Common use of Prestazione lavorativa dei quadri direttivi Clause in Contracts

Prestazione lavorativa dei quadri direttivi. Le parti, in considerazione delle novità introdotte dal CCNL del 27 settembre 2005 all’art. 98 in materia di prestazione lavorativa dei quadri direttivi, sottolineano la necessità per le Aziende del settore di rendere effettiva la pratica di modelli organizzativi e di gestione del personale, tali da favorire la piena applicazione per tutti i livelli della categoria dei quadri direttivi dei previsti criteri di flessibilità temporale ed autogestione individuale della prestazione. Le parti concordano di richiamare, in via peraltro del tutto residuale e sussidiaria, la norma in materia individuata all’art. 9 del C.I.P. 22 agosto 2002*, da invocarsi nei casi del tutto eccezionali, in cui le condizioni organizzative non abbiano consentito l’applicazione dei richiamati criteri di flessibilità temporale ed autogestione individuale della prestazione lavorativa e non si sia dato corso alle apposite erogazioni di cui all’art. 98, 3° comma del CCNL vigente. In ogni caso, il riferimento alla suddetta norma del C.I.P. 22.8.2002, con riguardo ai quadri direttivi di 1° e di 2° livello costituisce altresì, nella transizione alla piena operatività del nuovo assetto normativo in materia, parametro congruo per l’individuazione del valore economico dell’apposita erogazione. Ove non si sia già provveduto in modo conforme i contenuti della presente norma si applicano anche alle prestazioni lavorative decorrenti dall’anno 2006, da regolarsi entro il mese di settembre 2007. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la materia è regolata dall’Accordo del 6 settembre 2013 riportato all’allegato D del presente contratto.

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Samples: Contratto Integrativo Di Secondo Livello Delle Casse Rurali b.c.c., Contratto Integrativo Di Secondo Livello Delle Casse Rurali b.c.c.

Prestazione lavorativa dei quadri direttivi. Le partiAziende, in considerazione delle al fine di dare concreta attuazione alle novità introdotte dal CCNL del 27 settembre 2005 all’artdall’art. 98 del CCNL, in materia di prestazione lavorativa dei quadri direttivi, sottolineano la necessità per le Aziende del settore di rendere effettiva la pratica di si impegnano ad adottare modelli organizzativi e di gestione del personale, tali da favorire la piena applicazione per tutti i livelli personale della categoria dei quadri direttivi dei previsti che, pur tenendo conto delle esigenze operative delle medesime Aziende, siano improntati a criteri di flessibilità temporale ed e autogestione individuale della prestazioneda parte dei lavorati interessati. Le parti concordano di richiamareI quadri direttivi che effettuano una prestazione lavorativa, eccedente rispetto all’orario normale effettivamente applicabile al personale delle aree professionali, recuperano il tempo lavorato in via peraltro del tutto residuale e sussidiaria, la norma in materia individuata all’art. 9 del C.I.P. 22 agosto 2002*, da invocarsi nei casi del tutto eccezionali, in cui le condizioni organizzative non abbiano consentito l’applicazione dei richiamati criteri di flessibilità temporale ed autogestione individuale della prestazione lavorativa e non si sia dato corso alle apposite erogazioni di cui all’arteccedenza mediante appositi permessi orari retribuiti che possono essere fruiti fornendo al responsabile gerarchico un preavviso minimo di: Con riferimento all’apposita erogazione prevista dall’art. 98, comma 3° comma , del CCNL vigente. In ogni casoCCNL, il riferimento alla suddetta norma del C.I.P. 22.8.2002le Aziende effettuano, con riguardo ai quadri direttivi di 1° e di 2° livello costituisce altresì, nella transizione alla piena operatività del nuovo assetto normativo in materia, parametro congruo per l’individuazione del valore economico dell’apposita erogazione. Ove non si sia già provveduto in modo conforme i contenuti della presente norma si applicano anche alle prestazioni lavorative decorrenti dall’anno 2006, da regolarsi entro il mese di settembre 2007febbraio di ogni anno, un apposito incontro per comunicare ai lavoratori interessati le caratteristiche quali-quantitative delle prestazioni lavorative aggiuntive tali da determinare il riconoscimento dell’emolumento economico. A decorrere dal 1° gennaio 2013 Le erogazioni, se deliberate, vengono corrisposte con cadenza annuale in coincidenza con la materia è regolata dall’Accordo data prevista per l’erogazione del 6 settembre 2013 riportato all’allegato D Premio di Risultato, in conformità a quanto previsto dall’art. 98, comma 4 del CCNL. L’attività di valutazione delle Aziende, ai fini della corresponsione delle erogazioni di cui al presente articolo, avviene nell’ambito di quanto previsto dagli art. 65 e 66 del CCNL. Per agevolare le Aziende nell’attività di valutazione, la FTBCC predispone appositi modelli di valutazione delle prestazioni lavorative dei quadri direttivi che, dopo una fase sperimentale che dovrà concludersi entro il 31/12/2008, diventeranno operativi. I risultati dell’attività svolta viene portata a conoscenza delle XX.XX. firmatarie del presente contratto.

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Samples: Contratto

Prestazione lavorativa dei quadri direttivi. Le parti, in considerazione delle novità introdotte Il ruolo e la funzione dei Quadri direttivi sono chiaramente delineati dal CCNL del 27 settembre 2005 all’artche ne evidenzia la peculiarità e il rilievo nella compagine aziendale anche in riferimento all’istituto dell’autogestione. 98 in materia di Fermo restando che la prestazione lavorativa dei quadri direttividirettivi ha come riferimento temporale il normale orario applicabile al personale delle aree professionali, sottolineano la necessità per le Aziende occorre rilevare che l’orario di fatto si è abbondantemente dilatato. Anche lo strumento del settore recupero in autogestione non è favorito dalle aziende, che rendono di rendere effettiva la pratica di modelli organizzativi e di gestione del personale, tali da favorire la piena applicazione per tutti i livelli della categoria dei quadri direttivi dei previsti criteri di flessibilità temporale ed autogestione individuale della prestazione. Le parti concordano di richiamare, in via peraltro del tutto residuale e sussidiaria, la norma in materia individuata all’art. 9 del C.I.P. 22 agosto 2002*, da invocarsi nei casi del tutto eccezionali, in cui le condizioni organizzative non abbiano consentito l’applicazione dei richiamati criteri di flessibilità temporale ed autogestione individuale della prestazione lavorativa fatto strutturale un regime orario superiore e non retribuito. Il diritto all’autogestione va reso esigibile anche attraverso forme di contabilizzazione trasparente, a fronte delle quali si sia dato corso alle apposite erogazioni possano definire criteri e quantificare misure di cui all’art. 98, 3° comma del riconoscimento economico dell’orario non recuperato in coerenza con le previsioni già esistenti a tal proposito dal CCNL vigente. In ogni casoNella contrattazione di secondo livello dovranno essere negoziati i criteri del recupero, il riferimento alla suddetta norma del C.I.P. 22.8.2002, con riguardo ai quadri direttivi la quantificazione e le modalità di 1° e di 2° livello costituisce altresì, nella transizione alla piena operatività del nuovo assetto normativo in materia, parametro congruo per l’individuazione del valore economico pagamento dell’apposita erogazione, nonché i metodi di rilevazione delle ore prestate in più. Ove Tali erogazioni non si sia già provveduto andranno confuse o compensate con quelle derivanti dai sistemi incentivanti, né saranno subordinate a valutazione, giudizio professionale o raggiungimento di obiettivi. Dovrà essere esigibile la dichiarazione a verbale dell’articolo 98 che prevede che il recupero delle ore prestate in modo conforme i contenuti della presente norma si applicano più, nell’ambito dell’autogestione, possa essere utilizzato anche alle prestazioni lavorative decorrenti dall’anno 2006a giornate intere giornate. Devono essere definite nel CCNL delle regole certe di recupero anche quando il quadro svolge attività lavorativa il sabato, da regolarsi entro il mese di settembre 2007. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la materia è regolata dall’Accordo del 6 settembre 2013 riportato all’allegato D del presente contrattodomenica e nelle giornate festive infra-settimanali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Credito Cooperativo