RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Clausole campione

RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. 1. L'azienda riconsegnerà al lavoratore ogni documento di sua pertinenza entro tre giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ne rilascerà ricevuta.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. Art. 174
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. Art. 198
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. Articolo 174
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. I. Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competen- ze maturate all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, metterà a dis- posizione del lavoratore, il quale ne rilascerà ricevuta, il certificato di cui al precedente art. 56 e, appena possibile, ogni altro documento di perti- nenza dell’interessato.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. Cessato il rapporto di lavoro l’azienda consegnerà tempestivamente al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro e ogni altro documento dell’interessato.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. Al momento della effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'impresa consegna al lavoratore i documenti dovutigli a norma di legge, debitamente aggiornati, previo rilascio di ricevuta da parte del medesimo. Ai sensi dell'art. 2124 C.C., l'impresa, ove richiestole, rilascerà al lavoratore un certificato con l'indicazione del periodo nel quale questi è stato alle sue dipendenze. Contestualmente il lavoratore è tenuto a restituire all'impresa eventuali documenti ricevuti in relazione al cessato rapporto di lavoro (es. tesserino rilevazione presenze, permesso accesso al porto, interporto, ferrovia , aeroporto ecc.).
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovrà consegnare al lavoratore i documenti dovutigli regolarmente aggiornati e di cui il lavoratore rilascerà ricevuta. Il trasferimento di proprietà o la trasformazione dell'azienda, salvo che il cedente non provveda all'integrale liquidazione, non risolvono il rapporto di lavoro e il lavoratore conserverà i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto. In caso di fallimento, seguito da licenziamento del lavoratore ed in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto, oltreché alla normale indennità sostitutiva di preavviso, al t.f.r. ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto ed al suo contratto individuale.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. Art. 151
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO. . . . . 118 Articolo 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .