PUNTI DI ASSISTENZA Clausole campione

PUNTI DI ASSISTENZA. Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx di una rete di officine direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di assistenza) cui è demandata l’esecuzione degli interventi di manutenzione. In particolare il Fornitore deve garantire in ciascun territorio provinciale della Regione Xxxxxx- Romagna almeno una carrozzeria e un’officina in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettriche. Tali Punti di assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e devono assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/ straordinaria degli autoveicoli stessi. In ogni caso i Punti di assistenza saranno quelli indicati in sede di partecipazione alla gara, sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Tali Punti di assistenza dovranno assicurare il ritiro degli autoveicoli non marcianti al domicilio dell’Amministrazione o su strada durante tutto il periodo di durata della garanzia ovvero per tutto il periodo di validità del servizio di assistenza aggiuntiva, con costi di trasporto a carico del Fornitore, salva l’applicazione di una penale pari ad € 250,00 per ogni episodio riscontrato. I Punti di assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara. Qualora, nel corso della vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di assistenza dichiarati in sede di partecipazione alla gara, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà ripristinarne il numero. I Punti di assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nel medesimo territorio provinciale di quelli soppressi. Il Fornitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Agenzia del cambiamento di indirizzo dei Punti di assistenza.
PUNTI DI ASSISTENZA. Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx-Romagna di una rete di officine direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di assistenza) cui è demandata l’esecuzione degli interventi di manutenzione. In particolare il Fornitore deve garantire nei territori di ciascun capoluogo di Provincia della Regione Xxxxxx-Romagna almeno un punto d'assistenza in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni sulla carrozzeria, meccaniche ed elettriche sia sull'impianto che sulla batteria. Tali Punti di assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e devono assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/straordinaria degli autoveicoli stessi. In ogni caso i Punti di assistenza saranno quelli indicati in sede di partecipazione alla gara, sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Le auto andranno sempre riconsegnate con la batteria carica. Tali Punti di assistenza devono assicurare il ritiro degli autoveicoli non marcianti al domicilio dell’Amministrazione Contraente, o su strada, durante tutto il periodo di durata della garanzia, con costi di trasporto a carico del Fornitore. I Punti di assistenza devono essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) escluso il sabato. In tali periodi deve essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara.
PUNTI DI ASSISTENZA. Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza del contratto, la presenza sul territorio del Comune di Cuneo, di una rete di officine direttamente convenzionate o autorizzate [Punti di assistenza] cui è deputata l’esecuzione degli interventi di manutenzione. Il punto di assistenza dovrà garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro [indicativamente tre le ore 9:00 e le ore 18:00].

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).