraente stesso a seguito tali vetri o con lo scasso delle strutture e/o con- gegni di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo chiusura di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;tali serramenti; in
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Sources: Contratto Di Assicurazione Multirischi Del Professionista
Rischi assicurati. La Società si obbliga È assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato ed al Contenuto posto nei locali dell’esercizio e nei locali utilizzati come deposito di riserva da: L’ Impresa non risponde dei danni: – causati da usura o da carenza di manutenzione; – verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a indennizzare lavo- ri di manutenzione o revisione, nonchè i danni materiali diretti causati al verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; – dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonchè quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore – i primi € 250,00 di ogni sinistro. Restano esclusi i danni: – di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato da:
1. incendio;
2. fulmine;
3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantinerecinzioni; – di furto, rapina, smarrimento, estorsione, di saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; – causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre; – verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assi- curati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occa- sione di serrata; – avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima si protrag- ga per oltre cinque giorni consecutivi. La garanzia è viene prestata col massimo indennizzo previa detrazione di Euro uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per singolo sinistro. In caso di sinistro l’Impresa non indennizzerà più dell’ 80 % della somma assicurata ad ogni singola partita. Relativamente ai danni materiali e diretti causati dalla grandine su serra- menti, insegne, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto, lastre di Euro 1.500,00 fibrocemento o altri conglomerati artificiali e manufatti in mate- ria plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati la garanzia viene prestata entro il limite di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. L'Impresa non risponde dei danni:
a.) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, umidità e stillicidio; - cedimento o franamento del terreno; - gelo, sovraccarico di neve, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
9. fumob.) subiti da: - alberi, gas cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi insegne od anten- ne e consimili installazioni esterne; - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coper- ture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristi- no conseguenti o non a sinistro), serre, capannoni pressostatici e simili, baracche in conseguenza degli eventi legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Ai fini della presente garanzia: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per sin- golo sinistro, di cui sopra un importo pari ad € 500,00; - in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che abbiano colpito le cose assicurate avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma maggiore all’80% della somma assicurata ad ogni singola partita. Sono esclusi i danni causati:
a. da valanghe e slavine;
b. da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
c. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
d. ai fabbricati in costruzione o altri enti posti nell’ambito in corso di 20 metri da esse. Resta convenuto rifacimento (a meno che detto rifa- cimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia chegaranzia) ed al loro contenuto;
e. ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
f. ai lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all'impermeabilizza- zione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, in seguito al sovraccarico di neve. Ai fini della presente garanzia: • - il pagamento dell’indennizzo dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sin- golo sinistro, dell’importo di Euro 200,00una franchigia di € 1.000,00; • - in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma maggiore di € 250.000,00. occlusione di pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico-sanitari e di condizionamento, installati nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate e di sua esclusiva competenza. Sono compresi: - i danni causati dal gelo che provochi la Società risarcirà somma superiore rottura di impianti idrici, igie- nici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato e/o dell’ attività descritta in polizza; questa garanzia viene prestata entro il limite di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo; - rigurgito delle acque di scarico dalle canalizzazioni o dalle fogna- ture, di proprietà o in uso all'Assicurato, a seguito di loro guasto, rottura od occlusione; questa garanzia viene prestata entro il limi- te di € 5.000,00; - le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e le relative riparazioni o sostituzioni, nonché quelle per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie, sono comprese fino alla concor- renza del 2% del valore assicurato della somma assicurata per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativofabbricato, con il massimo col massi- mo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Restano esclusi: - i danni a merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo ed a tutto quanto è posto in locali interrati o seminterrati qualora causati da rigur- gito delle acque di scarico; - da rigurgito delle acque di scarico causati dai sistemi fognari della rete pubblica; - i danni provocati dal gelo qualora l’attività sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti il sinistro; - i primi € 150,00 di ogni sinistro. – Fumo, in caso gas, vapori, fuoriusciti a seguito di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli guasto improvviso ed acci- dentale agli impianti di riscaldamento o di condizionamento termici al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle fabbricato, oppure sviluppati- si in conseguenza dei “Rischi assicurati” che abbiano colpito anche cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;assicurate.
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Sources: Contratto Di Assicurazione
Rischi assicurati. La Società si obbliga risarcisce, nel limite della somma assicurata, le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, dovuta a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da:
1. incendio;
2. fulmine;
3. scoppiorottura per qualunque causa, esplosione non causata da ordigni esplosivi escluse quelle previste dagli articoli 32 e implosione;
4. caduta 45, delle lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di aeromobilicristallo, loro parti o cose trasportate da essispecchio, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicuratomezzo-cristallo, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori vetro, marmo e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladrisimili (escluse quindi le cornici), comprese le porte insegne, stabilmente collocate tanto all’esterno che all’interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro trasporto e di Euro 1.500,00 per anno assicurativoinstallazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono comunque comprese le rotture:
a) determinata da colpa, anche grave, del Contraente o dell’Assicurato;
9b) determinata da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
e) causate da cicloni, uragani, da trombe d’aria, da bufere e da ▇▇▇▇▇▇▇▇. fumoLe scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza, gas salvo le cavillature subite da lastre anti sfondamento. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui ai Settori A - Incendio e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti Garanzie Accessorie e C - Furto, Rapina ed Estorsione, la Società risponderà solo per la produzione parte di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da essedanno non coperte dalle suddette garanzie. Resta convenuto ai fini Agli effetti della presente garanzia chegaranzia: • il - Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00104,00; • - in nessun caso la Società risarcirà per singola lastra somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di a Euro 5.200,00517,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia L’assicurazione è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15“Primo Rischio Assoluto” cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;1907 c.c..
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Rischi assicurati. La Società si obbliga indennizza, nel limite della somma assicurata, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da:
1rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dagli Artt. incendio;
2. fulmine;
3. scoppio32 e 45, esplosione non causata da ordigni esplosivi delle lastre piane e implosione;
4. caduta curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di aeromobilicristallo, loro parti o cose trasportate da essispecchio, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicuratomezzo-cristallo, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori vetro, marmo e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladrisimili (escluse quindi le cornici), comprese le porte insegne, stabilmente collocate tanto all'esterno che all'interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro trasporto e di Euro 1.500,00 per anno assicurativoinstallazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono comunque comprese le rotture:
a) determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato;
9b) determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
e) causate da cicloni, uragani, da trombe d'aria, da bufere e da ▇▇▇▇▇▇▇▇. fumoLe scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza, gas salvo le cavillature subite da lastre anti sfondamento. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui ai Settori A - Incendio e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti Garanzie Accessorie e C - Furto, Rapina ed Estorsione, la Società risponderà solo per la produzione parte di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da essedanno non coperte dalle suddette garanzie. Resta convenuto ai fini Agli effetti della presente garanzia chegaranzia: • − il pagamento dell’indennizzo dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo dell'importo di Euro 200,0052,00; • − in nessun caso la Società risarcirà per singola lastra somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di a Euro 5.200,001.033,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia L'assicurazione è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15"Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;1907 c.c..
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Sources: Insurance Contract
Rischi assicurati. La Società si obbliga risarcisce, nel limite della somma assicurata, le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, dovuta a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da:
1rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dagli Artt. incendio;
2. fulmine;
3. scoppio32 e 45, esplosione non causata da ordigni esplosivi delle lastre piane e implosione;
4. caduta curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di aeromobilicristallo, loro parti o cose trasportate da essispecchio, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicuratomezzo-cristallo, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori vetro, marmo e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladrisimili (escluse quindi le cornici), comprese le porte insegne, stabilmente collocate tanto all’esterno che all’interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro trasporto e di Euro 1.500,00 per anno assicurativoinstallazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono comunque comprese le rotture:
a) determinata da colpa, anche grave, del Contraente o dell’Assicurato;
9b) determinata da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
e) causate da cicloni, uragani, da trombe d’aria, da bufere e da ▇▇▇▇▇▇▇▇. fumoLe scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza, gas salvo le cavillature subite da lastre anti sfondamento. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui ai Settori A - Incendio e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti Garanzie Accessorie e C - Furto, Rapina ed Estorsione, la Società risponderà solo per la produzione parte di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da essedanno non coperte dalle suddette garanzie. Resta convenuto ai fini Agli effetti della presente garanzia chegaranzia: • il Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00104,00; • in nessun caso la Società risarcirà per singola lastra somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di a Euro 5.200,00517,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia L’assicurazione è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15“Primo Rischio Assoluto” cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;1907 c.c..
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Sources: Insurance Contract
Rischi assicurati. A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga di tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a indennizzare i pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni materiali diretti causati al fabbricato dainvolontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla conduzione dell’Ufficio o Studio per il quale è stipulata l’assicurazione limitatamente ai danni avvenuti per colpa anche grave dell’Assicurato nell’ambito dei locali contenenti gli enti assicurati e/o delle relative dipendenze e/o delle pertinenze o sul suolo adiacente in uso all’Assicurato, esclusa ogni responsabilità inerente all’attività professionale. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L’Assicurazione si intende estesa inoltre alla responsabilità civile derivante all’Assicurato:
1. incendio;
2. fulmine;
3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione;
4. caduta di aeromobili, loro parti ) dalla proprietà e/o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento conduzione del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantinefabbricato nel quale si svolge l’attività. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia chenon comprende i danni derivanti: • da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; • da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione; • dagli effetti del gelo e del colpo d’ariete; • da acqua piovana non conseguente a rottura di tubazioni. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, se indennizzabili ai termini di polizza, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell‘importo di Euro 104,00;
2) da quanto previsto dall’Art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da dipendenti compresi i lavoratori parasubordinati in relazione alla guida di autovetture, motocicli o ciclomotori, di cui l’Assicurato debba rispondere. L’Assicurazione è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate (eccetto quelle trasportate su ciclomotori). È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • 259,00;
3) dalla partecipazione ed esposizioni, fiere, mostre e simili, in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato relazione all’allestimento di stands, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio;
4) per danni causati a veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovantisi in sosta nell’ambito degli spazi privati che costituiscono dipendenze e/o pertinenze dell’Ufficio o Studio. Agli effetti della presente garanzia il fabbricato pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell’importo di Euro 104,00 per ogni sinistro veicolo danneggiato;
5) per danni sofferti da clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell’Ufficio, o Studio, consegnate o non consegnate all’Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c. La garanzia non vale per anno assicurativooggetti preziosi, con denaro, valori bollati, marche e titoli di credito. Agli effetti della presente garanzia il massimo pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell’importo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune104,00 per ogni danneggiato, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e comunque fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo massima di Euro 12.500,00 517,00 per sinistro ogni danneggiato;
6) dall’esistenza di cani e/o altri animali domestici nell’ambito dell’Ufficio o Studio;
7) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose ed opere sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
8) per anno assicurativole lesioni corporali (escluse le malattie professionali) subite dai suoi dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, in occasione di lavoro o di servizio;
9) da lavori di pulizia e manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante dall’Assicurato nella sua qualità di committente;
10) dall’uso autorizzato, nei locali dell’Ufficio o Studio, di armi esclusivamente per difesa personale;
11. le spese ) per il rimpiazzo danni a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativoattività industriali, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento commerciali, artigianali, agricole o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autoritàservizi, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativapolizza. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il con uno scoperto del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 517,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimale di Euro 25.823,00 per sinistro e per anno assicurativociascun periodo assicurativo annuo;
12) dalla proprietà, con il massimo gestione ed esistenza di Euro 5.200,00;distributori automatici di cibi e bevande. In caso di ingestione di cibi guasti o avariati i dipendenti sono considerati terzi.
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Sources: Assicurazione