Restituzione al legittimo proprietario Clausole campione

Restituzione al legittimo proprietario. In deroga all’art. 6 della parte generale di queste CGA, sono assicurati quei danni che al contraente dell’assicurazione sorgono dal fatto, che un oggetto assicurato che ha acquistato in buona fede durante la durata del contratto, deve, in seguito a sentenza giudiziaria, essere restituito al legittimo proprietario a causa di un titolo giuridico mancante o vizioso, senza potere ottenere per ciò un indennizzo dal venditore, dal legittimo proprietario o da un altro terzo. È equiparata alla sentenza giudiziaria una risoluzione extragiudiziale, stipulata con il previo consenso scritto dell’assicuratore. Un obbligo di prestazione dell’assicuratore sussiste soltanto se il contraente dell’assicurazione comunica immediatamente all’assicuratore l’apertura del processo. In caso di danni ai sensi di questa disposizione, la prestazione dell’assicuratore è limitata dal valore d’assicurazione dell’oggetto da restituire, al massimo tuttavia dal prezzo di acquisto provatamente corrisposto dal contraente dell’assicurazione. L’indennità massima ammonta a CHF 150’000. Un obbligo di prestazione dell’assicuratore sussiste soltanto se al momento dell’acquisto il contraente dell’assicurazione ha osservato la diligenza consueta nel commercio e dovuta secondo le circostanze e se il danno è stato denunciato all’assicuratore durante il decorso del contratto. Se il contraente dell’assicurazione ha acquisito l’oggetto assicurato per eredità o donazione, allora non sussiste alcun obbligo di prestazione dell’assicuratore. Ai sensi dell'articolo 5 per prescrizioni si intendono, oltre a quelle legali e contrattuali, le seguenti disposizioni in materia di sicurezza:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).