Common use of Responsabilità civile personale Clause in Contracts

Responsabilità civile personale. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile per- sonale di ciascun “prestatore di lavoro” (compresi qua- dri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: • alle persone considerate “terzi” (escluso l’Assicura- to/Contraente) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale R.C.T.; • agli altri “Prestatori di lavoro”, limitatamente alle le- sioni corporali dagli stessi subite in occasione di la- voro o di servizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O.. Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventual- mente previsti ai sensi della normativa vigente, la pre- sente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei “Prestatori di lavoro” nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione o addetti al servizio di prevenzione e prote- zione di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

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Responsabilità civile personale. L’Assicurazione L’assicurazione comprende la responsabilità civile per- sonale Responsabilità Civile personale di ciascun prestatore di lavoro” lavoro (compresi qua- dri quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicuratodell’assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: 1. alle persone considerate “terzi” (escluso l’Assicura- tol’assicurato/Contraentecontraente) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale massimale R.C.T.; 2. agli altri “Prestatori prestatori di lavoro, limitatamente alle le- sioni corporali ai danni per morte e per lesioni personali dagli stessi subite in occasione di la- voro lavoro o di servizio entro il limite del Massimale massimale pattuito per la garanzia R.C.O.. R.C.O., solo se operante la garanzia premium “Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro”. Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventual- mente eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la pre- sente presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile Responsabilità Civile personale dei “Prestatori prestatori di lavoro” lavoro nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione o addetti al servizio di prevenzione e prote- zione protezione di cui al D. Lgs. Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazionimodifiche.

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Responsabilità civile personale. L’Assicurazione L’assicurazione comprende la responsabilità civile per- sonale Responsabilità Civile personale di ciascun prestatore di lavoro” lavoro (compresi qua- dri quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicuratodell’assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: 1. alle persone considerate “terzi” (escluso l’Assicura- tol’assicurato/Contraentecontraente) in base alle condizioni di Polizzapolizza, entro il limite del Massimale massimale R.C.T.; 2. agli altri “Prestatori prestatori di lavoro, limitatamente alle le- sioni corporali ai danni per morte e per lesioni personali dagli stessi subite in occasione di la- voro lavoro o di servizio entro il limite del Massimale massimale pattuito per la garanzia R.C.O.. R.C.O., solo se operante la garanzia premium “Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro”. Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventual- mente eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la pre- sente presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile Responsabilità Civile personale dei “Prestatori prestatori di lavoro” lavoro nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione o addetti al servizio di prevenzione e prote- zione protezione di cui al D. Lgs. Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazionimodifiche.

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Responsabilità civile personale. L’Assicurazione L’assicurazione comprende la responsabilità civile per- sonale personale di ciascun “prestatore di lavoro” (compresi qua- dri quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: * alle persone considerate “terzi” (escluso l’Assicura- tol’Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di Polizzapolizza, entro il limite del Massimale massimale R.C.T.; * agli altri “Prestatori prestatori di lavoro”, limitatamente alle le- sioni lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di la- voro lavoro o di servizio entro il limite del Massimale massimale pattuito per la garanzia R.C.O.. Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventual- mente eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la pre- sente presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei “Prestatori prestatori di lavoro” nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza o addetti al servizio di prevenzione per la sicurezza e prote- zione la salute dei lavoratori di cui al D. LgsD.lgs. n. 81/08 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

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Samples: Capitolato Di Polizza

Responsabilità civile personale. L’Assicurazione L’assicurazione comprende la responsabilità civile per- sonale Responsabilità Civile personale di ciascun prestatore di lavoro” lavoro (compresi qua- dri quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicuratodell’assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: 1. alle persone considerate “terzi” (escluso l’Assicura- tol’assicurato/Contraentecontraente) in base alle condizioni di Polizzapolizza, entro il limite del Massimale massimale R.C.T.; 2. agli altri “Prestatori prestatori di lavoro, limitatamente alle le- sioni corporali ai danni per morte e per lesioni personali dagli stessi subite in occasione di la- voro lavoro o di servizio entro il limite del Massimale massimale pattuito per la garanzia R.C.O.. R.C.O., solo se operante la garanzia premium “Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro”. Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventual- mente eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la pre- sente presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile Responsabilità Civile personale dei “Prestatori prestatori di lavoro” lavoro nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione o addetti al servizio di prevenzione e prote- zione protezione di cui al D. Lgs. Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazionimodifiche.

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Samples: www.zurich.it

Responsabilità civile personale. L’Assicurazione L’assicurazione comprende la responsabilità civile per- sonale personale di ciascun “prestatore di lavoro” (compresi qua- dri quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato, per danni materiali o corporali conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: - alle persone considerate “terzi” (escluso l’Assicura- tol’Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di Polizzapolizza, entro il limite del Massimale massimale R.C.T.; - agli altri “Prestatori prestatori di lavoro”, limitatamente alle le- sioni lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di la- voro lavoro o di servizio entro il limite del Massimale massimale pattuito per la garanzia R.C.O.. Nel caso in cui i “prestatori di lavoro” siano in possesso dei requisiti eventual- mente eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la pre- sente presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei “Prestatori "prestatori di lavoro" nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza o addetti al servizio di prevenzione per la sicurezza e prote- zione la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

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