PULIZIE ORDINARIE E CONTINUATIVE AREE INTERNE OSPEDALIERE Clausole campione

PULIZIE ORDINARIE E CONTINUATIVE AREE INTERNE OSPEDALIERE. Sono comprese nelle Pulizie ordinarie e continuative le seguenti prestazioni: ▪ la decontaminazione, l’asportazione di eventuale materiale organico e la successiva pulizia, detergenza e disinfezione della superficie interessata; si tratta di tutti i beni e le componenti gli immobili presenti nelle strutture e facenti parte delle strutture, con le sole eventuali esclusioni espressamente previste in CSA; le superfici interne degli arredi sono escluse dalla calendarizzazione delle pulizie ordinarie e continuative; in alcuni casi specifici (ad esempio, interno di comodini ed xxxxxx xxxxxxx) esse sono regolate in altre parti del CSA, mentre in generale esse dovranno aver luogo a richiesta delle strutture di assegnazione quando occorra; ▪ la pulizia e la disinfezione dell’unità paziente anche quando il paziente sia presente (letto – comodino - armadio parti esterne, sedie, travi testaletto ecc.); ▪ la pulizia e la disinfezione dell’unità del paziente (completa, incluse parti interne di armadi e comodini), a seguito di dimissione del paziente, ▪ la disinfezione di tutte le superfici orizzontali e verticali lavabili e disinfettabili situate nei Reparti e nei locali delle aree sanitarie ad alto rischio e BCM (bassa carica microbica), inclusi vetri specchi, piastrelle, punti luce; ▪ la disinfezione delle superfici orizzontali e verticali degli arredi, degli idrosanitari e relative rubinetterie, delle maniglie delle porte e dei contenitori del materiale igienico di consumo nei servizi igienici, inclusi vetri specchi, piastrelle, punti luce; ▪ Riassetto delle stanze del medico di guardia, del coordinatore (caposala) e dei medici di continuità assistenziale, ivi compreso il rifacimento dei letti.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).