PRODOTTO NON ACCETTATO E MODIFICHE Clausole campione

PRODOTTO NON ACCETTATO E MODIFICHE. Xxxxxxx non modificherà o cambierà i Libri in alcun modo. Xxxxxxx non utilizzerà il materiale in suo possesso per scopi illegali o proibiti dai presenti Termini del Contratto. L'Autore non pubblicherà:
PRODOTTO NON ACCETTATO E MODIFICHE. Xxxxxxx non modificherà o cambierà gli Audiolibri in alcun modo. Xxxxxxx non utilizzerà il materiale in suo possesso per scopi illegali o proibiti dai presenti Termini del Contratto. L'Autore non pubblicherà:
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  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

  • Corrispettivo e modalità di pagamento L'importo contrattuale per la prestazione professionale di Direttore dei Lavori, ammonta a € *******, oneri 4% e I.V.A. 22% esclusi per lo svolgimento di DL per la Realizzazione di RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO "SDO" DI PIETRALATA – XXXX, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - X. 000/00” CODICE MIUR:E1S4FT3/01 – FASC. n° 424. CUP: J89H11003590000. La procedura di appalto che si intende avviare è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali, pertanto, l’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni. Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 26, comma 3-bis dispone che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di “escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”. Di conseguenza, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00. Il valore dell’affidamento calcolato come sopra è stato effettuato sulla base delle lavorazioni effettuate e che saranno effettuate. Nell’eventualità che al momento della stipula del contratto siano state eseguite ulteriori lavorazioni (rispetto a quelle prese in considerazione indicate nella tabella di cui sopra), le stesse provocheranno un riproporzionamento del valore dell’affidamento. In tal caso opereranno le previsioni dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e l’operatore economico non potrà vantare alcun onere economico a carico dell’Amministrazione se non il corrispettivo spettante in relazione alla propria prestazione in corrispondenza con le lavorazioni per la realizzazione degli interventi edilizi poste in essere dal momento dell’affidamento. L’importo del Compenso Professionale, non prevede il riconoscimento delle spese e degli oneri accessori, poiché questi ultimi non vengono riconosciuti come prassi per DiSCo. Il compenso è da ritenersi remunerativo per: - l’esecuzione di sopralluoghi e rilievi; - tutte le attività di cui al presente affidamento; - l’esecuzione degli incontri previsti dal presente affidamento. Le pratiche autorizzative di cui al presente affidamento devono intendersi già compensate nell’onorario complessivo della parcella posto a base di gara. Tutte le spese conglobate vengono compensate con l’offerta economica in sede di gara, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente contenuto nel presente contratto disciplinare. Tali spese si intendono ricomprese all’interno dell’onorario di cui al presente affidamento. I corrispettivi sono immodificabili. Le prestazioni professionali, di DL, saranno liquidate contestualmente e proporzionalmente secondo quanto sotto riportato: • agli stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% di quanto dovuto per la quota lavori. • Il restante 10% verrà liquidato all’ emissione del certificato collaudo La richiesta di pagamento della prestazione avverrà dopo l’emissione dei rispettivi certificati di pagamento, mentre la restante parte del 10% dopo l’emissione del certificato di collaudo. Con l'assunzione dell'incarico l’operatore economico si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. L’affidatario, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita da DISCo per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi. L’operatore economico deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. Il pagamento delle spettanze dovute avverrà entro i termini di legge dalla presentazione della fattura, a mezzo accreditamento sul conto dedicato comunicato dal professionista ai sensi dell’art. 3 c.7 della L. 136/2010. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC), in difetto della stessa si provvederà nei termini di legge e secondo disposizioni vigenti in materia. L’Amministrazione, qualora l’operatore economico sia inadempiente agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 13 agosto 2010 n°. 136, provvederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed a tutte le conseguenze previste dalla stessa Xxxxx. L’Amministrazione prima di effettuare i pagamenti con le modalità sopra previste, provvederà a conformarsi all’adempimento di cui all’art. 3, comma 5 della L. 13 agosto 2010 n°. 136. Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale dell’incarico ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con XxXXx. In fase di compilazione della fattura andranno indicati i seguenti dati: - Numero e data della determinazione direttoriale di aggiudicazione della gara - CIG - Codice dell’amministrazione destinataria; - CUP In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. Il Soggetto affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. Nessun compenso o indennizzo spetterà al Soggetto affidatario nel caso che le lavorazioni per qualsiasi motivo non siano comunque iniziate. L’Incaricato è tenuto a fatturare in modalità elettronica. In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/02 e smi, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura. Le spese conglobate forfettariamente verranno corrisposte in quota proporzionale alla prestazione da liquidare. L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell’incarico è comunque subordinata alla verifica, da parte della SA, della regolarità contributiva. In caso di inadempimento contrattuale, la SA si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le relative penali. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni la SA opererà una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (si veda l’art 30, comma 5-bis D.Lgs. n. 50/2016 e smi).

  • Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

  • Modifiche e danni Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

  • Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

  • Fatturazione e modalità di pagamento Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, l’aggiudicatario dovrà emettere regolare fattura elettronica con cadenza mensile, la quale dovrà recare i riferimenti contrattuali e contabili ed essere intestata al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Ufficio Organizzazione amministrativa Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, n. 4 - 67100 L’Aquila - C.F. 80003630664, codice univoco (SDI):PBISEL . Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, presso l’Istituto di credito indicato, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla società secondo il criterio dello split payment stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) la quale prevede che per la cessione di beni e la prestazioni di servizi effettuate a favore della P.A. l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del ministero dell'Economia, pubblicato sulla G. U. n. 27 del 03/02/2015. A tale scopo, l’affidatario dovrà esplicitare l’ammontare dell’IVA in fattura secondo quanto previsto dal rinnovato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”. Ai sensi di quanto stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) e del Decreto del ministero dell’Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, le fatture dovranno recare l’annotazione “scissione dei pagamenti”, giusta quanto previsto dall’art. 21 del decreto 633/1972; inoltre, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG); In particolare ogni fattura dovrà espressamente contenere i seguenti dati:  Riferimento al numero del contratto, al nominativo del prestatore di lavoro e alla categoria;  Quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;  Costo orario finito;  Totale costo ore lavorate;  Margine dell’agenzia;  IVA sul margine dell’agenzia;  Totale complessivo della fattura. Ai fini della liquidazione, ogni singola fattura, contenente i dati di cui sopra, dovrà, inoltre, essere debitamente corredata dall’apposita scheda mensile indicante le ore lavorate. Qualora venissero emesse fatture prive dei requisiti sopra esposti, le stesse non saranno quietanziate. Il Consiglio Regionale si avvarrà della facoltà di richiedere le attestazioni delle denunce contributive mensili inviate all’INPS, con il dettaglio dei dipendenti in somministrazione c/o il Consiglio regionale dell’Abruzzo, corredate dalle quietanze dei relativi pagamenti effettuati tramite Modelli F24; Qualora l’Agenzia risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il Consiglio Regionale sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Agenzia non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti. Il mancato adempimento, previa diffida, costituisce giusta causa di risoluzione del contratto. I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa. L'Agenzia si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Agenzia esonera il Consiglio Regionale da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.