Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse Clausole campione

Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse. (art. 55, dir. 2004/18; art. 57, dir. 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999)
Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse. Art. 89 Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi
Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse. 1. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse. (art. 55, dir. 2004/18; art. 57, dir. 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999) 1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. (comma sostituito dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009) 1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incon- gruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. (comma introdotto dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009) 2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. (comma modificato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009) 3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi co- stitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. (comma sostituito dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009) 4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. (comma modificato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009) 5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione. 6. (comma soppresso dall'articolo 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 2008) 7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contempora- neamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli eleme...
Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse. Art. 89 Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi Sezione I Progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione
Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse. 1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.
Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse. (art. 55, dir. 2004/18; art. 57, dir. 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999) 1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. (comma sostituito dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009) 1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongru- 89 Ufficio Studi , legislazione e regolazione per il mercato Testo aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, così come convertito, con modificazioni, con l. 12 luglio 2011, n. 106.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

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