Common use of PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA Clause in Contracts

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione La procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.

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Samples: Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni, Assicurazione Cpi Vita, Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione La procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.

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Samples: Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni, Assicurazione Gap, Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione La procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio l ’avvio di un procedimento conciliativo conciliati vo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto iscri tto in apposito Registro, istituito is tituito presso il Ministero Minis tero della Giustizia (e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente a vente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi assicurati vi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale relativa relati va a una controversia in materia di contratti assicurativi assicurati vi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.

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Samples: Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione La procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad Interpellando un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia (e Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenzacondizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di per esercitare in giudizio un'azione giudiziale civile relativa a ad una controversia in materia di attinente ai contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la procedura presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione obbligatoriascelto liberamente dalla pake tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato.

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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): Mediazione La procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad Interpellando un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia (e Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie (Legge 9/8/2013, n. 98). Chi intende esercitare in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale giudizio un’azione relativa a ad una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario tenuto ad esperire in via preliminare la procedura preliminarmente il procedimento di mediazione, ai sensi del d.lgs. 4/03/2010, n. 28 e s.m., avanti all’Organismo di Mediazione competente. L’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoriaè condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Risoluzioni delle liti transfrontaliere. L’Aderente può presentare reclamo all’Ivass direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

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