Common use of Responsabilità in materia di subappalto Clause in Contracts

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, commi 6 e 7, del presente Capitolato, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 29 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 73 commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

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Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione dell’Amministrazione appaltante per l'esecuzione l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione l’Amministrazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore Qualora, durante il corso dei lavori lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all’Impresa principale, sia all’Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall’autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiere. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il R.U.P.subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nonché ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.276/2003. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale con il coordinatore subappaltatore/cottimista nei casi in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente l'importo dovuto per l’esecuzione in materia le prestazioni oggetto del subappalto/cottimo al subappaltatore che ne abbia fatto richiesta (se consentito dalla natura del contratto) o che sia una microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.lgs n.50/2016. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappaltoprevisti dalla normativa vigente. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, D.lgs. 29/4/95 n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, 28/6/95 n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, commi 6 e 7, del presente Capitolato, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 29 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 73 commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento246.

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Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori subap- paltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappaltoattività sub- appaltate. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere risol- vere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, commi 6 e 7, del presente Capitolato, ai Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, 105 del Codice dei contratti e è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, manodopera se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati contrattuale dell’appalto o di importo superiore a 100.000 euro e se qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale e sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimian- tecedente. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, 105 del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 29 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5suddetti, si applica l’articolo 73 commi 4, 5 e 6, applicano le disposizione di cui al Capitolato in oggetto in materia di tessera di riconoscimento.

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Samples: www.aceapinerolese.it

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione l'e- secuzione delle opere prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima mede- sima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi ter- zi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappaltoattività subappaltate. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale essen- ziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato modifi- cato dal decreto decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, commi 6 e 7, del presente Capitolato, ai Ai sensi dell’articolo 118105, comma 112, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del pre- sente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività at- tività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, manodopera se singolarmente di importo im- porto superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati contrattuale dell’appalto o di importo superiore a 100.000 euro e se qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore sia supe- riore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimiantecedente. Ai sensi dell’articolo 118105, comma 113, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 29 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5suddetti, si applica l’articolo 73 commi 4, 5 e 6, applicano le disposizione di cui al Ca- pitolato in oggetto in materia di tessera di riconoscimento.

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Samples: www.aceapinerolese.it

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante Appaltante per l'esecuzione l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima Appaltante me- desima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore Direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo all’art. 92 del Decreto n. 81 del 2008, D.Lgs. n° 81/2008 e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenzacompe- tenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappaltosubap- palto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale essen- ziale anche ai sensi dell’articolo dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltanteAppaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatoredell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato mo- dificato dal decreto decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, commi 6 e 7, del presente Capitolato, ai Ai sensi dell’articolo 118dell’art. 105, comma 112 , del Codice dei contratti e ai fini dell’art. 48 del presente Capitolato speciale, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività attivi- tà ovunque espletate che richiedano l'impiego l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro E u r o 100.000,00 e se l'incidenza l’incidenza del costo della manodopera e del personale e è superiore al 50 per cento dell'importo 50% dell’importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. Direttore dei Lavori e al coordinatore Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. Ai sensi dell’articolo 118dell’art. 105, comma 113 , del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 29 dell’art. 48 del presente 28 Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento l’affidamento di attività specifiche di servizi ser- vizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, precedenti si applica l’articolo 73 commi 4, 5 e 6, applicano le disposizioni in materia di tessera riconoscimento. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Sta- zione appaltante, di riconoscimentorisolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammen- da fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore resta 0.Xx sensi dell'art. 105, comma 8 del DLgs 50/2016,l’appaltatore è in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore 2.L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del DLgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del DLgs 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente. 0.Xx Direttore dei lavori Lavori e il R.U.P.responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo all’art. 92 del Decreto n. 81 del 2008DLgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai 0.Xx sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995chiunque, n. 139avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, convertito dalla legge 28 giugno 1995concede anche di fatto, n. 246 (ammenda fino in subappalto o a un terzo dell’importo dell’appaltocottimo, arresto in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno)anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, commi 6 Nei confronti del subappaltatore e 7, dell'affidatario del presente Capitolato, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 29 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, cottimo si applica l’articolo 73 commi 4, 5 la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e 6, dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in materia subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di tessera di riconoscimentochiedere la risoluzione del contratto.

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Samples: Contratto Per L’appalto Di Lavori Pubblici

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante Appaltante per l'esecuzione l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore Direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo all’art. 92 del Decreto n. 81 del 2008, D.Lgs. n° 81/2008 e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltanteAppaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatoredell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, commi 6 e 7, del presente Capitolato, ai Ai sensi dell’articolo 118dell’art. 105, comma 112 , del Codice dei contratti e ai fini dell’art. 48 del presente Capitolato speciale, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro E u r o 100.000,00 e se l'incidenza l’incidenza del costo della manodopera e del personale e è superiore al 50 per cento dell'importo 50% dell’importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. Direttore dei Lavori e al coordinatore Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. Ai sensi dell’articolo 118dell’art. 105, comma 113 , del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 29 dell’art. 48 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento l’affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 73 commi 4, 5 e 6, l’art. 53 in materia di tessera di riconoscimento.. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

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Samples: www.mercafir.it

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il R.U.P.Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 89, comma 1, lettera f) del Decreto n. 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatoredell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, 646 come modificato modificata dal decreto decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’articolo 29Ai sensi dell'art. 35, commi 6 e 7comma 28, del presente CapitolatoD.L. n. 223/2006, ai sensi dell’articolo 118come modificato dalla legge di conversione 4/8/2006, comma 11n. 248, del Codice dei contratti e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture l'Appaltatore risponde in solido con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera il subappaltatore dell'effettuazione e del personale versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e superiore al 50 del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. gli infortuni sul lavoro e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 29 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 73 commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimentosubappaltatore.

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Samples: ww2.gazzettaamministrativa.it

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione dell’Amministrazione appaltante per l'esecuzione l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione l’Amministrazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.276/2003. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale con il R.U.P.subappaltatore/cottimista nei casi in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente l'importo dovuto per le prestazioni oggetto del subappalto/cottimo al subappaltatore che ne abbia fatto richiesta (se consentito dalla natura del contratto) o che sia una microimpresa o piccola impresa, nonché ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.lgs n.50/2016. L'affidatario è solidamente responsabile con il coordinatore per l’esecuzione in materia subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappaltoprevisti dalla normativa vigente. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, D.lgs. 29/4/95 n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, 28/6/95 n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, commi 6 e 7, del presente Capitolato, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 29 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 73 commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento246.

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Samples: www.sienacasa.net

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante Committente per l'esecuzione delle opere attività oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori servizi subappaltati. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono R.U.P. provvede a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile Codice Civile con la conseguente possibilitàfacoltà, per la Stazione appaltanteCommittente, di risolvere il AdF S.p.A. – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE “XXXXXXX XXXXXXXX” COMMITTENTE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - CIG 575247655D 26 contratto in danno dell’appaltatore, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno), fatto salvo il risarcimento del danno. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29La Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e, commi 6 e 7pertanto, del presente Capitolatoè fatto obbligo all’Appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore pagamenti corrisposti al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati subappaltatore o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidataricottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la denominazione di questi ultimi. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 29 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi Committente sospende il successivo pagamento a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 73 commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimentofavore dell’Appaltatore.

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Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori subap- paltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappaltoattività sub- appaltate. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere risol- vere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, commi 6 e 7, del presente Capitolato, ai Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, 105 del Codice dei contratti e è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto og- getto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, manodopera se singolarmente di importo superiore su- periore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati contrattuale dell’appalto o di importo superiore a 100.000 euro e se qualo- ra l'incidenza del costo della manodopera e del personale e sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimian- tecedente. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, 105 del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 29 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5suddetti, si applica l’articolo 73 commi 4, 5 e 6, applicano le disposizione di cui al Capitolato in oggetto in materia di tessera di riconoscimento.

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Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore Nei casi di subappalto ai sensi dell’art.174 del Codice, l'Appaltatore ha l'obbligo di dimostrare, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere opere/servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di dei servizi e dei lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltantel'Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatoredell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, commi 6 e 7, del presente Capitolato, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa dalle leggi vigenti in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimimateria. Ai sensi dell’articolo 118, 105 comma 11, 8 del Codice dei contratti l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai fini dell’articolo sensi dell’art. 29 del presente Capitolato D. Lgs 10/09/2003, e s.m.i., fatte salve le ipotesi di esclusione previste dall’art. 105 comma 13 del Codice. L'Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale, non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 73 commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimentopossono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore.

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Samples: Contratto Di Gestione Dell'illuminazione Pubblica Consistente Nella Riqualificazione Dell'impianto E La Sua Manutenzione Per Un Periodo Pari a 15 Anni, Oltre Interventi Riguardante l'Impianto Di Videosorveglianza E Lettura Targhe

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore Direttore dei lavori e Lavori ed il R.U.P.RUP, nonché il coordinatore Coordinatore per l’esecuzione l’Esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 81/ 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltanteAppaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatoredell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646Legge 646/1982, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139Decreto-Legge 139/1995, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 Legge246/1995 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’articolo 29In ogni momento il Direttore dei Lavori e per suo tramite il RUP possono richiedere, commi 6 oltreché all’Appaltatore, anche ai Subappaltatori copia del Libro Unico del Lavoro nonché i documenti di riconoscimento del personale presente in cantiere e 7verificarne la effettiva iscrizione nel predetto Libro Unico del Lavoro dell’Appaltatore e Subappaltatore autorizzato. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al Subappaltatore o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, del presente Capitolato, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappaltodell’art. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi30 cc. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 29 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 73 commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento6 del DLgs 50/2016.

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Samples: www.rendis.isprambiente.it

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il R.U.P.responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 5 del Decreto n. 81 decreto legislativo n° 494 del 20081996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, 646 come modificato modificata dal decreto decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, commi 6 e 7, del presente Capitolato, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. Ai sensi dell’articolo 11835, comma 11commi da 28 a 33, del Codice D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di conversione 04 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contratti contributi previdenziali e ai fini dell’articolo 29 dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del presente Capitolato pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 73 commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimentopossono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

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Samples: www.provincia.pc.it

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore 2.L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto og- getto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento xx- xxxxxxxxxx danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori 0.Xx D.L. e il R.U.P.RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. Il 0.Xx subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo 5.Fermo restando quanto previsto all’articolo 2947, commi 6 e 7, del presente CapitolatoCapitolato speciale, ai sensi dell’articolo 118105, comma 112, terzo periodo, del Codice dei contratti e è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente singo- larmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza l'in- cidenza del costo della manodopera e del personale e è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione de- nominazione di questi ultimi. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 29 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai 0.Xx subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5del comma 4, si applica l’articolo 73 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. 0.Xx sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali atti- vità non costituiscano lavori.

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Samples: www.comune.sedegliano.ud.it