Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 2 contracts
Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civilec.p.c., per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto Contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contrattoContratto, è previsto il tenta- tivo tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale Sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto Contratto della FILCAMSFilcams-CGILCgil, della FISASCATFisascat-CISL Cisl o della UILTuCSUiltucs-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale l’O.S. alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne termine di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. .. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato l’ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Per effetto della previsione di cui al comma precedente in tema di spontanea comparizione, ai fini della conciliazione della controversia, gli incontri possano essere svolti, con il consenso di tutte le parti coinvolte di cui al comma precedente, anche in modalità da remoto/telematiche, rimanendo confermata la validità ed efficacia ai sensi degli artt. 2113, comma del c.c. e 410-411 c.p.c.. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contrattoContratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dichiarazione a verbale Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 2 contracts
Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Commercio Accordo Di Rinnovo
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità modali- tà di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente dell’Associazione o Unione com- petente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-FISASCAT- CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Com- CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi missione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne termine di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione presentazio- ne della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro lavo- ro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data de- mandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. Sezione terza - Composizione delle controversie In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 2 contracts
Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita con- ciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giorniprevisto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento rice- vimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’appli- cazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 2 contracts
Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civilec.p.c., come modificati dal D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCSUILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000dall’1/1/2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 2 contracts
Sources: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Procedure. Ai sensi 1. Il Consiglio, ovvero la Commissione delegata, salvo necessità di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice particolare urgenza, espressamente motivate negli atti di procedura civileConsiglio, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e ogni affidamento di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contrattoincarico, è previsto tenuto/a a valutare almeno cinque offerte, comparandole dal punto di vista economico, qualitativo e prestazionale, procedendo all'affidamento secondo il tenta- tivo principio della offerta economicamente più vantaggiosa. In assenza di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavorofornitori iscritti all’Albo, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve attraverso avviso pubblico potranno essere espletato entro il termi- ne di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;invitati soggetti non ancora iscritti all’Albo.
2. la presenza Le procedure di affidamento dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so la Direzione Provinciale contratti hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione del Lavoro;Consiglio, incluso il Regolamento e delle norme vigenti.
3. la presenza Le ditte e gli operatori economici saranno selezionate attingendo dall’Albo, salvo quanto precedentemente precisato.
4. Prima dell’avvio delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insortaprocedure di affidamento dei contratti, pos- sono richiedereil Consiglio delibera, attraverso spontanea comparizionein conformità al proprio ordinamento, di conciliare la stessa individuare gli elementi essenziali del contratto e gli eventuali criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
5. L’individuazione delle ditte e degli operatori economici si svolge mediante l’invio, ai fini soggetti selezionati, di uno schema di atto in cui sono descritti l’oggetto e per gli effetti le condizioni generali e particolari del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale con l’invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l’indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stabilito. La presente procedura potrà avvenire anche per via telematica con posta certificata.
6. Una volta selezionati i partecipanti e selezionata la migliore offerta, la Commissione, con apposito verbale, dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
7. La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva con delibera del Consiglio.
8. Ciascun concorrente non può presentare più di cui all’artun’offerta. 17. In L’offerta è vincolante per il periodo indicato nell’invito e, in caso di richiesta mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del tentativo termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di conciliazione detto termine.
9. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
10. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di servizi, consulenze e forniture ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedurale prestazioni espletate su ordine del Committente;
11. Le Parti convengono che Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/16 le procedure per l’affidamento di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000servizi e forniture rientranti nella soglia stabilita dalla normativa vigente, fatti salvi gli accordi già in atto in materiadovranno essere pubblicati sulla sezione “Amministrazione trasparente” dell’OAR con le modalità riportate nel citato articolo.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te pre- sente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita conci- liazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria loca- le firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCATFISA- SCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori lavora- tori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia contro- versia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so depo- sitate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto pertan- to resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi L’accordo di quanto rinnovo del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, al fine di prevenire la sovrapposizione dei cicli contrattuali, nazionale e territoriale/aziendale, ha previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione che la contrattazione integrativa si sarebbe dovuta realizzare in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare periodo intermedio tra la data di ricevimentostipula del CCNL Turismo (20 febbraio 2010) e quella di scadenza dello stesso (30 aprile 2013). Ricevuta Conseguentemente, le piattaforme rivendicative per la comunicazione contrattazione integrativa potevano essere presentate dalle Organizzazioni Sindacali a partire dal 1° gennaio 2011 alle Associazioni datoriali (per la Commissione Paritetica Territoriale provvederà contrattazione territoriale) ovvero alle imprese (per la contrattazione aziendale). Copia delle piattaforme doveva essere inviata alle parti stipulanti il CCNL Turismo e all’archivio dei contratti istituito presso L’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. La procedura fissata dal CCNL Turismo 20 febbraio 2010 all’articolo 10, comma 8, prevede che la parte destinataria della piattaforma avrebbe dovuto convocare il primo incontro entro 20 trenta giorni alla convocazione delle parti fissando dal ricevimento della piattaforma stessa. Le Organizzazioni nazionali stipulanti il giorno CCNL Turismo avrebbero potuto partecipare ai negoziati e l’ora in cui sarà esperito istituire un Comitato paritetico per la promozione e il ten- tativo di conciliazionemonitoraggio della contrattazione integrativa. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale piattaforma, dovevano essere garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni. Condividendo l’obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello, le parti stipulanti il CCNL hanno previsto che nelle realtà ove si fosse riscontrata difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo dalla scadenza di conciliazione ai sensi degli artt. 410un precedente contratto - senza che fosse stato attivato un tavolo negoziale o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza una delle parti personalmente o correttamente rappresentateavrebbe potuto chiedere l’intervento delle organizzazioni nazionali. Qualora A fronte della richiesta, le parti abbiano già trovato la soluzione organizzazioni nazionali avrebbero dovuto convocare un apposito incontro da svolgersi sul territorio tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della controversia tra loro insortacontrattazione di secondo livello. Nella fase appena descritta, pos- sono richiedereper un periodo di sessanta giorni, attraverso spontanea comparizione, il CCNL Turismo prevede condizioni di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti normalità sindacale (esclusione del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.cricorso ad agitazioni)., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Sources: Tesi Di Dottorato
Procedure. Ai sensi di Il decreto introduce una importante innovazione in quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per ai fini dell’ammissione allo sgravio i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandatolavoro sono tenuti ad inoltrare esclusivamente in via telematica apposita domanda all’INPS,anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali,secondo le modalità determinate dall’Istituto stesso. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata domanda deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare contenere - i dati identificativi dell’Azienda; - la data di ricevimentosottoscrizione del contratto collettivo aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; - la data di avvenuto deposito del contratto presso la DPL competente; - l’importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale (in fase di prima applicazione, pari al 3%) della retribuzione imponibile, e il numero dei lavoratori beneficiari; - l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dall’Azienda, pari a 25 punti della percentuale a suo carico; - l’ammontare dello sgravio in misura pari all’intera contribuzione dovuta dal lavoratore; - l’indicazione dell’ente previdenziale al quale sono versati in contributi pensionistici. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo di conciliazioneLa indicazione degli importi va riferita a ciascuno degli anni per i quali sono dovute le erogazioni contrattuali. Il tentativo di conciliazione La domanda deve essere espletato inoltrata anche per i contratti sottoscritti e depositati entro il termi- ne di 60 giorni31.12.2007, i cui effetti si protraggono oltre tale data e per questi non è richiesto un nuovo deposito presso la DPL. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui Al riguardo, si precisa che non va depositato nuovamente anche il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione contratto che sia stato già depositato alla DPL ai sensi degli arttdell’art.3 del DL n.318/1996, convertito nella legge n.402/1996(valenza dei contratti ed accordi collettivi integrativi aziendali sull’esclusione dalla retribuzione imponibile di istituti retributivi ivi previsti). 410Quanto ai contratti territoriali, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale poiché il decreto stabilisce che, fermo restando le procedure per l’ammissione allo sgravio, specifiche modalità operative possano essere previste dall’INPS limitatamente a tali contratti territoriali, l’INPS prevede che le domande delle aziende che aderiscono ad uno stesso contratto territoriale potranno essere presentate dalle associazioni di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini categoria in nome e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.cconto delle aziende associate., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civilec.p.c., per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell'Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMSFilcams-CGILCgil, della FISASCATFisascat-CISL Cisl o della UILTuCSUiltucs-UILUil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne termine di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. ) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. ) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’artall'art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dichiarazione a verbale Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000dall'1.1.2000, fatti farti salvi gli accordi già in atto in materia.. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli arttarn. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislati- vo 29/10/98 n. 387, per tutte tune le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto contrano e di altri contratti contrani e accordi comunque riguardanti riguar- danti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contrattopre- sente contrano, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente dell’Associazione o Unione com- petente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria fir- mataria del presente contratto contrano della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto iscrino o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta iscrina e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera lenera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale imprendi- toriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli arttarn. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto contrano o accordo collettivo collenivo che disciplina il rapporto di lavoro ▇▇▇▇- ro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente correnamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso anraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti eReni del combinato disposto degli arttarn. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contrattocontrano, che pertanto resta deman- data de- mandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ gli accordi già in atto ano in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio;
; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-FISASCAT- CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dichiarazione a verbale Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi Le proposte di quanto previsto dagli arttrinnovo dell’accordo di secondo livello, sottoscritte congiuntamente dalle rsu costituite in azienda e dalle strutture territoriali delle ▇▇.▇▇. 410 stipulanti il contratto nazionale, devono essere presentate all’azienda e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole contestualmente all’Associazione industriale territoriale cui l’azienda è iscritta o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia ha conferito mandato, in tempo utile al fine di consentire l’apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dell’accordo. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo L’azienda che ha ricevuto le proposte di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 venti giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre decorrenti dalla data di ricevimento o delle stesse. Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto di secondo livello non sia stato ancora rinnovato, a richiesta di una delle due Parti, si svolgerà un confronto a livello territoriale tra l’Associazione industriale e le strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell’accordo e formulare proposte finalizzate al raggiungimento dell’intesa aziendale. Le Parti, consapevoli delle caratteristiche della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o presente regolamentazione e delle conseguenze che avranno sui comportamenti e sulla prassi della Organizzazione Sindacale a cui contrattazione aziendale, potranno in sede nazionale, anche attraverso apposita commissione, effettuare l'analisi delle coerenze della presente regolamentazione, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. In tale sede, potrà altresì essere indirizzata, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito dal presente articolo. Al fine di facilitare ed estendere la contrattazione e sulla base delle esperienze già acquisite nel settore, le Parti stipulanti il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi presente ccnl definiranno apposite linee guida sulle modalità e sui contenuti degli artt. 410, 411 e 412 c.p.caccordi aziendali. Il processo verbale premio derivante dall’accordo di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura secondo livello è una componente della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale retribuzione del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1ccnl. il richiamo al Esso è definito alternativamente secondo una delle seguenti modalità: — contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione aziendale — contratto di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure pluralità di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.aziende — elemento perequativo definito dall’allegato 3
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te pre- sente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita conci- liazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria loca- le firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCATFISA- SCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori lavora- tori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia contro- versia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so depo- sitate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto pertan- to resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UILUGL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civilec.p.c., per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto Contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contrattoContratto, è previsto il tenta- tivo tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale Sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto Contratto della FILCAMSFilcams-CGILCgil, della FISASCAT-CISL Fisascat- Cisl o della UILTuCSUiltucs-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale l’O.S. alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne termine di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. .. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato l’ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Per effetto della previsione di cui al comma precedente in tema di spontanea comparizione, ai fini della conciliazione della controversia, gli incontri possano essere svolti, con il consenso di tutte le parti coinvolte di cui al comma precedente, anche in modalità da remoto/telematiche, rimanendo confermata la validità ed efficacia ai sensi degli artt. 2113, comma del c.c. e 410-411 c.p.c.. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contrattoContratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dichiarazione a verbale Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGILFisascat, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UILUiltucs, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. n. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Sources: Copyright Agreement
Procedure. Ai sensi (Vedi accordo di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione rinnovo in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:nota)
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti del 'Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione del 'Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della del a FILCAMS-CGIL, della del a FISASCAT-CISL o della UILTuCSdel a UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla al a definizione della del a controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla al a quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla al a Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla al a convocazione delle del e parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dal 'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dal 'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla dal a data di ricevimento o di presentazione della del a richiesta da parte dell’Associazione del 'Associazione imprenditoriale o della del a Organizzazione Sindacale sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dal a legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della del a Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione provinciale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo col ettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. ) la presenza dei rappresentanti Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro;
3. ) la presenza delle del e parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della del a controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti ef etti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.ccod. civ., 410 e 411 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dal a legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla dal a Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla demandata al a Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di cui all’artal 'art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione al 'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla al a conclusione della del a procedura. Dichiarazione a verbale Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia. N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislati- vo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti riguar- danti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente pre- sente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente dell’Associazione o Unione com- petente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria fir- mataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale imprendi- toriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro lavo- ro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data de- mandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità modali- tà di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente dell’Associazione o Unione com- petente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-FISASCAT- CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne termine di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione presentazio- ne della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro lavo- ro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data de- mandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dichiarazione a verbale Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislati- vo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti riguar- danti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente pre- sente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente dell’Associazione o Unione com- petente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria fir- mataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale imprendi- toriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro lavo- ro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data de- mandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 4l0 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 3l/3/l998 n. 80, dal D.Lgs. 29/l0/98 n. 387 e dalla Legge n. l83 del 4/ll/20l0, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale ovvero l’Associazione imprenditoriale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento, previsto dall’art. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo di conciliazione37 del D.Lgs. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre n. 80/98, dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da richiestada parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli arttdell’art. 410, 411 e 412 4l2-ter c.p.c. Il processo verbale di conciliazione conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne termine di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1715. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dichiarazione a verbale Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice Codice di procedura civileCivile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime plurime, relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contrattoContratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo presente articolo, da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di conciliazione costi- tuita conciliazione, costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziarioo presso la sede di una delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti il presente Contratto. La Commissione di conciliazione territoriale provinciale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto Contratto, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale imprenditoriale, ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o fax, consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione comunicazione, la Commissione Paritetica Territoriale Provinciale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale Provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato è depositato, a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto Contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere siano depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98 e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contrattoContratto che, che pertanto pertanto, resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. all’art.4 In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinaredisciplinare di cui al presente articolo, questa verrà sarà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale l'Ente bilaterale territoriale del Terziarioterziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell'Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCSUILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne termine previsto di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.ccod. proc. civ.. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale l'Ispettorato territoriale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. ) la presenza dei rappresentanti Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro;
3. ) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.ccod. civ., 410 e 411 c.p.ccod. proc. civ. in sede di Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di cui all’artall'art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civilec.p.c., per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto Contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contrattoContratto, è previsto il tenta- tivo tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale Sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto Contratto della FILCAMSFilcams-CGILCgil, della FISASCATFisascat-CISL Cisl o 0s6msc41x3 - Il Sole 24 Ore S.p.A. - Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA della UILTuCSUiltucs-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale l’O.S. alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne termine di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. .. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato l’ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113▇▇▇▇, comma 4 c.c▇▇▇▇▇ ▇ ▇.▇., 410 ▇▇▇ e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione Per effetto della procedura. Le Parti convengono che le procedure previsione di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000comma precedente in tema di spontanea comparizione, fatti salvi ai fini della conciliazione della controversia, gli accordi già in atto in materia.incontri possano
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi 1. Relativamente al precedente punto A) si conviene che la richiesta di quanto previsto dagli arttconfronto dovrà essere inoltrata per iscritto all’azienda e alla Associazione Cooperativa com- petente per territorio entro 6 giorni dal momento in cui le informazioni sono state fornite.
2. 410 L’azienda interessata e seguenti del codice di procedura civilel’Associazione cooperativa competente per livello, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità ricevu- ta la richiesta di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale comma precedente, attiveranno il confronto con le Organiz- zazioni Sindacali competenti per livello realizzando concretamente la partecipazione del sindacato sulle problematiche in esame, anche per favorire le occasioni di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione svi- luppo occupazionale e di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori crescita professionale, di miglioramento delle condizioni complessive di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente nonché per territorio;
b) per superare i lavoratoripunti di debolezza aziendali, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGILanche at- traverso adeguate forme di flessibilità organizzativa e di mobilità, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1735, basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e profes- sionali.
3. La suddetta fase di confronto dovrà essere attuata entro 10 (dieci) giorni dalla ri- chiesta e dovrà esaurirsi entro 10 (dieci) giorni dalla data della riunione in cui il con- fronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le parti concorderanno. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinareogni caso, questa verrà sospesa fino alla conclusione all’esaurimento della procedura. Le Parti convengono che le procedure procedura di cui al presente articolo avranno decorrenza sopra, le Organizzazioni Sindacali non daranno luogo a far data dall’1.1.2000manifestazioni di conflittualità inerenti gli argomenti in oggetto, fatti salvi gli accordi già né le imprese daranno attuazione ai loro piani e progetti.
4. Nell’ambito della procedura suddetta le parti possono istituire per i livelli di com- petenza, a partire da quello aziendale, Comitati Consultivi Paritetici formati per il li- vello nazionale e/o regionale da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dal- le Associazioni Cooperative competenti per livello e, per il livello Aziendale, dalle a- ziende interessate, dalle R.S.U. e dalle ▇▇.▇▇. competenti per livello, con il compi- to di esprimere la valutazione attraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolante nonché indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi. Detti Co- mitati potranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai componenti da trasmet- tere alle rispettive Organizzazioni.
5. I Comitati paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di cui sopra, saranno composti da 6 (sei) membri nominati in atto in materiarappresentanza delle Organizzazioni Sinda- cali e/o R.S.U. e da 6 (sei) membri nominati dalla Associazione Cooperativa compe- tente per livello o dalla azienda interessata.
Appears in 1 contract
Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (c.c.n.l.)
Procedure. Ai sensi (Vedi accordo di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione rinnovo in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:nota)
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCSUILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne termine previsto di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.ccod. proc. civ.. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale territoriale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. ) la presenza dei rappresentanti Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro;
3. ) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.ccod. civ., 410 e 411 c.p.ccod. proc. civ. in sede di Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale L’Organizzazione dei datori di Lavoro ovvero l’Organizzazione sindacale Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di conciliazione Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di Conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98. Il suddetto termine di 60 giorni dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n° 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale della Organizzazione dei datori di Lavoro o della Organizzazione Sindacale dei a cui il lavoratore dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 articoli 410,411 e 412 c.p.cdel Codice di Procedura Civile, come modificati dalla Legge n°533/73 e dai Decreti Legislativi n° 80/98 e n° 387/98. Il Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione o sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di mancato accordo viene titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della Commissione di conciliazione “Commissione” presso l’Ispettorato Territoriale la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio territorio. Ove ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà contenere: I rispettivi termini della controversia; Il richiamo alla integrale applicazione del CCNL ed eventuali accordi di secondo livello; Le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; La proposta di definizione della controversia e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o i motivi del mancato accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la formulati dalla “Commissione”; La presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la ; La presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. procedura Le Parti convengono decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che le procedure pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al presente Titolo II articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia3.
Appears in 1 contract
Procedure. 1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tenta- tivo tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presen- te presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione costi- tuita costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziariol'EBITEN regionale competente per territorio.
2. La Commissione di conciliazione territoriale è così composta:
a) per i datori di lavoro, : - il Presidente dell’EBITEN o persona da lui delegata; - il Vice Presidente dell’EBITEN o persona da lui delegata; - da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio;
bminimo di 1 (uno) per i lavoratoria un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza di SISTEMA IMPRESA, Confederazione datoriale componente l’EBITEN; - da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del presente contratto della FILCAMS-CGILminimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza delle ▇▇.▇▇. dei lavoratori componenti l’EBITEN CONFSAL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UILFESICA – CONFSAL e CONFSAL – FISALS.
3. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
4. Ove non sia stata ancora istituita la Commissione di conciliazione territoriale opera, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandatoin via sussidiaria, la Commissione nazionale presso l’EBITEN.
5. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito conferito mandato.
6. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo ido- neo idoneo a certificare la data di ricevimento.
7. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il ten- tativo tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giornitermine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998.
8. Il suddetto termine di 60 giorni previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
9. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998.
10. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato la Direzione Territoriale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. ) la presenza dei rappresentanti Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro;
3. ) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
11. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.ccod. civ., 410 e 411 c.p.ccod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dal D.lgs. n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione.
12. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data demandata alla Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale di garanzia e conciliazione di cui all’artall'art. 1715.
13. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’ap- plicazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Appears in 1 contract
Sources: c.c.n.l. Per I Dipendenti Del Terziario: Commercio, Distribuzione E Servizi
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole La scelta o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, l’accettazione dello sponsor è previsto il tenta- tivo di conciliazione in sede sindacale effettuata secondo le norme i criteri e le modalità di cui al presen- te articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costi- tuita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Confesercenti competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmata- ria del procedure stabilite dal presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano regolamento in duplice copia o altro mezzo ido- neo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il ten- tativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termi- ne di 60 giorni. Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione base ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenereseguenti casi:
1. Sponsorizzazione per esigenze e/o in occasione di iniziative previste, organizzate o gestite dall’istituzione scolastica e inserite nel Piano dell’Offerta Formativa. L’individuazione dello sponsor può essere effettuata attraverso contatti diretti con soggetti pubblici e privati da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato. Le richieste di sponsorizzazioni da parte della scuola possono essere presentate in forma scritta. Esse sono rese note mediante pubblicazione all’albo o con altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggior conoscenza e partecipazione. L’avviso deve contenere i seguenti dati: - l’iniziativa, il richiamo al progetto o il servizio per cui è richiesta la sponsorizzazione; - l’esatta determinazione della pubblicità da garantire allo Sponsor; - le modalità, la durata ed i termini di presentazione dell’offerta. L’offerta deve essere presentata alla Scuola in forma scritta e deve indicare: - il corrispettivo o servizio o contributo della sponsorizzazione; - l’immagine, il messaggio che si intende pubblicizzare; L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni, attestanti:
a. Per i soggetti privati se persone fisiche: - l’inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli art.120 e seguenti della legge 24.11.1981, n.689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; - l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; - l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); - la non appartenenza a cariche pubbliche di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. - oltre alle autocertificazioni anzidette riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza dovrà essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
b. Per i soggetti pubblici: - il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti: - la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. La scelta dello sponsor avviene tenendo conto di una molteplicità di fattori che prescindono dalla massima convenienza economica, ma valutando soprattutto l’articolazione della proposta di sponsorizzazione, preferendo soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. Con il contratto o accordo collettivo che disciplina di sponsorizzazione non viene garantito alcun risultato allo sponsor. La gestione delle sponsorizzazioni sarà regolata da apposito contratto scritto nel quale verranno stabiliti in particolare: - il rapporto diritto per lo sponsor alla pubblicità “esclusiva” oppure “non esclusiva” nel corso delle iniziative per le quali è prevista; - le forme di lavoro al quale fa riferimento promozione, comunicazione e pubblicità; - la controversia conciliata;durata del contratto di sponsorizzazione; - il corrispettivo per la sponsorizzazione.
2. Pubblicità richiesta direttamente da parte di un soggetto pubblico o privato, in assenza di richieste da parte dell’istituzione scolastica, a fronte di un contributo economico. I soggetti privati e pubblici possono chiedere di veicolare loro messaggi che promuovono il nome, il logo, il marchio, i prodotti, o altri contenuti volti ad accrescere la presenza propria notorietà. L’accettazione di tale richiesta è subordinata, oltre che ai requisiti già precedentemente descritti e ai vincoli dell’art. 7, alla verifica di una diretta correlazione con l’incremento delle competenze e coerenza con il POF. La richiesta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare: - il bene, il servizio, l’immagine, il messaggio che si intende pubblicizzare; - il corrispettivo della sponsorizzazione (o il rialzo rispetto al valore indicato dall’istituzione scolastica). L’offerta dovrà, inoltre, contenere l’assunzione di tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni. L’offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell’ufficio, è approvata dal dirigente scolastico, sentito il Direttore dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate pres- so la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, pos- sono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazioneServizi Generali ed Amministrativi. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione sponsorizzazioni sono accettate purché non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta deman- data alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione comportino alcun onere economico per una controversia relativa all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materiail Circolo “Falcone”.
Appears in 1 contract
Sources: Sponsorship Agreement