Quali prestazioni vengono erogate? Clausole campione

Quali prestazioni vengono erogate?. AGA eroga prestazioni come assicurazioni integrative alle assicurazioni sociali di xxxxx xxxxx Svizzera (assicurazione malattia, assicurazione contro gli infortuni ecc.) o del paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia ed eventuali assicurazioni complementari per ricoveri ospedalieri o per emergenze ambulatoriali non coperte integralmente dalle assicurazioni xx xxxxx.
Quali prestazioni vengono erogate?. La persona assicurata, all’insorgere dell’evento assicurato ai sensi dell’art. II C 1 e su presentazione della conferma della nuova prenotazione del viaggio inizialmente acquistato, riceve un indennizzo dell’importo pari al prezzo del viaggio o dell’importo del soggiorno prenotato e pagato prima della partenza, se possibile sotto forma di bonifico direttamente sulla carta. Le prestazioni nell’ambito della copertura Viaggio di ripetizione verranno compensate con le prestazioni concesse o di cui la persona assicurata ha usufruito ai sensi degli art. II B 2.4 e II B 4.3. Se la persona assicurata rivendica in toto il viaggio di ripetizione, vale a dire il valore del viaggio o dell’importo del soggiorno originariamente prenotato e pagato, rinuncia al rimborso dei costi per l’utilizzo solo parziale delle prestazioni originariamente prenotate ai sensi degli art. II B 2.4 e II B 4.3.
Quali prestazioni vengono erogate?. Allianz Assistance eroga prestazioni come assicurazioni integrative alle assicurazioni sociali di legge della Svizzera (assicurazione malattia, assicurazione infortuni ecc.) o del paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia ed eventuali assicurazioni complementari per ricoveri ospedalieri o per emergenze ambulatoriali non coperte integralmente dalle assicurazioni di legge.
Quali prestazioni vengono erogate?. La presente è un’assicurazione complementare per i veicoli noleggiati. In caso di sinistro, Allianz Assistance rimborsa alla persona assicurata la franchigia addebitata dal locatore (o da un’altra assicurazione). L’entità della prestazione assicurativa dipende dalla franchigia di volta in volta applicata, e comunque è limitata alla somma massima assicurata.
Quali prestazioni vengono erogate?. 2.1 La Allianz Assistance risarcisce alla persona assicurata i costi sostenuti direttamente per la riparazione o la sostituzione di un apparecchio non funzionante per difetti del materiale o di fabbricazione e dei relativi accessori secondo quanto previsto alle cifre 1.1. e 1.2 fino a con- correnza dell’ammontare per anno civile indi- cato nel riepilogo delle prestazioni assicurati- ve. La durata della copertura derivante dalla presente estensione della garanzia decorre dalla scadenza della garanzia del produttore o del rivenditore compresa e ha una durata di 24 mesi. Al momento del sinistro l’apparecchio deve avere un’età non superiore a quattro anni.
Quali prestazioni vengono erogate?. Per tutti i biglietti acquistati dalla persona avente diritto, Allianz Assistance, in presen- za di un evento assicurato, rimborsa il prez- zo del biglietto fino a concorrenza dell’am- montare per anno civile indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative. – Le spese amministrative e i premi assicurati- vi non vengono rimborsati. – Viene rimborsato il prezzo effettivo del bi- glietto stampato su di esso (a meno che non vi sia una fattura del Swisscard Traveland Lifestyle Service).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).