Rientro sanitario dell’Assicurato Clausole campione

Rientro sanitario dell’Assicurato. La Società provvede al rientro sanitario dell’Assicurato al proprio domicilio o ad un ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, ad esclusivo giudizio dei medici della centrale operativa di Assistenza, non possano essere curati sul posto. . Solo le esigenze di ordine medico verranno prese in considerazione per la data di rientro e la scelta del mezzo di trasporto con cui effettuare il rientro, che potrà avvenire per mezzo di: ‐ aereo sanitario ‐ aereo di linea ‐ vagone letto o cuccetta ‐ autoambulanza ‐ altro mezzo ritenuto idoneo dalla centrale Operativa di Assistenza Durante il trasporto, se necessario, l’Assicurato sarà assistito da medici e/o infermieri. In caso di organizzazione del rientro da parte della Centrale Operativa, tutti i costi sono a carico della Società.
Rientro sanitario dell’Assicurato. Il Servizio Medico della Centrale Operativa di Assistenza, in seguito a infortunio o malattia dell’Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, né organizzerà – previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia – il trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l’Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza. A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi: aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei. Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l’accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa. Per i viaggi all’estero, il rientro da paesi extraeuropei (intendendosi ogni paese al di fuori dell’Europa Continentale ivi compresi i possedimenti, i territori e i dipartimenti d’oltremare), esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica eventualmente barellato. Le prestazioni non sono dovute qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.

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  • Rientro sanitario Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato: - aereo sanitario; - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

  • Obblighi dell’Assicurato L’assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.

  • Sorveglianza sanitaria Le Parti a livello aziendale verificheranno col Medico Competente quali misure di prevenzione siano state adottate al fine di tutelare la salu- te del personale addetto alle attività istituzionali quali le visite aziendali, ai laboratori di analisi e genetici, alle attività di macellazione e/o di con- servazione, ai centri meccanografici e ai centri stampa, cui per particola- ri rischi si applicano le misure di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 626/1994. Il Medico Competente, in relazione alle attribuzioni previste dal D.Lgs. 626/1994, qualora ritenesse di sottoporre gli addetti a tali attività alla sor- veglianza sanitaria, su richiesta motivata, potrà avvalersi dell’ausilio tec- nico-sanitario degli Enti ed Istituti indicati nell’articolo 24 del D.Lgs. 626/1994, con i quali il datore di lavoro attiverà i necessari rapporti eco- nomici, previa consultazione del RLS sulla congruità delle scelte e della proposta e recependone eventualmente le indicazioni utili. Il Medico Competente informerà l’ASL competente per territorio all’av- vio della procedura. Qualora l’ASL intervenisse con osservazioni o pro- poste, il Medico Competente e le Parti si incontreranno con l’ASL per verificare le ragioni di tali rilievi. Il datore di lavoro individuerà gli enti e/o i soggetti competenti cui affi- dare le visite e le analisi da effettuare ai fini della sorveglianza sanitaria, informandone il RLS e le RSA/RSU. La valutazione dei rischi analizza almeno l’allegata tabella dei rischi.

  • Rimpatrio Sanitario Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia. Sono escluse dalla prestazione:

  • Attivazione della fornitura 8.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma.

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO L’Assicurato dichiara: • che le informazioni e le dichiarazioni contenute nel presente documento, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere, precise e complete e che non hanno taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza in relazione alle domande e alle dichiarazioni riportate precedentemente, assumendo ogni responsabilità sulle risposte e dichiarazioni stesse, anche se scritte da altri; Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa riferibile allo specifico soggetto che ha reso le dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c., ciò senza vincolo di solidarietà tra Assicurato e Banca Contraente per quanto attiene le dichiarazioni reciprocamente effettuate. In particolare, la Compagnia ha diritto: - di rifiutare il pagamento della somma assicurata qualora l’Assicurato avesse negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel questionario sanitario, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione; - di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente. • di prestare il proprio consenso, ai fini di quanto previsto dall’Art. 1919 del Cod. Civ., all’assicurazione sulla propria vita denominata “Mutuo Assicurato”, a seguito della Convenzione, stipulata tra Società BCC Vita S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx,0 20143, Milano, Italia, e la Contraente dell’Assicurazione Collettiva; • di prosciogliere dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni sia dovuto o dovesse ricorrere sia prima che dopo aver rilasciato le dichiarazioni sul suo stato di salute, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, gli Enti e Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali anche dopo il verificarsi dell’evento, la Società ritenesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione; • di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La data di svolgimento della prima seduta pubblica sarà comunicata attraverso la piattaforma Telematica “TuttoGare”. I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l’accesso alla piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi in remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali. Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa privacy. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno quattro giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito del Dipartimento Politiche Sociali e a mezzo PEC, almeno quattro giorni prima della data fissata. Il sistema “TuttoGare” procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo caricamento sulla piattaforma telematica, l’integrità dei plichi e dei relativi file contenuti nelle rispettive buste inviate dai concorrenti. Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, una volta aperti i relativi file, procederà a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il Seggio di gara limitatamente alle successive lettere a), b) e c), procederà a:

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.