Rilascio delle licenze FLEGT Clausole campione

Rilascio delle licenze FLEGT. L'autorità che rilascia le licenze segue procedure documentate per il rilascio delle licenze? Sono queste accessibili al pubblico, compresi tutti gli oneri a carico? Come viene dimostrato che queste procedure sono adeguatamente applicate nella pratica? Le licenze concesse e negate sono opportunamente registrate? Le registrazioni indicano chiaramente gli elementi giustificativi sulla base dei quali sono rilasciate le licenze? I requisiti per le licenze sono chiaramente specificati e a disposizione dell'esportatore? Gli esportatori comprendono appieno i criteri per il rilascio delle licenze FLEGT? Quali informazioni sulle licenze rilasciate sono rese di dominio pubblico?
Rilascio delle licenze FLEGT. Il sistema di concessione delle licenze FLEGT convalida i risultati della verifica della legalità delle entità forestali, della conformità della catena di approvvigionamento, del monitoraggio e del controllo nazionale dell’attività forestale per i carichi di legname che sono oggetto di una richiesta di licenza FLEGT. La licenza FLEGT è quindi, come il certificato di legalità, uno dei prodotti del sistema di verifica della legalità. La verifica della situazione di un determinato carico di legname si effettua consultando i documenti protetti scambiati tra i «servizi centrali competenti in materia di legalità» (a Yaoundé) e «i servizi decentrati competenti in materia di legalità» (ai punti di esportazione), tramite Internet, con un sistema di numerazione univoca e una registrazione automatica nella banca dati centrale, o tramite documenti protetti emessi su supporto cartaceo in caso di disfunzione del sistema elettronico. La licenza FLEGT viene rilasciata dai responsabili designati dei servizi decentrati competenti in materia di legalità del ministero delle Foreste (delegazioni generali o dipartimentali, posti di controllo delle foreste e della caccia) sulla base di un’ultima relazione fornita dal SIGIF II attestante la conformità alle norme del legname da esportare. La relazione è il risultato della verifica di tre segnali fondamentali che fanno parte del sistema bloccante: — il segnale 1: che indica la regolarità rispetto al certificato di legalità, — il segnale 2: che indica la regolarità rispetto ai contenziosi (SIGICOF), — il segnale 3: che indica la regolarità rispetto al monitoraggio nazionale (catena di approvvigionamento, MESURE e SYDONIA). Quando è prevista, la licenza FLEGT accompagna la scheda delle specifiche rilasciata dal servizio locale competente del ministero delle Foreste e consente di ottenere il «visto per l’imbarco» rilasciato dalla dogana al termine delle operazioni di imbarco di ciascun carico di legname da esportare. In ogni caso, gli agenti del ministero delle Foreste si assicurano in definitiva della conformità dei carichi alle relative licenze FLEGT prima della partenza di detti carichi. Le firme apposte sulla licenza FLEGT sono ufficialmente note. La procedura di rilascio delle licenze FLEGT è definita da un testo del ministro delle Foreste. Le firme autorizzate sono trasmesse regolarmente alle autorità competenti dell’Unione europea, che informano i servizi delle dogane europee. Apparecchiature e mezzi specifici di controllo e di...

Related to Rilascio delle licenze FLEGT

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).