Common use of Recesso e risoluzione Clause in Contracts

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà la facoltà di recedere da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: General Conditions of Purchase, Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà 4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano, un recesso dal Contratto di Abbonamento o dal Contratto Prepagato, oppure una disattivazione della SIM Abbonamento per qualunque motivo, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o, a scelta, rateizzate con la facoltà stessa cadenza e lo 4.2 Ad integrazione di recedere quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o (i) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi mensili previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto. Nei casi di cui al presente paragrafo sub i) e ii) che precedono Vodafone potrá richiedere al Cliente la restituzione totale o parziale degli sconti beneficiati in modo equo e proporzionale alla durata residua dell’eventuale promozione, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o rateizzate con la stessa cadenza e lo stesso metodo di pagamento precedentemente scelto, tutto ció fatto salvo il maggior danno subito da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (trentadieci) giorni solari dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di preavviso al Fornitorelettera raccomandata. Nulla sarà dovuto al Fornitore Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della risoluzione retroagiranno alla data di conclusione del presente Contratto e Vodafone pertanto tornerà in conseguenza dell’esercizio proprietà del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffidaterminale, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, diritto della stessa di trattenere o richiedere il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi Vodafone, a titolo di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4corrispettivo per l’uso del terminale. Il recesso dal presente Contratto potrà essere esercitato con le medesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, nel Contratto ADSL, nel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Contratto Di Addebito Diretto, Condizioni Di Contratto Modulo Telefono a Rate Addebito Diretto Su C/C

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente E' facoltà di Zètema di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c.. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dalla Società appaltante fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo. Zètema, inoltre, fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, si riserva la facoltà di recedere risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito, nei seguenti casi: a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; b) qualora l’Appaltatore venga dichiarato fallito, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, o assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo, ovvero a seguito di cancellazione dalla Camera di Commercio; c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante; d) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da ciascun Ordine/i quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso; e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 ) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (trentadieci) giorni solari di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti naturali e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto.richiesta da parte della Società appaltante; 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà f) qualora l’Appaltatore incorra in una delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di risolvere immediatamente un Ordine cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; g) mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle condizioni previste dal CCNL di Acquisto categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva; h) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti da parte dell’Appaltatore; i) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un Contratto ammontare complessivo superiore alla soglia del 10% dell'importo totale del Contratto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso sarà inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Società appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote ogni ulteriore compenso e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine indennizzo e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articoloContratto, non verrà meno alcuno degli obblighi Zètema si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti a carico causa dell’interruzione del Fornitore servizio, nonché di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzionerivalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata.

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Sources: Contract for Services, Contract for Services

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà a) La Regione Puglia si riserva la facoltà di recedere da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata dal presente Contratto Quadro e le Amministrazioni contestualmente recedere dai singoli contratti di fornitura, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione con 30 (trenta) giorni solari di un preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 6 (trentasei) giorni solari mesi ai sensi dell’Art. 1373 del codice civile. b) In tutte le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Quadro di cui al presente articolo, i Contratti esecutivi stipulati dal ricevimento Fornitore saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi. c) Il presente Contratto Quadro potrà essere risolto con effetto immediato: • nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al ▇.▇. ▇▇ marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione; • qualora il Fornitore successivamente all’aggiudicazione dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della relativa diffidagara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC nazionale o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica; • nel caso in cui la percentuale dei contratti, per i quali il Fornitore sia stato soggetto al pagamento di penali per inadempienza, superi il 5% (cinque per cento) dei contratti di servizio attivi in un anno. d) Il presente Contratto Quadro e contestualmente i Contratti esecutivi potranno essere risolti in ogni momento, con comunicazione cheefficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, decorso inutilmente detto terminenel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risoltotermine indicato nella suddetta diffida ad adempiere. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi Nel caso di risoluzione di questo Contratto Quadro e contestualmente dei Contratti esecutivi, le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. f) In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni. g) Qualora il Fornitore non adempia in modo continuativo o reiterato ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura, eccedendo i limiti massimi previsti, la singola Amministrazione può risolvere il singolo contratto di fornitura, fatta salva l’esatta quantificazione dell’attività svolta, l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezzadell’art 2 comma c), che sopravviveranno escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto. h) Il Fornitore può recedere dal presente Contratto Quadro con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla suddetta risoluzionescadenza più vicina dei contratti di servizio con le Amministrazioni, inviando in quella data comunicazione al CTRP ed a tutte le Amministrazioni servite. Le Amministrazioni provvederanno alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, effettuato sulla base dell’esatta quantificazione dell’attività svolta, fatta salva l’applicazione di eventuali penali ed i relativi risarcimenti per danni subiti. i) Nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione volontaria del Contratto Quadro e l’effettiva cessazione delle attività di servizio, il Fornitore non può stipulare contratti di servizio con le Amministrazioni.

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Sources: Contratto Quadro Per L’erogazione Di Servizi Di Connettività E Sicurezza Delle Connessioni E Di Servizi Di Ingegneria Della Sicurezza, Contratto Quadro Per L’erogazione Di Servizi Di Connettività E Sicurezza Delle Connessioni E Di Servizi Di Ingegneria Della Sicurezza

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà La VUS si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) quando la VUS e all’appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; b) per cessione del contratto da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva; c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la VUS incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; d) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, la VUS incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa. f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva. g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva . h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la VUS incamera la cauzione definitiva . i) perdita, da parte dell’appaltatore del servizio, dei requisiti che ne hanno permesso di concorrere alla gara. j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la VUS incamera la cauzione definitiva. k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta; la VUS incamera la cauzione definitiva . In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’appaltatore del servizio, la VUS ha la facoltà di recedere da ciascun Ordine/affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla VUS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitorefatti che hanno motivato la risoluzione. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento recesso unilaterale dell’appaltatore del Fornitore alle obbligazioni servizio, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la VUS è titolata ad esso incombenti incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in virtù dell’/degli Ordine/tutti i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.eventuali conguagli

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Sources: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Recupero Crediti, Servizio Di Raccolta E Trasporto Di Rifiuti Solidi Urbani

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà 4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano, un recesso dal Contratto di Abbonamento o dal Contratto Prepagato, oppure una 4.2 Ad integrazione di quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o dal Contratto Telefono Fisso o nel Contratto Prepagato, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c: (i) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi mensili previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto. Nei casi di cui al presente paragrafo sub i) e ii) che precedono Vodafone potrá richiedere al Cliente la facoltà restituzione totale o parziale degli sconti beneficiati in modo equo e proporzionale alla durata residua dell’eventuale promozione, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o rateizzate con la stessa cadenza e lo stesso metodo di recedere pagamento precedentemente scelto, tutto ció fatto salvo il maggior danno subito da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (trentadieci) giorni solari dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di preavviso al Fornitorelettera raccomandata. Nulla sarà dovuto al Fornitore Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della risoluzione retroagiranno alla data di conclusione del presente Contratto e Vodafone pertanto tornerà in conseguenza dell’esercizio proprietà del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffidaterminale, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, diritto della stessa di trattenere o richiedere il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi Vodafone, a titolo di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4corrispettivo per l’uso del terminale. Il recesso dal presente Contratto potrà essere esercitato con le medesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, nel Contratto ADSL, nel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Contract for Mobile Phone Installment Payment With Direct Debit, Telefono a Rate

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà Ai sensi dell’art 21 sexies, L n. 241/1990 e dell’art. 1671 C.C. il Comune mantiene la facoltà di recedere dal rapporto instaurato in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio per ragioni di pubblico interesse, con formale comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza altri oneri a proprio carico fatto salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre, a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione per inadempimento del contratto di affidamento ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), con effetto immediato a seguito di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata e senza altra formalità, a fronte delle cause di seguito elencate: a) cessazione, fallimento o frode; b) sopravvenuta incapacità o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione; c) cessione del contratto o cessione totale/parziale dei crediti o sub-concessione non autorizzata dall’Amministrazione Comunale; d) gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell’Amministrazione comunale riconducibile a comportamento doloso o colposo dell’aggiudicatario. L’Amministrazione potrà altresì risolvere il contratto, con comunicazione in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità, a fronte di due penali applicate per le seguenti inadempienze: a) sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa o senza preventiva autorizzazione da ciascun Ordine/parte dell’Amministrazione Comunale; b) violazione degli obblighi contrattuali; c) danni prodotti agli impianti o alle attrezzature di proprietà del Comune di Grottammare; d) violazioni delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale. L’Amministrazione, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario aggiudicatario, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di preavviso selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al Fornitorefine di stipulare un nuovo contratto fino alla sua originaria scadenza. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio In caso di risoluzione del diritto di recessocontratto prima della scadenza naturale dello stesso, l’aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione a garanzia dell’esatto adempimento che viene incamerata dall’Amministrazione comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore e non potrà vantare diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino alcuno nei confronti dell’Amministrazione relativamente a tale dataspese già sostenute. 30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Service Agreement

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente La STAZIONE APPALTANTE si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso alla DITTA AGGIUDICATARIA, quanto di cui all'art.109 del D.Lgs 50/2016. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: a. quando la STAZIONE APPALTANTE e la DITTA AGGIUDICATARIA, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; la DITTA AGGIUDICATARIA ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; b. per cessione del contratto da parte della DITTA AGGIUDICATARIA; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva; c. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; d. qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% della cauzione contrattuale, la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; e. negli altri casi previsti dal presente Capitolato Speciale e dalla vigente normativa; f. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio da parte della DITTA AGGIUDICATARIA; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva; g. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte della DITTA AGGIUDICATARIA; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva; h. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva; i. perdita, da parte della DITTA AGGIUDICATARIA, dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; la STAZIONE APPALTANTE incamera la cauzione definitiva; j. la comprovata inadeguatezza e inaffidabilità dell'impianto allo svolgimento del servizio di depurazione per il quale è stato progettato, anche intervenute successivamente al collaudo definitivo. k. per violazione sulle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di recesso la DITTA AGGIUDICATARIA è tenuta a dismettere a proprie spese gli impianti e le attrezzature connesse, salvo indicazioni diverse concordate con la STAZIONE APPALTANTE. In tutti i casi, escluso quello sub a) la risoluzione del contratto opererà ex art. 1456 cod. civ. e la STAZIONE APPALTANTE avrà la facoltà di recedere da ciascun Ordine/affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all'art.110 del D.Lgs50/2016. Alla DITTA AGGIUDICATARIA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla STAZIONE APPALTANTE rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime la DITTA AGGIUDICATARIA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitorefatti che hanno motivato la risoluzione. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento recesso unilaterale della DITTA AGGIUDICATARIA, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la S.A. è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti danno accertato. Si precisa che in virtù dell’/degli Ordine/tutti i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risoltoeventuali conguagli. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà la facoltà di recedere da ciascun Ordine/i Nel caso in cui una delle dichiarazioni e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio garanzie rilasciate dall’Ente ai sensi del diritto di recessoContratto si riveli falsa, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a incompleta, non corretta o non accurata entro la data dell’erogazione, la CDP, entro tale data., potrà recedere dal Contratto. Il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione con telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r all’Ente dell’intenzione di avvalersi della facoltà di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell’Ente. La CDP può risolvere il Contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: 30.2 In caso a) mancato o ritardato pagamento di inadempimento qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffidamomento in cui l’inadempimento si è verificato; b) utilizzo del Nuovo Prestito per una finalità diversa rispetto alla Destinazione; c) falsità, con comunicazione cheincompletezza, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà non correttezza o non accuratezza di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto una delle dichiarazioni e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione rilasciate dall’Ente ai sensi del presente articoloContratto; d) ricezione da parte della CDP del mandato di addebito in conto - con il quale l'Ente ha impartito al tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al tesoriere dell’Ente - i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP, salvo che il mandato di addebito in conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 5 (cinque) giorni a partire dalla Data di Stipula; e) inadempimento da parte dell’Ente o del proprio tesoriere, ciascuno per quanto di propria competenza, di una qualsiasi delle obbligazioni di cui alla garanzia ed ai pagamenti relativi al Nuovo Prestito; f) mancato pagamento da parte dell’Ente di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal Contratto) alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni ovvero b) obbligo per l’Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all’Ente mediante telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r l’intenzione di avvalersi della risoluzione. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) il debito residuo del Nuovo Prestito, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri previsti alla precedente Sez. 6.5 e v) un importo pari allo 0,125% del debito residuo del Nuovo Prestito. Inoltre, nel caso in cui, a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al penultimo capoverso della precedente Sez. 6.2., non verrà meno alcuno degli obblighi si possa dar seguito all’erogazione del Nuovo Prestito, il Contratto si intenderà risolto da parte della CDP senza la corresponsione di alcun indennizzo da parte dell’Ente, a carico condizione che la CDP riceva, entro 5 (cinque) giorni precedenti la Data di Conversione, una dichiarazione, a firma del Fornitore Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, che attesti il mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 24 (riservatezza)all’Art. 41. Qualora la CDP non riceva la suddetta comunicazione entro il predetto termine, che sopravviveranno l’Ente dovrà corrispondere alla suddetta risoluzioneCDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell’importo del Nuovo Prestito.

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Sources: Rifinanziamento Del Prestito

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà la facoltà 7.1 Il Consorzio ha il diritto di recedere da ciascun Ordine/i unilteralmente, senza oneri e/o Contrattocosti aggiuntivi, salvo l’obbligo di corrispondere nei confronti del Consorziato il corrispettivo per le Attività da questi sino a quel momento svolte: a) da ciascun Work Order, mediante preavviso scritto tramite PEC o raccomandata A/R di almeno quindici (15) giorni: nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo avvenuta, del relativo rapporto contrattuale con il Committente terzo. b) da ciascun Contratto di sperimentazione, a mezzo di comunicazione di recesso da inviarsi al relativo Committente con l’eventuale preavviso scritto ivi previsto: nel caso di motivate ragioni, da inoltrare tramite PEC o raccomandata A/R. In questa ipotesi, il Consorzio informerà per iscritto i mediante semplice Consorziati direttamente interessati della propria intenzione di inviare una comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso recesso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del Committente entro il [●] giorno precedente l'invio di tale comunicazione. 7.2 Ciascuna delle Parti avrà diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i risolvere ciascun Work Order e/o del/dei Contratto/iil presente Accordo, l’Acquirente potràai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini mediante comunicazione scritta efficace al ricevimento, nel caso in cui l’altra Parte violi i propri obblighi ai sensi del Work Order e/o Contratti del presente Accordo e dalle Disposizioni non ponga rimedio a tale violazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell’altra Parte che la invita ad adempiere. 7.3 La cessazione dell’efficacia del Work Order e/o dell’Accordo, per qualsiasi motivo avvenuta, comporterà l’obbligo da parte del Consorziato di consegnare al Consorzio tutta la documentazione relativa all’Incarico, in conformità alle disposizioni contenute nel pertinente Work Order e/onel presente Accordo. 7.4 ▇▇▇▇▇, intimare ▇ nel presente articolo deve essere interpretato come una rinuncia al diritto di ciascuna delle Parti di agire per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto risarcimento dei danni e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una di qualsivoglia pregiudizio eventualmente subiti. 7.5 Nessuna delle seguenti ipotesi in capo Parti sarà ritenuta responsabile, e pertanto tenuta al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una risarcimento di qualsivolgia danno subito dall’altra Parte, di qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramentinatura ed a qualsiasi titolo, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi nel caso di riservatezza; d. acquisizione di quote inefficacia e/o partecipazioni (anche di minoranza) invalidità del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine presente Accordo e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un ContrattoWork Order. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Authorization for Payment and Approval of Statute and Regulations

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente 11.1. Il Comune di Villafranca Piemonte potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l’obbligo di corrispondere all’appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell’incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. 11.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456, del Codice Civile, il Comune di Villafranca Piemonte avrà la facoltà di recedere da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recessorisolvere il presente contratto, previo invio a mezzo di posta elettronica certificata di comunicazione con la quale intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi: a) qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legilsativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati di cui al primo comma, dell’art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni; b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall’appaltatore in virtù del presente contratto; c) nel caso di ritardo nell’incarico di progettazione definitiva od esecutiva superiore ai giorni, anche non consecutivi, indicati ai precedenti punti 5.2 o 5.3; d) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 9.3, 11.3, 15.4, del presente contratto; e) nel caso in cui emergano, in sede di comunicazione od informativa antimafia di cui al Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore. 11.3. Il Comune di Villafranca Piemonte si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1662, del Codice Civile e fatto salvo il diritto risarcimento del Fornitore maggior danno. ---------------------------- 11.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del contratto, l’appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al Comune di Villafranca Piemonte tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L’appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. 11.5. Resta inteso tra le parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’incarico, il presente contratto potrà essere risolto a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi dal Comune di Villafranca Piemonte all’appaltatore. In tal caso, quest’ultimo nulla potrà pretendere dal Comune di Villafranca Piemonte a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente attività svolte sino a tale data. 30.2 In caso al momento di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.cposta elettronica certificata. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.------

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Sources: Contratto Per l'Affidamento Dei Servizi Di Architettura Ed Ingegneria

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà la 1) La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006. 2) Il presente atto potrà esser risolto nelle forme previste dagli art. 135 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006 e nelle ipotesi di cui alla legge n. 136/2010, nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge. 3) Il presente contratto può essere risolto, infine, previa formale costituzione in mora, in caso di gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza. 4) La Stazione Appaltante, infine, ha facoltà di recedere da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i risolvere il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta inviata all’Appaltatore via PEC con messa in mora di 10 (dieci) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 30 (trenta) giorni solari naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di preavviso consegna dei lavori; b) eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore 10% (dieci per cento) dell’importo di contratto; c) gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in conseguenza dell’esercizio materia di sicurezza e salute in cantiere, nonché inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data.personale; 30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di d) ▇▇▇▇▇ nell'esecuzione dei lavori; e) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; f) manifesta incapacità o inidoneità, intimare anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; g) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; k) proposta motivata del coordinatore per iscritto al Fornitore la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1 - lettera e), del D. Lgs. n. 81/2008 ; l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffida, misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto la pubblica amministrazione e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsualedei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelarim) violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; c. inadempimento agli obblighi n) nel caso previsto dal successivo art. 13 del presente contratto.. 5) Nel caso di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) risoluzione del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie contratto, la penale di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata 9 è computata sul periodo determinato sommando al ritardo accumulato dall'Appaltatore, rispetto al programma esecutivo dei lavori, il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore la contestazione di cui all’articolo 24 (riservatezza)all’art. 136, che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 6) L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. ART. 11 -

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Sources: Contratto Di Appalto

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà la facoltà 4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di recedere da ciascun Ordine/cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano, a) i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore costi operativi sostenuti in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento mancato pagamento delle fatture per incapienza del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti conto corrente bancario/postale o della carta di credito su cui il Cliente ha domiciliato il pagamento delle fatture; b) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di recupero del credito sostenuti in virtù dell’/degli Ordinecaso di morosità del cliente; c) un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente alla sospensione dello stesso per morosità del Cliente; d) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di gestione sostenuti in caso di impossibilità di accensione della domiciliazione sul conto corrente bancario/i postale o sulla carta di credito indicata dal Cliente alla sottoscrizione del contratto; e/o del/) un importo una tantum a titolo di rimborso dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi costI sostenuti per l’emissione e la gestione del pagamento con bollettino postale in caso di mancata comunicazione dei dati di pagamento e di impossibilità di addebitare gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni importi dovuti su altro strumento di pagamento domiciliato (▇▇▇▇▇▇▇▇ Diretto su c/c o Carta di Credito). Gli importi di tali costi saranno pubblicati nella sezione “Sito del consumatore” del sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. e saranno oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Vodafone. 4.2 Ad integrazione di quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o dal Contratto Telefono Fisso o nel Contratto Prepagato, intimare il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per iscritto gli effetti di cui all’art. 1456 c.c: (i) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi mensili previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al Fornitore soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto. Nei casi di adempiere entro 30 cui al presente paragrafo sub i) e ii) che precedono il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Vodafone, immediatamente ed in un’unica soluzione, tutte le rate mancanti, fatto salvo il maggior danno eventualmente subito da Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (trentadieci) giorni solari dal ricevimento preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della relativa diffidarisoluzione retroagiranno alla data di conclusione del presente Contratto e Vodafone pertanto tornerà in proprietà del terminale, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, diritto della stessa di trattenere o richiedere il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi Vodafone, a titolo di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4corrispettivo per l’uso del terminale. Il recesso dal presente Contratto potrà essere esercitato con le medesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, nel Contratto ADSL, nel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Condizioni Di Contratto Modulo Telefono a Rate Addebito Diretto Su C/C

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà la Gli Amministratori Comunali o il personale dipendente del Comune di Cento possono in ogni momento effettuare controlli sulla gestione e sul rispetto delle norme contrattuali. Il comodatario ha facoltà di recedere dal contratto con obbligo di preavviso formale di almeno 90 (novanta) giorni, da ciascun Ordine/i comunicarsi a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a.r. al Comune di Cento. Pari facoltà di recesso, con le medesime modalità e tempistiche di preavviso di cui sopra, è concessa all’Amministrazione Comunale. In caso di mancato rispetto, sia da parte del comodatario che da parte dell’Amministrazione committente, del termine minimo di 90 (novanta) giorni per la comunicazione del preavviso di recesso, la parte che recede dovrà versare all’altra a titolo di indennizzo una somma pari ad € 500,00, entro il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta del soggetto avente diritto. L’Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di: - scioglimento deII’associazione / ente / fondazione / società di mutuo soccorso per quaIsiasi causa o motivo; - gravi o ripetute inottemperanze o inadempienze rispetto agli obblighi contenuti neI presente atto o rispetto allo svolgimento delle attività progettuali come presentate in sede di gara; - sub concessione in uso del bene a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale; - destinazione dei locali ad un uso diverso da queIIo oggetto del comodato; - mancato pagamento all’Ente comunale, anche con la modalità del rimborso, deIIe spese per utenze e consumi; - mancata reaIizzazione deI progetto presentato in sede di gara; - mancata presentazione della polizza assicurativa di cui al precedente art. ………….; - mancato rispetto deIIe disposizioni d'ordine pubbIico, deIIe norme igienico- sanitarie vigenti in materia, deIIe norme regoIamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine moraIe e di decoro; - reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria del bene; - danni arrecati dal comodatario (o da suoi soci o collaboratori o personale comunque a lui riconducibile) ai locali, agli spazi, ad apparecchiature, attrezzature, impianti e ad oggetti di quaIsiasi genere ivi presenti, non di proprietà del comodatario ma di terzi (incluso tra questi il Comune di Cento), durante o in occasione o in conseguenza dello svolgimento delle attività del comodatario, qualora il comodatario non provveda alla riparazione o sostituzione di quanto danneggiato e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari al risarcimento del danno arrecato; Al verificarsi di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recessouna delle suddette ipotesi, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino Comune provvederà a tale data. 30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare formalizzare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comodatario la relativa diffidacontestazione, con comunicazione chel’indicazione del comportamento, decorso inutilmente detto termineanche omissivo, del medesimo, che legittima la risoluzione del contratto. Formalizzata la contestazione e costituito in mora il comodatario, qualora questi non adduca fondate motivazioni e non ponga rimedio alle proprie negligenze nei modi e nei termini indicati dall’Ente, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro contratto verrà risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Contratto Di Comodato D’uso Gratuito

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà la facoltà 4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di recedere da ciascun Ordine/cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che a) i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore costi operativi sostenuti in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento mancato pagamento delle fatture per incapienza del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti conto corrente bancario/postale o della carta di credito su cui il Cliente ha domiciliato il pagamento delle fatture; b) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di recupero del credito sostenuti in virtù dell’/degli Ordinecaso di morosità del cliente; c) un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente alla sospensione dello stesso per morosità del Cliente; d) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di gestione sostenuti in caso di impossibilità di accensione della domiciliazione sul conto corrente bancario/i postale o sulla carta di credito indicata dal Cliente alla sottoscrizione del contratto; e/o del/) un importo una tantum a titolo di rimborso dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi costI sostenuti per l’emissione e la gestione del pagamento con bollettino postale in caso di mancata comunicazione dei dati di pagamento e di impossibilità di addebitare gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni importi dovuti su altro strumento di pagamento domiciliato (▇▇▇▇▇▇▇▇ Diretto su c/c o Carta di Credito). Gli importi di tali costi saranno pubblicati nella sezione “Sito del consumatore” del sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. e saranno oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Vodafone. 4.2 Ad integrazione di quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o dal Contratto Telefono Fisso o nel Contratto Prepagato, intimare il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per iscritto gli effetti di cui all’art. 1456 c.c: (i) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi mensili previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al Fornitore soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto. Nei casi di adempiere entro 30 cui al presente paragrafo sub i) e ii) che precedono il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Vodafone, immediatamente ed in un’unica soluzione, tutte le rate mancanti, fatto salvo il maggior danno eventualmente subito da Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (trentadieci) giorni solari dal ricevimento preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della relativa diffidarisoluzione retroagiranno alla data di conclusione del presente Contratto e Vodafone pertanto tornerà in proprietà del terminale, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, diritto della stessa di trattenere o richiedere il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi Vodafone, a titolo di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4corrispettivo per l’uso del terminale. Il recesso dal presente Contratto potrà essere esercitato con le medesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, nel Contratto ADSL, nel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Contratto Per Il Servizio Mobile in Abbonamento

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà 7.1 InfoCert potrà recedere dal Contratto, senza obbligo di pagamento di indennizzo di sorta o risarcimento, oltre che 7.2 In ogni caso, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia del recesso. In tal caso, troverà applicazione, conseguentemente, la disposizione di cui all’art. 9.1. 7.3 Nell’ipotesi di cui all’art. 7.2, qualora la facoltà di recedere recesso sia esercitata da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari InfoCert, il Rivenditore avrà diritto al rimborso del residuo importo prepagato già versato. Viceversa, qualora la suddetta facoltà di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del recesso sia esercitata dal Rivenditore, InfoCert avrà diritto di recesso, salvo a trattenere il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale dataresiduo importo prepagato già versato dal Rivenditore. 30.2 In caso 7.4 L'inadempimento da parte del Rivenditore anche di inadempimento una sola delle disposizioni di cui all'art. 2 (Oggetto), 4 (Diritti e Obblighi del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/iRivenditore), l’Acquirente potrà10 (Rapporti commerciali. Disciplina della tutela del marchio e dell'immagine), fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti 11 (Riservatezza), 15 (Clausola di esclusiva) e dalle Disposizioni di art. 17 (Normativa antimafia, D.Lvo 231/2001 e ▇▇▇▇▇▇ etico) costituisce inadempimento essenziale ai sensi dell'art. 1455, intimare c.c., e comporta, ai sensi dell'art.1456, c.c., la risoluzione del presente Contratto che opererà di diritto al semplice ricevimento di una comunicazione, inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC, contenente la contestazione dell'inadempienza e l'intendimento di InfoCert di avvalersi della risoluzione stessa. Resta comunque salvo il diritto di InfoCert di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti, non essendo in nessun caso responsabile per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffidaqualunque danno diretto, con comunicazione cheindiretto, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto incidentale e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione conseguente, subito dai Clienti Finali/Utilizzatori finali dovuti per fatti ed o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) omissioni del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura Rivenditore e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4persone ad esso comunque riconducibili. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Rivenditore Web Agreement

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà E’ facoltà delle singole Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere da ciascun Ordine/anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura: ⮚ per motivi di pubblico interesse; ⮚ a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari prezzi praticati, come previsto al paragrafo 14 del capitolato tecnico; ⮚ a seguito di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recessomancata accettazione, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento dalla trasmissione della relativa diffidaproposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con comunicazione chemodificazioni con L. 135/2012; ⮚ in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, decorso inutilmente detto terminesuccessivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; ⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote indennizzo e/o partecipazioni (rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con almeno 30 (trenta) giorni solari di preavviso solari, da comunicarsi al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contrattocon lettera raccomandata a.r. 30.5 In qualsiasi , purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Le Aziende, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di cui all’articolo 24 ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzioneart. 1454 c.c.) .

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà 1. L’ASP di Frosinone si riserva la facoltà di recedere da ciascun Ordine/i e/dal presente Contratto in tutto o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di in una sua parte dandone preavviso al FornitorePrestatore almeno 15 giorni prima della data di efficacia del recesso a mezzo di PEC ovvero mediante lettera raccomandata a/r all'indirizzo che sarà a tal fine espressamente comunicato dal Prestatore, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni totalmente eseguite e completate ed escluso qualsivoglia indennizzo. 2. Nulla sarà dovuto Con riferimento all’articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali il Committente possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Prestatore a far fronte agli impegni assunti con il presente Contratto, l’ASP di Frosinone stessa si riserva sin d’ora la facoltà di risolvere il Contratto, per colpa ed in danno del Prestatore, dandone comunicazione con Posta Elettronica Certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. 3. Il Committente potrà risolvere il presente Contratto in ogni momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore prestatore, nel caso in conseguenza dell’esercizio cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del diritto presente Contratto e qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere. 4. In tutti i casi di recesso, salvo risoluzione anche parziale non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale dataal risarcimento dei danni. 30.2 In 5. Al presente Contratto si applica quanto previsto in materia di risoluzione del contratto dall’ordinamento giuridico italiano. 6. È facoltà dell’ASP di Frosinone procedere alla risoluzione del Contratto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nella fase prodromica alla scelta del contraente e nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura; b) per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto; c) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di fiducia sottostante il presente ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale▇▇▇▇; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranzad) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie negli altri casi di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un presente Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Determina a Contrarre E Conferimento Incarico Professionale

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà la facoltà 13.1 Il Cliente potrà recedere in tutto o in parte dal Contratto, mediante invio al Fornitore di recedere da ciascun Ordine/i un preavviso scritto di trenta (30) giorni di calendario. In tal caso, il Cliente dovrà pagare al Fornitore il valore dei Beni e/o Servizi consegnati ma non ancora pagati (a condizione che tali Beni e/o Servizi siano comunque conformi a quanto in Contratto) oltre ai comprovati costi diretti ragionevolmente sostenuti dal Fornitore per i Beni e/o Servizi non consegnati e non pagati, ma che tuttavia non potrà mai in nessun caso essere superiore al prezzo di acquisto per i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al FornitoreBeni e/o Servizi convenuto in Contratto. Nulla Al Fornitore non sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale dataalcun ulteriore risarcimento. 30.2 13.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termineContratto da parte del Fornitore, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risoltoCliente potrà risolvere il Contratto in conformità con la Clausola 8.4. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre 13.3 Il Cliente potrà risolvere il Contratto immediatamente mediante comunicazione scritta nei seguenti casi (i) qualora venga presentata un’istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del Fornitore stesso; (ii) le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere profondamente/sostanzialmente deteriorate, compromettendo in questo modo l’impegno di fornitura; (iii) il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo, oppure interrompe i pagamenti verso i propri fornitori; (iv) vi sia un cambiamento societario nel controllo del Fornitore e questo non venga comunicato al Cliente. 13.4 Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, il Cliente ha la facoltà di risolvere immediatamente l’intero Contratto, qualora non sia interessata ad un Ordine adempimento parziale. 13.5 Qualora il Cliente receda o risolva il Contratto in virtù dei diritti di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini recesso e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie risoluzione di cui all’articolo 4ai precedenti paragrafi, il Fornitore è tenuto a ricompensare il Cliente per le perdite o i danni provocati, a meno che il Fornitore non sia responsabile del recesso o della risoluzione del Contratto. I diritti e le azioni previsti per legge non dovranno essere limitati da quanto previsto nella presente Clausola. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Condizioni Generali Di Contratto

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà la 1. Le parti hanno facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento, con un preavviso - da ciascun Ordine/i inviare a mezzo raccomandata A.R. o PEC - di almeno 30 giorni. E’ tuttavia previsto che: − in caso di recesso da parte di Blhack, quest’ultima sia tenuta a restituire al Cliente solo le somme da questo corrisposte in virtù del Contratto. Pertanto, nessun importo a titolo di risarcimento del danno e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 ad altro titolo (trentaad esempio, perdita di chance, danni indiretti etc.) giorni solari di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto da Blhack al Fornitore Cliente; − in conseguenza dell’esercizio caso di recesso da parte del diritto di Cliente, quest’ultimo sia tenuto a versare a Blhack le somme pattuite per la fase dell’Incarico in corso al momento del recesso, salvo fermo restando che gli importi corrisposti a Blhack in precedenza non dovranno in alcun caso essere restituiti. In questa ipotesi non è previsto il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate passaggio in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i capo al Cliente della proprietà e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini titolarità di alcun bene materiale e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇immateriale. 2. Qualora una delle parti non adempia alle proprie obbligazioni, intimare ai sensi del Contratto, l’altra parte potrà inviare una diffida ad adempiere che identifichi quanto inadempiuto o non esattamente adempiuto, le attività necessarie per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto porvi rimedio ed il termine, non inferiore a 15 giorni, entro cui provvedervi. Decorso tale termine, ove l’inadempimento contestato sia di rilevante importanza e non vi sia stato posto rimedio, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risoltoContratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., a seguito della comunicazione scritta della parte che intende procedere in tal senso. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà 3. Blhack potrà altresì risolvere il Contratto senza necessità della diffida ad adempiere di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto cui al punto che precede, ai sensi dell’articolo dell’art. 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione il Cliente sia inadempiente ad uno degli obblighi di cui agli artt. 3.4, 4, 5, 7, 8.4, 8.5, 10, 12 o assoggettamento qualora il Cliente non abbia adempiuto ad una qualsiasi procedura concorsuale;obbligazione di pagamento prevista dal Contratto decorsi 30 giorni dalla sua scadenza. b. pignoramenti4. In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per fatto e colpa di Blhack, sequestri o protesti o assoggettamento le parti riconoscono che nessun importo a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi titolo di riservatezza; d. acquisizione di quote risarcimento del danno e/o partecipazioni ad altro titolo (anche ad esempio, perdita di minoranzachance, danni indiretti etc.) del Fornitore sarà dovuto da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4Blhack al Cliente, posto che l’unica eventuale sua obbligazione sarà la restituzione dell’ultimo importo percepito in esecuzione dell’Incarico prima della intervenuta risoluzione. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 5. In qualsiasi caso ogni ipotesi di risoluzione ai sensi del presente articoloContratto per fatto e colpa del Cliente, non verrà meno alcuno degli obblighi quest’ultimo perderà ogni diritto sull’Output restando in ogni caso obbligato a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzioneversare le somme pattuite per l’intero Incarico.

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Sources: General Conditions of Contract

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà la facoltà 4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di recedere da ciascun Ordine/cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano, a) i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore costi operativi sostenuti in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento mancato pagamento delle fatture per incapienza del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti conto corrente bancario/postale o della carta di credito su cui il Cliente ha domiciliato il pagamento delle fatture; b) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di recupero del credito sostenuti in virtù dell’/degli Ordinecaso di morosità del cliente; c) un importo una tantum a rimborso dei costi sostenuti per la riattivazione del Servizio successivamente alla sospensione dello stesso per morosità del Cliente; d) un importo una tantum a titolo di rimborso dei costi di gestione sostenuti in caso di impossibilità di accensione della domiciliazione sul conto corrente bancario/i postale o sulla carta di credito indicata dal Cliente alla sottoscrizione del contratto; e/o del/) un importo una tantum a titolo di rimborso dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi costI sostenuti per l’emissione e la gestione del pagamento con bollettino postale in caso di mancata comunicazione dei dati di pagamento e di impossibilità di addebitare gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni importi dovuti su altro strumento di pagamento domiciliato (▇▇▇▇▇▇▇▇ Diretto su c/c o Carta di Credito). Gli importi di tali costi saranno pubblicati nella sezione “Sito del consumatore” del sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. e saranno oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Vodafone. 4.2 Ad integrazione di quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o dal Contratto Telefono Fisso o nel Contratto Prepagato, intimare il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per iscritto gli effetti di cui all’art. 1456 c.c: (i) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi ogni 4 settimane previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al Fornitore soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto. Nei casi di adempiere entro 30 cui al presente paragrafo sub i) e ii) che precedono il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Vodafone, immediatamente ed in un’unica soluzione, tutte le rate mancanti, fatto salvo il maggior danno eventualmente subito da Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., prima che sia trascorso un numero di rinnovi da 4 settimane pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate ogni 4 settimane” del presente modulo, decorsi 10 (trentadieci) giorni solari dal ricevimento preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della relativa diffidarisoluzione retroagiranno alla data di conclusione del presente Contratto e Vodafone pertanto tornerà in proprietà del terminale, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, diritto della stessa di trattenere o richiedere il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi Vodafone, a titolo di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4corrispettivo per l’uso del terminale. Il recesso dal presente Contratto potrà essere esercitato con le medesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, nel Contratto ADSL, nel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Mobile Service Agreement

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà E’ facoltà delle singole Aziende di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Con- tratti esecutivi a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modi- ficare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico re- gionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della pre- sente fornitura. Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere da ciascun Ordine/anticipatamente dal contratto, anche con rife- rimento a singoli lotti di fornitura: - per motivi di pubblico interesse; - a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari prezzi praticati, come previsto al paragrafo 14 del capitolato tecnico; - a seguito di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recessomancata accettazione, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento dalla trasmissione della relativa diffidaproposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anti- corruzione (▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con comunicazione chemodificazioni con L. 135/2012; - in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle mi- gliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, decorso inutilmente detto terminesuccessivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto; - in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. Nei casi di recesso di cui sopra, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda contraen- te delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corri- spettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote indennizzo e/o partecipazioni (rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. L’Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avva- lendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con almeno 30 (trenta) giorni solari di preavviso solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento del- la comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) . Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, potranno risol- vere di diritto l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, senza biso- gno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa comunicazione al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi: ▪ nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara; ▪ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; ▪ nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto; ▪ in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati; ▪ nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”. ▪ qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle re- lative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi op- pure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; ▪ qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. La risoluzione del Contratto non si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contrattoestende alle prestazioni già eseguite. Relativamente agli accordi quadro, Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. 30.5 In qualsiasi , in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti esecutivi, si riserva di risolvere il l’Accordo Quadro di riferimento. La risolu- zione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, per- tanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi contratti esecutivi e può essere causa di risoluzione dei singoli contratti esecutivi, salvo il risarcimento del danno. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro da parte di Umbria Salute e Servizi e/o dei Contratti da parte delle Aziende, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del presente articoloD.Lgs. n. 50/2016. In tutti i casi di risoluzione le Aziende contraenti, non verrà meno alcuno degli obblighi avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. In ogni caso, resta fermo il diritto Umbria Salute e Servizi s.c. a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzioner.l.

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Sources: Appalto Specifico

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà la facoltà La Committente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, il tutto secondo quanto indicato all’art.134 delD.lgs.163/06 . L'appalto e l'affidamento dei lavori si risolveranno tacitamente alla data di scadenza contrattuale, per esaurimento della durata contrattuale, senza necessità di avviso di recesso da ciascun Ordine/i parte dell’Amministrazione, salvo eventuali ulteriori disposizioni o proroghe. E' facoltà solo dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto anticipatamente conformemente a quanto previsto dagli artt. 135-136-137-138-139 e 140 del D.lgs.163/06 e smi, e dall’art.146 del DPR 207/2010 e l’interruzione del rapporto contrattuale sarà operante a far data da quella indicata nell’intervenuta comunicazione scritta, a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, anticipata via fax, inviata all’aggiudicatario dalla Committente: a) per grave colpa e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trentainottemperanza da parte dell’aggiudicatario alle norme del contratto stesso; b) giorni solari per gravi mancanze e l’inosservanza delle prescrizioni e gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori; c) per violazioni alla normativa di preavviso cui al FornitoreD.lgs.81/08; d) per subappalto non autorizzato; e) per accertata incapacità di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto, contestate dalla Direzione dei Lavori, che compromettono l'esatto adempimento della obbligazione; f) per reiterate negligenze e gravi ritardi dell’aggiudicatario , accertate dalla Direzione dei Lavori, che accumulano penali per un importo uguale o superiore al 10% dell'importo contrattuale; g) in caso di ottenimento di DURC dell’aggiudicatario per due volte negativo. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto Prima della risoluzione verrà fatta contestazione degli addebiti e assegnazione di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso un termine non inferiore a 15 gg. per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 la presentazione delle controdeduzioni. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/risoluzione anticipata su richiesta dell'Amministrazione, all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo soltanto il pagamento dei Contratto/ilavori già correttamente eseguiti e come verificati e collaudati dalla Direzione dei Lavori, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti liquidabili con la sottoscrizione della proposta di liquidazione e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto saldo delle relative fatture ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora dell’art.134 del D.lgs.163/06 e smi; l'Amministrazione si verifichi una delle seguenti ipotesi avvarrà della possibilità di pretendere quei danni derivati dalla risoluzione anticipata in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.danno

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Sources: Capitolato d'Onere

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà 1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere da ciascun Ordinedal presente Accordo Quadro in tutto o in una sua parte e contestualmente dai relativi atti esecutivi dandone preavviso al Prestatore almeno 30 giorni prima della data di efficacia del recesso a mezzo di PEC ovvero mediante lettera raccomandata a/r all'indirizzo che sarà a tal fine espressamente comunicato dal Prestatore alla Stazione Appaltante, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo. 2. Con riferimento all’articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Stazione Appaltante possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Prestatore a far fronte agli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante stessa si riserva sin d’ora la facoltà, di risolvere l’Accordo Quadro, per colpa ed in danno del Prestatore, dandone comunicazione con Posta Elettronica Certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. 3. La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Accordo ed i corrispondenti Atti Esecutivi in ogni momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al prestatore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Accordo Quadro e qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere 4. In tutti i casi di risoluzione anche parziale non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni. 5. In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo e nelle ulteriori ipotesi di risoluzioni contenute nell’Accordo Quadro, gli Atti esecutivi stipulati dal Prestatore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto. 6. Al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti esecutivi si applica quanto previsto in materia di risoluzione del contratto dall’ordinamento giuridico italiano. 7. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Stazione Appaltante, per gravi e ripetute inadempienze del Prestatore nei confronti della Stazione Appaltante medesima, si vedesse obbligata a risolvere l’Accordo Quadro, avrà il diritto di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del diritto di recesso, salvo Prestatore per il diritto risarcimento del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale datadanno. 30.2 In 8. È facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nel corso della procedura di pre-commercial procurement di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura; b) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di inadempimento altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore Prestatore; c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione così come previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle obbligazioni ad esso incombenti misure previste dalla normativa antimafia; d) per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali (anche quelle in virtù dell’/degli Ordine/esecuzione degli Atti Esecutivi) nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei suoi allegati e negli Atti Esecutivi; e) qualora la procedura di pre-commercial procurement dovesse interrompersi per il mancato raggiungimento del numero minimo di aggiudicatari previsto dal Disciplinare di gara; f) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni ogni singolo rapporto attuativo; g) per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 10 (trentadieci) giorni solari di calendario dal ricevimento della relativa diffidarichiesta da parte della Stazione Appaltante, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.cdell’art. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale17; b. pignoramentih) per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelaridi autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 23; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranzai) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie negli altri casi di cui all’articolo 4al presente Accordo Quadro. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Accordo Quadro Per Attività Di Ricerca E Sviluppo

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà la facoltà 10.1 JAZZ potrà recedere dal Contratto di recedere da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con Fornitura in qualsiasi momento, salvo preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso da comunicarsi con lettera raccomandata A/R. 10.2 Senza pregiudizio per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i gli altri diritti e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini dalla Normativa Applicabile o dalle presenti Condizioni Generali (ivi incluso il diritto al risarcimento del danno), JAZZ avrà diritto di non eseguire l’Ordine e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine il Contratto di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi Fornitura in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad caso di violazione, da parte del Cliente, di una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni disposizione delle presenti Condizioni Generali (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie ivi incluse quelle di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine ) alla quale il Cliente stesso non abbia posto rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di JAZZ. Sono a completo carico del Cliente i costi sostenuti da JAZZ come diretta conseguenza della mancata esecuzione dell’Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 della risoluzione delle presenti Condizioni Generali (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contrattoivi incluso, a mero titolo esemplificativo, ogni onere e spesa sostenuti da JAZZ per recuperare le somme dovute dal Cliente, tra cui gli onorari dei legali, i costi delle procedure giudiziarie, e ogni altro conseguente onere e spesa). 30.5 In 10.3 JAZZ ha diritto di dichiarare risolto il rapporto contrattuale con effetto immediato nel caso in cui (i) il Cliente sia sottoposto a una qualsiasi caso procedura concorsuale o venga posto in liquidazione, o (ii) sia sottoposto ad atti esecutivi o ad altri provvedimenti di risoluzione natura giudiziaria che possano lederne l’immagine aziendale e commerciale, o comunque costituire nocumento per l’attività o la struttura commerciale dell’altra parte, o (iii) le condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente subiscano variazioni tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a JAZZ ai sensi del presente articoloContratto di Fornitura, non verrà meno alcuno (iv) JAZZ abbia ragione di ritenere (agendo ragionevolmente) che uno qualsiasi degli obblighi a carico del Fornitore eventi di cui all’articolo 24 ai precedenti punti (riservatezzai), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione(ii) e (iii) sia in procinto di verificarsi; o (v) il Cliente si renda gravemente inadempiente. 10.4 Resta inteso che, in caso di inadempimento da parte del Cliente: (i) ogni suo debito nei confronti di JAZZ diverrà immediatamente esigibile e pagabile a prima richiesta, nonostante precedente patto contrario; (ii) tutte le consegne saranno sospese, e (iii) il diritto del Cliente di vendere o altrimenti disporre dei Prodotti cesserà immediatamente.

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Sources: General Terms and Conditions

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso alla Ditta aggiudicataria, le voci di cui all’art.134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: a. quando la Stazione Appaltante e la Ditta aggiudicataria, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; la Ditta aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; b. per cessione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria; la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva; c. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; d. qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento della cauzione contrattuale, la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; e. negli altri casi previsti dal presente Capitolato Speciale e dalla vigente normativa; f. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria; la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva; g. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte della Ditta aggiudicataria; la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva; h. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva; i. perdita, da parte della Ditta aggiudicataria, dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva; j. la comprovata inadeguatezza e inaffidabilità dell’impianto allo svolgimento del servizio di depurazione per il quale è stato progettato, anche intervenute successivamente al collaudo definitivo. In caso di recesso la ditta aggiudicataria è tenuta a dismettere a proprie spese gli impianti e le attrezzature connesse, salvo indicazioni diverse concordate con la Stazione Appaltante. In tutti i casi, escluso quello sub a) la risoluzione del contratto opererà ex art. 1456 cod. civ. e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di recedere da ciascun Ordine/affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art.140 del D.Lgs. 163/2006. Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitorefatti che hanno motivato la risoluzione. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento recesso unilaterale della Ditta aggiudicataria, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la Stazione Appaltante è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti danno accertato. Si precisa che in virtù dell’/degli Ordine/tutti i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risoltoeventuali conguagli. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Capitolato Per La Fornitura Di Un Impianto Di Trattamento Percolato

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà 1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro in tutto o in una sua parte e contestualmente dai relativi atti esecutivi dandone preavviso al Prestatore almeno 30 giorni prima della data di efficacia del recesso a mezzo di PEC ovvero mediante lettera raccomandata a/r all'indirizzo che sarà a tal fine espressamente comunicato dal Prestatore alla Stazione Appaltante, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo. 2. Con riferimento all’articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Stazione Appaltante possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Prestatore a far fronte agli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante stessa si riserva sin d’ora la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro per colpa ed in danno del Prestatore, dandone comunicazione con Posta Elettronica Certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. 3. Qualora a fronte di diffida ad adempiere, il prestatore non provveda ad ottemperare a quanto in essa intimato nel termine concesso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Accordo ed i corrispondenti Atti Esecutivi con efficacia immediata da ciascun Ordine/tale data ai sensi dell’art. 1456 del c.c.. 4. In tutti i casi di risoluzione anche parziale non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana, incluso il diritto al risarcimento dei danni. 5. In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo e nelle ulteriori ipotesi di risoluzioni contenute nell’Accordo Quadro, gli Atti esecutivi stipulati dal Prestatore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto. 6. Al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti esecutivi si applica quanto previsto in materia di risoluzione del contratto dall’ordinamento giuridico italiano. 7. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Stazione Appaltante, per gravi e ripetute inadempienze del Prestatore nei confronti della Stazione Appaltante medesima, si vedesse obbligata a risolvere l’Accordo Quadro, avrà il diritto di incamerare definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del diritto di recesso, salvo Prestatore per il diritto risarcimento del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale datadanno. 30.2 In 8. È facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nel corso della procedura di pre-commercial procurement di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura; b) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di inadempimento altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore Prestatore; c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle obbligazioni ad esso incombenti misure previste dalla normativa antimafia; d) per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali (anche quelle in virtù dell’/degli Ordine/esecuzione degli Atti Esecutivi) nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei suoi allegati e negli Atti Esecutivi; e) qualora la procedura di pre-commercial procurement dovesse interrompersi per il mancato raggiungimento del numero minimo di aggiudicatari previsto dal Disciplinare di gara; f) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni ogni singolo rapporto attuativo; g) per la mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 15 (trentaquindici) giorni solari di calendario dal ricevimento della relativa diffidarichiesta da parte della Stazione Appaltante, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.cdell’art. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale17; b. pignoramentih) per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelaridi autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 23; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranzai) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie negli altri casi di cui all’articolo 4al presente Accordo Quadro. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Appalto Pre Commerciale

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà Il rapporto di affitto nascente dal presente contratto può cessare anticipatamente per recesso dell’affittuario, che lo dovrà richiedere con comunicazione motivata, con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi dalla data indicata per la decorrenza del recesso. E’ in facoltà di recedere da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di Comune accordare tale recesso, salvo avuto riguardo all'interesse pubblico, al buon andamento del servizio prestato e alle esigenze dell'utenza. E’ sempre concesso il diritto recesso per gravi motivi, nel rispetto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie preavviso di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi primo comma del presente articolo, secondo quanto previsto dall’art. 27, ultimo comma, della legge n. 392 del 27 luglio 1978. Tra Comune e affittuario recedente possono comunque essere concordati, in relazione alle necessità contingenti, i tempi e le modalità di cessazione del contratto. Sino alla data convenuta l’affittuario è tenuto a garantire lo svolgimento dell’attività di vendita. Si precisa, e viene concordemente accettato tra le parti senza alcuna eccezione, che in caso di cessazione anticipata, per recesso dell’affittuario, quest’ultimo non verrà meno alcuno potrà vantare alcun indennizzo riguardo alle spese di allestimento di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), o per ogni altro onere comunque sostenuto in dipendenza della sottoscrizione del presente contratto. Il Comune ha la facoltà di risolvere il presente contratto per inadempimento grave dell’affittuario nei seguenti casi: a) per il mancato versamento di almeno 3 (tre) mensilità del canone di affitto; b) per la violazione degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 all’art. 7 e per la mancata collaborazione di cui all’art. 10; verificandosi le relative circostanze, le violazioni o le contestazioni saranno tempestivamente comunicate all’affittuario per via diretta o telefonica e confermate per iscritto entro il più breve tempo possibile; se entro 8 (riservatezzaotto) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per iscritto, l’affittuario non dovesse fornire alcuna motivata giustificazione in merito ai rilievi formulati, ovvero qualora le giustificazioni non fossero ritenute valide od attendibili dal Comune, quest’ultimo potrà risolvere il rapporto di affitto con conseguente cessazione degli effetti derivanti dal presente contratto; c) per la perdita da parte dell’affittuario dei requisiti morali e professionali richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività di somministrazione, ovvero di quelli previsti dall’avviso menzionato in premessa per la partecipazione alla procedura di assegnazione in affitto dell’immobile oggetto della presente scrittura; d) per fallimento dell’affittuario, salva la possibilità di esercizio provvisorio sotto la responsabilità del curatore; e) per scioglimento dell’eventuale società affittuaria; f) per morte, grave impedimento o invalidità permanente dell’affittuario tali da impedire la regolare gestione dell’attività di somministrazione. La richiesta del Comune di restituzione anticipata dell’immobile, conseguente alla risoluzione del contratto, avrà effetto trascorsi 2 (due) mesi dalla data di comunicazione all’affittuario da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro tale scadenza il locale affittato, liberato dalle cose dell’affittuario e reso totalmente disponibile, dovrà essere restituito al Comune, sotto pena, in difetto, del risarcimento degli eventuali danni subiti dallo stesso Comune. Si precisa, e viene concordemente accettato tra le parti senza alcuna eccezione, che in caso di cessazione anticipata per richiesta di restituzione del locale affittato da parte del Comune, l’affittuario non potrà vantare alcun indennizzo riguardo alle spese di allestimento di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), che sopravviveranno alla suddetta risoluzioneo per ogni altro onere comunque sostenuto in dipendenza della sottoscrizione del presente contratto, né tanto meno invocare risarcimenti per danno emergente o lucro cessante.

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Sources: Contratto Di Affitto Ad Uso Commerciale

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà 4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano, un recesso dal Contratto di Abbonamento o dal Contratto Prepagato, oppure una disattivazione della SIM Abbonamento per qualunque motivo, è obbligato, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione, al pagamento di un corrispettivo per ilrecesso anticipato pari all’importo indicato nel modulo “offerta a Rate”, sezione “Condizioni dell’offerta”. 4.2 Ad integrazione di quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o dal Contratto Telefono Fisso o nel Contratto Prepagato, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c: (i) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi mensili previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto. Nei casi di cui al presente paragrafo sub i) e ii) che precedono il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Vodafone, immediatamente ed in un’unica soluzione, tutte le rate mancanti, fatto salvo il maggior danno eventualmente subito da Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di recedere da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (trentadieci) giorni solari dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di preavviso al Fornitorelettera raccomandata. Nulla sarà dovuto al Fornitore Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della risoluzione retroagiranno alla data di conclusione del presente Contratto e Vodafone pertanto tornerà in conseguenza dell’esercizio proprietà del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffidaterminale, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, diritto della stessa di trattenere o richiedere il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi Vodafone, a titolo di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4corrispettivo per l’uso del terminale. Il recesso dal presente Contratto potrà essere esercitato con le medesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, nel Contratto ADSL, nel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Telecommunications

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente 10.1 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante semplice anticipatamente dal presente Contratto previa comunicazione scritta inviata con da trasmettere all’altra Parte, a mezzo raccomandata a/r, almeno 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore prima della data in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo cui il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale datarecesso diventa efficace. 30.2 In caso 10.2 Il Promotore avrà altresì la facoltà di inadempimento recedere anticipatamente dal presente Contratto senza alcun preavviso qualora lo Sperimentatore non abbia arruolato almeno uno (1) paziente entro tre (3) mesi dall’apertura del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti Centro Sperimentale. 10.3 Il Contratto si risolverà ipso iure con l’avverarsi di una delle seguenti condizioni (i) qualora lo Sperimentatore non abbia arruolato alcun paziente entro i termini previsti dall’art. 1.1 (ii) qualora ciò sia reso necessario da esigenze relative alla sicurezza dei pazienti rispetto all’assunzione del Farmaco Sperimentale e, più in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/igenerale, l’Acquirente potràallo svolgimento della Sperimentazione; (iii) qualora le autorità competenti richiedano l’interruzione della Sperimentazione; (iv) qualora non sia possibile, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇per qualsiasi motivo, intimare sostituire lo Sperimentatore, ai sensi dell’Articolo 2.8. Il Promotore comunicherà per iscritto al Fornitore all’Azienda il verificarsi di adempiere entro una delle suddette condizioni risolutive e quindi la cessazione contestuale del Contratto. 10.4 Ciascuna Parte potrà inoltre risolvere immediatamente, con comunicazione per mezzo di raccomandata A.R. e senza ulteriore preavviso, il presente Contratto qualora l’altra Parte sia inadempiente anche ad una sola delle proprie obbligazioni e non abbia rimediato all’inadempimento nel termine di 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffidadiffida a adempiere, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto.trasmessa dalla Parte non inadempiente per mezzo di raccomandata A.R. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà 10.5 In ogni caso di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un cessazione anticipata del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie eccetto nei casi di cui all’articolo 4ai punti 10.2 e 10.3 (i) sopra): 10.6 La cessazione anticipata del Contratto notificata come sopra previsto esonera la Parte richiedente il recesso da qualsivoglia responsabilità o risarcimento e non comporterà, pertanto, alcun diritto dell’altra Parte di avanzare pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

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Sources: Service Agreement

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni altro rimedio previsto dalla legge, ciascuna Parte potrà r isolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti circostanze: revoca o perdita, dell’altra Parte, per qualunque motivo, di qualsivoglia autorizzazione, licenza, permesso o altro requisito amministrativo necessario per l’esecuzione dei Servizi; cessione ai creditori, ovvero esistenza o inizio di una qualsiasi procedura concorsuale a carico dell’altra Parte. È riconosciuta ad entrambe le Parti la facoltà di recedere da ciascun Ordine/anticipatamente dal Contratto, senza necessità di motivazione, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni. In caso di recesso esercitato dal Cliente, il medesimo sarà tenuto al pagamento del Corrispettivo dovuto a NTT per tutti i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari servizi resi e le spese sostenute sino alla data di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio efficacia del diritto di recesso, incluse eventuali “termination fees” previste in Offerta. Fatto salvo il diritto al risarcimento del Fornitore di pretendere il compenso danno e senza pregiudizio per le prestazioni effettuate ogni altro rimedio previsto dalla legge, ciascuna Parte potrà, in modo soddisfacente sino a tale data. 30.2 In caso di inadempimento del Fornitore alle di non poco conto delle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/iposte a carico dell’altra Parte, l’Acquirente potràrisolvere il Contratto ex art. 1454 ▇.▇., fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇▇▇▇) giorni dalla ricezione dell’avviso con cui viene denunciato l’inadempimento e richiesto di porvi rimedio, intimare per iscritto salvo che la Parte inadempiente non ponga rimedio entro il termine intimato. NTT avrà altresì facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui il Cliente violi gli obblighi a suo carico di cui agli articoli 3.3, 9, 12, 13, 14, fatto salvo il diritto al Fornitore risarcimento dei danni subiti. NTT si riserva la facoltà di adempiere entro risolvere il contratto, con comunicazione scritta da inviare al Cliente a mezzo pec, con preavviso di 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffidagiorni, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, qualora il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento Cliente non adempia correttamente agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione pagamento, anche dopo l’invio di quote e/o partecipazioni (anche di minoranza) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione formale diffida ad adempiere ai sensi del presente articolo, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 24 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.dell’art. 1454 c.c..

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Sources: Terms & Conditions

Recesso e risoluzione. 30.1 L’Acquirente avrà la facoltà 1. le Parti si riservano il diritto insindacabile di recedere da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante semplice comunicazione scritta inviata dal presente Contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, consegnata anche a mano, o PEC senza che ciò produca alcun diritto al risarcimento danni. 2. Le Parti convengono che, alla risoluzione del presente Contratto: a) l'Affiliato dovrà rimuovere tutti i riferimenti al Sito e ai Canali di preavviso Raccolta della Società, dai propri siti internet e dalle proprie comunicazioni, siano esse di natura commerciale o di altra natura; b) tutti i diritti e le licenze concessi all'Affiliato in base al Fornitorepresente Contratto si estingueranno immediatamente e tutti i diritti ritorneranno ai rispettivi concessori di licenza, e l'Affiliato dovrà cessare l'utilizzo di qualsiasi marchio commerciale, marchio di servizio, logo e altro segno distintivo appartenente alla Società; c) l'Affiliato avrà diritto esclusivamente alle commissioni maturate e non pagate alla data di risoluzione del Contratto; tuttavia, la Società potrà trattenere per un periodo di tempo ragionevole il pagamento finale dovuto all'Affiliato, al fine di elaborare i conteggi a saldo spettanti all’Affiliato. Nulla sarà dovuto al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino Successivamente a tale data, l'Affiliato non avrà più il diritto di maturare o percepire commissioni; d) l'Affiliato dovrà restituire, a prima e semplice richiesta da parte della Società, tutte le informazioni riservate (nonché le copie e le derivazioni delle stesse) di cui si trovi in possesso e di cui abbia la custodia o il controllo; e) l'Affiliato dovrà esonerare la Società da tutti gli obblighi e da tutte le responsabilità derivanti o sorti successivamente alla data della risoluzione. La risoluzione non esonererà l'Affiliato dalle responsabilità derivanti dalle eventuali violazioni del presente Contratto che siano state commesse prima della sua risoluzione. 30.2 In caso 3. Ad esclusiva discrezione della Società, qualora venisse rilevata una violazione, da parte dell’Affiliato, di inadempimento quanto previsto nelle clausole degli art. 7.1 o 7.2 o 7.3 del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, l’Acquirente potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti nei singoli Ordini e/o Contratti e dalle Disposizioni di ▇▇▇▇▇, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale la Società si intenderà senz’altro risolto. 30.3 L’Acquirente avrà inoltre riserva la facoltà di risolvere immediatamente un Ordine di Acquisto e/o un Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi in capo al Fornitore: a. liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; b. pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari; c. inadempimento agli obblighi di riservatezza; d. acquisizione di quote e/o partecipazioni non corrispondere i corrispettivi dovuti all’Affiliato (anche di minoranzasenza pregiudizio alcuno per altri diritti e azioni giudiziarie) del Fornitore da parte di un concorrente dell’Acquirente; e. inadempimento agli obblighi di divieto di cessione degli Ordini e dei Contratti e dei crediti da essi derivanti e divieto di subfornitura e di subappalto; f. violazione degli impegni e garanzie di cui all’articolo 4. 30.4 L’Acquirente potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni solari di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa l’esecuzione di un Ordine o di un Contratto. 30.5 In qualsiasi caso di risoluzione ai sensi del presente articoloContratto e/o procedere alla risoluzione del Contratto senza obbligo di preavviso nel caso la violazione non consenta neanche la temporanea esecuzione del Contratto. 4. Le Parti convengono espressamente che il presente Contratto si risolverà automaticamente, non verrà meno alcuno degli obblighi a carico del Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 24 (riservatezza)all’art. 1456 codice civile, che sopravviveranno alla suddetta risoluzionenell’ipotesi una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

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Sources: Affiliate Agreement