Common use of Recesso del contratto Clause in Contracts

Recesso del contratto. La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione Comunale . In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. (art. 109 Codice contratti) Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile. Ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Amministrazione Comunale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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Recesso del contratto. La stazione appaltante ha dirittoIl Municipio II, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazioneai sensi dell’art.109 del Codice, di può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione Comunale . In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arterelative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare l’ammontare netto delle prestazioni eseguitedei servizi eseguiti. (art. 109 Codice contratticlausola vessatoria) Nelle ipotesi L'esercizio del diritto di recesso per giusta causa è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civileconformità. Ai sensi dell’artdell'art. 110 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come modificato dall’art.1, comma 153, legge n.228 del 2012, la Pubblica Amministrazione una volta validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art.92, comma 3 del X.X.xx n.159/2011 e xx.xx. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto. Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti: - organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all'appalto che verrà eseguito; - organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all'appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può venire in possesso nell'espletamento dell’appalto. - L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali. - L'aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza. - In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice dei contratti in caso o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Amministrazione Comunale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offertainteresse economico.

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Recesso del contratto. La stazione appaltante ha dirittoditta aggiudicataria è tenuta all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità salvo l’obbligo del preavviso di motivazionealmeno sei mesi, qualora l’Amministrazione Comunale intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale dei servizi assegnati, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative dei servizi, o qualora intenda procedere alla costituzione di recedere una società per la gestione dei servizi o di altro ente che verrà allo scopo individuato per la gestione di tali servizi. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Il committente può, inoltre, risolvere il contratto d’appalto in casi non imputabili alla ditta aggiudicataria, quali motivi di pubblico interesse o in qualsiasi momento dell’esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. In tutti i casi previsti dai commi precedenti, la ditta aggiudicataria concorderà un equo indennizzo con il committente ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. La ditta aggiudicataria può chiedere il recesso dal contratto in qualsiasi momentocaso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC1256 e 1463 codice civile). Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattualicontrattuali oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione Comunale al committente. In caso di recesso l’Appaltatore la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento di quanto delle prestazioni già eseguite, purché correttamente eseguito ed a regola d’arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. (art. 109 Codice contratti) Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi il corrispettivo e le condizioni di contratto e rinunciacontrattuali, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile. Ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Amministrazione Comunale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

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Recesso del contratto. La stazione appaltante ha dirittoIl Municipio II, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazioneai sensi dell’art.109 del Codice, di può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione Comunale . In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arterelative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare l’ammontare netto delle prestazioni eseguitedei servizi eseguiti. (art. 109 Codice contratticlausola vessatoria) Nelle ipotesi L'esercizio del diritto di recesso per giusta causa è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civileconformità. Ai sensi dell’artdell'art. 110 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come modificato dall’art.1, comma 153, legge n.228 del 2012, la Pubblica Amministrazione una volta validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art.92, comma 3 del X.X.xx n.159/2011 e xx.xx. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto. Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l'aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale. Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti: - organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all'appalto che verrà eseguito; - organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all'appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può venire in possesso nell'espletamento dell’appalto. - L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali. - L'aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza. - In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice dei contratti in caso o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Amministrazione Comunale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offertainteresse economico.

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