PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE Clausole campione

PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE. La Società rimborsa, fino a concorrenza di euro 500,00 per nucleo e per anno, le spese sostenute per fisioterapia - effettuata da medico specialista o da fisioterapista diplomato - a seguito di: • Infortunio, documentato da certificato di pronto soccorso ospedaliero ed occorso entro i 24 mesi antecedenti l’effettuazione della prestazione fisioterapica; • ictus cerebrale; • neoplasie; • forme neurologiche degenerative e omeoblastiche; a titolo esemplificativo: sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e tutte le forme neurologiche croniche dovute a processi degenerativi a carico del sistema nervoso centrale. • forme neuromiopatiche: forme morbose miste a carico del sistema neuromuscolare; • interventi cardiochirurgici, di chirurgia toracica e amputazione di arti. Le prestazioni sopra elencate vengono rimborsate dietro prescrizione medica o specialistica e con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 60 per ciclo di cura. Sono in ogni caso escluse dalla copertura le terapie effettuate in centri fitness o estetici.
PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE. La Compagnia copre, fino a concorrenza di 1.400 euro per nucleo e per anno, le spese sostenute per fisioterapia esclusivamente presso Centri Medici, effettuata da medico specialista o da professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia, accompagnate da prescrizione del medico specialista con indicazione del piano di trattamento riabilitativo a seguito di: • Infortunio, documentato da certificato di Pronto Soccorso redatto entro 48 ore dall’evento ed occorso entro i 24 mesi antecedenti l’effettuazione della prestazione fisioterapica; • ictus cerebrale; • neoplasie; • forme neurologiche degenerative e omeoblastiche; a titolo esemplificativo: sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e tutte le forme neurologiche croniche dovute a processi degenerativi a carico del sistema nervoso centrale; • forme neuromiopatiche: forme morbose miste a carico del sistema neuromuscolare; • interventi cardiochirurgici, di chirurgia toracica e amputazione di arti. Nei soli casi in cui sussista una documentata impossibilità a recarsi presso un Centro Medico, potranno essere riconosciute le fatture anche emesse dal professionista che ha eseguito le prestazioni (comunque fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia) accompagnate da prescrizione del medico specialista con indicazione del piano di trattamento riabilitativo. Ai fini dell’operatività della presente copertura assicurativa, si precisa che le prestazioni fisioterapiche prescritte a seguito di Ricovero necessarie per recuperare la salute sono erogate con le modalità e i limiti descritti all’interno dei punti A “Prestazioni connesse a ricoveri effettuati in Istituto di Cura” e B “scoperti”. In tali circostanze pertanto l’Assicurato non può usufruire della presente garanzia, che opera invece nei casi in cui la fisioterapia sia prescritta direttamente come terapia da eseguire a seguito di uno degli eventi sopra indicati. Le prestazioni sopra elencate vengono rimborsate dietro prescrizione del medico specialista e con l’applicazione di: • una franchigia di 40 euro per ogni ciclo di cura, se effettuate in strutture sanitarie convenzionate; • uno scoperto del 20% con il minimo di 60 euro per ogni ciclo di cura, se non effettuate in strutture sanitarie convenzionate; • uno scoperto 30% con il minimo di 90 euro per ogni ciclo di cura se effettuate in strutture sanitarie convenzionate senza attivazione della forma diretta); • uno scoperto 40%...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).