Rappresentanza. La Parte contraente che intende farsi rappresentare da un altro Stato in applicazione delle pertinenti disposizioni della normativa di Schengen sulla procedura di rilascio del visto ne informa tempestivamente l’altra Parte contraente. La notifica è fatta nel quadro della commissione mista di cui all’articolo 18 o per via diplomatica. In tale contesto è tenuto debitamente conto delle richieste e degli interessi reciproci.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro