Purchases Clausole campione

Purchases. The Issuer may, but is not obliged to, at any time purchase Warrants at any price in the open market or by tender or private treaty. Any Warrants so purchased may be held or resold or surrendered for cancellation; provided, however, that Warrants so purchased may only be resold pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act provided by Rule 144A, Regulation S, or otherwise thereunder.
Purchases. The Issuer may, but is not obliged to, at any time purchase Certificates at any price in the open market or by tender or private treaty. In the case of BNPP B.V., any Certificates so purchased may be held or resold or surrendered for cancellation; provided, however, that Certificates so purchased may only be resold pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act provided by Rule 144A, Regulation S or otherwise thereunder. In the case of BNPP, any Certificates so purchased will forthwith be cancelled and accordingly may not be re-issued or resold.
Purchases. Subject to Condition 5(g) (Redemption and purchase of Subordinated Notes), the Issuer, the Guarantor and any of the Guarantor's subsidiaries may at any time purchase Notes in the open market or otherwise at any price provided that all unmatured Receipts and Coupons and unexchanged Talons appertaining thereto are attached or surrendered therewith. Without prejudice to the foregoing, if so specified in the relevant Note Final Terms the Issuer will be entitled to exercise the option to repurchase from the holder(s), at its sole discretion, (1) all (but not part of) the Notes of the relevant Series (the “Total Repurchase Option”) or (2) on one or more occasions, any portion of the Notes of the relevant Series, provided that in such circumstances the amount of the Notes of the relevant Series to be purchased from each holder shall be the same proportion that the aggregate principal amount of the Notes of the relevant Series that are subject to the relevant Partial Purchase Option bears to the aggregate principal amount of all the Notes of the relevant Series then outstanding prior to the exercise of the relevant Partial Purchase Option (the “Partial Repurchase Option”). The Total Repurchase Option and the Partial Repurchase Option can only be exercised by the Issuer at the date(s) and the price(s) specified in the relevant Note Final Terms as the Total Repurchase Option date or the Partial Repurchase Option date(s) and the Total Repurchase Option amount or Partial Repurchase Option amount(s), respectively. Upon exercise of the Total Repurchase Option or the Partial Repurchase Option, the holder(s) shall be obliged to sell to the Issuer (or any other entity indicated by the Issuer) all the Notes of the Series in relation to which the Total Repurchase Option or the Partial Repurchase Option (as the case may be) is exercised.
Purchases. The Issuer, the Guarantor or any of their respective subsidiaries or Affiliates may at any time purchase Notes (PROVIDED THAT all unmatured Receipts and Coupons and unexchanged Talons appertaining thereto are attached or surrendered therewith) in the open market or otherwise at any price. Any Notes or Coupons so purchased may be held or resold or surrendered for cancellation together with all unmatured Coupons attached thereto or purchased therewith. Affiliate means in relation to any entity (the First Entity), any entity controlled, directly or indirectly, by the First Entity, any entity that controls, directly or indirectly, the First Entity or any entity directly or indirectly under common control with the First Entity. For these purposes control means ownership of a majority of the voting power of an entity.
Purchases. Any of the Issuer and its Affiliates may, but is not obliged to, at any time purchase Warrants at any price in the open market or by tender or private treaty. Any Warrants so purchased may be held or resold or surrendered for cancellation.
Purchases. The Issuer and any subsidiary or affiliate of the Issuer may at any time purchase Securities (provided that such Securities are purchased with all rights to receive all future payments of interest and Instalment Amounts (if any)) in the open market or otherwise at any price and may hold, resell or cancel them.
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Related to Purchases

  • DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

  • Disposizioni generali 1. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio. 2. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d’ufficio ai soli docenti titolari su tali tipi posto. 3. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 7 punti II) e IV) del presente contratto. Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente comma. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 5 va letta nel senso della intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio descritte. 4. Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l'anno scolastico in corso. 5. L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione. 6. L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione. 7. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio. 8. Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie, in attesa di sede definitiva, immessi in ruolo per l'insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione. 9. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I grado, in attesa di sede definitiva, possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione. (1) La richiesta per tali sedi deve essere espressa puntualmente tra le preferenze del modulo domanda.

  • Disposizioni particolari 1. Le parti si danno atto che, in caso di affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo alla organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività , con la rilevazione dei dati associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall’art. 44 comma 1 lett. c) del d.lgs. 80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale delle deleghe delle quali risultino titolari purchè il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto) dovranno dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo all’applicazione di quanto previsto dal comma 8 con decorrenza dall’entrata in vigore del presente accordo. 3. Nel caso del comma 2, le prerogative previste dal presente contratto vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti di tali soggetti in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall’art. 5, comma 3 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU - sono altresì, esercitati esclusivamente in nome e per conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova organizzazione sindacale. 4. Nel rispetto del comma 2 ed in conseguenza degli effetti dell’art. 44 del d.lgs. 80/1993, qualora nell’ambito del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita ovvero l’ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 5. 5. L’ARAN , salvo che nel periodo transitorio di cui all’44 del d.lgs. 80/1998, procede all’accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonchè all’inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonchè gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU. L’accertamento produce effetti - con le medesime cadenze - sulla ripartizione dei distacchi e permessi. 6. Per i dirigenti sindacali delle autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza in attesa della verifica della loro rappresentatività, collegata alla stipulazione delcontratto collettivo quadro per la definizione delle aree dirigenziali, restano in vigore: a) i contingenti dei distacchi previsti dalla tabella all. 1 nonchè la loro ripartizione ed il contingente dei permessi determinato in ciascuna amministrazione con le modalita del D.P.C.M. 770/1994 e relativi D.M. del 5 maggio 1995. b) i permessi nella misura attualmente in atto goduta per effetto degli artt. 5 dei CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto salvo quanto previsto in capo alle confederazioni dalla tabella all. 11. Dopo la stipulazione del citato contratto, con successivo accordo si definiranno le nuove ripartizioni dei distacchi e permessi di cui agli artt. 6 comma 2, 8 comma 2, 11 comma 2 e 20, comma 1, nonchè i regolamenti per le elezioni delle RSU relative alle medesime aree. 7. Durante il periodo transitorio previsto dall’art. 44, comma 1 lett. d) del d.lgs. 80/1998, qualora in sede decentrata non vi sia piena coincidenza tra i soggetti riconosciuti come rappresentativi ai sensi delle tabelle all.2 - 9 e quelli già ammessi in base alla citata disposizione alla contrattazione decentrata, questi ultimi concorrono all’utilizzo del contingente dei permessi limitatamente alle attività di contrattazione, eventualmente conguagliando - nel caso di avvenuto ingresso in altre sigle sindacali rappresentative - con i permessi a queste spettanti al fine di evitare duplicazione di benefici. 8. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell’art. 15 - nonché dei permessi loro spettanti . 9.Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull’applicazione del DPCM 770\1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi od aspettative a causa dell’inosservanza di procedure autorizzative preventive, purchè nel rispetto del tetto previsto, sono risolti sulla base dell’art.14 commi 1 e 2.

  • CONSIDERATO che l’affitto proposto ed accettato (1.000 € annui per un utilizzo complessivo di 54 giorni) appare del tutto in linea con le condizioni di mercato nel momento presente e nel territorio di riferimento; RITENUTO di non acquisire il parere del revisore dei conti (ma di inviargli l’atto non appena adottato) in quanto l’art.98 del reg.cont. (sia la lett.i che la lett.m) affidano all’organo di revisione la materia della gestione patrimoniale nel senso della vigilanza dei profili contabili finanziari ed economici e non la estendono al momento decisionale iniziale, riproducendo in sostanza quanto previsto dall’art.239 c.1 lett.c) del T.U.267/00 e s.m.l. (che, appunto, tratta la vigilanza e non l’espressione del parere preventivo); Acquisito ,ai sensi art.49 D.Lgs.18.8.00 n.267 ,il parere favorevole del segretario ,in veste di responsabile del I° settore e del responsabile UTC per la regolarità tecnica (quest’ultimo per la congruità del canone) e della responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile; A voti unanimi palesemente espressi nelle forme di legge; DI sublocare alla SIAE un vano posto a primo piano della sede municipale alle condizioni esposte nel contratto di seguito trascritto; DI attribuire alla presente immediata esecutività. REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI Borgo Val di Taro Provincia di Parma Scrittura privata SCHEMA CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI UN VANO POSTO ALL’INTERNO DELLA SEDE COMUNALE DESTINATO AD ATTIVITA’ DI SERVIZIO (SIAE) L’anno 2017 addì ……………… del mese di , tra i signori:

  • Disposizioni antimafia L’aggiudicataria prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.. In particolare, l’Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto. L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.