Revoca della richiesta di switching Clausole campione

Revoca della richiesta di switching. 5.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:
Revoca della richiesta di switching. 6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto di gas naturale sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:
Revoca della richiesta di switching. 6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni: a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell’eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo; b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa; c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizio di maggior tutela; d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
Revoca della richiesta di switching. 5.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio For- nitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:
Revoca della richiesta di switching. 6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto di energia elettrica o gas naturale sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni: a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità; b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa (solo per energia elettrica); c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; f) l’accessibilità o meno del Punto di fornitura (solo per gas naturale).
Revoca della richiesta di switching. 5.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni: a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell’eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo b) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; c) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; d) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; e) la data di attivazione del servizio di default; f) l’accessibilità o meno del Punto di fornitura; 5.2 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore. 5.3 Superato il termine di cui al comma 5.2, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia. 5.4 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l’Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di: a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore; b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale. Articolo 6.
Revoca della richiesta di switching. Condizioni generali di fornitura 1 di 4 efficacia e sarà risolto di diritto, senza responsabilità di nessuna delle PARTI, e verranno altresì meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore.
Revoca della richiesta di switching. 6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni: a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell’eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo; Condizioni Generali di Fornitura
Revoca della richiesta di switching. 1. Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni: - se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell’eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo; - il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; - le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; - le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; - la data di attivazione del servizio di default; - l’accessibilità o meno del Punto di fornitura;
Revoca della richiesta di switching. 4.1 Ai sensi della regolazione vigente, qualora il CONTRATTO sia concluso per cambio fornitore, il FORNITORE in presenza di determinate condizioni ha facoltà di revocare la richiesta di switching. Al fornitore che si avvale di tale facoltà il SII comunica: (a) se il punto di fornitura risulta essere sospeso per morosità; (b) l’eventuale presenza di una richiesta d’indennizzo in corso per il punto di fornitura in termini di contributo per la morosità pregressa (CMOR); (c) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; (d) le date delle eventuali richieste di sospensione, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso; (e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso; (f) limitatamente alla fornitura di gas naturale, l’accessibilità o meno del Punto di Riconsegna.