Common use of Procedure Clause in Contracts

Procedure. 1) La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato. 2) L’Organizzazione dei datori di Lavoro ovvero l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. 3) Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98. 4) Il termine dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di pr esentazione della richiesta da parte della Organizzazione dei datori di Lavoro o della Organizzazione Sindacale dei a cui il dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato. 5) La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli 410,411 e 412 del Codice di Procedura Civile, come modificati dalla Legge n°533/73 e dai Decr eti Legislativi n° 80/98 e n° 387/98. 6) Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della “Commissione” presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. 7) ▇▇▇ ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà contenere: a) I rispettivi termini della controversia; b) Il richiamo alla integrale applicazione del CCNL ed eventuali accordi di secondo livello; c) Le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; d) La proposta di definizione della controversia e i motivi del mancato accordo formulati dalla “Commissione”; e) La presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro; f) La presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. 8) In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura 9) Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al Titolo II articolo 3.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. 1) La . Nel caso in cui il procedimento di formazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio che si intendono variare, preveda, in corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte interessata alla definizione di altri soggetti interessati, il verbale della controversia è tenuta a richiedere conferenza istruttoria, il tentativo testo dell'accordo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandatoprogramma e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato gli strumenti e atti di governo del territorio che si intendono variare. 2) L’Organizzazione dei datori di Lavoro ovvero l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve . Il deposito dura trenta giorni a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la decorrere dalla data di ricevimentopubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti gli interessati possono prendere visione degli atti e, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di deposito, presentare osservazioni. 3) Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro Decorso il termine previsto dall’articolo 37 per la presentazione di osservazioni i soggetti che hanno partecipato alla conferenza istruttoria sono convocati a cura del Decreto Legislativo n° 80/98Presidente della Giunta regionale al fine di esaminare le osservazioni pervenute. 4) Il termine dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98 decorre dalla data . Qualora unanimemente i soggetti convocati confermino il contenuto dell'accordo o, in accoglimento delle osservazioni, decidano di ricevimento o modificarlo, si procede alla firma dell'accordo di pr esentazione della richiesta da parte della Organizzazione dei datori di Lavoro o della Organizzazione Sindacale dei a cui il dipendente e/o il collaboratore conferisce mandatoprogramma. 5) La Commissione Paritetica Provinciale . L'accordo con efficacia di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli 410,411 e 412 del Codice di Procedura Civilevariante, come modificati è ratificato dal consiglio dell'amministrazione comunale che ha sottoscritto l'accordo medesimo entro trenta giorni dalla Legge n°533/73 e dai Decr eti Legislativi n° 80/98 e n° 387/98sottoscrizione. 6) Se . Qualora non sia raggiunta l'unanimità delle amministrazioni chiamate ad esprimersi sulla variante, in presenza di opinioni prevalenti positive, il Presidente della Giunta regionale può chiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale che provvede entro trenta giorni; la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale deliberazione del Consiglio regionale costituisce effetto di conciliazione sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia variante e dichiarazione di titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della “Commissione” presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territoriopubblica utilità. 7) ▇▇▇ ci sia un mancato accordo. Resta fermo, si dovrà redigere un verbale ai fini della sottoscrizione dell'accordo di mancato accordoprogramma con gli effetti di cui all'articolo 4, che dovrà contenere: a) I rispettivi termini della controversia; b) Il richiamo lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), nei casi di cui alla integrale applicazione del CCNL ed eventuali accordi legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di secondo livello; c) Le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; d) La proposta valutazione ambientale strategica “VAS”, di definizione della controversia valutazione di impatto ambientale “VIA” e i motivi del mancato accordo formulati dalla “Commissione”; e) La presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso di valutazione di incidenza); ai fini di accelerazione delle procedure, la Direzione Provinciale del Lavoro; f) La presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. 8) In caso fase di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura 9) Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale deposito e osservazioni di cui al Titolo II articolo 3comma 2 è effettuata contemporaneamente alla consultazione di cui all'articolo 25 della l.r. 10/2010. SEZIONE III Disposizioni per le ipotesi in cui non sia sottoscritto un accordo di programma

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Sources: Legge Regionale

Procedure. 1) La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato. 2) L’Organizzazione dei datori di Lavoro ovvero l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta richiesta può essere presentata da Impresa/cooperativa/singolo proprietario/precedente proprietario, in carta libera utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Servizio 5 del Comune reperibili nella sezione modulistica del portale telematico dell’Ente, allegando la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. 3) Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98. 4) Il termine dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di pr esentazione della richiesta da parte della Organizzazione dei datori di Lavoro o della Organizzazione Sindacale dei a cui il dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato. 5) La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli 410,411 e 412 del Codice di Procedura Civile, come modificati dalla Legge n°533/73 e dai Decr eti Legislativi n° 80/98 e n° 387/98. 6) Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della “Commissione” presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. 7) ▇▇▇ ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà contenereseguente documentazione: a) I rispettivi termini copia dell’atto di assegnazione della controversiaunità immobiliari e della proprietà superficiaria ai singoli soci da parte della cooperativa/impresa esecutrice assegnataria dell’area in diritto di superficie o in diritto di proprietà; b) Il richiamo alla integrale applicazione del CCNL ed copia degli eventuali accordi atti di secondo livelloacquisto successivi all’assegnazione; c) Le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle particopia integrale del regolamento di condominio e della Tabella A) del Regolamento di Condominio (millesimi di proprietà generale) in vigore con indicata la quota di competenza della unità immobiliare interessata siglata in ogni pagina dall’Amministratore di Condominio; d) La proposta di definizione copia della controversia planimetria catastale non inferiore a 6 mesi, in scala esatta, relativa alla unità immobiliare interessata e i motivi del mancato accordo formulati dalla “Commissione”relative pertinenze (autorimessa, soffitta, eccetera); e) La presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavorocopia della visura storica catastale non inferiore a 6 mesi; f) copia eventuali versamenti della quota, commisurata all’acquisizione delle aree, del contributo di concessione del diritto di superficie o del diritto di proprietà eseguiti dalla cooperativa/impresa esecutrice assegnataria dell’area; g) ▇▇▇▇▇▇▇ asseverata da un tecnico tenendo conto dei criteri e valori complessivi approvati con ▇▇▇. CC………su perizia del tecnico (geom. ▇▇▇▇▇▇▇) incaricato dal Comune di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Tale perizia conterrà calcolo delle indennità di trasformazione e affrancazione nonché sulla legittimità edilizia e catastale dell’immobile ed ogni altra informazione ritenuta utile al procedimento; h) Copia dei documenti di identità e dei codici fiscali dei richiedenti; i) versamento dei diritti istruttori pari a € 400,00. Il ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇▇) giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra provvede alla istruttoria della istanza, alla verifica della documentazione ed alla congruità del corrispettivo calcolato: • Per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà; • per l’eliminazione dei vincoli convenzionali sull’alienabilità e locazione dell’alloggio. Qualora la documentazione prodotta dovesse risultare incompleta o difforme, il Responsabile del Procedimento inoltrerà formale richiesta di acquisizione degli atti e delle informazioni mancanti. La presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. 8) In caso richiesta di richiesta del tentativo integrazione documentale interrompe il termine di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura 9) Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contrattocui sopra , che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale continuerà a decorrere dalla data di integrazione completa degli atti richiesti. Al termine dell’istruttoria il Comune comunicherà, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, o consegna diretta al soggetto richiedente, il corrispettivo definitivo da corrispondere all’ente. Il richiedente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al Titolo II articolo 3punto precedente, potrà far pervenire al Comune formale accettazione della proposta formulata in carta libera o mediante l’utilizzo dell’apposita modulistica allegando la ricevuta del pagamento della prima rata e indicando nel contempo le modalità di effettuazione del pagamento di cui all’art. 9 del presente Regolamento. La procedura terminerà con la firma del necessario atto notarile di cessione (aree in diritto di superficie) o di rimozione dei vincoli (aree in proprietà). Qualora il richiedente non inoltri alcuna comunicazione entro il termine di 30 giorni di cui al precedente comma, il procedimento amministrativo si intende archiviato negativamente .

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Sources: Regolamento Per La Trasformazione Del Diritto Di Superficie

Procedure. 1Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29.10.1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente Contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Contratto della Filcams-Cgil, della Fisascat-Cisl o della Uiltucs-Uil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. 2) L’Organizzazione dei datori di Lavoro . L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione Sindacale l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di Conciliazione conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. 3) . Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione Territoriale provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’articolo dall'art. 37 del D.Lgs. n. 80/98. Il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n° 80/98. 4) Il termine dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n° n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di pr esentazione presentazione della richiesta da parte della Organizzazione dei datori di Lavoro dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale dei a cui il dipendente e/o il collaboratore lavoratore conferisce mandato. 5) . La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli 410,411 artt. 410, 411 e 412 del Codice di Procedura Civile, c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decr eti Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. 6) Se la conciliazione ha esito positivo si redige . Il processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia o di titolo esecutivo e che sarà mancato accordo viene depositato a cura della “Commissione” Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. 7) ▇▇▇ ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà territorio e a tal fine deve contenere: a1) I rispettivi termini della controversiail richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; b2) Il richiamo alla integrale applicazione del CCNL ed eventuali accordi di secondo livello; c) Le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; d) La proposta di definizione della controversia e i motivi del mancato accordo formulati dalla “Commissione”; e) La la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro; f3) La la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le Parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c. 8) , 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dal D.Lgs. n. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura 9) . Dichiarazione a verbale Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, Parti convengono che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale le procedure di cui al Titolo II presente articolo 3avranno decorrenza a far data dall'1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. 1) . La parte interessata alla aIIa definizione della deIIa controversia è tenuta a richiedere il iI tentativo di conciliazione conciIiazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale I'Organizzazione SindacaIe aIIa quaIe sia iscritta o abbia conferito mandato. 2) L’Organizzazione . L'Organizzazione dei datori di Lavoro ovvero l’Organizzazione Sindacale I'Organizzazione SindacaIe dei lavoratori Iavoratori che rappresenta la Ia parte interessata deve a sua volta voIta denunciare la Ia controversia alla aIIa Commissione Paritetica Provinciale ProvinciaIe di Conciliazione ConciIiazione per mezzo di lettera Iettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice dupIice copia o altro aItro mezzo idoneo a certificare la Ia data di ricevimento. 3) . Ricevuta la Ia comunicazione la Ia Commissione Paritetica Provinciale ProvinciaIe di Conciliazione ConciIiazione provvederà entro 20 (venti) giorni alla aIIa convocazione delle deIIe parti fissando il iI giorno e l’ora I'ora in cui sarà esperito il iI tentativo di conciliazioneconciIiazione. Il II tentativo di conciliazione conciIiazione deve essere espletato espIetato entro il iI termine previsto dall’articolo daII'articoIo 37 del deI Decreto Legislativo n° LegisIativo nº 80/98. 4) Il . II termine dell’articolo deII'articoIo 37 del deI Decreto Legislativo n° LegisIativo nº 80/98 decorre dalla daIIa data di ricevimento o di pr esentazione della presentazione deIIa richiesta da parte della deIIa Organizzazione dei datori di Lavoro o della deIIa Organizzazione Sindacale SindacaIe dei a cui il iI dipendente e/o il collaboratore iI coIIaboratore conferisce mandato. 5) . La Commissione Paritetica Provinciale ProvinciaIe di Conciliazione ConciIiazione esperisce il iI tentativo di conciliazione conciIiazione ai sensi degli articoli degIi articoIi 410,411 e 412 del deI Codice di Procedura CivileCiviIe, come modificati dalla daIIa Legge n°533/73 nº533/73 e dai Decr eti Legislativi n° Decreti LegisIativi nº 80/98 e 387/98. 6) . Se la conciliazione Ia conciIiazione ha esito positivo si redige processo verbale verbaIe di conciliazione conciIiazione sottoscritto dalle daIIe parti, che acquista efficacia di titolo titoIo esecutivo e che sarà depositato a cura della deIIa “Commissione” presso la Ia Direzione Provinciale del ProvinciaIe deI Lavoro competente per territorio. 7) ▇▇▇ . Ove ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale verbaIe di mancato accordo, che dovrà contenere: a) a. I rispettivi termini della deIIa controversia; b) Il b. II richiamo alla integrale applicazione del aIIa integraIe appIicazione deI CCNL ed eventuali eventuaIi accordi di secondo livelloIiveIIo; c) c. Le eventuali disponibilità eventuaIi disponibiIità transattive manifestate dalle daIIe parti; d) d. La proposta di definizione della deIIa controversia e i motivi del deI mancato accordo formulati dalla formuIati daIIa “Commissione”; e) e. La presenza dei rappresentanti sindacali le sindacaIi Ie cui firme risultino risuItino essere depositate presso la Ia Direzione Provinciale del ProvinciaIe deI Lavoro; f) f. La presenza delle deIIe parti personalmente personaImente o correttamente rappresentate. 8) 8. In caso di richiesta del deI tentativo di conciliazione conciIiazione per una controversia relativa all’applicazione reIativa aII'appIicazione di una sanzione disciplinarediscipIinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 9) ▇. Le decisioni assunte dalla daIIa Commissione Paritetica Provinciale ProvinciaIe di Conciliazione ConciIiazione non costituiscono interpretazione autentica del deI presente contratto, che pertanto resta demandata alla aIIa Commissione Paritetica Nazionale NazionaIe di cui al Titolo II articolo aI ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ articoIo 3.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. 1) La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato. 2) L’Organizzazione dei datori di Lavoro ovvero l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. 3) Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98. 4) Il termine dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di pr esentazione presentazione della richiesta da parte della Organizzazione dei datori di Lavoro o della Organizzazione Sindacale dei a cui il dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato. 5) La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli 410,411 e 412 del Codice di Procedura Civile, come modificati dalla Legge n°533/73 e dai Decr eti Decreti Legislativi n° 80/98 e n° 387/98. 6) Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della “Commissione” presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. 7) ▇▇▇ ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà contenere: a) I rispettivi termini della controversia; b) Il richiamo alla integrale applicazione del CCNL ed eventuali accordi di secondo livello; c) Le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; d) La proposta di definizione della controversia e i motivi del mancato accordo formulati dalla “Commissione”; e) La presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro; f) La presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. 8) In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura 9) Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al Titolo II articolo 3.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. 1) La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato. 2) L’Organizzazione L'Organizzazione dei datori di Lavoro lavoro ovvero l’Organizzazione Sindacale l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale paritetica provinciale di Conciliazione conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. 3) Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale paritetica provinciale di Conciliazione conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’articolo dall'art. 37 del Decreto Legislativo n° 80/98decreto legislativo n. 80/1998. 4) Il termine dell’articolo dell'art. 37 del Decreto Legislativo n° 80/98 decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di pr esentazione presentazione della richiesta da parte della Organizzazione dei datori di Lavoro lavoro o della Organizzazione Sindacale sindacale dei a cui il dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato. 5) La Commissione Paritetica Provinciale paritetica provinciale di Conciliazione conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli 410,411 artt. 410, 411 e 412 del Codice codice di Procedura Civileprocedura civile, come modificati dalla Legge n°533/73 legge n. 533/1973 e dai Decr eti Legislativi n° 80/98 decreti legislativi n. 80/1998 e n° 387/98n. 387/1998. 6) Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della "Commissione" presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavoro lavoro competente per territorio. 7) ▇▇▇ ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà contenere: a) I i rispettivi termini della controversia; b) Il il richiamo alla integrale applicazione del CCNL c.c.n.l. ed eventuali accordi di secondo livello; c) Le le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; d) La la proposta di definizione della controversia e i motivi del mancato accordo formulati dalla "Commissione"; e) La la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro; f) La la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. 8) In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. 9) Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale paritetica provinciale di Conciliazione conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di cui al Titolo II II, art. 3. Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo 3avranno decorrenza il giorno successivo alla data di costituzione della "Commissione paritetica provinciale".

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Procedure. territorio. 1) . La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato. 2) . L’Organizzazione dei datori di Lavoro ovvero l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. 3) . Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98. 4) . Il termine dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di pr esentazione presentazione della richiesta da parte della Organizzazione dei datori di Lavoro o della Organizzazione Sindacale dei a cui il dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato. 5) . La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli 410,411 e 412 del Codice di Procedura Civile, come modificati dalla Legge n°533/73 e dai Decr eti Decreti Legislativi n° 80/98 e n° 387/98. 6) . Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della “Commissione” presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.per 7) ▇▇▇ . Ove ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà contenere: a) : I rispettivi termini della controversia; b) ; Il richiamo alla integrale applicazione del CCNL ed eventuali accordi di secondo livello; c) ; Le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; d) ; La proposta di definizione della controversia e i motivi del mancato accordo formulati dalla “Commissione”; e) ; La presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro; f) ; La presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. 8) 8. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura 9) . Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al Titolo II articolo 3.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. 1Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione paritetica territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale del terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. 2) L’Organizzazione dei datori di Lavoro . L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione Sindacale l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale paritetica territoriale di Conciliazione conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. 3) . Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione paritetica territoriale provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’articolo dall'art. 37 del Decreto Legislativo n° 80/98. 4) decreto legislativo n. 80/1998. Il termine dell’articolo previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n° 80/98 decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di pr esentazione presentazione della richiesta da parte della Organizzazione dei datori di Lavoro dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale dei sindacale a cui il dipendente e/o il collaboratore lavoratore conferisce mandato. 5) . La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli 410,411 artt. 410, 411 e 412 del Codice di Procedura Civile, cod. proc. civ. come modificati dalla Legge n°533/73 legge n. 533/1973 e dai Decr eti Legislativi n° 80/98 decreti legislativi n. 80/1998 e n° 387/98. 6) Se la conciliazione ha esito positivo si redige n. 387/1998. Il processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia o di titolo esecutivo e che sarà mancato accordo viene depositato a cura della “Commissione” Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavoro lavoro competente per territorio. 7) ▇▇▇ ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà territorio e a tal fine deve contenere: a1) I rispettivi termini della controversiail richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; b2) Il richiamo alla integrale applicazione del CCNL ed eventuali accordi di secondo livello; c) Le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; d) La proposta di definizione della controversia e i motivi del mancato accordo formulati dalla “Commissione”; e) La la presenza dei rappresentanti Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro; f3) La la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentaterappresentante. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 cod. civ. 8) In caso , 410 e 411 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973, dal D.Lgs. n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di richiesta del tentativo Commissione paritetica territoriale di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura 9) conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale paritetica territoriale di Conciliazione conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di cui all'art. 7, Parte prima. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le parti convengono che le procedure di cui al Titolo II presente articolo 3avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure. 1Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT -CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. 2) L’Organizzazione dei datori di Lavoro . L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione Sindacale l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di Conciliazione conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. 3) . Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione Territoriale provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’articolo dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. 4) .. Il termine dell’articolo previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di pr esentazione presentazione della richiesta da parte della Organizzazione dei datori di Lavoro dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale dei a cui il dipendente e/o il collaboratore lavoratore conferisce mandato. 5) . La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli articoli 410,411 artt. 410, 411 e 412 del Codice di Procedura Civile, c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decr eti Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. 6) Se la conciliazione ha esito positivo si redige . Il processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia o di titolo esecutivo e che sarà mancato accordo viene depositato a cura della “Commissione” Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. 7) ▇▇▇ ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà territorio e a tal fine deve contenere: a) I rispettivi termini della controversia1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; b) Il richiamo alla integrale applicazione del CCNL ed eventuali accordi di secondo livello; c) Le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; d) La proposta di definizione della controversia e i motivi del mancato accordo formulati dalla “Commissione”; e) La 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro; f) La 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c. 8) , 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura 9) . Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, parti convengono che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale le procedure di cui al Titolo II presente articolo 3avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

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Sources: Collective Bargaining Agreement